Forza internazionale e forza interna PDF

Title Forza internazionale e forza interna
Author Federica Pantusa
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi Roma Tre
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riassunto di questo argomento...


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FORZA INTERNAZIONALE E FORZA INTERNA Il contenuto del diritto internazionale è costituito da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli Stati. Vi solo limiti che riguardano l’uso della forza verso l’esterno forza internazionale che riguarda la violenza di tipo bellico o qualsiasi atto che implichi azioni militari: -l’attraversamento della frontiera da parte di truppe regolari o bande armate assoldate dallo Stato - il bombardamento di parti del territorio - l’attacco contro le navi o aerei militari - il blocco delle cose - l’installazione di campi minati al largo delle coste Coincide quindi con la definizione di aggressione che l’Assemblea generale ONU dà. I limiti che riguardano l’uso della forza verso l’interno  forza interna intesa come potere di governo esplicato allo Stato sugli individui e sui loro beni. Il potere del governo non è facile da indentificare, non si indentifica con l’esercizio della coercizione, poiché è una forza materiale, ma riguarda qualsiasi intervento degli organi statali che abbia effettiva natura coercitiva (e quindi vi sia esercizio concreto di tale potere) e riguarda anche quegli atti suscettibili di essere coercitivamente attuati (portare cioè a un intervento futuro).

LA SOVRANITA’ TERRITORIALE (norma consuetudinaria) La prima norma consuetudinaria in tema di delimitazione del potere di governo dello Stato è la sovranità territoriale che si consolidò con la caduta del Sacro Romano Impero e all’epoca della monarchia assoluta come una sorta di diritto di proprietà dello Stato. La norma attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui e sui loro beni che si trovano nell’ambito del territorio. Ogni Stato ha l’obbligo di non esercitare in territorio altrui il proprio potere di governo. La violazione della norma si ha solo se vi è presenza fisica e non autorizzata dell’organo straniero nel territorio. La libertà che lo Stato ha all’interno del proprio territorio, nata come libertà assoluta, man mano si è ristretta via via che il diritto internazionale moderno si evolveva. I limiti alla libertà dello Stato sono in parte l’effetto di norme convenzionali, ossia norme che gli Stati hanno liberamente accettato. Vi sono eccezioni affermate sia sul piano del diritto consuetudinario che sul diritto pattizio, e sono le norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, degli organi stranieri, degli agenti diplomatici e degli stessi Stati stranieri. La sovranità territoriale è oggi indirettamente tutelata da un principio fondamentale del diritto internazionale, oltre al principio dell’art.7 della Carta, ossia: il principio che vieta la minaccia o l’uso della forza nei rapporti internazionali. Acquisto della sovranità Per l’acquisto vale il criterio di effettività: l’esercizio effettivo del potere di governo fa sorgere il diritto all’esercizio esclusivo del potere di governo medesimo. È attuale il problema degli acquisti di territori effettuati in violazione di norme internazioni di fondamentale importanza: ad esempio i territori acquistati in violazione dell’art 2, par.4 della Carta

che vieta l’uso della forza o in violazione al principio di autodeterminazione dei popoli, come nel caso dei territori coloniali dei quali l’assemblea generale abbia dichiarato l’indipendenza. L’effettivo e consolidato esercizio del potere di governo su di un territorio comunque conquistato comporta l’acquisto della sovranità territoriale. Quando si verifica un distacco di una porzione di territorio, la formazione di un nuovo Stato o l’incorporazione, si avrà sempre la perdita della sovranità territoriale di quello Stato e di conseguenza l’acquisto della sovranità da parte di quello Stato formatosi o che ha aggiunto quella porzione di territorio.  IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI Due sono i principi di diritto int. Generale che si sono andati formando per consuetudine: 1. Allo straniero non possono imporsi prestazioni e non possono richiedersi comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente “attacco” dello straniero stesso con la comunità territoriale. Pertanto allo straniero non potranno essere richieste prestazioni e comportamenti di natura politica (es. obbligo del servizio militare), né di carattere fiscale se non nei limiti in cui lo straniero eserciti attività o possegga beni e non potranno essere imposti vincoli ad attività commerciali, industriali.. 2. Obbligo di protezione da parte dello Stato territoriale. Lo Stato deve predisporre misure idonee a prevenire e a reprimere le offese contro la persona o i beni dello straniero. Per quanto riguarda l’ammissione degli stranieri è valida la norma sulla sovranità territoriale che comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell’immigrazione, permanente o temporanea che sia. Il problema è diverso quando, impedendo agli stranieri di entrare nel territorio, lo Stato commette una violazione dei diritti umani fondamentali tutelati anche dal diritto consuetudinario: diritto alla vita. Per diritto consuetudinario lo Stato è anche libero di espellere gli stranieri, con modalità non oltraggiose nei confronti di quest’ultimo, concedendogli un lasso di tempo ragionevole per regolare i propri interessi. Limiti particolari in tema di espulsione derivano dalle convenzioni internazionali, la prima è quella sui diritti umani, ad esempio: non espellere una persona verso Paesi in cui questa rischia di essere sottoposta a tortura. Vi è poi lo status di “rifugiato” che spetta a colui che fugge, poiché perseguitato per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Se lo Stato non rispetta le norme sul trattamento degli stranieri compie un ILLECITO INTERNAZIONALE nei confronti dello Stato al quale lo straniero appartiene. Per questo c’è l’istituto della “protezione diplomatica”. Lo Stato dello straniero potrà esercitare la protezione diplomatica agendo con proteste, minacce di contromisure e ricorso ad istanze giurisdizionali internazionali, al fine di ottenere la cessazione della violazione e il risarcimento del danno. Per attuare ciò occorre che prima lo straniero abbia esaurito i rimedi previsti dall’ordinamento dello Stato territoriale.  IL TRATTAMENTO DEGLI ORGANI STRANIERI: AGENTI DIPLOMATICI Chi fa parte di questa categoria? Ambasciatori, Ministri plenipotenziari e Incaricati d’affari, e si estendono anche a tutto il personale diplomatico delle missioni (ministri, consiglieri, segretari di legazione). Si estendono anche alle famiglie degli agenti e di coloro che fanno parte di questo personale. La C. di Vienna estende le immunità anche al personale tecnico e amministrativo della missione, con esclusione degli impiegati che siano cittadini dello Stato territoriale.

I limiti alla potestà di governo nell’ambito del territorio sono previsti dal diritto consuetudinario per quanto riguarda gli agenti diplomatici. Questi limiti si concretano nel rispetto delle immunità diplomatiche. [Materia regolata dalla Convenzione di Vienna del 1961]. Le immunità diplomatiche sono le seguenti: 1. Inviolabilità personale  L’agente diplomatico deve esser protetto contro le offese alla sua persona mediante particolari misure preventive e repressive. Consiste anche nel sottrarre il diplomatico a qualsiasi misura di polizia (fermo, perquisizione, resto) dirette contro la sua persona. 2. Inviolabilità domiciliare  Per domicilio si intende sia la sede della missione diplomatica, sia l’abitazione privata. La sede della missione non è extraterritoriale, quindi non fa parte dello Stato che invia l’agente diplomatico in quella sede, e ad esempio un individuo nato nella sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, sarà a tutti gli effetti italiano. Per cui la sede della missione diplomatica resta territorio dello Stato che riceve l’agente, ma questo Stato non può esercitarvi atti di coercizione senza il consenso dell’agente. Lo Stato locale deve proteggere sia la missione che l’abitazione privata dell’agente da attacchi da parte di privati cittadini. Il diritto d’asilo diplomatico è messo in discussione da vari Stati, ma de facto l’impossibilità dello Stato di introdursi coattivamente nella sede della missione lo rende praticabile. 3. Immunità dalla giurisdizione penale e civile  Gli atti compiuti da diplomatico in quanto organo dello Stato sono coperti dall’immunità funzionale (ratione materiae): l’agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Questi atti non sono imputabili all’agente, ma allo Stato straniero e l’agente non può esser citato in giudizio nemmeno una volta che ha finito di svolgere le sue funzioni. Gli atti compiuti come privato sono immuni dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa (ratione personae). Il carattere processuale dell’immunità: l’agente non è dispensato dall’osservare la legge, ma è semplicemente immune dalla giurisdizione, finché si trova sul territorio dello Stato che lo riceve e finché esplica le sue funzioni. 4. Esenzione fiscale  Sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali, ma per motivi di cortesia lo Stato di accreditamento può estenderla ad altri tributi, come ad esempio le imposte indirette....


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