Legatum per praeceptionem 1 PDF

Title Legatum per praeceptionem 1
Author ANGELA D'ANTUONO
Course Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Salerno
Pages 4
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Appunti professor d'orta...


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Capitolo primo Dal “praecipere “al “legare” 1.Il tema Il legato è atto di disposizione mortis causa a titolo particolare,confezionato dal pater ed avente a oggetto i suoi beni(la pecunia,le res nec mancipi).Il legato consiste nel produrre effetti che non sarebbe stato possibile conseguire direttamente con la successione.Il legato modifica le regole dell’ordo successorius:in questo snodo cadono le differenze col testamento. 2.Dal praecipere al legare Il legare per praeceptionem ha una più antica e una più recente storia. Il legatum per praeceptionem ascende alla praeceptio e si evolve,secondo le linee di un processo diacronico, quando il praecipere si consolida in assetto istituzionale definito.Il legatum per praeceptionem è pars che si rende omogenea ad altre partes del sistema dei legati.Più in particolare,secondo il giurista romano Gaio,consegue alla descrizione del legatum per vindicationem,del legatum per damnationem e,del legatum sinendi modo e quindi dei genera legatorum che sono quattro. Il legatum per vindicationem :comportava il trasferimento ipso iure di un bene di proprietà del testatore in capo al legatario.Aperta la successione,il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere la consegna della res spettantegli.E’ chiamato legato per vindicationem,perché appena accetta l’eredità immediatamente ipso iure la cosa legata diverrà di proprietà del legatario e se il legatario chiede la cosa dall’erede o da chiunque altro la possiede,deve provare la vindicatio,cioè affermare che la cosa è sua ex iure quirtium. Il legatum per praeceptionem :aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem.Tuttavia,a differenza di questo,esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il bene oggetto del lagato prima della divisione ereditaria in modo tale che il legato venisse sottratto all’eredità.Esso trovava particolare attuazione in virtù dell’adiudicatio effettuata dall’arbiter in sede di actio familiare erciscundae. Il legatum per damnationem :creava un obbligo a carico dell’erede di dare,e creditore del rapporto era ovviamente il legatario al quale spettava un actio ex testamento in caso di inadempimento delll’erede.La differenza rilevante rispetto al legato per vindicationem stava in ciò,che il legatario per vindicationem poteva ricorrere ad un’actio in rem, mentre il legatario per damnationem aveva a sua tutela un’actio in personam.Inoltre,a differenza del primo legato,il legato per damnationem poteva avere ad oggetto anche cose che fossero dell’erede o di terzi anziché del testatore. Il legatum sinendi modo :come il legato per damnationem nn aveva effetti reali ma obbligatori.Il legato produceva l’obbligo per l’erede di subire che il legatario prendesse da sé la cosa che gli spettava in virtù del legato.Tale presa di possesso,valutata come traditio,comportava al legatario l’acquisto della proprietà sulle res nec mancipi,il possesso ad usucapionem in caso di res mancipi.Anche in questo caso,al legatario insoddisfatto,si concedeva un’actio ex testamento in personam. La quadripartizione dei genera legatorum venne meno già in epoca classica.Con Giustiniano il legatum per praeceptionem si considererà una sovrapposizione rispetto al

legatum per vindicationem.Nel Digesto di Giustiniano non troveremo più il legatum per praeceptionem ,ma il legatum per vindicationem come legato ad effetti reali. 3.”Praecipere “dice Gaio è “praecipuum sumere” Con Gaio si è al cuore della disputa sabiniano-proculiana sulla validità del legato per praeceptionem.I Sabiniani sostenevano che,se il testatore avesse inteso disporre de re sua a beneficio di un coerede istituito,consentendogli di prendere il cespite dalla massa ereditaria prima della divisione,l’onorato non avrebbe potuto ottenere l’oggetto legato se non ricorrendo al giudizio di divisione ereditaria.L’estensione a favore di persona estranea,di chi non fosse erede,avrebbe reso il legato inutile,guasto.Invece i Proculiani coltivavano un idea opposta del legatum per praeceptionem e ampliano la sfera applicativa del legato.In questo caso anche il terzo non erede avrebbe potuto servirsi del legatum per praeceptionem,se necessario,utilizzando la rei vindicatio,azione diretta in tutto diversa dalla tradizionale actio familiae erciscundae. Capitolo secondo “Legare per praeceptionem”e giudizio divisorio ereditario 2.Duttilità dell’actio familiare erciscundae e ruolo del giudice della divisione ereditaria Il giudizio divisorio ereditario poggia sull’esperimento dell’actio familiare erciscundae,modo di attivazione del giudizio che assicura certezza alle aspettative dei coeredi.Nel giudizio di divisione ereditaria ciascuno dei coeredi ha veste di attore e di convenuto. Il iudex dell’actio familiae erciscundae ha il potere di decidere chi tra i condividenti rivesta la qualità di erede e,utilizzando la clausola aggiudicataria procede alla divisio rerum dando seguito a un complesso sistema di compensazioni e provvedendo,ove necessario,alla condanna al pagamento di una somma di danaro che può essere a conguaglio,in un primo momento,se non vi sia corrispondenza tra le porzioni assegnate mediante adiudicatio e le quote di comunione,e poi anche a fini di risarcimento dei danni emersi a carico dell’eredità indivisa,o di rimborso per le diminuzioni patrimoniali che tocchino l’eredità,o a scopo di liquidazione degli eventuali utili. Il legatum per praeceptionem si predispone alla verifica del giudizio divisorio.Il ricorso al giudizio divisorio avviene ex post factum quando i soggetti,nell’impossibiltà di pervenire a un incontro delle rispettive posizioni,si determinano a indirizzare le aspettative sui binari del giudizio.Nel caso poi non si giunga alla composizione extragiudiziale,la scelta del modulo processuale si riduce all’esperimento della sola actio familiae erciscundae.Presupposto dell’actio familiae erciscundae è il riconoscimento della qualità di erede.Ma nel caso si dubitasse della qualità di erede,o la si contestasse in capo a chi conservava il possesso dei beni ereditari,sarebbe occorso invocarne il preliminare accertamento utilizzando la petitio hereditatis(azione civilistica e ascende al tempo delle legis actiones). 3.Legare per praeceptionem e fidei commettere Agli inizi dell’età classica si diffuse l’uso di ricorrere al fideicommissum:una figura giuridica che definiva il dovere in capo all’onerato assicurando una reale tutela giurisdizionale circa la sua esecuzione.Il fidei commettere sostanziava,”primis temporibus”,una sorta di obbligazione naturale in capo

all’onerato,obbligazione,fondata sul pudor e l’assenza di pudor comportava violazione della fides. (Cicerone rimane preso dal fidei committere e tratta nel De finibus la vicenda del testamento di Q.Fadio Gallo che aveva istituito erede fiduciario l’amico Sestilio Rufo concludendo l’istituzione d’erede con la rogatio, e Sestilio Rufo si impegnava a restituire il patrimonio ereditario alla figlia di Gallo in quanto effettiva erede.Ma la rogatio non venne osservata questo perché esaudire la preghiera del testatore avrebbe significato violare il ius iurandum in leges prestato nella qualità di magistrato,e trasgredire la lex Voconia con conseguenze gravi e di grande impatto sociale.Questa la tesi dell’erede fiduciario Sestilio Rufo. Il giovane Cicerone presente alla discussione in consilio riferì gli argomenti in contraddittorio nella veste di semplice testimone e,provò a ribaltare i termini dell’alternativa posta da Sestilio:se il centro del problema fosse stato nei raccordi con il ius civile allora sarebbe stato legittimo sostenere che la lex Voconia non dovesse utilizzarsi per trasgredire la rogatio del defunto.In definitiva,ragiona l’Arpinate,si è in presenza di due prescrizioni eterogenee,l’una discedne dalla legge e riguarda l’heredis insitutio,l’altra è fondata sulla fides del disponente e si riferisce alla rogatio,che non ècontro,né conforme al ius civile,ma si colloca al di fuori di esso;il ius civile è pienamente rispettato nel testamento di Fadio,che non ha istituito erede la figlia,ma si è limitato a incaricare Sestilio di restituirle i beni)->leggere come esempio. 4.Un istituto nuovo su un fondamento antico La clausola codicillare rispondeva all’esigenza dell’ereditando di assicurare validità al proprio testamento nel caso in cui fosse risultato nullo per mancanza di forma,ed era redatta in qualsiasi forma e poteva contenere solo disposizioni a titolo particolare. La clausola codicillare si differenzia dalla clausola fedecommissaria:la prima clausola investe l’essenza stessa del testamento come negozio mortis causa;invece la seconda clausola,concepita come caput generale o repetitio generalis,ha il mero scopo di rafforzare i songoli negozi testamentari a titolo particolare con un appello alla fides dell’onerato. Capitolo terzo Sviluppi postclassici e riforma programmatica di Giustiniano 2.Processi sincretici:decadimento delle forme ,e delle formule ,e rilievo della “voluntas testantis” L’interdictum quod legatorum si presenta coerente alle aspettative di tutela giuridica,nonostante il rimedio assicuri garanzie non già al legatario,ma all’onerato,al bonorum possessor,consentendogli di riacquistare il possesso della cosa di cui fosse stato privato per mano del legatario.Con l’interdictum quod legatorum si altera la regolamentazione prevista dallo ius civile.L’interdetto consentiva all’erede di conservare l’attuale stato di possessore della cosa, e al legatario di ottenere il possesso della cosa esclusivamente per volontà dell’attuale possessore,ovvero,mediante l’esperimento della rei vindicatio,o di altra azione nascente dal legato.In questo caso il divieto al legatario di impossessarsi della cosa legata di propria iniziativa,piuttosto che ottenerne il possesso dall’onerato,avrebbe segnato il declino delle formule sumito e praecepito,proprie del legatum per vindicationem e del legatum per praeceptionem,e di

conseguenza anche la tradizionale fisionomia dei modi legandi....


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