La Nota Integrativa, Il Bilancio in forma abbreviata, il bilancio per le micro-imprese PDF

Title La Nota Integrativa, Il Bilancio in forma abbreviata, il bilancio per le micro-imprese
Author Francesco Ligorio
Course Contabilità e bilancio
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
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Description

La Nota Integrativa, Il Bilancio in forma abbreviata e il Bilancio per le micro-imprese La nota integrativa è uno dei documenti del bilancio d’esercizio. La nota integrativa è disciplinata dall’articolo 2427 e dall’articolo 2427 bis del codice civile i quali prescrivono in maniera analitica tutte le informazioni che vanno devono essere indicate nella nota integrativa. Un bilancio sarà chiaro nel momento in cui rispetta gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nel momento in cui rispetta i vincoli generali del rendiconto finanziario e nel momento in cui contiene tutte le informazioni prescritte per la nota integrativa. Tuttavia non tutte le aziende sono tenute ad adempiere alla rappresentazione del bilancio con questo grado di analisi e di approfondimento. Sin dalla dall’introduzione del decreto legislativo 127/1991 con il quale è stata recepita la 4°direttiva C.E.E., si era prevista la possibilità che per le imprese di minori dimensioni si predisponesse un bilancio semplificato: il cosiddetto bilancio in forma abbreviata. Per queste imprese di minori dimensioni si consentiva di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico in una forma più sintetica, si consentiva la predisposizione di una nota integrativa limitata ad alcune informazioni, veniva consentito l’esonero dall’obbligo di redazione della relazione sulla gestione (svolta dagli amministratori). Sulla scorta della direttiva 34/2013 la quale si concentra molto sull’esigenza di operare una disciplina differenziata tra le aziende a seconda della loro dimensione arrivando a distinguere tra micro-imprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese, con il decreto legislativo 139/2015 in vigore dal 1°gennaio del 2015, questa facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata è stata ulteriormente impiegata prescrivendo un altro tipo di bilancio, ancora più semplificato, riferito alle micro-imprese. Pertanto ci sono tre forme di bilancio: - Il bilancio in forma ordinaria, che è viene disciplinato dall’articolo 2423 e seguenti; - Il bilancio in forma abbreviata, valido per le piccole imprese; - Il bilancio in forma più abbreviata, valido per le micro-imprese. La disciplina del bilancio in forma abbreviata è contenuta nell’articolo 2435 bis del codice civile. Tale articolo prescrive che: - [1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; (3) 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; (4) 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. - [2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. (6) - [3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (7) Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.] (8) -[4] Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1). (2) - [5] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione. (5) - [6] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. - [7] Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. (9) - [8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Il primo comma dell’articolo 2435 bis prevede quali sono le imprese che hanno questa facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. Quindi le società che non sono quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti; ai fini della classificazione delle imprese su base dimensionale, sono individuati dei parametri i quali dovrebbero essere espressivi delle dimensioni di un’impresa. I tre parametri assunti per osservare la dimensione di un’impresa sono: l’attivo dello stato patrimoniale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni e i dipendenti occupati in media durante l’esercizio. I dipendenti occupati in media durante l’esercizio dovrebbero esprimere un parametro strutturale della dimensione di un’impresa, cioè della sua struttura operativa e produttiva; i ricavi delle vendite e delle prestazioni dovrebbero esprimere un parametro dinamico della dimensione di un’impresa, in termini di attività; l’attivo dello stato patrimoniale è un parametro sia strutturale sia dinamico poiché l’attivo dello stato patrimoniale è determinato dagli investimenti che fa un azienda che costituiscono un suo profilo strutturale, ma anche dagli impieghi generati dalla gestione corrente (i crediti, che sono il riflesso dei ricavi, le rimanenza di materie prime) che costituiscono un suo profilo dinamico. Quindi l’attivo dello stato patrimoniale è un parametro che combina profili sia strutturali che dinamici essendo il riflesso dell’attività. Per ciascuno di questi parametri viene fissato un limite. I limite stabilito per il totale dello stato patrimoniale è pari a 4.400.000 euro, il limite stabilito per i ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a 8.800.000 euro, il limite stabilito per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio è pari

a 50 unità. Questi limiti sono prescritti dall’articolo 2435 bis del codice civile. Pertanto un’ impresa si deve ritenere piccola in misura tale da avere facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi successivi non abbia superato due di questi limiti. Questo significa che l’obbligo di fare il bilancio in forma ordinaria sussiste quando vengono superati due di questi limiti, limiti che devono essere osservati, cioè superati, per due esercizi consecutivi. Il bilancio in forma abbreviata prevede uno stato patrimoniale semplificato, un conto economico semplificato, una nota integrativa semplificata, la possibilità di essere esonerati dalla redazione della relazione sulla gestione e l’esonero dall’obbligo della redazione del rendiconto finanziario. Lo stato patrimoniale semplificato prevede esclusivamente le macroclassi e le classi vale a dire le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Inoltre le macroclassi A e D dell’attivo dello stato patrimoniale cioè rispettivamente “crediti verso soci” e “ratei e risconti” possono essere ricomprese nella voce C2 vale a dire “crediti”, voce presente nell’attivo circolante. Per coerenza la macroclasse D del passivo dello stato patrimoniale, ratei e risconti, si può mettere nella macroclasse D cioè quella dei debiti. Inoltre il secondo comma dell’articolo 2435 bis prescrive che per i crediti e i debiti deve essere indicata separatamente la parte esigibile per l’esercizio successivo come prescritto anche per il bilancio in forma ordinaria. Il conto economico semplificato ovvero in forma abbreviata non prevede una struttura differente rispetto al conto economico in forma ordinaria, semplicemente prevede una minore lunghezza e, di conseguenza una minore analisi nelle voci che si sostanzia nel raggruppamento di alcune di esse. Le voci che possono appartenere alla medesima categoria cioè vengono tra loro raggruppate. Ad esempio l’articolo 2435 bis al terzo comma prescrive che nel conto economico in forma abbreviata possono essere raggruppate le voci A2 e A3 che si riferiscono alle rimanenze ed in particolare la voce A2 alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti mentre la voce A3 alle variazioni dei lavori in corso su ordinazione che dunque vengono raggruppate ed inserite in un’unica voce. Analogamente le voci B9(c), B9(d), B9(e) che si riferiscono alle diverse componenti del costo del personale possono essere raggruppate in un’unica voce. Inoltre le voci B10(a), B10(b), B10(c) sono le diverse voci relative agli ammortamenti ed alle svalutazioni delle immobilizzazioni che nel bilancio in forma ordinaria sono presenti ed articolate in questo modo mentre nel bilancio in forma abbreviata sono incluse in un’unica voce chiamata “ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali e svalutazioni”. Pertanto il conto economico semplificato comprende soltanto un’aggregazione di voci, quindi ha uno sviluppo meno articolato e dunque la numerazione non è più quello che è prescritta nel codice civile nell’articolo 2425, venendo a mancare alcune voci, che invece è relativa al bilancio ordinario. Il 4° comma dell’articolo 2435 bis del codice civile si sofferma sulla nota integrativa e stabilisce, tra tutte le informazioni indicate nell’articoli 2427 e 2427 bis relativi alla nota integrativa, le informazioni da fornire nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata. Da questo comma si evince come vengano omesse molte informazioni che invece sono presenti nella nota integrativa del bilancio ordinario. Quindi si tratta di una nota integrativa estremamente sintetica. Per quanto concerne la relazione sulla gestione, le società sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione quando le stesse società indicano nella nota integrativa le informazioni relative ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime e il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente.

Infine, mentre finora nel bilancio in forma abbreviata conteneva una disciplina semplificata esclusivamente in ordine alle modalità di rappresentazione del bilancio, ora con l’entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015 , laddove per alcuni elementi patrimoniali vengono prescritti i criteri di valutazione differenti rispetto al costo i quali presuppongono una maggiore complessità applicativa, in considerazione di ciò, lo stesso articolo 2425 bis prescrive al 7°comma (introdotto con il decreto legislativo 139/2015) che quando si redige il bilancio in forma abbreviata è possibile, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 (che disciplina i criteri di valutazione), è possibile iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Per questi elementi patrimoniali, i titoli, i crediti, i debiti, l’articolo 2426 prescrive dei criteri di valutazione diversi. la novità è il bilancio in forma abbreviata prevede non solo delle semplificazioni in ordine agli schemi di bilancio ma anche, con riferimento a queste poste, in ordine ai criteri di valutazione nell’assunto che i criteri di valutazione ora adottati non sono facilmente applicabili dalle piccole imprese. Quindi per una stessa impresa il bilancio ordinario e il bilancio in forma abbreviata si avranno differenze non solo formali ma anche sostanziali e probabilmente pervengono ad un risultato anche diverso perché nell’applicazione della disciplina si adotteranno anche criteri diversi per i due bilanci. Quindi il bilancio in forma abbreviata prevede semplificazioni formali ma anche sostanziali. L’ultimo comma dell’articolo 2435 bis prescrive che le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Questo implica che se per un’esercizio, che non sia il primo, vengono superati due dei limiti prescritti, non scatta l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria poiché tali limiti devono essere superati per due esercizi consecutivi. Il bilancio delle micro-imprese è disciplinato dall’articolo 2435 ter del codice civile, articolo inserito con il decreto legislativo 139/2015 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Questo articolo prescrive che: - [1] Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. - [2] Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. - [3] Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11bis del primo comma dell'articolo 2426. - [4] Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono gli stessi del bilancio in forma abbreviata. Quindi il bilancio delle micro-imprese, da un punto di vista formale, è uguale al bilancio in forma abbreviata. Inoltre anche i criteri di valutazione del bilancio delle micro-imprese sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Inoltre le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Ovviamente le micro-imprese dovranno redigere il bilancio in forma abbreviata qualora superino per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall’articolo 2435 ter, ovvero redigere il bilancio in forma ordinaria qualora superino i limiti indicati dall’articolo 2435 bis....


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