Appunti di Medicina Legale (prof. Ricci + libro) PDF

Title Appunti di Medicina Legale (prof. Ricci + libro)
Author Gaetano Pezzicoli
Course Medicina Legale
Institution Università degli Studi di Foggia
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Appunti di Medicina Legale ...


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Definizione di medicina legale: studio dei fenomeni biologici entro i limiti di legge vigenti. Responsabilità professionale ● La responsabilità è in generale il dovere che grava su chiunque di rispondere delle proprie azioni. A tale principio, non può sottrarsi il medico, per ciò che concerne gli atti connessi alla sua attività professionale ● La salute umana viene definita dalla Costituzione come un “bene specialissimo”, da tutelare ancora più di altri beni. (OMS → stato di benessere nel piano fisico, psichico, sociale) ● Dovere di ben operare → le azioni del medico devono: ○ Conformarsi alle norme di etica e di diritto ○ Perseguire la conservazione o il recupero della salute dell’assistito ○ Mantenersi al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del momento ● Al medico è richiesto di impegnarsi secondo un obbligo di mezzi ○ Necessità che egli garantisca un comportamento conforme ai presupposti sopra richiamati ○ Diverso da obbligo di risultati, ovvero l’impegnarsi nel conseguimento di un obiettivo favorevole, impossibile in un contesto incerto quale quello medico ■ Talvolta, può accadere che un professionista, per un suo errato convincimento o dannosa immodestia, ma anche, talvolta, per innata tendenza a tranquillizzare eccessivamente l’assistito, si assuma, contrariamente alla prassi, un obbligo di risultato ○ Questo in realtà di traduce in un obbligo di garanzia → “è sufficiente che si sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest’ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva e comunque quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni” (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n° 46586 del 1/12/04) ○ Il medico deve rendere edotto l’assistito dei problemi che si connettono ad un trattamento e su possibili esiti e complicanze, assumendo in tal modo l’assistito l’accettazione del rischio ● Nel nostro paese, esiste un sistema giuridico di stampo codicistico (civil law) e non basato sulle sentenze dei giudici (common law) → questo significa che la responsabilità medica è codificata da opportuni codici sotto vari punti di vista (civile, penale, disciplinare) ● Esistono quindi vari tipi di responsabilità professionale ○ Responsabilità penale, ovvero il rispondere di aver compiuto dei reati ○ Responsabilità civile, ovvero che fa riferimento al codice civile ○ Responsabilità disciplinare, ovvero quella nei confronti dei colleghi, dell’Ordine dei Medici (es.: non pagare le tasse che questo impone) Responsabilità penale ● Articolo 42 del codice penale → concetto di dolo ○ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionalmente o

colposo espressamente previsti dalla legge Esempi sono: rivelazione segreto professionale/ufficio, omissione di referto o di rapporto, omissione di soccorso, comparaggio (es.: ti metti d’accordo con la casa farmaceutica e prescrivi sempre uno stesso farmaco, anche se non dovresti… oggi in Italia c’è un problema di questo tipo sulle protesi) Articolo 43 del codice penale → concetto di colpa ○ Il delitto è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [le parole in grassetto sono quelle che “qualificano una colpa”] ○ Di fatto è la situazione più frequente… E’ difficile che un medico faccia volutamente qualcosa di dannoso ○ Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. ○ La colpa può realizzarsi in ognuna delle fasi operative che caratterizzano il rapporto con l’assistito (diagnostica, terapeutica, riabilitativa) ○ Si parla di errori commissivi e omissivi, equivalenti da un punto di vista penale ■ Commissivi se faccio una cosa e sbaglio ■ Omissivi se non faccio qualcosa che avrei dovuto fare ○ Per quanto riguarda gli elementi che qualificano la colpa: ■ Imprudenza: si concretizza allorchè l’azione sia esperita avventatamente, con eccessiva precipitazione, senza ponderarne il rischio ■ Negligenza: comportamento disattento, non accurato, improntato a dimenticanza, trascuratezza, svogliatezza, leggerezza,... ■ Imperizia ● Incapacità tecnica o ignoranza (nel senso di non conoscenza) di presupposti essenziali per l’esecuzione di atti professionali ● La perizia è da riferirsi al livello di professionalità e di esperienza che deve essere propria di ogni medico avente le medesime caratteristiche ● Perizia significa anche consapevolezza dei propri limiti → es.: un chirurgo inesperto che si lancia nel fare un intervento chirurgico troppo complesso per la sua esperienza pecca di imprudenza ● Solitamente avviene per atti commissivi (come un errore chirurgico), ma può avvenire anche per omissioni (interpreto erroneamente una radiografia e non faccio una diagnosi) ● Viene combattuta con l’obbligo nel Codice Deontologico all’aggiornamento professionale ■ Inosservanza: di leggi, regolamenti, ordini e discipline ● Le norme “codificate” per il medico non sono molte, in quanto il medico è per definizione libero di scegliere il modo di ben operare ● Si prefigura ogni qualvolta ci sia un mancato rispetto di protocolli (linee guida aventi valore cogente) emessi da ○



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organismi ed istituzioni competenti e dotati di autorità tale da fornire valore d’obbligo al proprio pronunciamento Imprudenza e negligenza sono le due ipotesi di colpa professionale che ricorrono maggiormente nella pratica medica (es.: errore diagnostico o terapeutico o riabilitativo) ■ In sostanza, si raccomanda al medico di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia La responsabilità penale è soggettiva → ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni La carenza organizzativa non rappresenta una scriminante ○ Se un medico si trova ad operare in una struttura non fornita adeguatamente per il tipo di prestazione che deve erogare, si deve astenere e inviare l’assistito presso altra struttura ○ Un medico è penalmente perseguibile anche se il paziente, in una condizione di carenza organizzativa, pienamente e debitamente informato, chiede di ricevere la prestazione.

Responsabilità civile ● Il codice civile attuale risale al 1942, seppur poi sia stato modificato ● In generale, è basata sui rapporti economici tra le parti; in ambito medico legale, è fondamentale il principio del danno ingiusto risarcibile → danno provocato da una responsabilità (azione illecita) ● Si distinguono due ambiti: ○ Responsabilità contrattuale ■ C’è un contratto, ovvero un rapporto precostituito ■ In ambito medico, la responsabilità contrattuale è particolare, perchè non c’è un vero contratto tra le parti → tuttavia, la responsabilità medica è sempre e comunque ascritta a responsabilità contrattuale, evocandosi un “contatto sociale” che condiziona anche all’interno della struttura e comunque in ogni ambito sanitario una contrattualità del rapporto ■ Art. 1218 del c.c.: il debitore che non adempie al contratto che ha stipulato (prestazione, opera, uso di oggetto,...), è tenuto al riconoscimento del danno, se non prova che l’inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ■ L’onere di prova nella responsabilità contrattuale compete al debitore, che deve dare dimostrazione della correttezza del proprio operato (i.e.: il medico che deve dimostrare di aver agito bene con la cartella clinica) ■ “In tema di responsabilità del medico..la valutazione dell’esatta prestazione medica concerne anche la regolare tenuta della cartella clinica, con la conseguenza che si presume la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico e danno (nell’impossibilità di valutare altri ipotetici fattori causali) a causa dell’incompletezza della cartella clinica o dell’omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico” ○ Responsabilità extracontrattuale











Alla base vi è il principio del “Neminem laedere”, secondo il quale nessuno deve ledere l’altrui sfera giuridica ■ E’ regolata dall’ Art. 2043 del c.c., in cui viene chiarito che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ■ L’onere di prova compete al creditore, che deve fornire sia dimostrazione dell’errore che della colpa (nesso di causalità) ■ Il classico esempio è quando qualcuno si sente male e devi intervenire → se intervengono più medici, la responsabilità è del primo medico (tranne in situazioni particolari) Il codice civile precede la comparsa del SSN → come sono stati integrati? il rapporto tra medico e paziente è con il singolo medico o con la struttura? ○ Si sta diffondendo la stipulazione di assicurazioni con strutture pubbliche che coprono > una certa quota (centinaia di migliaia di euro) ○ Per somme minori, paga l’azienda che poi fa rivalsa sul medico ○ Anche se hai finito il turno e intervieni, dovrebbe pagare l’azienda… ma dipende dall’avvocato! Risarcimento ○ Il principio della responsabilità civile si fonda sull’obbligo di risarcire il danno che sia derivato da una inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte e concordate (responsabilità contrattuale) o comunque causato da un incongruo comportamento avente i caratteri del reato o dell’illecito (responsabilità extra-contrattuale) ○ Il soggetto responsabile del danno cagionato è tenuto a risarcirlo, intendendo per risarcimento “il reintegro completo del bene perduto ricondotto a misura economica” ○ Dovuto per un danno ingiusto, ossia un pregiudizio conseguente ad un atto illecito e come tale fonte di responsabilità civile … in sostanza, il risarcimento segue ad una condotta illecita ○ L’obbligo di risarcimento dei danni cagionati da atto illecito è previsto da una norma generale (art. 1218 per la contrattuale, art. 2043 per la extracontrattuale) Indennizzo ○ Diverso dal risarcimento: nell’indennizzo vale il criterio “no fault” → viene dato a prescindere dalla liceità dell’atto. ○ Un esempio è il danno fatto dalla mancanza di screening adeguato prima delle trasfusioni, che è stato indennizzato dallo stato. Un altro esempio sono le infezioni nosocomiali, che avvengono anche se viene mantenuta la good practice Una questione chiave è il danno alla persona ○ Nozione che contempla, inteso in senso ampio, tutto l’insieme dei danni che una persona ha subito ○ Il danno alla persona può essere ■ Patrimoniale, perché porta alla persona delle spese che non sono coperte dal SSN ● Per lucro cessante → smetto di lavorare a causa di un danno, devo pagare qualcuno che guida se non posso farlo io,.. Si distinguono, in riferimento alla perdita di







attività lavorativa, incapacità temporanea o permanente, parziale o totale. ● Emergente → spese vive che il soggetto è costretto a sostenere a motivo delle lesioni subite ■ Non patrimoniale ● Riguarda quei beni che pur essendo costituzionalmente tutelati, sono beni immateriali ● Un esempio è proprio la salute, non pianificabile, ma tutelata ● Componenti ○ Danno biologico (184/1986) o meglio danno alla salute: si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona che sia suscettibile di valutazione medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Possibile differenziare invalidità parziale o assoluta, temporanea o permanente. Caso particolare → danno biologico da morte ○ Danno morale, da sofferenza → rappresentato dal “pretium doloris”, cioè dal valore economico che possa conferirsi alle sofferenze, fisiche e psicologiche, che derivano dalla lesione e dal suo trattamento. Può sfociare nel danno biologico se da esso derivano nuovi stati patologici → depressione. ○ Danno esistenziale, inteso come offesa alla qualità della vita ● Il risarcimento non dipende dal reddito, ma dal danno biologico che ti ho arrecato Decreto legislativo del 7 settembre 2005 n°209→ Codice delle Assicurazioni Private, recante la metodologia risarcitoria per invalidità comprese tra il 9 e il 100% (art 138) e per quelle...


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