LE FASI DEL Procedimento Amministrativo schema PDF

Title LE FASI DEL Procedimento Amministrativo schema
Author Caterina C.
Course Scienze Politiche Economiche Amministrative
Institution Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Summary

schema dettagliato delle fasi del procedimento amministrativo...


Description

LE FASI DEL PROCEDIMENTO ! Il procedimento amministrativo è diviso in tre fasi:! •

Avvio del procedimento esso può iniziare! o

Per iniziativa dell’amministrazione (d’ufficio)!

o

Per iniziativa del privato (ad istanza di parte)!



Fase istruttoria la fase in cui l’amministrazione conosce gli interessi e i fatti rilevanti al procedimento!



Fase decisoria la fase in cui viene deciso il provvedimento finale da adottare per concludere il procedimento. Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi coll’adozione di un provvedimento espresso entro un tempo definito dalla legge o, in caso di silenzio della legge, dai regolamenti della p.a. Se nessuna delle fonti citate prevede un tempo, il termine sarà di 30 giorni. (art. 2 l. 241/90). L’art. 2 cit. prevede delle deroghe a seconda della complessità del procedimento attraverso gli istituti della sospensione e dell’interruzione!

LE FASI DEL PROCEDIMENTO IN SINTESI:

INIZIATIVA

ISTRUTTORIA

INTERLOCUZIONE con gli altri soggetti coinvolti

(FASE PRE-DECISORIA)

FASE DECISORIA

SI CHIUDE QUI IL PROCEDIMENTO

CON L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE La fase di iniziativa è quella in cui prende avvio il procedimento e attraverso la quale vengono introdotti sia l’interesse pubblico primario che gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all’oggetto del provvedimento da emanare. ! Al riguardo si possono avere:! - Procedimenti ad iniziativa privata, i cui tipici atti sono le istanze (domande dei privati interessati, tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore), le denunce (dichiarazioni che vengono presentate dai privati ad un’autorità amministrativa, al fine di provocare l’esercizio dei suoi poteri con l’emanazione di un provvedimento) e i ricorsi (reclami dell’interessato intesi a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi).!

- Procedimenti ad iniziativa di ufficio, cioè ad iniziativa dell’amministrazione stessa.! Nella fase istruttoria si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento. Le attività della fase istruttoria sono caratterizzate dalla incisiva partecipazione dei privati (principio del giusto procedimento) e tendono alla:! A. Acquisizione dei fatti, ossia le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e le circostanze di fatto.! B. Acquisizione degli interessi, ossia la raccolta degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento (particolare spazio viene dato alle determinazioni delle altre amministrazioni portatrici di interessi coinvolti nel procedimento. In tale ambito, ad esempio, notevole importanza riveste l’istituto della conferenza di servizi).! C. Elaborazione di fatti ed interessi (nella quale rientrano le richieste di pareri)! La fase decisoria è la fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto del provvedimento da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso.! La fase integrativa dell’efficacia è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente l’atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni per rendere efficace il provvedimento.! La fase conclusiva del procedimento:! La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia nel caso in cui lo stesso consegua ad un’istanza del privato che nelle ipotesi in cui debba essere iniziato d’ufficio.! È questo l’incipit dell’art 2 L.241\1990 dedicato alla conclusione del procedimento e più volte novellato. ! L’azione amministrativa, infatti, va circoscritta nel tempo, non potendo essere protratta sine die, essendo necessario assicurare un margine di certezza a tutti coloro che entrano in contatto con una pubblica amministrazione. ! Nel merito della tempistica l’art. 2 stabilisce che:! • salvo diverso termine, stabilito per legge o con diverso provvedimento, il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di 30 giorni.! • Per le amministrazioni statali, possono essere individuati termini non superiori a 90 giorni per la conclusione dei relativi procedimenti, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.! • In presenza di particolari presupposti (ad esempio, sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento) per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti nazionali, il termine di 90 giorni può essere ampliato fino ad un massimo di 180 giorni.!

• Cosa accade se la P.A. non conclude nei termini citati il procedimento? L’art. 2 in esame, prevede distinte ipotesi di responsabilità. In primo luogo, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.! Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.! Inoltre, l’art 2 bis prevede in capo alla pubblica amministrazione una responsabilità per l’ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. E salvo il caso di silenzio qualificato o concorsi pubblici, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento ad istanza di parte, il richiedente ha diritto ad un indennizzo per il mero ritardo. (condizioni e modalità di tale indennizzo sono stabilite con leggi o appositi regolamenti)! La previsione di cui all’art. 2 L.241\1990, per la quale il procedimento amministrativo deve concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso, ha acquisito nel tempo il significato di un vero e proprio diritto alla conclusione del procedimento. !

Il legislatore si è quindi preoccupato di disciplinare l’ipotesi di decorrenza “infruttuosa” dei termini di conclusione del procedimento per inerzia dell’amministrazione:! In tal caso si configura infatti la fattispecie del silenzio-inadempimento, ossia una inerzia della P.A., per contrastare la quale sono stati predisposti idonei strumenti di tutela per il cittadino.! L’art. 2 comma 8 precisa che la tutela contro l’inerzia della P.A. è disciplinata dal Codice del processo amministrativo, il cui art 31 dispone che chiunque ne abbia interesse, decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, e negli altri casi previsti dalla legge, senza l’adozione di un provvedimento espresso, può ricorrere al giudice amministrativo affinché accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.! La funzione amministrativa è indipendente dalla persona fisica titolare dell’organo che la svolga. ! Queste tre fasi hanno caratteristiche diverse a seconda che l’interesse legittimo sia pretensivo o oppositivo.! Nel caso in cui l’interesse legittimo sia pretensivo il procedimento segue lo schema di cui all’elenco sopra. Una volta che si conclude la fase di avvio del procedimento colla proposizione dell’istanza, si avvia la fase istruttoria in cui l’amministrazione individua un responsabile del procedimento, che è una persona fisica che coordina la fase dell’istruttoria. Nella fase istruttoria l’amministrazione acquisisce tutte le informazioni rilevanti ai fini del procedimento. Il responsabile del procedimento può esercitare il potere del soccorso istruttorio per integrare informazioni rilevanti utili alla successiva fase decisoria (p. es. informazioni documentali) ai sensi dell’art. 6 cit. Nella fase decisoria può decidere il provvedimento da adottare o il responsabile del procedimento, se è competente ad adottare il provvedimento finale, oppure se il responsabile del procedimento non è competente ad adottare il provvedimento, propone all’organo competente ad adottarlo, un provvedimento. L’organo può discostarsi dalla proposta di provvedimento motivando la sua scelta (art. 6 cit.).! L’art. 10-bis cit. prevede che, prima di adottare un provvedimento di diniego, l’amministrazione comunichi all’istante che sta per adottare un provvedimento di diniego indicando anche i motivi per cui essa sta per prendere tale decisione. Ciò consente all’istante di partecipare al procedimento ed eventualmente sanare i motivi che ostano all’adozione di un provvedimento positivo. Questa è un’applicazione del principio di partecipazione secondo cui il cittadino può, essendo coinvolto nella fase istruttoria e decisoria del procedimento, influenzare il provvedimento finale. ! L’istituto dell’avviso di provvedimento di rigetto è introdotto nel 2005 è legato al potere di soccorso istruttorio in capo al responsabile del procedimento, usato al fine di integrare un’istanza incompleta prima di adottare un provvedimento di diniego. ! Anche nel caso in cui l’amministrazione decide comunque di adottare un provvedimento di diniego, essa ha il dovere di comunicare la sua intenzione e le relative motivazioni all’istante, che ha la possibilità di rispondere con memorie ed ulteriori fatti documentali entro 10 giorni (art. 10-bis l. 241/90). Anche l’avviso di provvedimento di rigetto è ispirato al principio della partecipazione al procedimento. Nel caso di un interesse oppositivo l’avvio del procedimento è ad iniziativa dell’amministrazione (d’ufficio). La fase d’istruttoria è stata di fatto svolta già prima ed al di fuori del procedimento amministrativo, proprio per decidere se avviarlo. Il procedimento è avviato con la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (coloro che vantano un interesse legittimo oppositivo) (art. 7 cit.). L’interessato, quindi, esercita il diritto d’accesso strumentale al fine di conoscere l’oggetto del procedimento, così egli ha accesso a tutti i documenti che hanno portato l’amministrazione ad avviare il procedimento. Inoltre, l’art. 8 cit. consente all’interessato di partecipare al procedimento al fine di ridurre il danno che il provvedimento finale gli arreca attraverso memorie, relazioni e fatti documentali che l’amministrazione è obbligata a prendere in considerazione ove pertinenti. Se l’amministrazione ritiene di non dover esaminare tali memorie,

essa deve spigarne le motivazioni all’interessato. Il procedimento si chiude, infine, con l’adozione del provvedimento.! L’art. 3 cit. dispone che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati cosicché il cittadino possa aver chiara la logica con cui il provvedimento è adottato. La motivazione dev’essere sia in fatto (cioè i fatti concreti che hanno portato all’adozione del provvedimento) che in diritto (le norme in base a cui il provvedimento è adottato). L’obbligo di motivazione attua il criterio di trasparenza di cui all’art. 1 cit. che l’amministrazione deve seguire. ! I criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 cit. sono la concreta applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ! Il criterio della trasparenza trova altresì applicazione nel diritto d’accesso ai documenti di cui agli artt. 22 ss. L. 241/90. Tale diritto è esercitabile da coloro che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale nel prendere visone dei documenti, motivando le ragioni per cui è necessario accedere ai documenti. Tuttavia, il diritto alla riservatezza del controinteressato è preferito al diritto d’accesso tranne nel caso in cui chi esercita il diritto d’accesso lo fa per tutelare giudizialmente una propria posizione soggettiva. Inoltre il cittadino ha diritto di accedere a tutti i provvedimenti e gli atti che l’amministrazione avrebbe dovuto pubblicare secondo gli obblighi di pubblicazione, ma che non ha pubblicato (diritto d’acceso civico d. lgs. 33/2016). Chiunque può esercitare il diritto all’accesso civico, senza dover motivare tale esercizio. !...


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