Principio di materialità la condotta PDF PDF

Title Principio di materialità la condotta PDF
Author Alessia Rugghia
Course Diritto Penale
Institution Università degli Studi di Teramo
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Summary

schema relativo al principio di materialità del libro Diritto penale, parte generale Mantovani...


Description

PRINCIPIO DI MATERIALITÀ - NULLUM CRIMEN SINE ACTIONE LA CONDOTTA Il principio di materialità e il principio di soggettività Il reato consiste in un fatto umano che deve avere il suo principio nel soggetto, non può infatti trattarsi di un mero fatto naturale o animale.

Fatti di esseri inanimati o animali, ma diversi dall’uomo, sono penalmente rilevanti solo in quanto pur sempre imputabili all’uomo. —> Per il principio di materialità

Può essere reato solo il comportamento umano materialmente estrinsecatosi nel mondo esteriore e munito di una sua corporeità, quindi percepibile ai sensi.

Dà vita alla concezione oggettivistica del reato

la quale postula come termine ultimo la lesione del bene giuridico di cui la materialità del fatto costituisce il presupposto.

—> Per il principio di soggettività

Si tende a considerare reato anche momenti meramente psichici, la nuda cogitatio, gli atteggiamenti volontari puramente interni o i modi di essere della persona.

Anche se normalmente non si prescinde da un quid di esteriore, ciò rileva quale dato rivelatore di un atteggiamento interiore che deve essere colpito.

Dà vita ad un diritto penale ideologico, poliziesco, terroristico.

Ad un diritto penale dell’atteggiamento interiore o del sospetto, che persegue gli atti interni.

Oppure ad un diritto penale della pericolosità fondata sul modo di essere del soggetto, perseguito per quel che è e non per quel che fa.

Il nostro diritto penale si fonda sul principio di materialità respingendo ogni altro diritto penale ad impronta soggettivistica. Come risulta:

• dalla Costituzione

ove la formula del “fatto commesso”, di cui all’art. 25.2, riflette la funzione della materialità del fatto quale supporto del principio di offensività e non indica né un fatto soltanto pensato, né un mero sentimento, né uno stato soggettivo di pericolosità sociale;

• dalla legge ordinaria

all’art. 2, il codice penale parla di “fatto commesso”;

nell’art. 115, escludendo il reato nei fatti di mero accordo criminoso o istigazione, a maggior ragione lo esclude rispetto alla mera cogitatio. Il principio di materialità svolge la prima funzione di delimitazione dell’illecito penale, con il triplice divieto di considerare reato: 1. Un atteggiamento volontario criminoso meramente interno; 2. Un’intenzione meramente dichiarata, dovendo questa materializzarsi nella realtà naturalistica e sociale; 3. Un modo di essere della persona, consistente in un carattere del soggetto o in uno stato di pericolosità sociale. La materialità del fatto può andare:

dall’estrinsecazione minima dell’inizio dell’azione, nei reati di tentativo;

a quella intermedia della realizzazione dell’intera azione, nei reati di mera condotta;

fino a quella massima della realizzazione dell’evento materiale, nei reati di evento.

Nella sua materialità, il fatto di reato è costruito da un insieme di componenti che danno luogo, sotto il profilo analitico:

• All’elemento o aspetto oggettivo (o materiale) del reato

riguarda gli aspetti esterni del fatto (naturali-descrittivi, normativi);

• All’elemento o aspetto soggettivo (o psicologico) Riguarda gli aspetti del fatto attinenti alla sfera psichica dell’agente.

Nel fatto oggettivamente inteso vanno compresi:

• Gli elementi positivi (che devono esistere)

rappresentati dalla condotta e, ove richiesto, dall’evento, dal rapporto di causalità tra la prima e il secondo e dall’offesa.

• Gli elementi negativi (che devono mancare)

rappresentati dall’assenza di cause scriminanti (il reato deve essere realizzato in una situazione di fatto che escluda la configurabilità della legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, ecc.) La condotta

È il requisito primo e imprescindibile dell’illecito penale

il comportamento umano costituente reato.

Può consistere in:

• Una azione —> sono reati d’azione o commissivi quelli realizzabili solo con una condotta attiva (es: bigamia, ingiuria); • Una omissione —> sono reati di omissione o omissivi quelli per legge realizzabili con una condotta omissiva (es: omissione di soccorso);

• Una azione ed una omissione —> sono reati a condotta mista quelli per legge realizzabili solo con un’azione ed un’omissione (es: violazione degli obblighi di assistenza familiare);

• Una azione o un’omissione —> sono reati realizzabili tanto con una azione quanto con una omissione (es: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). Sotto il profilo materiale, l’azione è

il movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma (nei reati di offesa)

l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione (nei reati di scopo)

L’idoneità offensiva è una caratteristica obiettiva dell’azione, consente di individuare la nota comune di tutte le condotte punibili. Si distinguono:

• Reati a forma vincolata

la legge richiede che l’azione, produttrice dell’evento, si articoli in determinate modalità o attraverso determinati mezzi

Il legislatore seleziona fra le possibili condotte offensive del bene tutelato quelle perseguibili penalmente.

• Reati a forma libera (o causalmente orientati)

è sufficiente che l’azione sia “causale” rispetto all’evento, è cioè idonea a cagionarlo. La scelta fra l’una e l’altra tecnica di tutela dipende dal grado di intangibilità del bene protetto e dalla natura e importanza di esso, oltre che dalla difficoltà o impossibilità di tipizzare le condotte offensive o dalla non significatività della tipizzazione.

• A condotta libera sono i reati contro i beni personalissimi della vita, incolumità, onore, essendo massima la loro intangibilità e pressoché impossibile e non sempre significativa la tipizzazione delle condotte aggressive.

• A condotta vincolata sono la maggior parte dei reati patrimoniali, essendo massima la disponibilità dei beni patrimoniali, da ciò la necessità di limitare le illiceità penali alle sole ipotesi operanti al di fuori delle vie legittime. Quando l’agente pone in essere più comportamenti tutti già in sé tipici, non si ha una pluralità di azioni e di reati, ma un’unica azione, formata da più atti, quindi un solo reato, allorché ricorrano i due requisiti:

- Dell’idoneità dei diversi atti tipici ad offendere lo stesso interesse protetto o perseguito dal legislatore; - Della loro contestualità cronologica, poiché se tra gli atti intercorre un rilevante lasso di tempo si ha una pluralità di azioni.

Tutti gli atti tipici, offensivi dello stesso interesse tutelato e posti in essere in un unico contesto, costituiscono una sola azione,

in quanto non può dirsi interrotta un’azione ed iniziata una nuova, ma i vari atti susseguendosi formano un tutto unitario. —> Al fine di stabilire l’identità e diversità dell’interesse protetto occorre fare riferimento al criterio dell’indifferenza dei titolari.

L’omissione

consiste nel non compiere l’azione possibile che il soggetto ha il dovere giuridico di compiere. L’omissione è un non facere, un quid vacui

da qui il problema della sua conciliazione con i principi di materialità e di offensività. Si concorda, comunque, nel riconoscere all’omissione un’essenza normativa

consistendo nel non compiere l’azione possibile, che il soggetto ha il dovere giuridico di compiere.

La doverosità dell’agire converte l’inerzia in omissione. —> Giuridicamente rilevanti sono però le sole omissioni consistenti nell’inosservanza di un dovere giuridico di fare e non quelle consistenti nell’inosservanza di un dovere soltanto morale. Il reato omissivo viene meno nei casi:

• Di impossibilità concreta di adempiere il dovere di fare, trovando questo il proprio limite logico nell’impossibilità materiale di essere adempiuto, la quale può dipendere da condizioni personali psico-fisiche o esterne;

• Di insuccesso dell’azione idonea, tenuta dal soggetto, se l’insuccesso è dovuto a circostanze esterne. Si avrà dunque una bipartizione tra: Reati omissivi propri (o di pura omissione)

consistono nel mancato compimento dell’azione comandata (disobbedienza) e per la sussistenza dei quali non occorre il verificarsi di alcun evento materiale (es: omissione di soccorso) La legge attribuisce rilevanza penale a specifiche tipologie di omissione come tali e sono reati previsti da norme di parte speciale. Sono di mera condotta.

Ne sono elementi costitutivi:

• I presupposti —> la situazione tipica da cui scaturisce o che attiva l’obbligo di agire; • La condotta omissiva; • Il termine —> esplicito o implicito, entro cui l’obbligo deve essere adempiuto. Reati omissivi impropri (o di non impedimento)

consistono nel mancato impedimento doveroso di un evento materiale dannoso e per l’esistenza dei quali occorre il verificarsi di un tale evento (es: omicidio del neonato per mancato allattamento da parte della madre).

La legge attribuisce rilevanza penale al non impedimento dell’evento. Trattasi di reati di evento omissivi, consistendo pur sempre nella violazione di un comando, cioè di tenere la condotta impeditiva dell’evento.

Possono essere previsti da norme di parte speciale,

o risultare dalla combinazione della clausola generale dell’art. 40.2 c.p. (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) con la norma di parte speciale configurante un reato commissivo.

Classificazione dei reati omissivi:

Reati omissivi impropri —> sono tutti reati propri, perché la qualifica soggettiva è e deve essere preesistente al precetto penale; Reati omissivi propri —> possono essere reati propri o reati comuni a seconda che l’obbligo di attivarsi abbia come destinatari soggetti con la qualifica soggettiva preesistente o meno.

Circa il fondamento costituzionale dei reati omissivi, essi si fondano sul principio di solidarietà, connotazione del nostro Stato personalistico - solidaristico, che richiede anche l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.

I presupposti e l’oggetto materiale della condotta Presupposti della condotta —> antecedenti logici, situazioni di fatto o di diritto, preesistenti all’azione e da cui questa deve prendere le mosse per l’esistenza di certi reati o preesistenti all’omissione, attivando essi l’obbligo di agire.

Oggetto materiale della condotta —> entità su cui cade la condotta tipica.

Può essere costituito da una cosa inanimata , da un animale, dal corpo umano vivente, dal cadavere, da entità non sensorie e non spazialmente circoscrivibili.

Può essere unico o plurimo....


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