lex aeterna e lex naturalis PDF

Title lex aeterna e lex naturalis
Course Teoria Generale Del Diritto
Institution Università degli Studi di Pavia
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definizione lex aeterna e la sua epistemologia, definizione lex naturalis, inclinazioni fondamentali dell'uomo, precetti primi e secondi, diritto apodittico e casuistico, assolutezza e relatività della legge naturale ...


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DEFINIZIONE DI LEX AETERNA E SUA EPISTEMOLOGIA “La legge eterna non è altro che la ragione della divina sapienza in quanto è direttiva di tutti gli atti e i movimenti pertanto essa è come la ragione di Dio, la ragione divina, la ragione di governo sussistente nel governante supremo, la ragione del governo divino, la ragione della provvidenza divina.” La legge eterna è la legge che è un tutt’uno con la creazione dell’universo, cioè è quella legge che regola l’intero cosmo e quindi non solo le creature razionali sono soggette alla legge eterna ma anche le altre creature à “tutte le cose partecipano in qualche modo alla lex aeterna” Il problema di tale legge è che gli esseri umani non hanno pieno accesso a questa legge; ciò che gli uomini sanno della legge eterna è parziale. Per Tommaso il diritto naturale può evolvere nel tempo perché nel tempo può evolversi la conoscenza che gli uomini hanno della legge eterna. Il diritto positivo non è neutrale in questo processo di apprendimento; il diritto naturale fisso e immutabile per Tommaso è una sciocchezza. Il diritto naturale è per l’autore la parte che noi riusciamo a cogliere della legge eterna, una parte solamente parziale. La legge eterna regola tutto il cosmo ma è conoscibile solo in parte. Grazie alla sua ragione l’uomo può conoscere in parte la legge eterna. La legge eterna non è conoscibile direttamente. Essa è per noi ignota perché si trova nella mente di Dio. Solo i beati possono conoscerla per ciò che è realmente. È conosciuta dalle creature razionali nei suoi effetti nei quali si ritrova una qualche somiglianza con essa. Una legge eterna non può manifestarsi totalmente nei suoi effetti. La sua conoscenza è dunque analogica e incompleta e condizionata dalle circostanze dell’azione umana, oltre che variabile da individuo a individuo in funzione delle sue capacità. Ogni creatura si trova in una situazione ambigua à non può conoscere pienamente la legge eterna ma non può ignorarla completamente. DEFINIZIONE DI LEX NATURALIS La legge naturale nella prospettiva di Tommaso è quanto gli uomini riescono a comprendere della legge eterna. Tommaso caratterizza la legge naturale quale espressione della legge eterna. In particolare, definisce la legge naturale come la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale. La dottrina del diritto naturale di Tommaso è lontana da ogni naturalismo: solo la partecipazione della creatura razionale può essere detta legge in senso proprio perché solo la creatura razionale partecipa ad essa con la ragione. Dalla legge eterna la creatura razionale riceve un’inclinazione naturale verso l’atto e il fine che sono dovuti. La legge naturale può decadere ma l’uomo in qualche modo è ricondotto a riscoprire la legge naturale. Di fronte ad una sciagura o una situazione di completo abbandono dei valori del rispetto dell’altro, a questo non può darsi stabilità perché l’uomo è ricondotto proprio dalla sua realtà a ripensare e a cercare di elaborare la legge naturale. Noi riusciamo a capire la legge naturale perché siamo dotati di ragione: questo modo di pensare spesso ha caratterizzato i giuristi nella storia. Se pensiamo ai giuristi romani o alla scuola giuridica tedesca dedll’800, siamo di fronte a studiosi che cercavano di elaborare il diritto migliore in assoluto attraverso la ragione. Gli uomini sono creature razionali, attraverso la ragione possono arrivare a concepire le discipline di alcuni istituti più razionali. La legge naturale ha a che fare con la creatura razionale la quale, grazie alla ragione, riesce a partecipare della legge eterna. LEX NATURALIS E INCLINAZIONI FONDAMENTALI DELL’UOMO Nell’uomo sono all’opera dei dinamismi, l’essere dell’uomo richiede il rispetto di alcuni elementi minimi della legge naturale pena la sopravvivenza stessa dell’uomo. E questi elementi minimi Tommaso li chiama inclinazioni: non si possono comprimere per troppo tempo alcune inclinazioni fondamentali. Queste inclinazioni fondamentali richiedono che l’uomo possa vivere in una società che abbia un minimo di regole le quali sono una parte della legge eterna a cui facilmente l’uomo arriva. Queste regole fondamentali corrispondono a quelli che Tommaso chiama precetti primi. Tommaso non deduce la legge naturale alla maniera razionalistica ed essenzialistica, ma piuttosto “prende atto della presenza dell’uomo di tendenze premorali già orientate a determinati fini”. In

particolare l’ordine dei precetti della legge naturale segue l’ordine delle inclinazioni naturali: I. L’inclinazione all’autoconservazione (comune a tutte le sostanze); II. L’inclinazione alla riproduzione (comune a tutti gli esseri umani); III. L’inclinazione alla conoscenza e alla socialità (inclinazione che è specifica dell’uomo); Così appartengono alla legge naturale: I. Tutti i precetti attraverso la cui osservanza la vita dell’uomo può conservarsi e non distruggersi; II. Tutti i precetti attraverso la cui osservanza l’uomo può riprodursi; III. Tutti i precetti attraverso la cui osservanza l’uomo può evitare l’ignoranza e non danneggiare le persone con le quali deve convivere. Dunque la legge naturale ha come unica radice il principio del bene da cui si sviluppano i precetti dell’autoconservazione, della riproduzione e della cultura. PRECETTI PRIMI VS. PRECETTI SECONDI DELLA LEX NATURALIS Una distinzione fondamentale è quella tra precetti primi e precetti secondi della legge naturale. Tommaso ritiene che mentre i precetti primi hanno per sé stessi forza coattiva di precetto, invece le norme della legge naturale prescritte in quanto derivate dai principi primi della legge naturale non hanno per sé stesse forza coattiva di precetto se non dopo che siano state sancite dalla legge divina o umana. E tra queste norme derivate Tommaso pone anche la norma che prescrive la monogamia e quella che prescrive l’indissolubilità del matrimonio. Gli interpreti tomisti come Caietano e de Vitoria attenuarono la differenza tra precetti primi e secondi considerando entrambi come incondizionatamente valevoli. Un errore simmetrico ma opposto è quello compiuto da Sergio Cotta il quale ha negato che i precetti secondi facciano parte della legge naturale in quanto mutevoli, particolari e contingenti. Sia la prima interpretazione (che assimila principi primi e secondi) sia la seconda (solo i precetti primi fanno parte della legge naturale) sono interpretazioni opposte ma simmetriche perché condividono la medesima presupposizione (erronea) à una legge naturale non articolata in precetti primi e secondi e quindi immutabile, come condizione necessaria per non cadere in quel relativismo che la dottrina giusnaturalistica vuole impedire. Per Tommaso si ha un precetto primo (corrispondente alle inclinazioni fondamentali dell’uomo) della legge naturale se il comportamento prescritto dal precetto è condizione necessaria del conseguimento di un fine naturale primo (ad es. procreazione). I precetti primi non mutano mai sono sempre gli stessi. Si ha invece un precetto secondo (richiedono sempre la convalida del diritto positivo, conseguenze mutevoli nel tempo tratte dai precetti primi) in due casi: I. Se il comportamento prescritto dal precetto non è condizione necessaria del conseguimento di un fine naturale primo ma può favorire il suo conseguimento (ad es. il pasto che favorisce il conseguimento del fine naturale primo della salute del corpo); II. II. Se il comportamento prescritto dal precetto è condizione necessaria del conseguimento di un fine naturale secondo; Dovendo gli atti umani variare secondo le circostanze allora i precetti secondi della legge naturale derivano dai precetti primi non come conclusioni che sono sempre efficaci ma come conclusioni che sono efficaci nella maggior parte dei casi. DIRITTO APODITTICO VS. DIRITTO CASUISTICO Una distinzione analoga a quella tra precetti primi e secondi è quella fatta da Albrecht Alt e ripresa da Joseph Ratzinger tra diritto apodittico e diritto casuistico. Ratzinger scrive che il diritto casuistico comporta norme che regolano questioni molto concrete: disposizioni giuridiche circa il mantenimento e l’affrancamento degli schiavi, circa le lesioni fisiche ad opera di uomini o animali, circa l’indennizzo in caso di furto ecc. Il diritto casuistico è il diritto che si applica in quel caso particolare mentre quello apodittico è un diritto assoluto, che regola per disposizioni di carattere generale e astratte con una dimensione di forte cogenza. Il diritto casuistico serve alla costruzione di un ordinamento sociale realistico e si commisura alle possibilità concrete di una società in una situazione storica e culturale ben determinata. Il diritto casuistico (corrisponde ai precetti secondi)

non è immediatamente diritto divino, bensì diritto che si è sviluppato a partire dal criterio di fondo del diritto divino e quindi diritto suscettibile di ulteriore sviluppo e correzioni. Il diritto apodittico è invece pronunciato nel nome stesso di Dio. Per esempio alcune norme (norme generali che non ammettono eccezioni) appartenenti a questo diritto sono: - Non molesterai il forestiero né l’opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto; - Non maltratterai la vedova o l’orfano. Abbiamo allora la contrapposizione tra diritto casuistico, che è un diritto mutevole che forma di volta in volta la struttura sociale, e i principi essenziali del diritto divino stesso, alla luce dei quali si devono di continuo misurare, sviluppare e correggere le norme pratiche. ASSOLUTEZZA E RELATIVITÀ DELLA LEGGE NATURALE Il diritto naturale è in Tommaso un diritto allo stesso tempo assoluto e relativo, un diritto permanente che allo stesso tempo varia perché c’è una parte che non varia mai e c’è una parte variabile (precetti secondi). Un diritto assoluto per quanto riguarda i precetti primi ma relativo in quanto questi precetti primi richiedono dei precetti secondi che li integrino e che variano da situazione a situazione. Il diritto naturale è intrecciato con il diritto positivo che in alcuni casi è necessario per dare conferma ad alcuni precetti secondi cui la ragione arriva. L’interpretazione giuridica passa attraverso questi due scogli senza andare a sbattervi contro nessuno dei due: - Da un lato abbiamo lo scoglio della casuistica estrema in cui di guarda di volta in volta la regola da applicare al caso concreto. - Dall’altro abbiamo il fatto di considerare il diritto in modo assoluto, come una macchina sillogistica che non guarda le conseguenze. L’equità è proprio quell’esito dell’interpretazione che tine conto del caso concreto e i precetti secondi sono quell’integrazione inevitabile dei precetti primi e generali che tengono conto delle realtà storiche, sociali ecc. Nella prospettiva di Aristotele e Tommaso per le realtà contingenti, quali sono i fenomeni naturali e le cose umane, basta la certezza che qualcosa sia vero nella maggior parte dei casi, sebbene in pochi casi possa essere inadeguato. “Nelle faccende umane non si può avere una prova apodittica e infallibile, ma basta una prova congetturale, simile a quella che usano gli oratori per persuadere; basta una certezza probabile, che attinge la verità nella maggior parte dei casi, sebbene in pochi casi si scosti dalla verità.” Tommaso sviluppa il tema della certezza che si può raggiungere nel campo normativo commentando l’opera di Aristotele “Etica Nicomachea”. Tommaso scrive che “la certezza non è attingibile, né va cercata allo stesso modo in tutti i discorsi nei quali si tratta di un determinato argomento: in una materia variabile e contingente non ci può essere lo stesso grado di certezza che c’è in una materia necessaria, la quale si presenta sempre alla stessa maniera”. La materia della scienza morale secondo Tommaso è tale da sfuggire ad una certezza perfetta per cui in questa materia non esiste un’opinione certa degli uomini ma abbiamo una grande differenza tra le varie valutazioni date dai singoli individui. L’obbligo di dire la verità è un precetto primo di diritto naturale perché una società in cui questo non fosse considerato un precetto di diritto naturale è una società che non può stare in piedi. E poi ci sono i casi della vita à è sempre vietato mentire? Qui abbiamo l’applicazione di tutta una serie di principi secondi che prevedono alcune eccezioni à senza contraddire in linea generale il precetto primo, in qualche modo ne prevengono alcune conseguenze negative (ad es. le bugie bianche che vengono dette per buona educazione). L’ESEMPIO DEL DEPOSITO I fallimenti della legge naturale aumentano quanto più si tenga conto di circostanze particolari. A tale proposito Tommaso cita il famoso esempio del dovere del depositario di restituire al deponente le cose ricevute in deposito; un dovere sussistente nella maggior parte dei casi ma che ammette delle eccezioni quanto più si considerino circostanze particolari. L’esempio del deposito risale alla “Repubblica” di Platone in cui leggiamo che chiunque direbbe che non sarebbe giusto restituire la armi ricevute da un amico assennato quando poi questo, impazzito, le richieda, poiché non tutto va restituito quando lo richieda chi non è in senno. Esempio che viene ripreso e

arricchito anche da Cicerone secondo cui “molte cose che sembrano oneste per natura, non lo sono più in certe circostanze.” Anche Cicerone ritiene che non sarebbe giusto rendere la spada a chi ce l’avesse consegnata nel pieno delle sue facoltà mentali, ma poi, impazzito, venisse a richiedercela. E così non andrebbe nemmeno restituita la somma di denaro avuta in deposito da chi poi volesse muovere guerra contro la patria. Per Cicerone il deposito non va reso quando la restituzione possa recare danno al deponente o alla patria. Anche Seneca riprenderà il discorso di Cicerone affermando che il deposito non va restituito se la restituzione danneggi il deponente. Tommaso utilizza l’esempio del deposito per mostrare che rispetto alle conclusioni particolari della ragione pratica non v’è una verità o una norma identica per tutti. Infatti dal principio secondo cui si deve agire secondo ragione, segue che si devono restituire le cose depositate. Ma tale conclusione, vera nella maggior parte dei casi, non lo è sempre. Può capitare in qualche caso che la restituzione sia dannosa e quindi irragionevole. Tommaso ritiene che la disapplicazione del dovere di restituzione aumenta quanto più si scende a determinare i casi particolari....


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