Lezione speciale riguardante il Caso Cappato PDF

Title Lezione speciale riguardante il Caso Cappato
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Trento
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Lezione speciale riguardante il Caso Cappato ...


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IL CASO CAPPATO RELATORE: Prof. Carlo Casonato, esperto di Biodiritto. Ordinanza 207/2018; questione di costituzionalità dell'art.580 cp. Vicenda sulla protezione dei diritti fondamentali e su un difficile bilanciamento da svolgere. Scelta della Corte di un dialogo costruttivo con il legislatore. Questioni di fine vita: motivi dello Stato per impedire a me di terminare la mia esistenza nella maniera che io penso sia dignitosa per l'idea che io mi sono fatto. Nelle scelte di esistenza individuale senza ricaduta diretta su interessi di terzi o collettività dovremmo essere liberi in una forma di Stato liberale. Tipicamente nel diritto comparato troviamo due modelli: uno aperto e uno chiuso o socchiuso. Il modello chiuso è chiuso nei confronti dell'autodeterminazione individuale: permette qualcosina all'individuo (es. il malato può rifiutare un trattamento anche se di sostegno vitale); ciò che non è permesso è l'assistenza al suicidio (5-12 anni di galera), quindi questo modello chiude le porte ad un diritto di determinazione più ampia. Il modello aperto riconosce anche – a determinate condizioni – l'assistenza al suicidio o meglio la non punibilità di chi aiuta qualcun altro a morire, ossia lo assiste nel suicidio. C'è poi un modello apertissimo che permette l'omicidio del consenziente (Lussemburgo, Belgio, Olanda, Canada: sentenza Carter). L'Italia appartiene al modello chiuso (art.580cp che punisce in termini assoluti chiunque agevoli il suicidio, ne rafforzi il proposito o determini qualcun altro al suicidio), ma sta compiendo un “viaggio” per arrivare ad un modello aperto. In questo percorso importanti sono il fatto, perché determina il contenuto della decisione, e quest'ultimo impone la forma della decisione. • Il fatto → incidente stradale del 2014 che porta Fabiano ad essere tetraplegico, cieco, dipendente da respirazione, alimentazione ed evacuazione artificiali; questa situazione portava a ricorrenti spasmi e contrazioni, acute sofferenze non lenite se non mediante sedazione profonda (più profonda che l'anestesia). Questa condizione però manteneva intatte le facoltà intellettive. La morte avrebbe potuto anche avvenire per rifiuto dei trattamenti medici: avrebbe potuto chiedere l'interruzione della respirazione ma – come detto dai medici – la morte sarebbe arrivata dopo un periodo di gasping (simile al soffocamento) della durata di 3-5 settimane; oppure avrebbe potuto chiedere l'interruzione di alimentazione e evacuazione ma sarebbe morto disidratato dopo vario tempo. Questo avrebbe portato sofferenze anche alle persone a lui vicine, aspettando giorno per giorno la sua morte: questa la morte permessa dall'ordinamento chiuso. La seconda alternativa era andare in Svizzera, dove l'assistenza al suicidio a determinate condizioni non è punita. Marco Cappato accompagna Fabiano in Svizzera con la macchina, senza intervento diretto nel suicidio (lo hanno fatto gli infermieri). Questa condotta non ha né rafforzato la volontà di Dj Fabo né ha direttamente assistito il suo suicidio. Nel febbraio 2017 Dj Fabo si è suicidato schiacciando un bottone con la bocca che gli ha permesso di morire. Marco Cappato fu incriminato alla luce del 580cp, di cui qui rileva il riferimento all'agevolazione dell'esecuzione del suicidio (NB alcuni interpretavano la norma dicendo che l'agevolazione dovesse comunque avere effetto sulla volontà, come le altre due previsioni). A febbraio 2018 la Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale per due ragioni: sarebbe illegittimo perché punisce la condotta di una persona che non ha contribuito alla formazione della volontà , e perché prevede la stessa pena per agevolazione e istigazione. La Corte Costituzionale guarda ad una serie di sentenze di diritto comparato: che hanno dichiarato da una parte legittimo dall'altra incostituzionale il reato di assistenza al suicidio; quindi la Corte avrebbe potuto o dichiarare la legittimità costituzionale (perché l'assistenza al suicidio non è un diritto fondamentale: USA, NY Court App., Myers, 2017; il rifiuto di trattamenti sanitari provoca la morte per la malattia non più curata, quindi per differenza di intenzione e causa: Vacco, 1997; non è discriminatoria sulla base delle





condizioni fisiche [ratio della richiesta: sono libero di suicidarmi ma non se sono tetraplegico e il reato di assistenza al suicidio mi toglie questa possibilità]: Glucksberg, 1997; self-restraint della corte e questione della separazione dei poteri: HoL, EctHR; problema di protezione della vulnerabilità dei malati che potrebbero essere indotti al suicidio per altri motivi: 207/2018) oppure dichiarare l'illegittimità del reato in questione (crudeltà di non permettere assistenza al suicidio perché impone una scelta crudele di sofferenza ai malati, nella 207 rilevata anche per le persone care: Carter vs Canada, 2015 [*nel rinvio e nell'ordinanza]; dolore per il malato e per i suoi cari: Carter vs Canada, 2015 [*nel rinvio e nell'ordinanza]; diritto alla vita: Carte vs Canada [*presente nel rinvio ma escluso nell'ordinanza]; discriminazione sulla base delle condizioni fisiche: Carter vs Canada, 2015 [*non nel rinvio ma nell'ordinanza]; autodeterminazione e dignità: Colombia Corte Cost.1997 + Carter vs Canada, 2015 [*nel rinvio e nell'ordinanza]; proporzionalità e ragionevolezza: Carter vs Canada, 2015 [*non nel rinvio ma nell'ordinanza per ragionevolezza della sanzione in funzione di offensività]). I contenuti → lavorano sulla ragionevolezza della punizione della mera agevolazione (a prescindere dalla formazione della volontà): in uno stato di derivazione liberale il bene tutelato non è più la vita in sé ma la volontà; il secondo ordine di discussione era la ragionevolezza della medesima pena severa per fattispecie diverse. La corte rigetta la questione “nella sua assolutezza”: dal diritto alla vita non deriva un diritto ad ottenere un aiuto a morire (come stabilito da Colombia e Canada), e inoltre il 580 è posto legittimamente a tutela di interessi meritevoli ossia della vulnerabilità. Tuttavia è necessario considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio, che erano inimmaginabili nel 1930 – anno di promulgazione del codice penale. L'ordinanza contiene illegittimità costituzionale: la Corte dichiara illegittimo il 580 nei confronti di una persona a) affetta da patologia irreversibile che sia b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale e che sia d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In un modello aperto l'assistenza al suicidio non è punita in queste medesime condizioni (a, b e d, mentre c tipicamente non esiste negli altri ordinamenti: è stata ritagliata proprio sulla condizione di Dj Fabo → [per Casonato questo è un elemento di forte debolezza dell'ordinanza: la maggior parte delle persone sottoposte a trattamenti di sostegno vitale sono incapaci, perché non riescono a deglutire, sono in stato vegetativo o di minima coscienza: i casi come quelli di Dj Fabo sono poco frequenti]; il punto d non può essere sostituito da una dichiarazione antecedente, come è stato definito recentemente anche in Canada perché la volontà deve essere espressa al momento). La corte dice che l'assistenza al suicidio è l'unica via di uscita per sottrarsi a un mantenimento artificiale in vita non più voluto che la persona è libera di rigiutare alrtimenti il malato dovrebbe affrontare un processo più lento, non conforme all'idea di dignità, e più carico di sofferenza per le persone care → parametro di dignità. Se il cardinale rilievo del valore della vita non vieta l'interruzione dei trattamenti sanitari (condotta attiva) allora non vi è ragione che il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assolluto → parametro di ragionevolezza. La libertà di autodeterminazione deriva dagli artt.2, 13, 32,2 della Costituzione → parametro di autodeterminazione. Il tipo di decisione → un contenuto di questo genere porta a un determinato tipo di decisione dal punto di vista formale. La Corte avrebbe potuto dichiarare inammissibile la questione riconoscendo la discrezionalità politica del legislatore, ma sarebbe stata una soluzione troppo debole, perché per la Corte il 580cp fa un vulnus, è una normativa non conforme a Costituzione. Avrebbe potuto fare una sentenza di accoglimento o una manipolativa: ma accogliere la questione come prospettata dal giudice a quo avrebbe lasciato un vuoto normativo in una tematica dotata di forte sensibilità etico-sociale che avrebbe rischiato abusi dell'assistenza al suicidio. Avrebbe potuto fare un'interpretativa di rigetto, ma non sarebbe stato incisivo (anche perché agevolazione si deve interpretare in modo abbastanza

estensivo). Un'additiva di principio avrebbe visto i medesimi problemi, e in ambito penale è ancora più delicata. Dunque ha scelto per un'ordinanza di rinvio del tutto sui generis in cui “dichiara” incostituzionalità (in realtà non la può dichiarare, è come se la annunciasse): è un'ordinanza di rinvio dell'udienza, con incostituzionalità differita. Appuntamento al 24 settembre 2019 per rivedere la questione: nel frattempo si invita ad adottare una nuova disciplina del 580. La corte richiama un potere che la corte suprema canadese e il tribunale costituzionale tedesco hanno, ossia l'efficacia differita, l'invalidità con effetti sospesi. Gli effetti sui giudici sono definiti dalla Corte nel senso che spetta a loro considerare l'eventuale rilevanza per evitare l'applicazione della disposizione in questione. Il tribunale di Como per una situazione identica ha considerato quella agevolazione non rilevante ai sensi del 580, discostandosi dall'interpretazione della Corte (→ interpretazione del termine agevolazione nel senso di agevolazione al suicidio, non passaggio in macchina). Gli effetti sul Parlamento invece sono quelli di un'esortazione ad uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale. E gli effetti sui malati? Rimane il divieto del 580? No perché è dichiarato incostituzionale, ma non c'è né diritto né facoltà se non per le quattro condizioni indicate. E sulla corte costituzionale stessa?...


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