IL Funzionario DI Fatto PDF

Title IL Funzionario DI Fatto
Course Informatica Giuridica
Institution Università del Salento
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IL FUNZIONARIO DI FATTO Si parla di funzionario di fatto nel caso in cui un soggetto ponga in essere atti in nome di una pubblica amministrazione ma la cui investitura sia assente o viziata. In un caso del genere si pone il problema della sorte degli atti adottati da tale soggetto. Gli atti possono essere adottati come titolare di un organo monocratico o come contitolare di un organo collegiale. La regola ordinaria è quella secondo la quale, non sussistendo l’investitura o essendo essa illegittima, gli atti adottati vengono ad essere illegittimi. Tuttavia, tale deroga viene ad essere derogata in alcune circostanze. Per quanto riguarda gli atti adottati come titolare di un organo monocratico occorre valutare se i destinatari di tali atti vantino un affidamento meritevole di tutela. Occorre valutare, con un criterio di buona fede oggettiva, se i soggetti nei cui confronti l’atto andrà a produrre affetti abbiano adottato delle determinazioni che facevano affidamento sullo stesso. In caso di affidamento meritevole di tutela l’atto resta in vita, in caso contrario esso cade. In caso di organi collegiali occorre distinguere tra i collegi reali (o perfetti), i quali funzionano all’unanimità, e i collegi virtuali (o imperfetti), che funzionano a maggioranza. Se si tratta di un collegio reale occorre effettuare un’operazione aritmetica, sottraendo la partecipazione viziata: in questo modo viene meno l’unanimità, portando alla caduta dell’atto. Nel caso dei collegi virtuali occorre sempre effettuare una verifica di tipo aritmetico, ma più complessa: occorre attivare la c.d. prova di resistenza. Se sottraendo la partecipazione viziata si perde il numero minimo per la validità della delibera, l’atto cade; se nonostante l’esclusione della partecipazione viziata rimane il numero minimo per la delibera, l’atto rimane in piedi. Storicamente, nella nozione di funzionario di fatto venivano incluse altre figure, come: -

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l’usurpatore di pubbliche funzioni, figura disciplinata dal codice penale all’art. 347; il gestore di affari altrui: si tratta di colui che, pur non essendo tenuto, gestisce l’attività altrui (spontaneamente, ad esempio a titolo di solidarietà). Tale figura è disciplinata dal codice civile in tema di negotiorum gestio; il funzionario prorogato o sostituito: tale figura è quella più vicina al diritto amministrativo. Un tempo la prorogatio poteva essere disposta liberamente. La si poteva avere nel caso in cui la carica di un soggetto era scaduta, in virtù del principio di continuità e in osservanza dei limiti imposti dall’ordinamento. Il soggetto prorogato continuava ad esercitare quindi le sue funzioni. Oggi essa può aversi per i 45 giorni successivi la scadenza della carica, scaduti i quali, se non viene nominato un altro esercente, non possono essere adottati nuovi atti....


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