Il bilancio d esercizio di cagno PDF

Title Il bilancio d esercizio di cagno
Course Ragioneria Generale ed Applicata
Institution Università del Salento
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Summary

Bilancio d’esercizioDocumenti che compongono il bilancio d’esercizio Secondo l’art. art. 2423 comma 1 c., il bilancio d’esercizio è composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Il bilancio d’esercizio delle società di capitali deve altresì essere corredato...


Description

Bilancio d’esercizio Documenti che compongono il bilancio d’esercizio Secondo l’art. art. 2423 comma 1 c.c., il bilancio d’esercizio è composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Il bilancio d’esercizio delle società di capitali deve altresì essere corredato dalla Relazione sulla gestione, da redigersi a cura degli amministratori, che deve contenere considerazioni sullo svolgimento della gestione passata, sotto il profilo economico e finanziario. Lo Stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 c.c., fornisce informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, mediante l’individuazione delle attività, delle passività e del patrimonio (o capitale) netto dell’impresa. Il Conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 c.c., espone il risultato economico conseguito nell’esercizio (o periodo amministrativo), attraverso la contrapposizione tra componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) di reddito. La Nota integrativa, redatta ai sensi degli artt. 2427 e 2427- bis c.c., fornisce le informazioni complementari necessarie per la comprensione dei dati di bilancio e per la valutazione dell’andamento dell’impresa (es. criteri di valutazione e principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, eventi rilevanti verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la preparazione del medesimo, passività potenziali, posizioni di rischio, ecc.). La disciplina del Bilancio d'esercizio secondo il codice civile Il bilancio d’esercizio è disciplinato dagli artt. 2423 ss. c.c. (eccetto che per le società che applicano, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DLgs. 38/2005, i principi contabili internazionali IAS/IFRS). Le norme del codice civile relative alla redazione del bilancio d’esercizio definiscono: • le finalità (o clausole generali): sono le linee guida da seguire per la preparazione del bilancio; • i postulati (o principi generali di redazione): costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio; • i principi contabili: sono regole tecnico-ragioneristiche (principi, criteri, procedure e metodi di applicazione) attraverso le quali vengono individuati i fatti da registrare e vengono stabilite le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione. N.B.: L'articolazione della disciplina sul bilancio d'esercizio assume una “FORMA PIRAMIDALE” con al vertice la “clausola generale”, sovraordinata ai principi generali di redazione del bilancio ed ai criteri di valutazione delle singole voci.

Finalità (o CLAUSOLE GENERALI) Le finalità del bilancio d’esercizio sono definite dall’art. 2423 co. 2 c.c. ai sensi del quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. La citata disposizione individua, pertanto, le seguenti finalità (o clausole generali): • chiarezza; • rappresentazione veritiera e corretta. Chiarezza Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa devono essere redatti in modo tale che le informazioni contenute al loro interno siano chiare e di agevole lettura. La chiarezza del bilancio viene identificata con il rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto dello stesso. In particolare, il rispetto della clausola generale della chiarezza implica: • il rispetto degli schemi di bilancio: nello Stato patrimoniale e nel Conto economico devono essere iscritte, nell’ordine indicato, le voci previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.; • il divieto di raggruppamento di voci: le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere iscritte separatamente, quindi, non possono essere raggruppate; Il raggruppamento di voci si realizza quando due o più voci della stessa sezione dello Stato patrimoniale, oppure due o più poste del Conto economico, sono sostituite da un’unica voce, avente valore pari alla somma dei valori delle singole poste raggruppate. • il divieto di compensi di partite: il compenso di partite si realizza quando vengono sommati algebricamente i valori, di segno contabile opposto, che, secondo le disposizioni del codice civile, devono essere rilevati distintamente in voci dell’attivo e del passivo dello Stato patrimoniale, oppure in distinte poste del Conto economico. Fanno eccezione a tale regola alcune specifiche operazioni di carattere finanziario, per le quali la compensazione costituisce un elemento tipico dell’operazione stessa. È il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l’intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario regolamentato. Rappresentazione veritiera e corretta Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. [Secondo la Relazione ministeriale al D Lgs. 127/91, la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto” ha inteso costituire la fedele traduzione dell’espressione “ true and fair view ” cui fanno riferimento le direttive comunitarie.] Ciò è anche previsto in merito, all’art. 2217 co. 2 c.c., ai sensi del quale “il bilancio (...) deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”. L’uso dell’aggettivo veritiero, riferito alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva del bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (Relazione ministeriale al DLgs. 127/91).

Postulati (o PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE) I postulati (o principi generali) che devono essere rispettati nella redazione del bilancio sono individuati dall’art. 2423-bis c.c., e sono: • della continuazione dell'attività; • della prevalenza della sostanza sulla forma (della funzione economica); • della prudenza; • della competenza; • della valutazione separata delle singole voci; • della costanza dei criteri di valutazione. Il principio della continuità Ai sensi dell’art. 2423-bis, “la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della continuazione dell’attività”. Infatti, il bilancio d’esercizio è volto a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da continuità operativa, e non in situazioni particolari, quali la cessione o la liquidazione. Prevalenza della sostanza sulla forma (principio della funzione economica) Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. Ai sensi dell’art. 2423-bis c.c., “la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Principio della prudenza Secondo il principio della prudenza, nel bilancio d’esercizio devono essere rilevati: • soltanto gli utili realizzati, con esclusione quindi di quelli non realizzati; • tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate. La sua eccessiva applicazione è pregiudizievole per gli interessi degli azionisti e rende il bilancio inattendibile e non corretto. Pertanto, l’applicazione del medesimo non deve determinare l’arbitraria riduzione del reddito e del patrimonio dell’impresa. Quanto sopra assume rilievo soprattutto in relazione alla valutazione dei rischi e delle incertezze connessi con l’andamento operativo aziendale: gli stanziamenti devono essere ragionevolmente effettuati, in modo tale da assicurare la copertura delle perdite potenziali. Il principio della competenza Secondo tale principio, "l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)". Il rispetto del principio della competenza economica implica che, come regola generale, i ricavi debbano essere rilevati quando si verificano le seguenti due condizioni: • il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; • lo scambio è già avvenuto (trasferimento del titolo di proprietà). I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Essi costituiscono, infatti, la remunerazione dei fattori produttivi e sono, quindi, di competenza dell’esercizio nel quale i medesimi fattori della produzione sono utilizzati per conseguire ricavi di vendita di prodotti e servizi.

Il principio della valutazione separata delle singole voci Ai sensi dell’art. 2423- bis, gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio devono essere valutati separatamente. In dottrina è stato sottolineato come tale disposizione sia volta ad evitare la compensazione, attraverso la valutazione congiunta di elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, tra perdite presunte e utili soltanto sperati.

Il principio della costanza dei criteri di valutazione Ai sensi dell’art. 2423, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo costituisce condizione essenziale ai fini della comparabilità dei bilanci. Tale principio può essere derogato soltanto in casi eccezionali e a condizione che nella Nota integrativa venga fornita indicazione: • dei motivi della deroga; • dell’effetto del cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico. L’eccezionalità deve essere valutata sia in relazione alla frequenza che in relazione alla natura dell’evento motivante. La neutralità dell'informazione contabile Il bilancio d’esercizio è predisposto per una moltitudine di destinatari. Il medesimo deve, pertanto, fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità (o imparzialità) deve essere presente in tutto il procedimento di formazione del bilancio e soprattutto in relazione agli elementi che presentano caratteri di soggettività, cioè che implicano un processo di previsione e di stima. Si pensi, ad esempio, alla determinazione della vita economica (vita utile) degli impianti, alla svalutazione del magazzino per obsolescenza, alla svalutazione dei crediti per inesigibilità, alla formazione e determinazione dei costi. Il procedimento di formazione del bilancio deve, quindi, essere improntato sulla competenza e sulla onestà del redattore e richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi. Concepire il bilancio quale strumento di informazione verso l’esterno non può e non deve comportare il ricorso a modalità di determinazione del risultato economico negatrici di quel minimo di discrezionalità possibile necessaria per il perseguimento di quelle misure atte a favorire la stabilizzazione dei redditi operata ai fini della sopravvivenza e dello sviluppo dell’azienda nel tempo. Deve significare, invece, che è assicurata la massima trasparenza attraverso l’informazione contenuta nella nota integrativa, nei diversi allegati e nella relazione degli amministratori sulla gestione.

Criteri di valutazione del Bilancio d'Esercizio Il riconoscimento degli elementi di bilancio Nel momento in cui si procede al riconoscimento degli elementi suscettibili di iscrizione nel bilancio di esercizio, occorre fare riferimento ai seguenti aspetti: • identificazione dei beni iscrivibili in bilancio; • modalità di acquisizione dei beni. Sul piano dell’identificazione dei beni, esistono varie interpretazioni in dottrina: impostazioni che ammettono l'iscrizione dei soli beni disponibili di diritto e di fatto e impostazioni che ammettono una logica di riconoscimento di tipo economica. Inoltre, si è sostenuto che sono iscrivibili in bilancio: 1. Nell'Attivo: • le utilità economiche di cui la società ha la disponibilità in forza di un diritto reale di proprietà o in ragione di un rapporto obbligatorio che garantisca la disponibilità economica della società (ad es. acquisto con riserva di proprietà); • gli oneri pluriennali, quali: i costi di impianto e di ampliamento, costi di R&S, ecc. 2. Nel Passivo: • debiti veri e propri, certi nell’esistenza e nella scadenza, ma anche quelli che, per quanto non del tutto certi nella verificazione, siano determinati nella natura. Le modalità di acquisizione degli elementi iscrivibili in bilancio sono riconducibili alle seguenti ipotesi: • Acquisizione dall'esterno: si distingue a seconda che essa derivi dall’acquisto oneroso (passaggio di proprietà) o a mero titolo di godimento (trasferimento del diritto di disporre da un terzo all'azienda); • produzione interna o costruzione in economia: consiste nell’ottenimento di un fattore produttivo mediante la costruzione operata all’interno dell’azienda, sia di beni materiali che immateriali; • conferimento: apporto da parte dei soci in sede di sottoscrizione del capitale sociale; • permuta: consiste nell’acquisizione di un bene dall’esterno mediante scambio con un bene proprio. Essa può considerarsi una sorta di baratto; • acquisizione a titolo gratuito: consiste nella possibilità di ricevere un bene a seguito di una donazione, senza cioè sostenere un costo diretto o indiretto. In presenza di beni ricevuti a titolo gratuito, diviene fondamentale la distinzione tra beni materiali, per i quali l’acquisizione a titolo gratuito non comporta ostacoli, dai beni immateriali quali concessioni, licenze, marchi, brevetti e simili, per i quali l’iscrizione è consentita solo nell’ipotesi di acquisizione a titolo oneroso; Discorso a parte merita l’avviamento, consistente in un valore intangibile di un'impresa, che riflette la sua posizione sul mercato e, dunque, la capacità prospettica dell’azienda di produrre reddito. Solo nel caso di avviamento “derivativo”, ossia relativo all’acquisizione di una impresa, l’iscrizione in bilancio risulta possibile. Mentre, l'avviamento a titolo “originario”, generato internamente in quanto quest'ultimo ha origine endogena e non è quindi il risultato di una acquisizione, pur costituendo un mezzo aziendale, non è rappresentabile nella tradizionale configurazione del capitale di funzionamento, contribuendo a determinare il capitale economico. Infine, i contratti a lungo a termine, ossia quelle operazioni in base alle quali si è in presenza di una compravendita con obbligo di retrocessione a termine (cessione di beni che rientrano nella sfera patrimoniale del cedente al momento del pagamento del debito). In tali casi, la norma codicistica all’art. 2424-bis stabilisce che “le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”. Ciò comporta che il venditore continuerà a mantenere nel proprio

bilancio le attività cedute, anche se queste risultano giuridicamente di proprietà di un altro soggetto. La base valutativa di riferimento: COSTO STORICO Il processo con il quale si attribuisce un valore ad un bene facente parte del patrimonio aziendale prende il nome di valutazione. Nella disciplina di bilancio dettata dal Codice civile, il criterio di base per la valutazione e l'iscrizione dei cespiti patrimoniali è dato dal “costo storico”. L'adozione del costo storico come cardine del sistema delle valutazioni di bilancio risponde primariamente ad una esigenza di certezza, a ragione della sua agevole identificabilità, nella lettura e comprensione dei dati di bilancio che esprimono e riconoscono la situazione dell'impresa. Vero è che il valore che i beni hanno per l'impresa non è intrinsecamente dato dal costo, bensì dalla capacità che essi hanno di contribuire alla produttività. Pur tuttavia, il costo storico ben può essere adoperato come misura, quanto meno iniziale, di tale produttività in considerazione del fatto che, al momento della decisione di investimento, quando il bene viene acquisito al complesso produttivo, la valutazione riguardo alla convenienza (profittabilità) dell'impiego delle risorse disponibili viene effettuata avendo come parametro di riferimento giust'appunto il costo di acquisizione o di produzione: in una prospettiva di razionalità economica, infatti, il sostenimento di una spesa pari a 100 per l'acquisto di un bene si giustifica se, e soltanto se, si presume di poter realizzare, dall'utilizzo di quel bene, un ritorno almeno pari alla spesa sostenuta. La sua determinazione La determinazione del costo storico avviene secondo le indicazioni contenute nel n. 1 dell'art. 2426 c.c.. Nel procedere a tale determinazione occorre distinguere secondo la modalità di acquisizione del cespite al complesso aziendale, se sia stato acquistato da economie esterne ( costo di acquisto), o se sia stato prodotto e fabbricato dalla stessa impresa utilizzando i propri fattori produttivi (cosiddetta produzione in economia - “costo di produzione”). In caso di acquisto del bene da economie esterne, il costo storico è costituito dal costo sostenuto per l'acquisto del bene. La formula “acquisto” è da intendersi in senso atecnico, cioè non limitata strettamente al caso della compravendita, bensì estesa ad ogni meccanismo di acquisizione dall'esterno della società. Il costo di acquisto sarà, dunque, nozione da riempirsi di contenuto diverso a seconda, appunto, del particolare meccanismo giuridico di acquisizione del bene. Laddove il bene sia stato acquisito a seguito di un contratto di compravendita, il costo di acquisto sarà il prezzo dedotto in contratto ed effettivamente pagato al venditore. Ove prezzo dedotto in contratto e prezzo pagato non coincidessero (ipotesi che potrebbe verificarsi, per esempio, per motivi di abbattimento delle imposte connesse al trasferimento), deve comunque prevalere, ai fini della rappresentazione in bilancio, il prezzo effettivamente pagato: se così non fosse, ne deriverebbe una non veritiera rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa. Al costo di acquisto vanno poi aggiunti anche i costi accessori. L'accessorietà va intesa nel senso di includere nel costo storico tutte quelle componenti di spesa direttamente connesse con l'acquisto del bene. Si pensi, per esempio, alle spese di trasporto o di installazione, alle spese notarili per la stipula dell'atto di cessione del bene, agli oneri fiscali, ecc. Al costo storico originariamente sostenuto e iscritto dovranno anche essere imputate, ad incremento del valore del cespite, quelle spese successivamente sostenute per migliorie, ammodernamento o ampliamento del bene stesso . È importante, tuttavia, notare come la predisposizione di un sistema contabile capace di rilevare e distinguere le componenti accessorie, affinché vengano poi aggregate al costo di acquisto del bene, risulti di preminente importanza allorché il bene acquisito sia inserito nell'organizzazione produttiva della società quale immobilizzazione. In tal caso, la c.d. capitalizzazione del costo conduce ad un diverso effetto sulla determinazione del risultato dell'esercizio in quanto quel costo non graverà

sull'esercizio, ovvero, ove trattasi di bene soggetto ad ammortamento, il costo graverà, ripartito per competenza, sui diversi esercizi in cui il bene acquisito parteciperà al processo produttivo. In caso di produzione in economia del bene, il costo storico a cui il bene verrà iscritto in bilancio è costituito dal costo complessivamente sostenuto per la relativa produzione, fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. Occorrerà, quindi, individuare i fattori produttivi impiegati per la fabbricazione del bene così da sommarne i costi rispettivi che andranno a formare il costo di produzione. I costi di produzione computabili sono soltanto quelli relativi alla fase di fabbricazione del bene. Se il bene è destinato alla vendita, quindi, ne sono esclusi i costi relativi alla fase di distribuzione e vendita. Le rettifiche al costo storico: la procedura di ammortamento e il limite al valore di iscrizione L’ancoraggio al costo storico comporta che lo s...


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