Il Codice Teodosiano PDF

Title Il Codice Teodosiano
Author Matteo Rossi
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Perugia
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STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (m-z)

IL CODICE TEODOSIANO 1. Il progetto di Teodosio II. Le raccolte private di costituzioni imperiali (quali i codici Gregoriano ed Ermogeniano), se da un lato avevano il pregio di rappresentare un valido strumento di consultazione, dall’altro avevano il difetto di non possedere alcuna particolare autorità, in forza della quale il materiale in esse contenuto si imponesse nelle sedi giudiziarie e scolastiche. Nulla, infatti, impediva di valersi di testi che non vi fossero compresi o che presentassero difformità di redazione. Dalla seconda metà del IV secolo iniziarono perciò a levarsi voci che invocavano un intervento imperiale per riportare chiarezza in campo normativo (un esempio è dato dal c.d. Anonymus, de rebus bellicis)1. Pertanto, pur non configurandosi una sorta di ‘movimento tardoantico per la codificazione’, è evidente che le personalità maggiormente sensibili non potevano rimanere indifferenti al problema. Già nella legislazione di Costantino e di Valentiniano III vi era stato un interessamento circa l’uso del materiale di provenienza giurisprudenziale; inoltre la c.d. ‘legge delle citazioni’ era parte di un provvedimento che si occupava anche della normativa imperiale. Tutto ciò, però, non era sufficiente a creare un panorama ordinato delle fonti del diritto.

Occorreva impegnarsi in un progetto di ampio respiro e un’idea del genere fu concepita di lì a poco dall’imperatore d’Oriente Teodosio II (408-450), successore di Arcadio. Con una costituzione del 26 marzo 429 (CTh. 1.1.5) egli dispose quanto segue: decretiamo che, sul modello dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, siano raccolte tutte le costituzioni che sono state emanate dal glorioso Costantino e dopo di lui dai divini imperatori, fino a Noi stessi, le quali abbiano forza di editti o siano sacri precetti imperiali muniti di efficacia generale. In primo luogo, i titoli, che indicano le materie, sono da disporre in modo tale che, se un’unica costituzione, articolata in diversi capi, attenga a più titoli, sia posto ciò che è appropriato nella sua giusta collocazione. In secondo luogo, ove si manifestino contraddizioni fra le disposizioni, esse saranno risolte in base all’ordine dei testi e non sarà soltanto la considerazione dell’anno del consolato e del tempo del regno, ma anche la stessa sistemazione dell’opera a mostrare che le leggi più recenti 1 Anon. de rebus bellicis 21.1-2 (Una volta assicurata, con il favore della Divina Provvidenza, o Sacratissimo Imperatore, la difesa dello stato al suo interno e fuori, rimane alla Tua Serenità da approntare un ultimo rimedio quale medicina dei problemi civili: che, con il discernimento dell’Augusta Degnazione, Tu illumini le confuse e contraddittorie disposizioni delle leggi, eliminando le liti dovute all’improbità. Che cosa è infatti più lontano dall’onestà che lasciarsi trascinare dalla passione di intentare cause nei luoghi in cui, manifestandosi la giustizia, si scopre ciò che ognuno si merita?). Come Anonymus (o Auctor) de rebus bellicis è designato lo sconosciuto autore di uno scritto, redatto nella seconda metà del IV sec. d.C. e indirizzato agli imperatori Valentiniano I e Valente, in cui vengono esposti progetti di riforma delle finanze, della moneta, dell’amministrazione provinciale, dell’esercito e delle leggi.

sono le più valide. Siano inoltre mantenute le medesime parole delle costituzioni, sempreché attengano alla materia trattata. Quelle parole che invece sono state aggiunte non per vera necessità di stabilire regole siano omesse. Sebbene sia più semplice e maggiormente consono al diritto tralasciare le costituzioni abrogate da disposizioni posteriori e accogliere solo quelle che sono in vigore, nondimeno giudichiamo questo codice e quelli precedenti esser frutto dell’opera di uomini ricchi di zelo, le cui ricerche erudite hanno reso possibile conoscere anche quelle norme che, passate sotto silenzio, caddero in desuetudine, perché destinate a valere solo per casi propri del tempo che fu. Da questi tre codici e dai trattati e responsi giurisprudenziali che siano attinenti alla materia di ciascun titolo, ad opera degli stessi uomini che redigeranno il terzo codice, sarà tratto un altro Nostro codice che non ammetterà alcun errore o ambiguità. Esso porterà il Nostro nome e mostrerà a tutti ciò che deve esser compiuto e ciò che deve essere evitato. Per la riuscita di una così grande impresa e per la redazione dei codici — il primo dei quali, accolta ogni diversa lezione delle costituzioni generali, nessuna esclusa, che possa ancora essere prodotta in giudizio, rigetterà solo la vuota dovizia di parole, mentre il secondo, eliminata ogni contraddizione della legge, sarà assunto quale insegnamento di vita — devono essere scelti uomini di provata fedeltà e del più fine ingegno, i quali, una volta presentato il primo codice alla Nostra Saggezza e alla pubblica autorità, porranno mano all’altro, lavorandovi finché non sia degno di essere pubblicato […].2

La costituzione proseguiva con la nomina di una commissione composta da nove membri: otto funzionari di corte ed un professore di diritto, Apelle. Dunque il disegno di Teodosio II prevedeva due raccolte. Una prima, ispirata ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, doveva contenere tutte le costituzioni di carattere generale emanate dopo Costantino, anche se abrogate, ponendosi sostanzialmente nell’ottica di una ricostruzione storico-giuridica. Successivamente, in una seconda compilazione, avrebbe dovuto trovare 2 Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tolimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis conculibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus conpositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices — quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet — deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum […].

Il Codice Teodosiano

spazio il solo diritto vigente, comprendendo materiale tratto dai tre precedenti codici (Gregoriano, Ermogeniano e la prima raccolta ordinata da Teodosio II), assieme a frammenti della giurisprudenza classica. Un progetto ambizioso di cui lo stesso imperatore non si nascondeva le difficoltà, legate soprattutto all’ampiezza del materiale da vagliare e alle capacità dei commissari. A distanza di oltre sei anni, il 20 dicembre 435, Teodosio emanò una nuova costituzione (CTh. 1.1.6) del seguente tenore: tutti gli editti e le costituzioni generali emanate per avere valore o essere affisse in determinate province o distretti, che il divino Costantino e gli imperatori successivi e Noi stessi abbiamo promulgato, saranno ordinate sotto i titoli che indicano il loro contenuto in modo che possa risultare chiaro quali sono le più recenti non solo dal computo del consolato e della data, ma anche dall’ordine stesso della compilazione. Se una stessa costituzione sia divisa in più capi, ognuno di essi, disgiunto dagli altri, sarà posto sotto il titolo appropriato e, dopo avere tolto dalla costituzione ciò che non è pertinente alla sostanza della disposizione, sarà lasciato fermo solo ciò che è diritto. 1. E affinché il diritto, fissato in maniera concisa, rifulga per la sua chiarezza, accordiamo a coloro che stanno per intraprendere quest’opera il potere di rimuovere le parole superflue, di aggiungere quelle necessarie, di mutare le ambigue e di emendare le contraddittorie […].3

Segue la nomina di una nuova commissione, questa volta di sedici membri. La costituzione continua disponendo, al paragrafo 3, che: se qualcuno di loro [i commissari], impedito da un caso umano o trattenuto da qualche affare di Stato, dovesse essere distolto dal compito che gli è stato affidato, verrà sostituito con un altro, se ciò sembrerà opportuno, secondo il Nostro intendimento. Ciò perché nessun ostacolo si frapponga alla realizzazione di questo codice, che dovrà valere in tutti i casi e in tutti i giudizi e che non lascerà posto ad alcuna nuova costituzione al di fuori di esso, eccetto quelle che saranno promulgate dopo la sua pubblicazione.4

In quest’ultimo provvedimento si parla di un unico codice in cui devono essere riunite tutte le costituzioni di carattere generale emesse dopo Costantino, raggruppandole, a seconda dell’oggetto, sotto i 3 Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine conpositionis apparere possint novissimae. Ac si qua earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum, diiunctum a ceteris apto subiciatur titulo et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum ius relinquatur. 1. Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem […]. 4 Quorum si quis aut humano praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum eius, si ita fuerit visum, nostro substituetur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudiciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum.

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vari titoli, mentre non è più menzionata la raccolta di iura e leges contenente il solo diritto vigente. Traspare quindi un mutamento di rotta nella politica legislativa di Teodosio. Si giunge così al 29 ottobre 437, giorno delle nozze di Valentiniano III, imperatore d’Occidente, con Eudossia, figlia di Teodosio II, avvenute a Costantinopoli. In questa occasione viene presentata allo sposo l’opera ultimata che prende il nome di Codice Teodosiano (CTh.). La compilazione verrà poi pubblicata in Oriente il 15 febbraio 438 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 439. Questo accavallarsi di date e di costituzioni recanti progetti fra loro diversi viene generalmente ricondotto alla scarsa competenza e alla preparazione approssimativa dei commissari teodosiani, che avrebbe spinto l’imperatore a ridimensionare le ambizioni della prima ora. La dottrina meno recente ha formulato giudizi poco teneri specialmente nei confronti dei componenti della prima commissione (quella nominata nel 429), ritenuti del tutto incapaci non solo di portare a termine, ma addirittura di affrontare con una qualche possibilità di successo l’incarico loro attribuito. Anche ai risultati del lavoro della seconda commissione venivano in genere riservati apprezzamenti non certo lusinghieri: basti pensare che il Seeck li riteneva addirittura ‘penosi’5.

Più recentemente ci si è mossi nella direzione di una rivalutazione dell’opera di compilazione voluta da Teodosio II. In primo luogo si è rilevato come nella costituzione del 435 non si riscontrino accenni critici al passato e questo ha indotto a ritenere che non sia esatto pensare ad una assoluta mancanza di continuità fra il programma del 429 e quello successivo. Scendendo poi ad un raffronto testuale delle due costituzioni si è richiamata l’attenzione sulla circostanza che mentre la prima dà ordine di procedere alla raccolta dei materiali, la seconda si limita a disporre circa le modalità di utilizzo e di sistemazione di questi. Da ciò, pur non potendo giungere a conclusioni sicure, nasce tuttavia l’interrogativo se nel 435 un primo risultato, quello cioè della cernita dei testi legislativi, potesse essere stato raggiunto, cosicché la commissione del 429 non sarebbe stata un organismo inerte (Archi, Manfredini). Se così fosse si comprenderebbe perché, a fronte di un lungo periodo di tempo (sei anni e mezzo) in cui la prima commissione non sembra conseguire alcun apparente traguardo, la seconda commissione abbia portato a termine il lavoro in un lasso relativamente breve (due anni e mezzo circa se si considera che, come visto, l’opera ultimata venne presentata a Valentiniano III, imperatore d’Occidente, nell’ottobre 437). Un’altra considerazione può essere fatta. Nella costituzione del 435 l’imperatore si riserva espressamente la facoltà di sostituire quei commissari che, per motivi personali o impegni pubblici, siano distolti dall’opera di compilazione; cosa che non aveva sentito il bisogno di fare al momento della nomina della prima commissione. Questo suggerisce che i lavori della prima commissione possano essere stati rallentati dalla scomparsa, dalle defezioni o dalle assenze di suoi componenti: uomini che si devono presumere di particolare valore e perciò soggetti più di altri ad essere utilizzati dall’imperatore stesso per compiti diversi. D’altronde neppure può essere dimenticato che, probabilmente, il lavoro gravante sui primi commissari doveva essere notevole, visto che si trattava, in ‘prima battuta’, di passare al setaccio gli 5 Cfr. O. SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 6, Stuttgart 1920, 176.

Il Codice Teodosiano

archivi alla ricerca del materiale utile per la redazione del Codex. Ed in fondo gli stessi tempi di redazione del Codice Teodosiano appaiono ampi se confrontati con quelli dell’opera di compilazione che più tardi sarà ordinata dall’imperatore Giustiniano, ma in sé possono rientrare nella norma, tanto più se si tiene conto che certi moderni lavori di codificazione hanno richiesto periodi anche più lunghi. Rimane, ciò nondimeno, da precisare per quale motivo si sia ritornati sul progetto della compilazione con la costituzione del 435. L’introduzione, nella costituzione del 435, della puntualizzazione circa la necessità di riunire le leggi pertinenti certis provinciis seu locis, ha fatto pensare ad una modifica del piano originale dell’opera consistente nella raccolta delle leggi territoriali, che sarebbero rimaste escluse dal progetto elaborato nell’anno 429 (De Marini Avonzo, Falchi, Sargenti, Sirks). Ad ogni modo dalla costituzione emanata per la pubblicazione del Teodosiano (Nov. Th. 1 del 15 febbraio 438) si apprende che la quantità dei testi da spogliare era enorme, a tal punto che, assieme alla diversità e difficoltà dei casi di cui le disposizioni si occupavano, costituiva un vero e proprio impedimento alla conoscenza.

Le difficoltà nella realizzazione dell’opera dovettero dimostrarsi maggiori di quanto si fosse supposto in un primo momento. D’altra parte la pratica del diritto si trovava di fronte ai problemi creati da una legislazione alluvionale ed incoerente. Ora, se è vero che obiettivo prioritario di Teodosio era quello di riportare chiarezza e certezza nel diritto, esso doveva essere perseguito in tempi utili per porre rimedio alle difficoltà in cui versava l’amministrazione della giustizia, senza contare che l’unità del sistema legislativo avrebbe riverberato i suoi positivi effetti sull’unità politica dell’impero. La pressione delle reali condizioni di incertezza circa l’applicazione del diritto doveva rappresentare una potente spinta a stringere i tempi di redazione della compilazione e ad abbandonare l’idea di una seconda collezione. 2. Il Codice Teodosiano. Il Codice Teodosiano6 è la prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali. Con esso ci troviamo per la prima volta dinanzi ad un tentativo di riordino della legislazione secondo un piano organico e questo è uno dei motivi della sua grande importanza, al di là delle imperfezioni e degli errori che si riscontrano non di rado nell’opera. In generale si punta ad una stabilizzazione del diritto e ad una sua riconduzione sotto il controllo del potere imperiale, nonché alla certezza delle stesse costituzioni imperiali. Quello dell’incertezza circa la provenienza e il contenuto dei provvedimenti imperiali era un problema reale, testimoniato da fonti letterarie ed anche giuridiche che riferiscono di atti che “non sembrano di fede sicura”, di editti che “si dice” essere del tale imperatore, di decisioni che “pare” abbiano un certo contenuto. A ciò si aggiungeva il fatto che le costituzioni potevano avere subito

6 Edizione: Th. MOMMSEN-P.M. MEYER, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, 1.2, Berolini 1905. Edizione elettronica in Bibliotheca Iuris Antiqui (BIA). Sistema informativo sui diritti dell’Antichità, sotto la direzione scientifica di N. PALAZZOLO, edizione 2000, Catania 2002.

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alterazioni nella trasmissione da un luogo all’altro dell’impero ed essere perciò citate con testi differenti.

Con il suo codice, Teodosio mira ad ottenere che le costituzioni in esso contenute siano citate nella versione ivi accolta ed in costanza di testo in tutto il territorio dell’impero e dà, allo scopo, direttive precise per la conservazione degli originali dell’opera e per il rilascio di copie. Il Codice Teodosiano trovò applicazione in Oriente fino a che fu soppiantato dalla codificazione dell’imperatore Giustiniano. Accanto ad esso rimanevano in vita i precedenti codici Gregoriano ed Ermogeniano, le cui costituzioni, anteriori a quelle contenute nel Teodosiano, mantenevano la propria portata normativa. Più difficile è stabilire se Teodosio II avesse attribuito anche a quei codici valore ufficiale. Si risponde, per lo più, affermativamente; in senso contrario depone però il fatto che Teodosio richiama sì i due codici, ma al solo fine di dare ai commissari un modello con il quale confrontarsi. In Occidente l’opera andò incontro ad una più duratura fortuna esercitando una notevole influenza anche attraverso il riflusso del suo materiale nelle compilazioni fatte redigere dai re barbarici.

3. Struttura e contenuto del Codice Teodosiano. Nel Codice Teodosiano trovano sistemazione le sole leges generales, emanate a partire da Costantino in un arco di tempo che va dal 3137 (o 311)8 al 4379 d.C. Esse provenivano non solo dagli archivi imperiali, ma anche da quelli della cancelleria di Occidente, nonché da depositi di funzionari locali e da archivi giudiziari e scolastici. Il piano dell’opera si rifà principalmente a quello dei libri digestorum dei giuristi classici, mutuato dal Codice Gregoriano, tuttavia le parti riguardanti il diritto pubblico soverchiano di gran lunga quelle dedicate agli istituti privatistici. Tale sproporzione viene spesso ricondotta alla presenza di una mole molto maggiore di materiale attinente al diritto pubblico e ad una incapacità creativa dei commissari, ma non si deve dimenticare che, stando alla previsione legislativa, dal codice rimanevano esclusi i rescritti, nei quali dominavano le questioni relative al privato, circostanza, quest’ultima, che ha fatto pensare ad una precisa scelta di politica legislativa, in base alla quale il Teodosiano avrebbe do...


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