Codice Teodosiano - LEX Romana VIS PDF

Title Codice Teodosiano - LEX Romana VIS
Author Lorena Gumina
Course Storia del diritto romano
Institution Università degli Studi di Palermo
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CODICE TEODOSIANO ! La prima raccolta di leggi ufficiale fu il codice Teodosiano.# Nel 426, ai fini di dare una linea di riferimento ai propri commissari che dopo 3 anni avrebbero ricevuto un ordine di compilazione di due codici, Teodosio regolamentò l’uso degli Iura e delle leges, indicando quali caratteristiche avrebbero dovuto avere le costituzioni imperiali per essere considerati leges generales. Attraverso un suo editto, tramandatoci da Giustiniano, regolamentò le leges generales:” come leggi generali si osservino in futuro da tutti ugualmente , quelle che o, essendo inviate alla venerabile assemblea (senatoria), sono composte come orazione. Ovvero quelle Costituzioni che sono denominate con il termine “editto” in essa inserito, sia che una decisione spontanea le abbia a noi suggerite, sia che una richiesta dei privati o una richiesta dei funzionari o una controversia iniziata abbia dato occasione alla legge. (. Tutte queste situazioni che in età classica avrebbero dovuto essere occasioni di costituzioni casistiche, con Teodosio diventarono occasioni di leggi generali , perché l’imperatore di fronte ad un singolo caso poteva decidere di emettere un editto). È sufficiente che esse siano individuate con il nome di editto ovvero siano rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari specifici ovvero ancora che espressamente vi sia contenuto che i principi hanno assunto una decisione valida anche per i casi simili. Ma anche se una legge è chiamata generale o è stato decretato che concerna tutti , otterrà la forza dell’editto”.# LEX ROMANA VISIGOTORUM ! Ordinata da Alarico II, re dei Visigoti, composta da una commissione di giureconsulti locali di origine romana, venne approvata nel 506 d.c. da una consulta di vescovi e notabili. Era destinata ad essere applicata in Spagna e Gallia, all’epoca soggette al dominio visigoto. In piena attuazione del principio della personalità del diritto, in cui ogni popolo applicava il proprio diritto su un medesimo territorio, la lex era destinata ai romani. Si tratta di un testo che, nonostante la brevità e la non eccelsa qualità giuridica degli estensori, appare particolarmente funzionale alle esigenza del tempo. Il risultato fu un’opera di estrema concretezza e praticità. Questa legge si compone di due parti: leges e iura. Nella parte delle leges erano contenuti il codice teodosiano e le novelle teodosiane. Nella parte in iura si trovavano invece i codici Ermogeniano e Gregoriano, Pauli sententiae, Epitome Gai e un solo responso di Papiniano. Una caratteristica di questa legge è costituita dal fatto che le costituzioni tratte dal Teodosiano e alcune delle Pauli sentenzia sono seguite da un interpretatio. Si tratta di commenti che riproducono con altre parole il testo allo scopo di chiarirlo; è significativo che per chiarire il senso del testo, talvolta ne modificassero il contenuto. Le alterazioni non sono imputabili necessariamente ad ignoranza o mancanza di comprensione dei contenuti, quanto all’intento di attualizzare le costituzioni più antiche e quei passi giurisprudenziali che non corrispondevano a istanze naturali. La legge romano-visigota fosse strutturalmente tripartita, essendo costituita da un corpo di costituzioni imperiali, da un manuale didattico e da un complesso di iura. La sua funzionalità ne determino una lunga sopravvivenza. ! LE SCUOLE D’ORIENTE ! I basilici (“τά βασιλικά βιβλία”,”basilica biblia”, ossia “libri imperiali>”) si collocavano tra il IX e XI secolo. La versione definitiva constava di sessenta libri che vennero redatti intorno all’800-900 d.C. Perché però abbiamo detto anche l’11° secolo? Perchè nel IX secolo d.C. venne redatto il testo base, mentre tra il X e XI secolo d.C. questo testo venne corredato di scolii, commenti marginali al testo dei basilici, che era formato dalle varie parti della compilazione di Giustiniano tradotta in greco. Quindi che cosa c’è nei basilici?

La compilazione di Giustiustiniano (Istituzioni, Digesto, Novelle e Codice) tradotte in greco perchè, in questo periodo, nella parte orientale dell’Impero si parlava e si scriveva il greco. Il latino cominciava a essere meno usato, tanto che Giustiniano parlava greco, non sapeva parlare latino, lo parlava il suo più stretto collaboratore, Tribuniano, a cui si deve la redazione in latino del Corpus Iuris. Gli scholia ai basilici sono per noi un prezioso strumento di conoscenza dell’operato della scuole d’Oriente, perché contengono i commenti che i maestri di scuola d’oriente fecero alle parti della compilazione di Giustiniano. Questi scolii sono, infatti, divisi in due grandi catene: quelli nuovi dei giuristi bizantini tardi (X e XI secolo d.C) e quelli dei giuristi antichi. Questi ultimi collaborarono con Giustiniano alla redazione della sua opera: e siccome furono giuristi che in oriente elaborarono il diritto in maniera innovativa, alcuni di questi (detti “antecessores”) permisero di far conoscere i dibattiti dei giuristi che vissero prima di loro, nel 400 d.C., età in cui venne emesso il codice di Teodosio. Tra i più antichi di questi antecessores, si ricordano: Taleleo (il più importante commentatore del codice), Stefano (il più importante commentatore del Digesto), Giuliano (il più importante commentatore delle Novelle) e Teofilo (il più importante commentatore delle Istituzioni). In Oriente Demostene, Kirillos, Patrikios furono giuristi che, mentre in occidente si ricopiavano le opere della giurisprudenza classica, elaborarono il diritto, scrivendo opere autonome. Berito, Alessandria, e Costantinopoli erano i tre centri di insegnamento del diritto e di formazione dei giuristi, che svolgevano attività scientifiche (scrittura opere) e di insegnamento del diritto, servendosi delle stesse opere della giurisprudenza classica, di cui si servì poi Giustiniano per la elaborazione del Corpus. E infatti la partizione interna degli studi del Corpus Iuris corrispondeva esattamente alle opere che questi giuristi di scuola d’Oriente facevano studiare ai propri allievi. ! IL CORPUS IURIS CIVILIS ! Giustiniano visse nel VI secolo d.C. ed è nella sua opera monumentale, il Corpus Iuris Civilis, che il diritto trova la sua ultima consolidazione. La denominazione ”Corpus Iuris Civilis” è di origine medievale. Si distingue dal Corpus Iuris Canonici, cioè dall’insieme del diritto della chiesa. Il Corpus Iuris Civilis era l’insieme delle opere di Giustiniano: ! • - .il Digesto; ! • .le Istituzioni; ! • il Codice; ! • le Novelle, che non sono state concepite da Giustiniano come una parte compilativa della sua # opera, ma furono raccolte non ufficialmente dopo la morte dell’Imperatore.# Il Corpus Iuris Cilivis fu scritto nel 528 e pubblicato nel 529. Il nuovo codice avrebbe dovuto avere il nome dell’imperatore. Giustiniano diede ordine di compilare il codice con la costituzione “Haec quae necessario”, nella quale ammette di voler raccogliere i codici a partire da Adriano, quindi il codice Gregoriano, Ermogeriano e Teodosiano. Sia il codice Gregoriano che l’Ermogeriano sono a noi giunti attraverso la Lex Romana dei Visigoti, emanata dal re visigoto Alarico II nel 506 d.C., e che conteneva, sulla base del principio della personalità del diritto, il diritto da applicare ai romani residenti in territorio visigoto. Secondo tale principio della personalità, ciascuno avrebbe dovuto obbedire al proprio diritto: i romani alla legge romana dei visigoti, i visigoti alla lex visigotorum. La lex visigotorum era simile a una composizione mista iura et leges. La legge romana dei visigoti si componeva invece di: ! • ‐ . Una parte dedicata alle leges, che conteneva il codice teodosiano. È questo il canale di conoscenza privilegiato per tale codice, giacché ai visigoti non giunse quello giustinianeo. E insieme al codice teodosiano troviamo le novelle post teodosiane, quei testi di costituzioni post codicistici emessi da Teodosio II, dai suoi successori, fino ad arrivare a Giustiniano #

‐ .Una parte dedicata alle iura, che contiene le Pauli sentantiae, i codici Gregoriano ed Ermogeniano, l’Epitome Gai e un solo responso di Papiniano. Con riguardo a questo singolo responso, gli studiosi hanno correttamente ricostruito la storia della lex romana dei visigoti affermando che, evidentemente, questa era un progetto di raccolta anche di responsa di Papiniano. La raccolta, però, non andò a buon fine, poiché l’opera si interruppe bruscamente (forse a causa di una guerra). Infatti possiamo vedere come gli iura contenuti in questo codice si riferiscano alle opere dei giuristi della legge delle citazioni. # Giustiniano voleva mettere ordine tra la progenie di costituzioni imperiali emanate sino a quel momento contenute nei codici Ermogeniano e Gregoriano, nel codice Teodosiano e nelle Novellae post-teodosiane (che arrivano allo stesso Giustiniano). Giustiniano riteneva opportuno ordinare la materia seguendo il criterio dell’utilità pratica di questi testi, al fine di regolamentare gli istituti giuridici del diritto romano (pubblico, privato e criminale) da Adriano fino a Giustiniano stesso. Era un’opera semplice che venne portata a termine in un solo anno. La compilazione del “Novus Codex Iustinianus”, noto anche come “primo codice di Giustiniano”, venne portata a termine nell’anno 529 d.C. Questa prima edizione venne sostituita da una seconda. Noi non conosciamo ufficialmente il primo codice di Giustiniano, ma il materiale pervenutoci è un piccolo frammento papiraceo contenuto nella raccolta dei Papiri di Ossirinco e, in particolare, nei volumi dedicati al diritto che vanno dal 14° al 17°. Non si trattava di una parte del corpo del testo, piuttosto di una parte dell’indice di questo codice: ossia un elenco di titoli di costituzioni imperiali che era premesso al testo. Nell’indice era presente anche la Legge delle Citazioni. Questa legge, presente nel teodosiano e che se serviva alla regolamentazione dei iura nell’età teodosiana, continuò ad avere vigore tanto che Giustiniano la recepì nel codice del 528- 529 d.C. Ciò significa che ai fini della citazione delle opere della giurisprudenza nei processi, era possibile utilizzare sempre quei cinque giuristi. Nel 530 d.C. Giustiniano ordinò però la redazione di un’opera, destinata a raccogliere tutte le opere della giurisprudenza, e non solo dei 5 giuristi, cioè il Digesto. Come poté l’Imperatore Giustiniano, in un così breve periodo, cambiare totalmente linea politica e decidere di raccogliere tutte le opere delle giurisprudenza classica, quando fino all’anno precedente aveva seguito una linea politica del diritto ancora inserita nel solco di Teodosio e, quindi, della legge delle citazioni? Inoltre nel 530 Giusitniano elaborò 50 Decisiones, con le quali tentò di mettere fine (caedo, tagliare) a controversie giurisprudenziali su determinate materie. La Constitutio Cordi del 534 ci da notizia di queste decisiones. Giustiniano, così come precedentemente Teodosio, tentò di risolvere legislativamente i contrasti giurisprudenziali. Sostituì se stesso al criterio meccanico di Teodosio. Come poteva allora scrivere il Digesto se ancora nel 530 non aveva risolto i problemi giurisprudenziali? Non si trattava di una missione impossibile? Lo stesso Giustiniano, in una sua costituzione (pag 217), dichiarò che “questa impresa, che nessuno aveva mai ostato sperare o desiderare, sembrava anche a noi difficilissima, anzi addirittura impossibile. Levate, però, le mani al cielo ed invocato il soccorso divino, ricacciammo ogni preoccupazione dal fondo dell’animo nostro, confidando in Dio, che per la grandezza della sua bontà, può concedere di portare a termine anche le imprese più disperate”. Successivamente, ponendosi egli stesso quale criterio di decisione dei giuristi da esaminare, scrisse:” E’ da riconoscere pari dignità a tutti i giuristi e a nessuno di essi è da riservare una qualsiasi preferenza. (...) Né un opinione sia giudicata migliore o maggiormente equa a secondo del numero di autori che la condividono, giacché può accadere che il parere di uno, anche dei meno prestigiosi, sia da preferire, in qualche caso, a quello espresso da molti, compresi i più autorevoli. (...) Nessun giurista osi fare commenti e offuscare la sintesi dell’opera (il Digesto)”. Vi era dunque un divieto di commentari;

perché allora Giustiniano non inveì anche contro i giuristi bizantini che si ostinavano a commentarlo? ! Il Digesto venne redatto in soli tre anni; ma era un lavoro molto gravoso, 907 fogli di pergamena e gli addetti ai lavori di Giustiniano, facendo un breve calcolo, avrebbero dovuto lavorare almeno il triplo del tempo per redigere un’opera monumentale. Come ha fatto Giustiniano in soli tre anni a redigere un’opera in cui sono presenti centinaia di frammenti della giurisprudenza classica, che dovevano pure essere dispersi per la Legge delle citazioni? Esistono due tesi contrapposte al riguardo: ! 1. TESI DELLE MASSE DEL DIGESTO (detta anche “tesi delle masse Bluhmiane) Questa tesi venne congetturata e perfezionata dallo studioso Von Bluhme. Esaminando la struttura del Digesto, ci rendiamo conto che i frammenti delle opere del Digesto sono dotati di una “ inscriptio” cioè, di una iscrizione iniziale nella quale troviamo l’indicazione dell’opera del giurista da cui è tratto il frammento. Se scorriamo i frammenti del primo titolo del Digesto possiamo notare che 8 frammenti su 9 sono di opere istituzionali (Pomponio, Fiorentino, Ermogeniano, Gaio... tutti libri di istituzioni). È un caso? no, Von Bluhme individuò proprio una rilevanza statistica con cui si susseguono i frammenti dentro i titoli del DIGESTO. Cioè dice “Nel Digesto abbiamo, all’interno di tutti i titoli, tre diverse masse di frammenti: la prima massa istituzionale (i frammenti tratte da opere istituzionali), la seconda massa opere di commentari allo ius civile (es Paolo: ad sabinum) , la terza massa sono le opere edittali cioè i commenti ad ecictum. Von Bluhme individuò una ricorrenza statistica di queste 3 masse di opere all’interno dei titoli dei Digesti. Tutti i titoli del Digesto hanno questa tipica tripartizione. Qual è il risultato delle ricerche di Von Bluhme? Che questa commissione che è stata istituita da Giustiniano nel 530 d.C. con il compito di redigere il Digesto, è stata suddivisa in almeno 3 sottocommissioni, ciascuna delle quali ha spogliato tipi di opere. Questa ipotesi di Von Bluhme è stata, dopo un secolo e mezzo di studi, confermata in una maniera inconfutabile. Le stesse opere della giurisprudenza classica sono state modificate dalle tre sottocommissioni. Noi non abbiamo solo dei criteri per trovare queste modifiche dei testi, ma i romanisti hanno sviluppato dei criteri per identificarle, perché ci sono delle interpolazioni che seguono stilemi linguistici, preferenze lessicali che sono sempre uguali per sottocommissione. Quindi noi, non solo abbiamo la possibilità di ritrovare le modifiche apportate dai commissari di Giustiniano ma abbiamo anche la possibilità di sapere quale sottocommissione ha apportato la modifica (per esempio, quando troviamo nei frammenti “nisi” possiamo ben pensare che sia stata una commissione rispetto alle altre) . Una seconda conferma proviene dalle c.d. presenti all’interno del Digesto. Esse sono dei passi gemelli, riportati più volte (stessi passi per esempio uno nel 10° libro, uno nel 14°, uno nel 28°) e che provengono da masse diverse, passi quindi paralleli ma non della stessa massa. Questo vuol dire che quando queste sottocommissioni si riunirono per unificare il loro lavoro, può essere sfuggito qualche passo spogliato da tutte e tre le masse. La presenza di questi passi gemelli è probabilmente dovuta all’operato di commissioni diverse all’interno di masse diverse. Von Bluhme allora dimostra che la rapidità della redazione del digesto è dovuta al lavoro di 3 commissioni diverse che hanno lavorato a masse diverse, possiamo accettare questa tesi sulla base degli stilemi ! diversi e delle leggi gemine.# 2. PRE-DIGESTO. Gli studiosi Pepers e Hoffmann elaborano, in contrapposizione a quella di Bluhme, la tesi del pre-Digesto per spiegare la rapidità della redazione del Digesto. Essi ritenettero che Giustiniano avesse impiegato poco tempo poiché trovò del materiale precompilato (appunto pre-digesto), messo alla base del lavoro della sotto commissione e quindi non avrebbe redatto un lavoro così immane di tutte le opere della giurisprudenza classica dal nulla, ma trovandosi già una “schedatura” delle opere della giurisprudenza classica. Schedatura che venne bollata come fantasiosa, ma che poi nel corso del tempo

cominciò a trovare delle conferme, e la più importante conferma che trova la tesi di Peters e Hoffmann è rappresentata dall’indice del più importante manoscritto del Digesto, “la Littera Florentina”, chiamata così perché conservata nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, in calce alla quale è presente un indice chiamato “Index Florentinus”, indice di opere che sembrerebbe essere l’indice del testo del Digesto. Se noi però esaminiamo l’indice Florentinus ci accorgiamo di una misteriosa e doppia caratteristica: ! da una parte, non contiene l’indicazione di opere presenti nel Digesto e dall’altra parte che, invece, contiene la menzione di opere che le commissioni di Giustiniano non hanno spogliato e di opere che non ci sono pervenute. Quindi, l’Index Florentinus non è sicuramente l’indice del Digesto perché non c’è nessuna corrispondenza. ! L’Index Florentinus è stato spiegato, da parte di Pepers e Hoffman, come una schedatura che potrebbe avere una risalenza teodosiana. Abbiamo visto, infatti, che Teodosio e la sua commissione (dal 429 al 435 d.C.) hanno lavorato sulle opere della giurisprudenza, cercando di redigere un codex magisterium vitae; questo, però, non vide mai la luce. Però, questa schedatura di opere avvenne. Sappiamo, attraversO Giustiniano, che Tribuniano (suo collaboratore) trovò nella biblioteca una schedatura di opere, probabilmente un “Index Florentinus”, che potrebbe rappresentare un “documento quadro” che determinò il fatto che i compilatori di Giustiniano non hanno lavorato su materiale di prima mano, ma su materiale di seconda mano pre-compilato, su cui era intervenuta un’attività di schedatura e di redazione fin dai tempi di Teodosio. Questa spiegazione ha trovato conferma nell’attività delle opere delle scuole d’Oriente. In queste scuole si studiavano le opere della giurisprudenza classica, e noi sappiamo che Taleleo è un Giurista Bizantino che ci dice qual è il programma che lui insegnava e quali erano i programmi degli anni prima. Giustiniano fa una cosa, nel 533, non a caso l’anno della compilazione del Digesto, Giustiniano emette una costituzione omnem, con la quale riforma gli studi di giurisprudenza e ne stabilisce i nuovi programmi degli studi giuridici, perché nuovi programmi? Perchè fino all’anno precedente, infatti, oggetto di studio erano le opere della giurisprudenza e le costituzioni imperiali fuori dalla compilazione di Giustiniano, ora, con il Codice il Digesto e le Istituzioni i ragazzi devono studiare i nuovi testi. I nuovi testi vengono distinti (in particolar modo il Digesto) in parti (esempio, i ragazzi di primo anno studiavano i primi 4 libri del digesto, poi altri e altri ancora). Se confrontassimo le parti del Digesto oggetto di studio della riforma giustiniana con quelle delle scuole d’Oriente, noteremmo che esiste una notevole corrispondenza: ciò significa che già nelle scuole d’Oriente le opere, in seguito spogliate dai commissari di Giustiniano, circolavano, esistevano, e si era quindi verificata una selezione naturale delle opere, non circolavano tutte le opere istituzionali. Le istituzioni più apprezzate in età post- classica e predilette dai maestri bizantini sono quelle di Gaio, Marciano, Fiorentini e Ulpiano. Quindi tra le opere istituzionali c’è una prima selezione: questo ci dice che i commissari di Giustiniano non hanno lavorato su una giungla di opere, molte delle quali a noi non pervenute, ma su un materiale pre-selezionato sia nella pratica dell’insegnamento delle scuole d’Oriente sia nella schedatura di opere che Teodosio ha realizzato. ! Dall’analisi fatta, emerge come queste due tesi non siano del tutto in contrapposizione. Esse possono benissimo convivere e spiegare il motivo per cui nel 533 d.C. Giustiniano dette questo ordine e dà notizia, con la costituzione in doppia lingua Tanta/Δέδωκεν, della pubblicazione del testo del Digesto insieme alle Istituzioni. !...


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