Presupposto, Base Imponibile, Aliquota PDF

Title Presupposto, Base Imponibile, Aliquota
Author Roxana Aniculaesei
Course Diritto Tributario
Institution Università Ca' Foscari Venezia
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PRESUPPOSTO. Il presupposto è un fatto al cui verificarsi sorge l’obbligazione tributaria. Il presupposto è uno degli elementi strutturali del tributo che deve essere per forza individuato dalla fonte di rango primario. Per esempio: IRPEF – possesso del reddito. IRES - possesso del reddito Imposta di registro – compimento, l’assicurazione dell’atto. IVA – cessione dietro corrispettivo di un bene o un servizio. Il presupposto deve essere individuato dal legislatore e deve essere espressivo di una capacità contributiva. Il presupposto ha a che fare con il reddito, patrimonio, consumi, trasferimenti. Il presupposto può essere liberamente scelto dal legislatore ma deve essere in grado di esprimere una idoneità alla contribuzione. Possono esistere anche contributi con idoneità extrafiscali, ma in questo caso sono legittimi dal momento in cui realizzano obiettivi ritenuti meritevoli di tutela dalla Costituzione. Distinguiamo imposte dirette e imposte indirette. Imposte dirette = imposte che colpiscono un presupposto che esprime direttamente la capacità contributiva. Imposte indirette = imposte che colpiscono indici indiretti di capacità contributiva. (consumi, trasferimenti, affari) Poi un’altra importante distinzione è tra le imposte reali e le imposte personali. È una distinzione che si fa all’interno della categoria imposte sul reddito. Imposte personali = imposte che colpiscono, non il reddito in quanto tale, ma colpiscono il reddito tenendo conto anche delle condizioni personali e familiari del contribuente. (IRPEF = a parità di reddito l’imposta cambia a seconda delle condizioni personali e familiari del contribuente) Imposte reali = imposte che non tengono conto delle condizioni personali e familiari. Poi distinguiamo tra imposte istantanee e imposte periodiche. Imposte istantanee = colpisce un fatto circoscritto, un fatto contrattuale. (imposta di successione) Imposte periodiche = il presupposto si forma in un lasso temporale che normalmente è un lasso di tempo annuale, questo perché nel nostro ordinamento quasi tutte le imposte periodiche per scelta del legislatore hanno un presupposto annuale. Può trattarsi di un anno solare (gennaio – dicembre) oppure un anno che va da marzo a marzo. In questo caso si parla di periodo di imposta. (IRPEF, IVA). Normalmente per le imposte periodiche è previsto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione fiscale. Per ogni periodo di imposta si presenta una dichiarazione fiscale. A ogni periodo di imposta corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. In caso di accertamento tributario per ogni periodo di imposta ci sarà un avviso di accertamento. Ogni periodo di imposta genera un’obbligazione tributaria autonoma. Normalmente, le imposte periodiche richiedono che il presupposto venga quantificato attraverso la tenuta di contabilità più o meno complesse.

BASE IMPONIBILE. Possiamo dire che la base imponibile ci dà la misurazione del presupposto. La base imponibile genericamente è data da un valore monetario. Per esempio: IRPEF – quanto ammonta il reddito. IRES = quanto ammonta il reddito. IVA = ammontare dei corrispettivi. Imposta di registro = valore del bene immobile. Possiamo avere anche dei tributi dove non c’è una vera e propria base imponibile, o meglio non è espressa da un valore monetario. Per esempio l’imposta di bollo. La base imponibile ha natura diversa a seconda del tipo di tributo. Prezzo = è dato dalla negoziazione. Valore = esprime una entità diversa. È oggettivamente più difficile da definire. Alcuni tributi colpiscono il prezzo (IVA), altri invece colpiscono il valore (Imposta di registro). Anche il concetto di reddito assume significati diversi, perché nel nostro ordinamento cambiano i criteri di quantificazione del reddito tassabile a seconda della natura del reddito che viene versato. (IRPEF = deve essere tassato il reddito della persona fisica, ma il reddito della persona fisica è dato dalla somma di una serie di categorie di reddito). Art. 6 TU Imposte sul reddito. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa; f) redditi diversi. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Ogni singola categoria di reddito ha delle regole diverse di quantificazione della base imponibile. Alcuni redditi vengono passati al netto dei costi sostenuti per produrli. (redditi da lavoro autonomo) Altri invece vengono passati al lordo (redditi di capitale o di lavoro dipendente). Alcuni redditi dipendono da quanto uno incassa (lavoratori autonomi). Alcuni sono quantificati forfettariamente (redditi fondiari = imprese agricole). La cosa importante è che ogni singola categoria di reddito ha dei criteri particolari di determinazione dell’imponibile.

ALIQUOTE. Devono essere stabilite dalla legge o in maniera precisa, oppure possono essere quantificate con atto regolamentare a condizione che il Ministro che adotta l’atto regolamentare non goda della discrezionalità assoluta. Con riferimento alle aliquote, distinguiamo tra imposte proporzionali, progressive e repressive. Imposte proporzionali = l’aliquota è sempre la stessa. Imposte progressive = l’aliquota aumenta più che proporzionalmente con l’aumento della base imponibile. Imposte regressive = l’aliquota diminuisce all’aumentare del reddito. (aumenta meno che proporzionalmente) Ricordiamo l’art. 53 comma secondo. Art. 53 Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Possiamo avere anche imposte stabilite in maniera fissa (imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative). Circa la progressività, si distinguono all’interno delle imposte progressive le imposte progressive a scaglioni, dove l’aliquota aumenta in base a determinati scaglioni. Art. 11 decreto 600.

Fino a 15.000 € - 23% Da 15.000 a 28.000 – 27% Da 28.000 a 55.000 – 38% Da 55.000 a 75.000 – 41% Oltre 75.000 – 43%

SOVRAIMPOSTE E ADDIZIONALI. I due termini vengono usati talvolta come sinonimi, però possiamo anche differenziarli. Ci sono casi in cui la stessa base imponibile (o quasi la stessa base imponibile) è tassata due volte (viene usata come fattispecie per due imposte). (IRES e IRAP = il reddito viene tassato sia dall’IRES che dall’IRAP) si parla in questo caso di addizionali. In altri casi possiamo avere dei prelievi che sono una percentuale di un altro prelievo. Ci sono possono essere casi di sovrapposizione di imposte sullo stesso imponibile o di imposte su imposte....


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