Errore di fatto e errore di diritto su noma extrapenale PDF

Title Errore di fatto e errore di diritto su noma extrapenale
Author Camilla Trussardi
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Summary

Spiegazione dei concetti di errore di fatto ed errore di diritto su norma extralegale ...


Description

ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO ED ERRORE SU NORMA EXTRAPENALE ERRORE DI FATTO (= errore motivo) = condizione di divergenza fra il fatto che l’autore si è rappresentato ed ha voluto e quello invece descritto dalla norma incriminatrice. Art. 47 co. I c.p. il quale afferma che “l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Detta divergenza rappresentativa può essere determinata da ignoranza, ovvero da falsa rappresentazione della situazione fattuale nella quale il soggetto si trova ad operare. Emerge, dunque, che si tratta di un errore che incide sul processo formativo della volontà. Come già accennato, affinché operi il meccanismo di esclusione della punibilità descritto dall’art. 47 c.p., l’errore (così come l’ignoranza laddove vi sia equiparabile) deve investire gli elementi essenziali della fattispecie incriminatrice: tutte quelle componenti tipizzate dal legislatore nella fattispecie astratta la cui mancata conoscenza impedisce la sussunzione di quanto rappresentato e voluto dal soggetto nel modello legale. Inoltre, può sempre residuare uno spazio operativo per una responsabilità colposa, ogni qual volta si tratti di reato punito anche a titolo di colpa e l’errata conoscenza sia rimproverabile, cioè causata da negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero dall’inosservanza di norme precauzionali. Del tutto irrilevante ai fini dell’esclusione della punibilità sarà, pertanto, l’errore che cade su elemento secondari: error in persona (in ipotesi di scambio fra soggetti), l’error in obiecto (ove l’erronea percezione concerne l’oggetto del reato)… ERRORE DI DIRITTO = erronea conoscenza di una norma giuridica, penale od extrapenale. In particolare, esso presuppone che l’autore del fatto lo abbia voluto e preveduto ma, per errore od ignoranza sul precetto, non fosse consapevole della sua illiceità. L’art. 5 cp (quale espressione del generale principio per il quale “ignorantia legis non excusat”) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevedeva la scusabilità dell’ignoranza inevitabile. La più attenta dottrina ha elaborato una serie di criteri, sui quali parametrare il giudizio di inevitabilità. In relazione ai parametri oggettivi, ancorati al principio di legalità ex art. 25 cost (nelle sue declinazioni di precisione, tassatività e determinatezza), si fa riferimento all’oscurità del testo legislativo, alla presenza di dubbi interpretativi attinenti la norma e non agevolmente risolvibili, nonché, ad una frammentarietà di vedute inerenti la fattispecie da parte della giurisprudenza. Accanto ad essi, sono stati, altresì, individuati profili soggettivi come, ad esempio,

una esplicita carenza di socializzazione dell’agente dovuta al mancato rispetto, in capo all’apparato statale, di quel dovere di uguaglianza sostanziale proclamato dal II comma dell’art. 3 cost. In ogni caso, il carattere della evitabilità o meno dell’ignorantia legis dovrà essere valutato alla luce della diligenza esigibile dall’uomo comune; quest’ultimo oggi da intendersi non con il vecchio paradigma dell’agente modello quanto, piuttosto, secondo quello della pluralità di agenti, differenziati a seconda dello specifico settore di volta in volta rilevante.

ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE L’ultimo capoverso dell’art. 47 c.p. recita che “l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”. La dottrina dominante, escludendo la rilevanza dell’errore su norma penale e quindi sul precetto, salvo le ipotesi di errore inescusabile, con riguardo all’errore su norme extrapenali, distingue tra norme integratrici del precetto penale (per cui non vi sarebbe l’efficacia scusante dell’errore) e norme non integratrici (per le quali l’errore su di esse avrebbe effetto di esclusione della colpevolezza). Premesso che non ogni norma che si trovi al di fuori del codice penale è extrapenale, ben potendo individuarsi norme penali in altri rami del diritto, si ritiene che siano integratrici quelle che danno maggiore concretezza al precetto penale precisandolo (es.: il presupposto di pubblico ufficiale nel reato di peculato), ovvero quelle integranti le norme penali in bianco (es.: l’elenco delle sostanze stupefacenti, contenute in un decreto ministeriale, il cui traffico costituisce reato). Sono norme non integratrici tutte le altre norme extrapenali (es.: le norme sulla proprietà che consentono di identificare il concetto di «altruità» della cosa nel reato di furto ). Sicché l’errore che verta sulle norme integratrici sarebbe irrilevante ai sensi dell’art. 5, in quanto errore su legge penale, come tale inescusabile salve le ipotesi di scusabilità; l’errore su norma non integratrice sarebbe invece rilevante per escludere la colpevolezza ai sensi del presente comma dell’art. 47. Per fare un esempio, se Tizio si impossessa di una cosa altrui scambiandola per propria a seguito di erronea interpretazione del contenuto di una sentenza civile intervenuta sull’argomento, cade in un errore di diritto che gli impedisce di riconoscere la «qualità» dell’altruità della cosa, percezione necessaria per configurare il dolo del reato di furto. Sicché si è ritenuto di individuare il contenuto del comma 3, come finalizzato alla disciplina dell’errore sugli elementi normativi della fattispecie penale. Sono elementi normativi, quelli che trovano la loro esplicazione in leggi diverse da quelle

penali (es.: per l’«altruità» della cosa, le norme civilistiche sul diritto di proprietà) e che costituiscono presupposto («normativo») di qualificazione di un elemento del fatto. La Corte di Cassazione però, ha tradizionalmente applicato il predetto criterio distintivo quasi sempre per sostenere la tesi della integrazione tra norma penale e norma extrapenale, con la conseguenza di negare efficacia scusante all’errore. Tale impostazione si è risolta, di fatto, di una sostanziale abrogazione dell’art. 47 comma 3°. La situazione di chi incorre in un errore sul fatto determinato dall’inesatta interpretazione di una legge extrapenale (qualificativa di un elemento di fatto del reato) è psicologicamente identica, nelle conseguenza, a quella di chi agisce sotto una falsa percezione di un dato reale; ciò che cambia è solo la fonte dell’errore, originata nell’un caso da un errata valutazione giuridica, nell’atro da una falsa rappresentazione della realtà materiale. Il terzo comma dell’art. 47 finisce col collocarsi nello stesso alveo del 1° comma, in entrambi i casi, si tratta di un errore sul fatto che costituisce reato....


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