Rimessione DEL Processo PDF

Title Rimessione DEL Processo
Course Diritto Processuale Penale
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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RIMESSIONE DEL PROCESSO – ART. 45 CPP Vi possono essere casi nei quali è pregiudicata l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente a prescindere da situazioni che riguardino il singolo magistrato che lo compone. ↓ In questi casi il codice prevede lo spostamento della competenza per territorio ad un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.  Il vizio può essere rilevato in ogni stato e grado del processo di merito. Lo spostamento è disposto quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili PREGIUDICANO LA LIBERA DETERMINAZIONE DELLE PERSONE CHE PARTECIPANO AL PROCESSO

PREGIUDICANO LA SICUREZZA O L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

DETERMINANO MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO

La situazione deve essere “grave”, e cioè occorre che sia presente una obiettiva situazione di fatto che lasci fondatamente presagire un esito non imparziale e non sereno del giudizio. Deve essere “esterna” rispetto al processo, e cioè non deve consistere in un fenomeno connesso alla dialettica processuale. Infine, deve essere “non eliminabile” con gli strumenti a disposizione del potere esecutivo.

La rimessione e quindi lo spostamento è deciso dalla corte di cassazione, su richiesta motivata: -

Del procuratore generale presso la corte di appello o Del PM presso il giudice che procede o Dell'imputato

La cassazione decide in camera di consiglio, dopo aver assunto le opportune informazioni. Il giudice designato provvede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla rimessione quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è diventata impossibile la ripetizione.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA DECISIONE PENALE IN SENSO LATO: Si dice pregiudiziale una questione che si pone come antecedente logicogiuridico per pervenire alla decisione.

IN SENSO STRETTO: Una questione può dirsi pregiudiziale quando l’iter logico per approdare alla decisione sull’imputazione presuppone la risoluzione di una controversia non appartenente alla diretta cognizione del giudice procedente.

Ad esempio, per dichiarare la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione occorre accertare che la cosa acquistata è stata oggetto di un furto; ma la cognizione di tale reato potrebbe essere in concreto di competenza di un giudice diverso da colui che procede.

↓ Ex art. 2 cpp il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. Il giudice penale si limita a “risolvere” la questione IN VIA INCIDENTALE:  Egli conosce della questione soltanto in quanto presupposto dell’accertamento della responsabilità dell’imputato; L’art. 2 c. 2 c.p.p. precisa che la pronuncia del giudice penale, che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. Inoltre, di regola, nel risolvere la questione pregiudiziale, il giudice penale di regola non è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.  Ciò significa che le esigenze di speditezza del processo penale possono portare ad un eventuale contrasto con le decisioni di altri giudici penali, civili o amministrativi. ↓ La regola è quindi quella della AUTOSUFFICIENZA DELLA GIURISDIZIONE PENALE Vi sono però delle eccezioni: (1) QUESTIONI PREGIUDIZIALI SULLO STATO DI FAMIGLIA O DI CITTADINANZA Il sorgere di una pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza può comportare la sospensione del processo penale, in attesa che il giudice civile decida.  In particolare il giudice penale ha il potere-dovere di valutare la necessità della sospensione, ma questa può essere disposta unicamente in presenza dei rigorosi requisiti previsti dall’art. 3 c. 1 c.p.p:

Deve trattarsi di una questione seria Il processo deve essere già in corso

-

L’art. 4 c.p.p. dispone che la sentenza irrevocabile del giudice civile sullo stato di famiglia e cittadinanza ha efficacia di giudicato nel processo penale. ↓ AUTOSUFFICIENZA PARZIALE (2) QUESTIONI CIVILI O AMMINISTRATIVE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ – ART. 479 CPP Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa: -

Di particolare complessità, Per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, Se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa ↓ il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. N.B.: Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione. ↓ AUTOSUFFICIENZA QUASI TOTALE (3) QUESTIONI PREGIUDIZIALOI SULLA PROPRIETÀ DI BENI CONFISCATI O SEQUESTRATI  Il codice ne affida la risoluzione al giudice civile (4) QUESTIONE PREGIUDIZIALE COMUNITARIA Si distinguono 2 ipotesi: Quando il giudice ritenga necessario risolvere una questione relativa alla interpretazione del diritto comunitario ↓ Egli ha la facoltà di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’UE ↓

Qualora la questione verta sulla validità di un atto delle istituzioni comunitarie ↓ Egli ha l’obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’UE

Il rinvio della questione al giudice comunitario determina la

sospensione automatica del processo penale....


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