Natalino IRTI schema - testo e contesto irti PDF

Title Natalino IRTI schema - testo e contesto irti
Author Greta Birtig
Course Diritto Civile I
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
Pages 14
File Size 356.8 KB
File Type PDF
Total Downloads 66
Total Views 134

Summary

testo e contesto irti...


Description

NATALINO IRTI – TESTO E CONTESTO CAPITOLO 1 – PPIO DI ULTRALETTERALITÀ E PPIO DI COMPLESSITÀ -

-

-

L’art. 1362.1 cc prescrive all’interprete di “non limitarsi al senso letterale delle parole ”  è questo il dovere di non stare dentro al confine tracciato dal senso letterale delle parole. Prima di oltrepassarlo però, il limite deve essere conosciuto e definito: così l’indagine sul senso letterale precede ogni altra ricerca da parte dell’interprete. Il dovere di andare oltre si ricava anche dall’art. 1363, art. che prescrive di inserire la parola in circoli sempre più larghi (frase, clausola, intero testo del contratto)  tale articolo, sebbene trascenda dalle singole unità fonetiche, trattiene l’interprete nell’orizzonte del testo : il materiale per interpretare coincide con l’oggetto da interpretare (si parla di contesto verbale, come relazioni grammaticali che trascendono la singola parola ma entro il testo). L’art. 1362 cc invece spinge l’interprete FUORI DAL TESTO verso contegni che le parti tengono nel corso del tempo  la lettera è difatti necessaria ma non sufficiente deriva il PPIO DI ULTRALETTERALITà: designa ogni indagine su elementi che siano oltre la lettera (la ricerca del contesto verbale e del contesto situazionale). o

Tali due contesti segnano le direzioni percorse dal principio di Ultra-letteralità, ma uno usa solo elementi interni, l’altro guarda ad elementi esterni  distinguiamo così UL INTRATESTUALE ed EXTRATESTUALE.

o

L’UL travalica il senso primario delle parole e lo inserisce nel contesto verbale o situazionale: il primo oltrepassa le singole parole ma coincide con il testo linguistico, al di là della lettera ma non del testo; il secondo oltrepassa il testo e si estende ai contegni delle parti. All’uno si riferisce l’art. 1363, all’altro l’art. 1362.

-

Cos’è il senso letterale?  la letteralità evoca un senso ESTERNO ED OGGETTIVO: esterno poiché la lettera è sempre separata da altro; oggettivo perché la lettera rinvia ad un codice di significato. Il senso letterale è un senso in sé compiuto, ma l’art. 1362.1 ne denuncia l’insufficienza rispetto ad altro. Si badi bene, non o viene denunciata un’ANTITESI da tale articolo, ma un’insufficienza metodologica. o Se confrontiamo LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI ed IL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE, notiamo come nella prima espressione l’accento è INTRNO E SOGGETTIVO; nella seconda ESTERNO ED OGGETTIVO. IL SENSO LETTERALE è astratto e generale, L’INTENZIONE è concreta e specifica.

-

Precisiamo meglio la nozione di SENSO LETTERALE DELLE PAROLE. o SL è il senso o la pluralità di sensi che la parola riceve nel codice linguistico di una certa comunità di fruitori  se guardiamo al senso del vocabolario, notiamo come ogni voce registra una pluralità di sensi antichi o moderni, propri o figurati, poetici o prosastici, nazionali o dialettali.  Il ricorso al vocabolario è indispensabile perché nessuna parola può spiegare sé stessa. o Questi sensi sono dunque letterali e cioè reperibili nella dotazione linguistica della comunità  ma l’art. 1362, si riferisce al SL come al SENSO Più DIFFUSO E GENERALE IN UNA DATA EPOCA STORICA: IL SENSO PRIMARIO che la parola riceve nel dialogo quotidiano. o In riferimento a questo senso, gli ALTRI SENSI NON HANNO LO STESSO GRADO DI LETTERALITà (anche se appartengono a codici minori o sottocodici d’indole geografica, tecnica o sociale). o Il problema sta nella SCELTA DEL SENSO: SE PRIMARIO O SECONDARIO, SE APPARTENENTE AL CODICE GENERALE O AI CODICI PARTICOLARI  il dovere dell’interprete non è quello di restringersi al primo bensì scandagliare tutte le POTENZIALITà ESPRESSIVE DELLA PAROLA.  Tale indagine può limitarsi o al contesto verbale delle parole usate (art. 1363) oppure estendersi al contesto situazionale desumibile dal comportamento anteriore e posteriore delle parti.  Dove non possa o debba utilizzarsi la comune intenzione, la parola riceve un senso all’interno del contesto verbale: mai isolata ma sempre nell’insieme delle altre parole.

-

-

-

-

-

-

-

-

Il ppio di UL non permette di sovvertire i sensi oggettivamente reperibili ma solo di ALLARGARE L’INDAGINE ALLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI. Possiamo dire dunque che gli artt. 1362 e 1363 tracciano METODI DIVERSI DI SELEZIONE: uno è autorizzato a rivolgersi all’esterno del testo, l’altro è tenuto a rinchiudervisi  ma entrambi operano nell’ambito della PLURALITà DEI SENSI OGGETTIVAMENTE REPERIBILI. L’ART. 1362 si riferisce ad un accordo che le parti abbiano concluso mediante parole  l’esame della lettera morta con cui iniziano i lavori dell’interprete, riguarda il senso ESTERNO ED OGGETTIVO DELLE PAROLE  ma le parti, se non vincolate dalla legge o dalla loro volontà, POSSONO CONCLUDERE ACCORDI CON MODALITà ESPRESSIVE DIVERSE DALLA PAROLE: I CONTEGNI  qui manca la PAROLA DELLE PARTI , c’è solo la parola dell’interprete che traduce in VERBA il significato dei comportamenti tenuti dalle parti. In questo caso è APPLICABILE L’ART. 1362? In altri termini: è possibile UN SENSO LETTERALE DI CONTEGNI CONCLUDENTI? Dobbiamo distinguere diverse categorie di contegni: o Contegni previsti da accordi delle parti che ne definiscono e convengono il significato; o Contegni soggetti a letture di una data cerchia sociale e dotati perciò di uno o + significati; o Contegni che il lgsl provvede di un significato tipico ed incontestabile; o Contegni estranei a codici o convenzioni e di cui dovrà accertarsi caso per caso il significato. Nelle hpp. 1 e 3 siamo davanti a CONTEGNI PROVVISTI DI SIGNIFICATI RIGIDI ED INSUSCETTIBILI DI CONFRONTO CON LA COMUNE INTENZIONE Nell’hp 4, i contegni sono usati per determinare il senso di un agire a cui non sono applicabili né intese/accordi né codici sociali  qui non si da un senso letterale ma solo un senso DESUMIBILE DAL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE. Nell’hp 2, in cui il contegno riceve una o + regole sociali e dunque configurabile UN CONFLITTO SUL SIGNIFICATO, potrà applicarsi l’art. 1362 in via analogica. Il dovere di non limitarsi sancito dall’art. 1362, indica che il senso letterale delle parole va CONSERVATO ED OLTREPASSATO  esso è INZIALE E PROVVISORIO. o Il co1 indica due strumenti di interpretazione del contratto: L’INDAGINE SULLA COMUNE INTENZIONE e LA RICOGNIZIONE DEL SENSO LETTERALE. strumenti da usare al fine di accertare il contenuto dell’accordo. o Tale art. prescrive di NON LIMITARSI AL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE: si deve guardare anche alla comune intenzione che, confrontata col senso delle parole, è chiamata a scegliere fra i più significati oggettivamente possibili . La comune intenzione, NON è IN GRADO DI SOVRAPPORSI AL TESTO, MA DEVE PIEGARSI AL SERVIZIO DI ESSO  la comune intenzione, desunta dal contegno anteriore e posteriore, si trova all’ESTERNO DELL’ACCORDO MA SERVE A SCEGLIERE IL SENSO DELLE PAROLE USATE X L’ACCORDO. o INTERPRETARE IL CONTRATTO è ACCERTARE IL SENSO DELLE PAROLE: ACCERTARLO NEL CONTESTO VERBALE E IN QUELLO SITUAZIONALE: tali due contesti servono a scegliere fra una pluralità di possibili sensi. (trabucchi parla a tal proposito di RISPETTO DEL TESTO). I metodi prescritti dall’art. 1362 si riferiscono SEMPRE A DATTI OGGETTIVI : oggettiva è la lettera delle parole, così come oggettivo è il contegno delle parti. L’interprete infatti guarda all’agire dell’uomo non ai suoi sentimenti e propositi o volontà interiori  la parola INTENZIONE ex art. 1362 ha un colore PSICOLOGICO, ma lo stesso art. la definisce COMUNE, dunque di entrambe le parti, e la fa ricavare dal comportamento complessivo, sia anteriore che posteriore alla stipula del contratto.  possiamo dunque dire che essendo entrambi dati OGGETTIVI, la differenza tra i due risiede altrove: IL PRIMO HA CARATTERE ASTRATTO, IL SECONDO CONCRETO. o Il senso letterale è accertato in base a regole del codice linguistico, generali e comuni ad una data cerchia; la valutazione del comportamento complessivo è caratterizzata da particolarità e concretezza.

Da qui deriva dunque il duplice atteggiamento dell’interprete a cui si affida l’art. 1362: in un caso ricognitivo, nell’altro valutativo, ma entrambi OGGETTIVI poiché riguardano DATI ESTERIORMENTE ACCERTABILI. IL PPIO DI UL si determina e conclude nel PRINCIPIO DI COMPLESSITà  il lgsl usa l’aggettivo “complessivo” al co2 dell’art. 1362 e nella rubrica dell’art. 1363, e, nel testo di quest’ultimo anche il sostantivo “complesso”. o

-

o

-

Come vi è una ratio legis, vi è anche una ratio contractus  di ragione parla l’art. 1365, che non è quella generale ed astratta ma quella del singolo contratto: dunque la ratio/logica del contratto in base alla quale le parti hanno definito i rispettivi interessi  la logica/ratio del contratto esprime anche un criterio di coerenza interna con le decisioni assunte  l’art. 1369 difatti afferma che nelle hpp di espressioni con più sensi, queste debbano essere interpretate nel senso più conveniente alla natura ed oggetto del contratto.

Tornando alla complessità del comportamento, è configurato come UN AGIRE NEL TEMPO E DISTINTO IDEALMENTE IN 3 MOMENTi: l’agire PIMA DEL CONTRATTO; LA CONCLUSIONE del contratto; l’agire POSTERIORE AL CONTRATTO.  la conclusione non rompe il flusso dei comportamenti ma ne segna il ritmo temporale. IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO NON RUOTA INTORNO AL CONTRATTO ISOLANDOLO OD ESTRANIANDOLO MA LO INCLUDE E LO COMPRENDE IN Sé (la conclusione del contratto è una fase del comportamento complessivo) si veda def. BETTI PG20.

CAPITOLO 2 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO -

Il contratto, ex artt. 132 e 1325 cc, è IL TEMPO DELL’ACCORDO, OSSIA DELLA CONFORMITà TRA PROPOSTA ED ACCETTAZIONE. I comportamenti anteriori vanno verso il contratto, quelli posteriori procedono dal contratto (gli uni confluiscono gli altri defluiscono dall’accordo).  perciò la VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI NON Può PRESCINDERE DALLA DIVERSITà DI PROSPETTIVA (ponendoci nel punto dell’accordo talvolta guardiamo indietro talaltra avanti).

-

In primo luogo IDENTIFICHIAMO I COMPORTAMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO  quelli da cui nasce l’accordo. Hanno diversi GRADI DI DIVERSITà: o Il grado più alto è raggiunto quando LE PARTI SIANO TENUTE PER LORO VOLONTà (ART. 1352) O PER LEGGE, AD ADOTTARE UNA DETERMINATA FORMA o Il grado più basso si verifica quando l’accordo si manifesta ATTRAVERSO COMPORTAMENTI NON COMUNICATIVI, che non sono volti a trasmettere ad altri un msg dell’autore

-

L’art. 1362 ci dice che l’interpretazione del contratto non consiste nella determinazione della comune intenzione delle parti, ma che nell’interpretarlo si deve indagare la comune intenzione delle parti  questa dunque non è uguale ma è in una relazione di mezzo a fine, strumento a risultato al risultato, ossia determinare il contenuto del contratto, si deve giungere TRAMITE L’NDAGINE DELLA COMUNE INTENZIONE, CHE è COMPOSTA DAL SIGNIFICATO DI COMPORTAMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO COSì COME DA QUELLI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. Il problema che sorge è il seguente: come passare dal flusso dei comportamenti anteriori o posteriori alla rigida fissità dell’accordo? L’accordo indica la congruità di decisioni che stanno una di fronte all’altra 

-

NON DECISIONE COMUNE, MA INCONTRO DI DECISIONI. L’intenzione comune non è accordo ma SCOPO CONDIVISO CHE APPARTIENE A TUTTI I CONTRAENTI E PERCIò COMUNE. L’intenzione comune non indica IDENTITà DI RISULTATI PERSEGUITI ma che il risultato atteso da una part e necessariamente diverso da quello attesta dall’altra, è TUTTAVIA CONDIVISO DA QUEST’ULTIMA E PERCIò COMUNE AD ENTRAMBE. o Difatti, muovendo da punti di vista unilaterali e da intenzioni parziali, i soggetti pervengono ad un’intenzione comune che si traduce nell’adozione di un testo  i contegni non sono considerati in riferimento alla causa del contratto ma al significato delle parole usate nell’accordo. -

I verbi determinare e valutare usati dall’art. 1362, escludono un’attività di ricognizione o mero accertamento  l’interprete è chiamato a identificare e selezionare i contegni rilevanti, poi a valutarli ed infine a determinare la comune intenzione, che NON è OFFERTA DALLE PARTI MA INFERITA DALL’INTERPRETE.  l’intenzione comune va così desunta dal materiale esterno al testo del contratto. o Il contesto situazionale è insieme di indizi, prove critiche che non sono destinate a rappresentare la comune intenzione ma la lasciano solo argomentare (Carnelutti).  i contegni soddisfano un diverso bisogno dell’autore da un lato e dall’altro offrono

-

-

-

-

all’interprete il materiale per condurre un ulteriore giudizio: sono indizi dai quali determinare l’intenzione delle parti. Tale giudizio è unitario e complessivo: non isola i singoli contegni ma li considera nel loro insieme. Il cd. comportamento complessivo ex art. 1362 cc non designa TUTTI I CONTEGNI ma pure i contegni nella loro TOTALITà. L’art. 1362 parla di intenzione comune e senso delle parole: ma come si può passare da un elemento all’altro, visto che sono così diversi ed eterogenei? Abbiamo detto che le parti da punti di vista individuali vanno verso l’accordo, traducendo in parole gli scopi comuni.  l’utile e fruttuosa applicazione dell’art.1362 implica una coerenza TRA CONTEGNO E PAROLA: TRA Ciò CHE LE PARTI DICONO O SCRIVONO E Ciò CHE LE PARTI FANNO PRIMA E DOPO L’ATTO (CD. LEGGE DI COERENZA). o Nella fase anteriore le parti scelgono parole coerenti agli scopi comuni, nella posteriore tengono contegni adeguati alle parole prescelte. Il compito dell’interprete sta nel ripercorrere tale cammino E VERIFICARE L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI COERENZA. NEL FARE Ciò L’INTERPRETE è CHIAMATO A VALUTARE I CONTEGNI DELLE PARTI, E CIOè A CONVERTIRLI IN VALORI LINGUISTICI SUSCETTIBILI DI CONFRONTO CON IL TESTO DELL’ACCORDO, attuando così un confronto tra termini inizialmente eterogenei, ma che in seguito a tale operazione di valutazione divengono omogenei. o Si parla al riguardo di trasposizione circolare che è nella logica dell’art. 1362 che esige il confronto tra contegni e parole: esige che l’interprete converta il fare delle parti in parole dotate di significato. La comune intenzione difatti non potrebbe confrontarsi con il senso letterale se l’interprete non provvedesse a trasporla in un certo significato, rispetto al quale si accerterà se le parole dell’accordo siano da assumere nel senso principale o in uno degli altri oggettivamente assegnati. Quanto detto ci permette di individuare un DOPPIO CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO: il segmento anteriore alla conclusione del contratto, che richiede un criterio PROSPETTICO, VOLTO AL FUTURO; il segmento posteriore alla conclusione, che esige un CRITERIO RETROSPETTIVO. L’indagine sul comportamento complessivo non determina una dilatazione dell’accordo: l’oggetto dell’interpretazione è il contratto, cioè l’accordo raggiunto dalle parti; strumento è l’indagine sulla comune intenzione che si ricava dal loro complessivo comportamento. L’”indagare” dell’art. 1362 è strumento e mezzo dell’interpretare il contratto. Tale rapporto tra actiones e verba chiede di distinguere diverse hpp: o Che il contratto esiga forma ad substantiam  anche in questi casi di maggior rigidità/estremità, il formalismo non impedisce che dai comportamenti sia ricavata la comune intenzione delle parti e che questa venga confrontata col senso letterale. La forma serve solo a definire l’oggetto dell’interpretazione e dunque evitare che comportamenti allarghino il contenuto del contratto, ma non lo strumento dell’interpretazione; o Che il contratto sia stato stipulato mediante parole dette o scritte  in questi casi dal comportamento complessivo sono ricavabili non solo comuni intenzioni delle parti ma anche accordi che integrino o modifichino il contratto. Che è dunque suscettibile di integrazione da parte di accordi non verbali; o Che il contratto sia concluso SENZA USO DI PAROLE  qui non essendoci parole non c’è un senso letterale delle stesse. Qui l’art. 1362 è applicabile in linea analogica.

CAPITOLO 3 – INTENZIONE COMUNE E SENSO DELLE PAROLE -

-

Intenzione comune e senso delle parole non devono immaginarsi in ordine cronologico, piuttosto in RECIPROCA CIRCOLAZIONE  le esigenze dell’analisi non possono far dimenticare l’unità del processo interpretativo. L’interprete, valutato il comportamento complessivo delle parti, determinata la comune intenzione, confronta il risultato con il senso letterale delle parole. o Hp più semplice è che vi sia CONCORDANAZA tra comune intenzione e senso letterale  in questo caso l’interprete accerta che l’indagine sulla comune intenzione lo riconduce al senso letterale e che entrambi combaciano e si identificano. o Il problema nasce quando la comune intenzione NON COINCDE con il senso letterale.  in queste hpp il dovere di “non limitarsi” al senso letterale non è un dovere di accogliere la comune intenzione ma piuttosto il dovere di non limitarsi al senso primaria e dunque di

-

-

adottare UNO DEI SENSI SECONDARI, tenendo sempre a mente che se il senso primario è un limite da oltrepassare, quello secondario invece è da rispettare.  L’intenzione comune, ex art. 1362, è un criterio selettivo all’interno di una pluralità di sensi. Non costituisce il senso ma lo individua. Il senso PRIMARIO è il senso NORMATIVO E TIPICO: l’intenzione comune o COMBACIA CON ESSO oppure vi DISCORDA ed allora sorge il problema di determinare un altro senso delle parole usate.  L’intenzione comune non può infatti prevalere sul senso delle parole poiché solo da queste si può ricavare il contenuto dell’accordo.  infatti il comportamento anteriore e posteriore non appartiene alla fattispecie del contratto  e dunque da rifiutare quanto afferma il carnelutti che allarga la fattispecie del contratto fino a ricomprendervi il contegno delle parti.  L’art. 1362 infatti NON IDENTIFICA L’ACCORDO CON L’INTENZIONE COMUNE ma usa questa per determinare il contenuto dell’accordo.  possiamo dunque dire facendo nostre le parole del MESSINA che il contegno pre e post contrattuale subisce uno sfruttamento in vista dell’interpretazione dell’accordo il quale risiede nel contratto. Contegno che dunque è materiale PER L’INTERPRETAZIONE E NON OGGETTO DI INTERPRETAZIONE. Nel caso di discordanza tra intenzione comune e senso delle parole, bisognerà, come detto, analizzare i sensi ulteriori delle parole. Queste possono infatti essere dotate di un solo senso (monosemia) o più sensi (polisemia): in quest’ultimo caso vi sono dei sensi secondari, accanto a quello primario. Ed in questo caso la comune intenzione è chiamata ad agire entro la polisemia, ovverosia entro le possibilità espressive della stessa parola.  si parla di FUNZIONE SELETTIVA dell’intenzione, scegliendo il senso più conforme agli scopi perseguiti dalle parti. o L’intenzione comune, ricavata dal comportamento complessivo ci consente di sciogliere la polisemia e di identificare il sottocodice linguistico di cui le parti si sono servite . Distinguiamo diversi sottocodici (geografico-territoriale, sociale, funzionale):  FUNZIONALE < cui appartengono i sensi che le parole ricevono n comunità di affari, mercati di servizi o di altri beni, cerche tecniche o scientifiche  sono linguaggi o gerghi settoriali. o Nel caso in cui l’indagine sull’intenzione manchi lo scopo, ossia fallisce nello sciogliere la polisemia, vi sono altre norme che dettano altri criteri: art. 1368 e 1369. Nel caso in cui la comune intenzioni urti con il senso primario, nell’hpp in cui le parole abbiano un solo senso (hpp. Di monosemia) cosa accade? Il risultato dell’indagine sarà ANTILETTERALE: le parole non sono dubbi o ambigue ma il senso loro discorda dalla comune intenzione. Il problema sta nella PREVALENZA DELLA COMUNE INTENZIONE O DELL’UNICO SENSO DELLE PAROLE. o La prevalenza della prima significherebbe ammettere che l’art. 1362 risolva il contratto nel comportamento complessivo e c...


Similar Free PDFs