Storia del processo penale inglese PDF

Title Storia del processo penale inglese
Author Camilla Passaniti
Course Storia Delle Codificazioni
Institution Università degli Studi di Pavia
Pages 13
File Size 347.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 7
Total Views 123

Summary

Download Storia del processo penale inglese PDF


Description

Storia del processo penale inglese Il processo penale di common law è profondamente diverso dal processo penale italiano. Una delle caratteristiche del processo inglese è la presenza della giuria (popolare), un’istituzione che dura da circa 800 anni. Ogni anno in Inghilterra circa 200.000 persone sono coinvolte nei processi penali. La presenza di una giuria popolare è anche considerato garanzia e tutela dell’individuo nei confronti della legge, la quale spesso viene considerata come opprimente. Il fatto che i giudizi circa la colpevolezza degli imputati siano scelti da una giuria popolare, trasmette valori considerati positivi. Altro istituto della giustizia penale di common law è il principio dello stare decisis, il principio del precedente vincolante che viene teorizzato in Inghilterra nel ‘700 ma si consolida definitivamente in pieno XIX sec. La storia del processo penale inglese inizia nell’XI sec. quando l’Inghilterra viene conquistata dai Normanni (1066, Guglielmo il Conquistatore duca di Normandia). Con i Normanni l’Inghilterra inizia ad avere quello di cui ha bisogno, un sovrano in grado di imporre la sua volontà a tutto il paese. Inizia un processo di accentramento del potere. Diversi sono i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali si realizza tale accentramento: Il feudo  i Normanni importano il loro sistema feudale. Si tratta di un rapporto, inizialmente esclusivamente personale, che legava due individui che si trovavano in due posizioni gerarchicamente e socialmente diverse. Un soggetto forniva al signore assistenza e in cambio otteneva a sua volta sostegno. In un rapporto del genere l’elemento più importante è la fiducia che legava i due soggetti. Ad un certo punto in questo rapporto personale si innesta un elemento reale per cui il soggetto che si trova nella posizione superiore concede all’inferiore, in cambio dell’assistenza, un bene generalmente immobile (beneficio). Con i Normanni la monarchia inglese diventa monarchia feudale dove il sovrano è il primo dei feudatari. Nel sistema feudale la violazione del rapporto di fiducia (fellonia) è il comportamento più grave che possa essere commesso da qualcuno. Curia regis  i Normanni istituiscono una sorta di corte centrale con sede nella capitale e formata da uomini di fiducia del re da lui stesso nominati. Ad un certo punto questa corte si smembrerà nelle due camere, dei Lords e dei comuni. In età normanna questa non è ancora una corte di giustizia, ma è un organo centrale che ha la titolarità di compiti di carattere fiscale e amministrativo. Nell’XI sec. non esiste ancora una netta demarcazione tra la giustizia civile e quella penale: la reazione ad un conflitto che si crea tra due soggetti non è ancora così ben marcata a seconda che si tratti di un conflitto di carattere privatistico o un conflitto che ha rilevanza penale. Se un soggetto commette un crimine ci sono due istituti: - Appeal of fellony  si tratta di un procedimento che serve a perseguire e reprimere quelli che sono considerati i reati più gravi. I reati più gravi a partire da quest’epoca sono le fellonies mentre i reati meno gravi sono i misdemenours. I reati più gravi sono puniti con la pena di morte e con il sequestro dei beni. alla base c’è l’idea della violazione del rapporto di fiducia. Questo tipo di procedimento per essere avviato ha bisogno dell’accusa da parte della vittima o di un membro della sua famiglia o del suo enturato. Senza questa fase il procedimento non può essere avviato (requisito di procedibilità). L’accusa di parte viene presentata ad un giudice locale (tribunali di centena e tribunali di contea) e il tribunale ricorre al duello giudiziario per cui le due parti combattono in un duello: chi vince il duello vince la causa. Se l’accusato sconfigge l’accusatore nel duello viene assolto da ogni accusa. Questo duello giudiziario appartiene alla categoria delle ordalie, i giudizi di dio. L’ordalia è tecnicamente una prova fisica alla quale una o entrambe le parti del processo sono sottoposte: chi supera la prova fisica vince il processo (sia nei giudizi penali che nei casi di giustizia civile). Si ritiene che sia Dio a guidare l’esito della prova per far emergere la verità. Il fatto che sia necessaria l’accusa di parte, a pena di improcedibilità, permette di considerare l’appeal of fellony un giudizio di stampo accusatorio puro. In questo tipo di procedimento se le parti, in qualunque stadio del giudizio, raggiungevano un accordo, il giudizio si concludeva. Se l’accusatore, per qualunque ragione, desisteva dall’accusa, il processo si concludeva. Era un processo nella disponibilità delle parti. Questo tipo di processo è perfettamente sovrapponibile ad un processo civile. Un procedimento del genere è legato al fatto che il reato viene considerato in questo periodo un affare tra privati per cui chi commette un reato lede esclusivamente i diritti della vittima o della sua famiglia.

-

La sanzione cui l’accusato andava in contro era la pena di morte e la confisca dei beni. Tutti i beni del reo venivano confiscati dallo stato andando ad incrementare le entrate della Corona. Alla vittima, pur essendo il reato un affare tra privati, non andava alcun risarcimento. Hue and cry  si tratta di un tipo di procedimento estremamente sommario che prevedeva l’esecuzione immediata del sospettato del crimine e presupponeva che quando in una data comunità veniva commesso un crimine, le urla delle persone facessero accorrere gli ufficiali che immediatamente davano esecuzione al soggetto che aveva commesso il reato. Questo tipo di giustizia si rivela inadeguata: la svolta nella storia della giustizia penale inglese è legata al Re Enrico II, il padre della common law.

Con Enrico II il processo di accentramento avviato dai normanni procede e tra gli strumenti che egli mette in campo sono: La cura regis diventa organo giudiziario (Corte di Giustizia), una corte centrale incaricata dell’amministrazione della giustizia. Altro strumento sono i writs, ordine impartito dal re ad un giudice locale affinché colui che lamenta di essere vittima di denegata giustizia ottenga giustizia o venga reintegrato in un diritto leso. Presupposto per la concessione dei writs è che la causa sia stata instaurata a livello locale e che il soggetto che ha adito il tribunale locale eccepisca la denegata giustizia. Il soggetto, pagando, chiede al re l’emissione di un writ per ottenere quella giustizia che afferma gli venga negata. Se il giudice locale non ottempera quell’ordine, il re avoca a sé la causa. Chi chiede il writ sbagliato perde la causa perché per ogni tutela esiste un writ specifico (sistema formalistico). Il sovrano si rende conto che l’appeal of fellony non garantisce una repressione penale efficace. Il sovrano si trova a dover fare i conti con realtà in cui spesso accade che in una data comunità i reati restano impuniti perché il processo è nella disponibilità delle parti. In occasione di un’assemblea che si svolge a Clarendon nel 1966 (Assise di Clarendon) il sovrano prende posizione. L’assise è un’assemblea, presieduta dal re e che riunisce i massimi dignitari del regno. Per estensione questo termine indica anche il provvedimento che viene emanato in occasione di quell’assemblea. Enrico II istituisce, in occasione di quella assemblea, una giuria di 12 uomini che rappresentano la singola centena che ha il compito di presentare al giudice tutti i sospettati di reato. Il giudice fa parte della categoria dei giudici regi itineranti: Enrico II istituisce questa categoria di giudici appartenenti alla curia regis che devono percorrere tutto il territorio inglese, secondo un circuito che prevede tappe prestabilite, e in ogni tappa devono svolgere tutta una serie di mansioni tra cui l’amministrazione della giustizia. Enrico II decide di intervenire sulla fase iniziale del processo stabilendo che anche se manca l’accusa di parte il reato deve essere comunque perseguito dalla giuria. Il processo penale inglese resterà comunque di matrice accusatoria, semplicemente il sovrano inserisce un piccolo correttivo per poter garantire una tutela penale efficace. Quando viene commesso il reato oltre all’interesse della vittima, c’è un interesse superiore a che quel reato venga perseguito. Per decidere della colpevolezza si ricorre nuovamente ad un’ordalia che però non è più un duello giudiziario ma è l’ordalia dell’acqua: si tratta di un’ordalia unilaterale perché soltanto l’accusato vi era sottoposto. Con questa ordalia all’accusato venivano legati mani e piedi e veniva immerso in uno stagno: se l’accusato scendeva nello stagno fino ad un certo livello significava che era innocente perché l’acqua benedetta dal sacerdote accoglieva un soggetto puro. Se il soggetto galleggiava allora significava che era colpevole perché l’acqua benedetta lo aveva respinto. La giuria di Clarendon prende il nome di giuria di presentazione perché questi 12 giurati devono presentare ai giudici itineranti la lista dei sospettati. Passa circa un secolo e questa giuria subisce alcune trasformazioni importanti. Siamo nella seconda metà del XIII sec. Ciò che cambia è innanzitutto la composizione perché da 12 membri è passata a 23 e tale aumento si spiega perché ora questa giuria rappresenta la contea (unità amministrativa più grande). A partire dalla seconda metà del 1200 questa giuria non si limita a presentare ai giudici itineranti l’elenco dei sospettati, ma valuta anche in via preliminare se l’accusa, nei riguardi di quei sospettati, è fondata oppure no. Questa giuria così come si trasforma è il Gran giurì (abolito nel 1933 in Inghilterra, ancora presente negli USA). L’atto di accusa prenderà il nome di indictment. 02/10/2018

Il Gran Giurì ha il compito di presentare ai giudici itineranti la lista dei sospettati dopo aver fatto un’analisi preliminare circa la colpevolezza degli imputati. Non si tratta di una giuria di giudizio nel senso che sebbene compia questa valutazione di carattere preliminare, non è poi colui che pronuncia il verdetto di assoluzione o di condanna. Esso opera ancora nella fase preliminare del giudizio. Quando ritiene che l’accusa sia fondata emette l’atto di accusa che prende il nome di indictment. L’assise di Clarendon non ha abolito le altre procedure esistenti. In Inghilterra dopo il 1166 convivono tre diversi modi di perseguire i reati: 1. Trial on indictment 2. Appeal of fellony 3. Hue and cry Pur non abolendo le procedure di matrice normanna si cerca tuttavia di correggerle. Enrico II prevede che in assenza di accusa della vittima o di chi per lei, al suo posto possa intervenire il sovrano o i suoi funzionari. In caso di desistenza dell’attore sono previste pesantissime sanzioni pecuniarie. Il sovrano, grazie a questi correttivi, riduce il carattere marcatamente privatistico di questa procedura. Enrico II prevede che anche chi venga colto in flagranza di reato debba comunque essere giudicato e non immediatamente condannato a morte. Per giudicare della colpevolezza del giudicato, si ricorre ancora all’ordalia. Per decidere se l’imputato è colpevole si ricorre all’ordalia dell’acqua, la quale si applica sia nella giustizia civile che penale essendo uno strumento decisorio. Alla fine del XII sec. in Inghilterra l’ordalia entra in crisi nel senso che soprattutto nei processi civili, i convenuti sempre più spesso chiedono al giudice di essere giudicati in maniera diversa. È nella giustizia civile che inizia a realizzarsi una svolta, con riferimento ai giudizi sull’impossessamento illegittimo di un fondo. Si trattava di processi avviati con il cosiddetto writ of right.

Writ of right In ipotesi di questo tipo abbiamo un soggetto B concessionario che vuole ottenere il Alla fine del XII secolo questo meccanismo entra in crisi e sempre più spesso i convenuti chiedono ai possesso del fondo che gli è stato concesso da C, proprietario dal fondo. Il soggetto B si rivolge al giudice giudici di essere giudicati non ricorrendo all’ordalia, ma ricorrendo ad una forma di giuria, ovvero locale per il possesso fondo, però ottenerlo. Secondo il meccanismo writ allora B chiedono di ottenere essere giudicati da del propri pari.senza Sul piano della prassi giudiziaria sempre piùdel spesso i giudici si rivolge al Re e chiede del writ. Il sovrano dunque ingiunge al giudice locale decidere di rendereil accolgono questa istanzal’emissione dei convenuti e iniziano a convocare delle giurie che devono giustizia a B. il giudice quindi ricorre all’ordalia per decidere se effettivamente B ha diritto ad anche ottenere il merito della controversia. Questa prassi viene mutuata anche dalla giustizia penale per cui possesso del commesso fondo. quando viene un crimine, sul piano della prassi giudiziaria, si inizia a sostituire l’ordalia dell’acqua con una giuria di giudizio. Ciò non avviene in modo automatico, ma dietro richiesta dell’imputato. E quando il giudice accoglie l’istanza, convoca una piccola giuria formata da 12 uomini che deve decidere circa la colpevolezza dell’imputato. Nel 1215 viene celebrato a Roma il IV concilio Lateranense il quale, per la storia del processo penale, ha segnato una svolta importante. Al canone 18 vengono abolite implicitamente le ordalie perché si vieta ai sacerdoti di benedire le ordalie. Si tratta di una svolta nella storia del processo penale perché si pone il problema di come decidere della colpevolezza degli imputati. In Inghilterra i giudici regi itineranti in un primo tempo, per alcuni decenni dopo il 1215, affidano il giudizio sulla colpevolezza al Gran Giurì (ancora chiamato Giuria di presentazione). Questa soluzione piace poco e si rispolvera, per la fase giudiziale, la giuria che aveva già mostrato il suo successo nel diritto civile e in parte anche nell’ambito del processo penale. Nasce in questo modo la petty jury, la piccola giuria, verso la fine del 1200. - Fase preliminare/ pre trial  Il Gran Giurì presenta ai giudici regi itineranti la lista dei sospettati dopo aver valutato la fondatezza dell’accusa e formula l’indictment. - I giudici regi itineranti a questo punto per decidere della colpevolezza dell’imputato convocano la petty jury, una piccola giuria formata da 12 uomini residenti nella comunità in cui il reato è stato commesso, i quali devono decidere se l’imputato è colpevole o innocente ed emettono un verdetto.

Nel 1300 la separazione tra il Gran Giurì e la Petty jury diventa netta e definitiva perché uno statuto di Re Edoardo III stabilisce che chi fa parte della prima non può far parte della seconda. I meccanismi della giustizia penale per quanto riguarda i caratteri generali non sono molto diversi dalla giustizia penale praticata in UK. Anche nei Comuni italiani la giustizia penale è informata a caratteri accusatori. È identica l’idea del reato che sorregge quel tipo di giustizia. Il momento di svolta è sempre il 1215 con il IV Concilio Lateranense soprattutto con riferimento ai Canoni 8 e 18. Il Canone 8 prevede che se in un luogo, in una data comunità, si diffonde la fama (fama facti), cioè l’opinione che è stato commesso un dato crimine e che un dato soggetto è probabilmente responsabile di quel crimine, il giudice non solo può, ma deve avviare il giudizio. È dunque sufficiente che ci sia, in una data comunità, la fama facti, perché l’ufficiale incaricato debba avviare il giudizio penale. Si sottrae dunque il giudizio alla disponibilità delle parti ed è proprio questo canone a stabilire come si deve avviare questo processo e come si deve proseguire. A partire da questo momento nasce il processo di matrice inquisitoria ovvero un processo in cui la fama ha un ruolo importantissimo non solo ai fini dell’avvio del processo, ma anche ai fini della condanna. La fama è intesa anche come reputazione del soggetto: nel processo continentale il giudice deve tenere conto della fama in questa seconda accezione per la valutazione della colpevolezza. In questo stesso periodo in UK si afferma la regola non scritta per la quale sia il Gran Giurì sia il Petty Jury non devono in alcun modo tenere in considerazione la fama intesa come reputazione del soggetto o meglio non devono farlo se è una mala fama (cattiva reputazione). Come viene valutato il trial on indictment, o trial by jury? Nel XIII secolo le opinioni non sono così esaltanti: ovviamente c’era stato il rifiuto importante dell’ordalia, ma è anche vero che nei riguardi di questo trial, così come era strutturato, non c’è grandissima fiducia. Quello che non piace è l’idea di essere giudicati da persone sulle quali l’imputato non può in alcun modo incidere. Non ci si fida molto del verdetto dei membri del Petty Jury. I giurati decidono sulla base della loro diretta conoscenza dei fatti e questo è l’aspetto che più spaventa i contemporanei. In realtà si sollevano critiche anche nei confronti del Gran Giurì e quello che spaventa è la segretezza con cui questa corte opera. In moltissimi casi gli imputati rifiutano di essere giudicati da una giuria. Per costringere i sudditi inglesi ad accettare tale trial il sovrano emana uno statute con il quale stabilisce che tutti gli imputati che dovessero rifiutare il trial by jury dovranno essere relegati in una prigione forte e dura. Chi ha trascritto questo statuto non ha trascritto la parola “prison”, ma ha scritto pena (peine) e quindi si parla di pena forte e dura: l’imputato doveva essere rinchiuso in una stanza piccolissima buia e fredda, nutrito a pane a acqua e doveva essere schiacciato da dei blocchi di ferro. Alla fine si moriva per soffocamento. 11/10/2018 La Magna Charta Nel 1215 viene redatto un altro importante documento che è la Magna Charta. Il sovrano che concede questo testo normativo è Giovanni I c.d. senza-terra e questi sono anni in cui il re perde di fatto il sostegno dei valori del regno per una serie di ragioni: questi anni, in tema di amministrazione della giustizia, sono segnati da una dilagante corruzione dei giudici, durante i quali i sudditi inglese subiscono pesanti soprusi. Il re Giovanni ingaggia una serie di guerre con la Francia, le quali vengono puntualmente perse e per finanziare le guerre aumenta la pressione fiscale. Questo ingenera un fortissimo malcontento. I baroni del regno, nel 1215 riescono a strappare a Giovanni tutta una serie di concessioni: l’insieme di queste concessioni forma la magna charta. Il sostantivo charta nel lessico cancelleresco, medievale significa documento e quindi potremmo letteralmente tradurlo come “grande documento delle libertà”. La magna charta è stata molto mitizzata nel senso che se si interrogano costituzionalisti e storici del diritto, le opinioni su questo testo sono differenti. Per esempio William Blackstone, che è stato uno dei più grandi giuristi inglesi del XVIII sec., espresse fortissime critiche nei riguardi della Magna Charta. Egli è noto soprattutto per aver scritto i Commentaries on the law of England. Egli riteneva tale documento una semplice accozzaglia di norme prive di logica, prive di struttura sistematica e poco importanti. Nonostante questo, la Magna Charta è stata rivestita di un significato molto amplio perché viene tradizionalmente riconosciuta come la prima carte costituzionale della storia. In effetti essa contiene alcuni principi e ha tentato di rispristinare l’esercizio della giustizia sugli abusi che si erano perpetrati in

quegli anni. Resta comunque il fatto che essa è stata una pietra di paragone per tutte le carte costituzionali future. La Magna Charta non è mai stata ufficialmente abolita per cui essa è ancora in vigore e alcune disposizioni della stessa, anche in anni recenti, sono state applicate soprattutto negli USA. In particolare ci possiamo riferire ad un processo tenutosi nel 1998. Negli Usa Bill Clinton viene coinvolto in uno scandalo e sottoposto a processo. i fatti si riferivano a quando egli era stato governatore e una signora Paula Jones accusa Clinton di molestie sessuali. Egli viene rinviato in giudizio. I suoi avvocati chiedono che il processo venga sospeso in virtù del ruolo che egli rivestiva, ma la richiesta viene respinta dai giudici federali. I giudici federali si appellano ad una norma della Magna Charta, e in quel capitolo si dice che anche il Re è sottoposto a Dio e alla legge. Trasportandolo al 1998 i giudici affermano che anche il governatore è sottoposto alla legge. La Magna Charta dopo il 1215 è stata modificata varie volte nel corso dei secoli e nella sua vest...


Similar Free PDFs