Revisione Aziendale Riassunto (Univpm- Economia aziendale) PDF

Title Revisione Aziendale Riassunto (Univpm- Economia aziendale)
Author Michela Amatucci
Course Revisione aziendale
Institution Università Politecnica delle Marche
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Appunti delle lezioni di Revisione aziendale nell'anno 2020/2021...


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REVISIONE AZIENDALE La REVISIONE AZIENDALE (in inglese AUDIT) è una disciplina che analizza i sistemi informativi e di controllo e quindi i fenomeni aziendali, utilizzando strumenti tipici di indagine come il CONTROLLO della corretta applicazione dei Principi di Ragioneria e il CONTROLLO della corretta applicazione dei Principi di Economia Aziendale. Possiamo definirla come IL COMPLESSO ORDINATO DI VERIFICHE, CONTROLLI, MONITORAGGI, strutturato secondo un processo logico, con l’obiettivo di ESPRIMERE UN GIUDIZIO (parere o report) SULL’ATTENDIBILITA’ di determinate rilevazione aziendali. Si tratta più precisamente di un:  

PROCESSO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE, GESTIONALE mirato alla realizzazione di verifiche sul funzionamento aziendale; PROCESSO DI RACCOLTA E VALUTAZIONE DI DATI, SONDAGGI ecc, finalizzato a determinare in quale misura gli elementi raccolti corrispondono a criteri o principi prestabiliti;

L’OBIETTIVO è GARANTIRE L’ATTENDIBILITA’ di un processo e si conclude con l’EMISSIONE DI UNA RELAZIONE O DI UN PARERE PROFESSIONALE da parte di un soggetto dotato di indipendenza. Essa si occupa di: 

ISPETTORATO AMMINISTRATIVO, è un controllo sul personale per verificare il rispetto delle norme, direttive, per controllore i comportamenti di persone fisiche;



CONTROLLO CONTABILE O DI BILANCIO, è un controllo del sistema amministrativo-contabile, della documentazione aziendale, delle rilevazione di bilancio; REVISIONE GESTIONALE, è un controllo sull’economicità complessiva dell’azienda, sull’efficacia e efficienza delle operazioni di gestione in base agli obiettivi aziendali; riguarda anche relazioni riguardanti l’organizzazione, strategie, politiche aziendali.



REVISIONE CONTABILE: si tratta di un controllo amministrativo-contabile delle rilevazioni contabili e di bilancio, in modo da garantire ai terzi un giudizio sull’affidabilità delle info di bilancio comunicate all’esterno. Si realizza secondo determinate REGOLE ETICHE E PROFESSIONALI, DETTE PRINCIPI DI REVISIONE e termina con un GIUDIZIO PROFESSIONALE SULL’ATTENDIBILTA’ DELLE INFO DI BILANCIO E SULLA SUA CONFORMITA’ AI PRINCIPI DI REDAZIONE. Viene attuata da SOGGETTI ESTERNI E INDIPENDENTI RISPETTA L’AZIENDA SOGGETTA A REVISIONE. Si distingue in diversi tipi a seconda dei DESTINATARI:  

REVISIONE PER L’INTERNO, indirizzata al management aziendale; REVISIONE PER L’ESTERNO, indirizzata a fornitori, operatori, comunità.

Si distingue anche in base ai SOGGETTI INCARICATI: 

REVISIONE INTERNA, svolta da soggetti interni come INTERNAL AUDITOR o AUDIT COMMITTE. Essa viene svolta tipicamente nelle aziende medio-grandi da organi che fanno parte dell’organizzazione aziendale. Ha natura CONSULTIVA E DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DELL’ALTA DIREZIONE. I revisori interni dipendono dal top management ma sono indipendenti nello svolgimento della revisione. Si tratta di un accertamento sull’efficacia e efficienza del sistema aziendale e delle sue operazioni per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.



REVISIONE ESTERNA, svolta da soggetti esterni come REVISORE LEGALE, SOCIETA’ DI REVISIONE, COLLEGIO SINDACALE, SINDACO UNICO. Sono soggetti INDIPENDENTI DALL’AZIENDA, e questo tipo di revisione è finalizzata a DARE CREDIBILITA’ ALLE INFORMAZIONI CHE AFFLUISCONO ALL’ESTERNO. Si verifica la correttezza delle rilevazioni, l’affidabilità dei dati e dei valori di bilancio. Si tratta di un processo che segue regole e principi.

La revisione inoltre può essere VOLONTARIA, quando non è obbligatoria, ma decisa dagli amministratori, e OBBLIGATORIA, prevista per legge, per obbligo contrattuale e se richiesta da Banca, CONSOB, Tribunale. Viene inoltre distinta in base al TIPO DI INCARICO:   

REVISIONE CONTABILE DI BILANCIO (AUDIT), finalizzata ad esprimere un giudizio scritto sulla correttezza del bilancio; ATTESTAZIONE, quando un professionista attesta che la dichiarazione scritta di un terzo è attendibile: ASSURANCE, servizi professionali che migliorano la qualità dell’informazione destinata ai soggetti responsabili delle decisioni.

In base all’AMPIEZZA DELL’INCARICO:  

REVISIONE COMPLETA, al termine della quale vi è l’espressione di un giudizio professionale; es: revisione legale dei conti; REVISIONE PARZIALE, dove non si esprime un giudizio, ma si attesta che il lavoro non ha evidenziato problemi; es: revisione semestrale delle spa quotate.

Infine viene distinta anche in base al TIPO DI AZIENDA(revisione di enti pubblici, privati, no-profit) e in base al TEMPO DELL’INCARICO (revisione continua o occasionale). La revisione legale è OBBLIGATORIA per SPA, SAPA, SRL, ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP), ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO(ESRI). Per gli altri tipi la revisione Può essere volontaria. Per quanto riguarda le SRL vi è una novità dal gennaio 2019, ovvero che sono sì obbligate, ma a determinate condizioni, tra cui: deve redigere il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione, ha superato uno dei tre limiti per 2 anni consecutivi come tot.attivo 4mln, tot.ricavi 8mln, 20 dipendenti occupati in media. Il PROCESSO DI REVISIONE DEVE ESSERE QUALITATIVO, rispettando determinati presupposti, quali i PRINCIPI DI REVSIONE,PRINCIPI DI RIFERIMENTO, PROFESSIONALITA’ AUDITOR e AUTORITA’ VIGILANTE. DA PRECISARE: nella relazione il revisore afferma NON DI ESSERE CERTO, MA DI ESSERE CONVITNO che il bilancio nel complesso non contenga errori significativi. Infatti esso deve garantire RAGIONEVOLE SICUREZZA, cioè un elevato grado di assicurazione, NON CERTEZZA!. Per questo motivo ci sono dei limiti alla revisione, quali limiti derivanti dal bilancio per la presenza di stime diverse, inoltre anche limiti derivanti dalla stessa attività di revisione, in quanto non si possono controllare tutte le operazioni. Infatti la revisione aziendale NON è un giudizio di merito sulle scelte aziendali, NON è un’opinione sulle prospettive future dell’azienda, NON è un giudizio sul valore dell’azienda e NON è una ricerca di frodi o irregolarità.

EVOLUZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE Ha origine al tempo delle attività cinesi al tempo dell’Antica Grecia e dell’Impero Romano con il compito di verificare l’operato dei governi nella riscossione dei tributi. Nasce appunto come una NECESSITA’ di verifica. Con la RIVOLUZIONE INDUSTRIALE DELL’800 nacque la necessità di controllare le attività delle compagnie internazionali, attraverso delle forme di rendicontazione contabile, a causa della nascita delle sempre più grandi e numerose aziende. In Inghilterra nacque grazie al BRITISH COMPANIES ACT che inserì l’OBBLIGO DELLA REVISIONE DI BILANCIO E DELINEO’ I PRINCIPI SUL QUALE BASARSI. In America venne instaurata l’associazione AICPA e introdotte norme che regolano l’attività del CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT e successivamente introdotto l’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE PER LE SOCIETA’ QUOTATE, effettuata obbligatoriamente da una società di revisione e non da un revisore comune. L’AICPA si suddivide poi in FASB, che ha in mano i principi contabili(US GAAP), e CAP che ha in mano i principi di revisione(US GAAS). Ci fu poi nel 2001 un evento che influenzò non di poco gli aspetti della revisione: i casi ENRON E WORLD COM, che attuarono delle capitalizzazioni impensabili da fare per un’azienda(trasformarono costi pluriennali in costi di esercizio). Si capì che era impossibile dire di non essersi accorti di ciò per questo motivo vennero introdotte delle ispezioni all’interno delle società di revisione, istituendo il PCAOB, organo di ispezione, di controllo dell’operato delle società di revisione. Anche in Italia ci fu un’evoluzione della revisione introducendo anche qui l’obbligo di revisione per le società quotate e nel 1974 venne istituita la CONSOB per la tutela degli investitori. Si istituì l’ALBO SPECIALE DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE, in modo che la CONSOB controllasse solo chi iscritto a questo albo e successivamente l’Albo per i liberi professionisti e cioè il REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. Vennero poi introdotti i PRINCIPI DI REVISIONE nel 2002 da parte del CDCN. Vennero poi confermati nel 2015 i Principi di Revisione Internazionale “ISA Italia” allo scopo dell’armonizzazione della revisione. Negli ultimi anni poi venne introdotta la “revisione legale dei conti annuale e dei conti consolidati”. DECRETO LEGISLATIVO DEL 2010 Nel 2016 il D.Lgs del 2010 concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ha subito una PROFONDA MODIFICA. Questo decreto è formato da diversi “capi” in base alla materia di cui trattano e sono suddivisi in diversi articoli. Elementi di rilievo di questa modifica sono che:        

La disciplina viene raccolta in un TESTO UNICO; Viene sostituito “controllo/revisione contabile” con il termine REVISIONE LEGALE DEI CONTI; Viene introdotta un’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI REVISORE, attraverso tirocinio triennale e esami di idoneità; Viene istituito dal MEF un UNICO REGSITRO DEI REVISORI; Viene introdotto il CONTROLLO DELLA QUALITA’ da parte di un’organizzazione incaricata; Rispetto dei principi di SCETTICISMO PROFESSIONALE, INDIPENDENZA ED OBIETTIVITA’, DEONTOLOGIA, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE; Individuazione dei principi contabili da applicare; Conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico

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Corrispettivo e trasparenza dei compensi; Funzioni di vigilanza da parte del MEF e della CONSOB, individuazione dei reati e corrispondenti sanzioni amministrative, civili o penali; MODIFICHE ALLA RELAZIONE DI BILANCIO.

Adesso ci soffermiamo più nello specifico di ognuno di questi punti sopra elencati. Innanzi tutto i revisori per iscriversi devono detenere determinati REQUISITI, in base che si tratti di: 



PERSONA FISICA, deve possedere i requisiti della ONORABILITA’(non devono aver alcun tipo di interdizione, non devono avere reati passati, non devono essere condannati ad una pena di reclusione di almeno 6 mesi ecc…), LAUREA ALMENO TRIENNALE in materi economiche, aziendali o giuridiche, deve aver svolto un TIROCINIO TRIENNALE PRESSO UNA SOCIETA’ DI REVISIONE all’interno di uno degli Stati membri e deve SUPERARE UN ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE indetto dal MEF. Le persone fisiche iscritte all’Albo sono le responsabili della revisione legale; SOCIETA’, dove i membri del CDA devono avere i requisiti di ONORABILITA’ e la maggioranza dei componenti del CDA devono essere persone fisiche abilitate allo svolgimento della revisione legale (nelle società di persone è necessaria la maggioranza numerica e per quote dei soci, nelle società di capitali la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria).

1)REGISTRO UNICO: sono presenti due sezioni:  

Sezione A, dove vengono iscritti i soggetti che COMUNICANO GLI INCARICHI DI REVISIONE ASSUNTI al responsabile della tenuta del Registro: Sezione B, dove vengono iscritti i soggetti che NON HANNO ASSUNTO ALCUN INCARICO DI REVISIONE o non hanno collaborato a un’attività di revisione in una società di revisione per tre anni consecutivi.

Tutti coloro che si iscrivono devono rispettare gli OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGSITRO, GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE CONTINUA (consiste nel frequentare tutti quei programmi di aggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento e miglioramento delle conoscenze e almeno metà programma deve riguardare materie inerenti la revisione dei conti. Il periodo di formazione è triennale e ogni anno si devono raggiungere 20 crediti per un totale di 60 crediti alla fine dei 3 anni) E AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE.

2)TIROCINIO: è obbligatorio e finalizzato all’acquisizione delle capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale. Dura 3 anni e deve essere svolto presso un revisore legale(max 3 tirocinanti) o società di revisione all’interno di uno degli Stati membri dell’UE. Alla fine del tirocinio viene redatta una relazione sull’attività svolta ogni anno e si viene iscritti nel REGISTRO DEL TIROCINIO sul sito della revisione legale del MEF.

3)DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE: devono essere rispettati alcuni principi quali:

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INTEGRITA’, bisogna essere diretti, trasparenti ed onesti; OBIETTIVITA’, non bisogna avere pregiudizi o conflitti di interesse, né essere influenzati da terzi; INDIPENDENZA, tutti gli iscritti devono essere indipendenti dall’azienda sottoposta a revisione e non deve essere coinvolto nel suo processo decisionale; deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione; COMPETENZA/DILIGENZA PROFESSIONALE, deve avere competenze ad un livello tale da garantire un servizio adeguato; COMPORTAMENTO PROFESSIONALE, deve rispettare le norme ed evitare azioni che le eludono; RISERVATEZZA, tutte le informazioni acquisite in una relazione professionale non devono essere diffuse a terzi, salvo autorizzazione a comunicarle, né utilizzarle per un proprio vantaggio o scopo. Infatti tutti i documenti e le informazioni ai quali il revisore ha avuto accesso SONO COPERTI DALL’OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE. Unica deroga è quando vi è un REVISORE USCENTE,IL QUALE DEVE CONSENTIRE AL REVISORE ENTRANTE L’ACCESSO A TUTTE LE INFORMAZIONI.

4)SCETTICISMO PROFESSIONALE, nonché principio generale: si definisce come un “atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo del monitoraggio delle condizioni, che potrebbe indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode”. Deve essere rispettato soprattutto durante le REVISONI DELLE STIME EFFETTUATE DALL’AZIENDA riguardanti riduzione valore attività, accantonamenti, flussi di cassa futuri, capacità dell’azienda di continuare ad esister come un’entità che funziona. 5)PRINCIPI DI REVISIONE DA APPLICARE: il comma 1 dell’art.11 del D.Lgs afferma che “la revisione deve essere eseguita in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea”. Il comma 2 dello stesso afferma inoltre che “in attesa dell’ENDORSEMENT, la revisione deve essere svolta in conformità ai principi elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali congiuntamente a MEF e CONSOB”. Infatti i principi di revisione attualmente in vigore sono stati determinati con DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, il 23 dicembre 2014, perché ancora i principi dell’art.11 devono essere confermati ed entrare in vigore. I principi attualmente in vigore si dividono i 3 classi principali: 

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ISQC ITALIA 1 (International Standard on Quality Control Italia 1), che è il principio internazionale sul controllo della qualità negli incarichi di revisione legale, tradotto e adottato dal corrispondente principio emesso dallo IAASB; 34 PRINCIPI INTERNAZIONALI “ISA” ITALIA, tradotti e adottati dai corrispondenti principi emessi dallo IAASB; 2 PRINCIPI NAZIONALI “SA” ITALIA (SA Italia 250B e 720B), con le finalità di adempiere a norme e regolamenti dell’ordinamento italiano.

6)INCARICO: è di 3 esercizi e scade all’approvazione del bilancio. Negli EIP è di 7 esercizi se si tratta di revisore legale e di 9 esercizi se si tratta di società. L’incarico viene conferito dall’Assemblea, su proposta dell’organo di controllo Collegio Sindacale a seguito di una procedura di selezione. L a stessa assemblea può revocare l’incarico per GIUSTA CAUSA (ad es: la perdita sopravvenuta dell’indipendenza). Nel caso degli EIP la revoca può avvenire solo sei viene richiesta l’autorizzazione al Tribunale dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, dall’organo di controllo o dalla CONSOB, per giusta causa. Infine il revisore

può anche dimettersi dall’incarico nei modi previsti dal MEF; in questo caso però LE FUNZIONI CONTINUANO AD ESSERE ESERCITATE DAL MEDESIMO REVISORE FINO A QUANDO NON VI è LA DELIBERA DEL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO E NON OLTRE I 6 MESI. 7)CONTROLLO QUALITA’: i soggetti che hanno l’incarico di revisione sono soggetti ad un CONTROLLO DELLA QUALITA’ con periodicità SESSENNALE per le imprese NON definite piccole e che superino determinati limiti. Negli EIP la periodicità è almeno TRIENNALE. Questa verifica ha ad oggetto l’indipendenza e l’adeguatezza dei documenti di revisione selezionati, cioè se sono conformi ai principi di revisione, se i corrispettivi sono adeguati, se sono soddisfatti i criteri di indipendenza. 8)VIGILANZA: IL SISTEMADI VIGILANZA è DUALISTICO, attribuita a MEF e CONSOB che hanno poi il potere di applicare SANZIONI AMMINISTRATIVE, le quali sono GRADUATE E DISTINTE a seconda che siano rilevate o irregolarità di svolgimento dell’attività di revisione, o mancanza di assolvimento dell’obbligo formativo o inosservanza degli adempimenti di comunicazione al Registro. Esempi di sanzioni sono:        

avvertimento, si impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di astenersi dal continuare a tenere un comportamento: dichiarazione, che afferma che la relazione non soddisfa i requisiti di revisione; censura, dichiarazione di biasimo che indica la persona responsabile e la violazione; sanzione pecuniaria da 1000 a 150000 euro; sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni; revoca di uno o più incarichi di revisione divieto di accettare nuovi incarichi per massimo 3 anni; cancellazione dal Registro.

Nello specifico: --MEF vigila sui soggetti con incarichi su enti non di interesse pubblico; la vigilanza si estende poi in altri ambiti quali:     

ABILITAZIONE, svolgimento del TIROCINIO, e ISCRIZIONE nel Registro; TENUTA DEL REGISTRO E DEL REGISTRO DEL TIROCINIO; ADOZIONE DEI PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CONTROLLO INTERNO DI QUALITA’; FORMAZIONE CONTINUA; ADOZIONI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

Il MEF può applicare la sanzione in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo o per inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti per la corretta individuazione del revisore, degli incarichi e relativi ricavi e corrispettivi. Può anche disporre la cancellazione nel caso non si adempia a ciò --CONSOB vigila sui soggetti con incarichi su EIP e ESRI. Ha diversi POTERI, tra i quali:  

Richieste di dati e notizie con le modalità e nei tempi previsti dall’autorità; Ispezioni;

Questi poteri vengono esercitati nei confronti di revisori legali e società di revisione che svolgono incarichi in EIP e ESRI, persone coinvolte nell’attività di revisione, terzi che hanno ricevuto funzioni da revisori o società, persone collegate ai revisori e società, comitato per il controllo interno.

Per EIP si intende ENTI DI INTERESSE PUBBLICO, come ad esempio le società italiane emittenti valori immobiliari operanti in mercati regolamentati, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione. È molto importante sapere che negli EIP, società controllate da EIP o che controllano EIP, LA REVISIONE LEGALE NON Può ESSERE ESERCITATA DAL COLLEGIO SINDACALE. Vale anche per gli ESRI. Per ESRI si intende ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO, come società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento ecc. In questi due tipi di enti la funzione di monitoraggio della revisione legale, controllo efficacia del sistema di controllo interno della qualità, verifica dell’indipendenza e responsabile della procedura di selezione è un organo chiamato COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E COINCIDE CON IL COLLEGIO SINDACALE (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA nel sistema dualistico e COMITATO PER IL CONTROLLO SULA GESTIONE nel sistema monistico).

RESPONSABILITA’ La responsabilità del revisore si suddivide in RESPONSABILITA’ LEGALE, facendo riferimento alle solite responsabilità civile, penale, amministrativa e tributaria, e in RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE, nei confronti delle o...


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