Legge rodinaria, formale e rinforzata PDF

Title Legge rodinaria, formale e rinforzata
Author Pietro Feola
Course Diritto costituzionale
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Pages 2
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Summary

Appunti sui tipi di legge: formale, formale ordinaria, ordinaria, meramente formale, sostanziale, rinforzata....


Description

LEGGE ORDINARIA, FORMALE E RINFORZATA Con “legge formale” si intende l’atto normativo prodotto dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica. Sono esclusi dalla definizione di “legge formale”, dunque, gli atti aventi lo stesso valore della legge ma emanati da altri organi. Nell’individuazione della “legge formale” ciò che conta è il soggetto che la produce. Rientrano nella definizione di “legge formale”, dunque: la legge formale ordinaria e la legge costituzionale. Le leggi formali (ordinarie e costituzionali) sono le sole fonti-atto del nostro ordinamento assolutamente inconfondibili con qualsiasi altro atto giuridico, perchè atti a forma esclusivamente “riservata”. Con l’espressione “legge formale ordinaria” si intende la legge prodotta dal Parlamento e gerarchicamente inferiore alla Costituzione e alle leggi costituzionali. L’espressione “legge ordinaria”, invece, comprende sia la legge formale ordinaria sia gli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo delegato). Infatti questi ultimi sono atti che no hanno la “forma” della legge ma sono equiparati alla legge formale ordinaria per forza passiva e attiva. La legge formale ordinaria è preminente rispetto a qualsiasi altra fonte legale del nostro ordinamento e subordinata soltanto alla Costituzione e alle leggi costituzionali. Innova il diritto oggettivo preesistente, potendo abrogare, modificare o sospendere una legge formale ordinaria precedente. Se il contenuto “naturale” della legge è normativo, ciò non esclude che questo possa anche non ricorrere. A questo proposito occorre sottolineare la differenza tra leggi meramente formali e leggi sostanziali. Si definiscono “leggi meramente formali” quelle prive di contenuto innovativo; pur avendo la “forma” della legge non introducono nuove forme nell’ordinamento. Le leggi “sostanziali” sono, invece, quelle che presentano un contenuto normativo, che innova realmente l’ordinamento. Le leggi “rinforzate” presentano varianti formali rispetto al “tipo2 di legge, elementi aggiuntivi e caratteristici, aggravi procedurali. Esempi di leggi rinforzate: - le leggi di modifica dei patti lateranensi (art. 7 Cost.) - la legge che determina il contenuto della legge di bilancio (art. 81, c. 6, Cost.) - le leggi che conferiscono poteri ulteriori alle Regioni ordinaria (art. 116, c. 3, Cost.) Le leggi-provvedimento non si differenziano dalle leggi “non provvedimentali” per la loro minore generalità, ma per due concorrenti elementi: a) non individuano i propri destinatari; b) non si propongono di disciplinare direttamente un comportamento tipo. Le leggi in luogo di provvedimento sono leggi prive di generalità e astrattezza, leggifotografia, ritagliate su destinatari strettamente determinati e “chiusi” e riferibili a fattispecie non ripetibili. Le leggi-provvedimento e personali “esigono un controllo stretto di non arbitrarietà e non irragionevolezza” (Corte costituzionale, sent. n. 211 del 1998; in termini analoghi sent. n. 364 del 1999) e un rigoroso controllo dello scopo della legge. Le leggi-provvedimento sono costituzionalmente illegittime quando sono puramente esecutive di precedenti leggi che pongono obblighi o limitazioni alla libertà dei singoli. Il legislatore pretende di sostituirsi al giudice e all’amministrazione nell’attuazione e applicazione legislativa. Oppure quando la Costituzione pone una riserva di legge e di giurisdizione, quindi una riserva di legge generale e astratta (es. artt. 13 e 15 Cost.) Le leggi-provvedimento non sono, in linea di principio, costituzionalmente illegittime quando hanno carattere innovativo di disposizioni legislative precedenti; oppure quando attribuiscono vantaggi o comunque ampliano la libertà dei singoli. Quindi, è configurabile una riserva di atto amministrativo, sebbene non sussista una generale riserva di amministrazione in Costituzione....


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