Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Differenze. La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno PDF

Title Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Differenze. La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno
Author Cristina Vistola
Course Diritto CIVILE
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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Elisabetta Panzarini - a.a. 2013/2014 - Università dell’Insubria, Varese. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE. PRESUPPOSTI E DIFFERENZE. LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE Nell'ambito della generale categoria della responsabilità civile (si utilizza questo termine per distinguerla dalla responsabilità penale e amministrativa) si è soliti individuare due distinte figure: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale, anche chiamata responsabilità per illecito o responsabilità aquiliana, perché nel diritto romano era prevista nella Lex Aquilia. La prima consegue all'inadempimento di un'obbligazione preesistente: anche se si denomina responsabilità contrattuale, ciò che conta è l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato che può scaturire non solo dal contratto, ma anche da una delle altre fonti indicate dall'articolo 1173 c.c.. E’ disciplinata agli artt. 1218 e ss. del codice. La responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito o responsabilità civile si verifica quando un atto compiuto (con dolo o colpa) da un soggetto (oppure un fatto riconducibile all’attività di un soggetto) cagiona ad altri un danno ingiusto, ossia lede una situazione soggettiva altrui meritevole di tutela e, quindi, protetta dall’ordinamento (damnum contra ius), se, al contempo, il comportamento del danneggiante non costituisce esercizio di un diritto o non è altrimenti giustificato da una norma (damnum non iure). La norma generale della responsabilità extracontrattuale è l’art. 2043 ss. c.c. che prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; a questa fattispecie, che presuppone il dolo o la colpa del danneggiante perché vi sia l’obbligo del risarcimento, si affiancano ipotesi nelle quali un soggetto risponde del danno anche senza colpa (si tratta dei casi di responsabilità oggettiva, come, ad esempio, la responsabilità del padrone di animali, che risponde dei danni cagionati dall’animale e si libera da responsabilità solo provando il “caso fortuito”; la responsabilità per esercizio di attività pericolosa di cui all’art. 2050, ove l’esercente l’attività pericolosa è responsabile a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e vari altri casi che analizzeremo specificamente più avanti).

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Nel caso della responsabilità aquiliana non preesiste tra i soggetti (danneggiante e danneggiato) alcun rapporto obbligatorio, nessuna obbligazione che un soggetto deve eseguire in quanto vincolatosi per contratto o obbligato per legge; la responsabilità extracontrattuale risponde infatti all’esigenza di ripartire tra i consociati i rischi dei danni che possono essere arrecati nella vita di relazione o nello svolgimento delle attività personali o economiche. e non nell’inadempimento di un’obbligazione preesistente. Un tipo di responsabilità, di cui si discute se sia riconducibile nell'area della responsabilità extracontrattuale o della responsabilità contrattuale (o se costituisca un tertium genus) è quella denominata responsabilità precontrattuale, prevista negli artt. 1337 e 1338 c.c., per il caso in cui una parte si comporti nel corso delle trattative contrattuali o nella formazione del contratto in modo scorretto, in violazione del precetto per cui le parti in trattativa devono comportarsi secondo buona fede. N.B.: Vi sono casi nei quali uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo un inadempimento di un’obbligazione ed una lesione di un diritto (assoluto) altrui: per esempio, in caso di vendita di un prodotto difettoso che causa un danno alla persona dell’acquirente, si verifica sua un inadempimento del venditore, sia una lesione dell’acquirente. In questi casi è ammesso il c.d. cumulo della responsabilità contrattuale con la responsabilità extracontrattuale, ed il soggetto danneggiato può a sua scelta esperire l’una o l’altra azione (se l’azione contrattuale si è prescritta, può agire con l’azione per danno da illecito).

DIFFERENZE

NELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E DELLA

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Le principali differenze sono le seguenti: a)

una prima diversità attiene all'onere della prova.

Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore), che deve dimostrare il fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l'atteggiamento soggettivo dell'autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l'onere della prova è invertito, bastando 2

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che il creditore dimostri l’inadempimento del debitore all’esecuzione esatta della prestazione dovuta (mancato pagamento, inesatto adempimento, ritardo, etc.), mentre è il debitore che deve dimostrare che l' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.): la colpa è presunta e l’onere della prova per liberarsi da ogni responsabilità deve essere assolto dal debitore. b) per quanto riguarda la valutazione del danno, le norme in tema di responsabilità da illecito richiamano quelle sulla responsabilità contrattuale (l’art. 2056 c.c. rinvia infatti agli artt. 1223, 1226, 1227). Nella responsabilità extracontrattuale, però, vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili; in quella contrattuale sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, a meno che l’inadempimento sia doloso (cioè volontario), nel qual caso si risarciscono anche i danni imprevedibili (art. 1225 c.c.). c) è diverso il periodo di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno. L'articolo 2947 c.c. introduce una prescrizione di cinque anni che decorre dal giorno in cui i fatto si è verificato, per il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, prescrizione ridotta a due anni per i danni da circolazione di veicoli (secondo comma art. 2947). Viceversa, per far valere l’inadempimento delle obbligazioni e il conseguente diritto al risarcimento del danno, si applica la regola generale dell'articolo 2946 c.c. che prevede il termine di prescrizione ordinaria, decennale.

La prescrizione decennale dei diritti si

applica in tutti i casi in cui la legge non prevede termini di prescrizione più brevi: le eccezioni al termine decennale, i casi cioè di prescrizione breve, non sono pochi (es., per far valere l’annullamento del contratto il termine è di 5 anni; il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno, etc.). d) nei casi di responsabilità extracontrattuale non è necessaria la costituzione in mora del debitore, mentre in caso di inadempimento di obbligazioni la costituzione in mora può essere necessaria (art. 1219 c.c.) Infine, l’incapacità di intendere e di volere dei soggetti rileva in modo diverso in materia contrattale e in materia di illecito.

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I negozi e i contratti possono infatti essere conclusi solo da soggetti legalmente

capaci di agire (maggiori di età, non interdetti e non inabilitati) e, se conclusi, possono essere annullati su richiesta dei genitori, del tutore o del curatore, con azione di annullamento.

Gli atti o contratti conclusi da persone per qualsiasi causa, anche

transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento dell’atto o della conclusione del negozio o contratto (dunque anche se effettuati da soggetti non legalmente incapaci di agire) possono essere annullati entro 5 anni se ricorrono i presupposti dell’art. 428 c.c., e cioè se risulta un grave pregiudizio per l’incapace e, per i contratti, se risulta anche la malafede dell’altro contraente. -

Nel campo dell’illecito extracontrattuale, invece, rileva la incapacità naturale di

intendere e di volere: se un soggetto al momento in cui commette il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.). Anche un minore che abbia raggiunto una certa maturità può essere capace (in senso naturale) di intendere se il suo comportamento è capace di danneggiare qualcuno, per cui anche il minore di età può essere responsabile dell’illecito. Vi sono poi norme (che vedremo specificamente più avanti) che rendono responsabili i genitori, i tutori e i sorveglianti per i danni cagionati dal soggetto incapace di intendere e di volere, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE La responsabilità contrattuale è la responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione, qualunque sia la fonte dell’obbligazione e quindi non solo nel caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali (ciò che conta è la pre-esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, che può scaturire da una delle fonti indicate dall'articolo 1173 c.c.): consegue quindi anche all’inadempimento di un obbligo di restituzione dell’indebito, all’inadempimento dell’obbligo di continuare a condurre la gestione di affari altrui etc. La disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni va poi integrata, se l’obbligazione ha fonte contrattuale, con quella del contratto, e dei singoli tipi contrattuali.

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La responsabilità contrattuale e’ disciplinata agli artt. 1218 e ss. del codice civile: gli artt. 1218 – 1222 e l’art. 1228 sono finalizzati a stabilire quando un certo inadempimento è imputabile al debitore, determinando le condizioni e i limiti della responsabilità del debitore. La norma fondamentale è l’art. 1218, il quale stabilisce che: il debitore è responsabile dell’inadempimento se non prova che esso è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta ad una causa ad esso non imputabile. Gli artt. 1223-1227 c.c. regolano il risarcimento del danno che consegue all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni. Il debitore è responsabile anche per il ritardo nell’adempimento. La mora del debitore è il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba rispondere. Perché vi sia mora del debitore non sempre è sufficiente che egli abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito già esigibile. Se, ad esempio, non è stato fissato un termine per l’adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile (art. 1183 c.c.), ma la responsabilità del debitore per il ritardo nel pagamento si verifica solo se il creditore costituisce in mora il debitore, richiedendogli il pagamento per iscritto (art. 1219 c.c..). La costituzione in mora è un atto formale che consiste in una intimazione o richiesta scritta del creditore al debitore per il pagamento o l’adempimento. La costituzione in mora non è necessaria, perché la mora si verifica automaticamente, in questi casi (art. 1219 c.c.): -

quando il debito deriva da atto o fatto illecito;

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quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere l’obbligazione;

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quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita presso il domicilio

del creditore; -

nei rapporti commerciali, per il pagamento di merci o servizi, quando è scaduto il

termine convenuto dalle parti o stabilito dalla legge (30 o 60 gg.) da computarsi dalla data del ricevimento della fattura (d.lgs. 231/2002). 5

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Gli effetti della mora del debitore sono: -

dal momento della mora il debitore è responsabile dei danni derivanti dal ritardo e se

l’obbligazione è pecuniaria, dal giorno della mora sono dovuti in ogni caso gli interessi moratori (gli interessi legali o, se già le parti avevano pattuito interessi superiori a quelli legali, interessi nella stessa misura): art.1224 c.c.; -

dal momento della mora se la prestazione dovuta diventa impossibile per una causa

non imputabile al debitore, il debitore è comunque responsabile del mancato adempimento (mentre, prima della mora, si libera da responsabilità ex art. 1218 c.c.), a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore: art. 1221 c.c.: il rischio dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile si sposta dal creditore al debitore. Il presupposto della responsabilità ex art. 1218 c.c. è dato dall’inadempimento (mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta): può essere inadempimento totale o inesatto; definitivo o mero ritardo. La mancata o inesatta esecuzione traslativa, nei contratti con effetti reali, pure costituisce inadempimento (l’effetto reale si realizza con il consenso, ma il risultato traslativo è per l’alienante un risultato che l’alienante è obbligato a realizzare).

L’inadempimento presuppone un obbligo non sottoposto a condizione e

attuale (non soggetto a termine). L’adempimento è inesatto se a) non è stato eseguito con diligenza (con l’impiego normalmente adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore): incuria, imprudenza, imperizia, inadeguatezza strumentale, illegalità; b) è parziale: es. consegna di solo una parte della merce; attività lavorativa per un tempo inferiore al dovuto. Il creditore può rifiutare l’adempimento parziale: art. 1181 c.c.; c) nelle prestazioni attributive, quando il bene consegnato è di qualità inferiore alla media (nelle obbligazioni di genere: 1178 c.c.); quald il bene presenta vizi o manca di qualità essenziali o premesse; se vi è inesattezza giuridica (diritti o vincoli altrui sul bene); irregolarità legale (non conformità del bene a requisiti legali obbligatori); deficienza quantitativa; alienità del bene (il bene è totalmente o parzialmente altrui). Anche la violazione dei doveri di correttezza può costituire inadempimento.

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L’inadempimento può essere imputabile (comporta la responsabilità del debitore, ossia la soggezione del debitore all’obbligo di risarcire i danni e agli atri rimedi sanzionatori) o non imputabile. Se l’inadempimento non è imputabile, il debitore va esente da responsabilità risarcitoria ed è liberato dall’obbligazione (art. 1256 ss.), ma non può pretendere la controprestazione (v. però art. 1463 c.c.) e deve restituire quella ricevuta; nei contratti traslativi di cose determinate e di cose di genere cfr. l’art. 1465 c.c. Ad integrazione di questa norma viene l’art. 1228 c.c., per il quale il debitore che nell’adempimento si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Come si è detto, l’art. 1218 c.c. prevede che il debitore si libera da responsabilità per inadempimento se dimostra che la prestazione è diventata impossibile per una causa a lui non imputabile. Ma la varietà di contratti e di forme di inadempimento non consente una disciplina uniforme: il legislatore ha infatti regolato specificamente le responsabilità nei singoli contratti, prevedendo specifici casi in cui il debitore si esonera da responsabilità (in alcuni casi la regola è la stessa dell’art. 1218, in altri la regola è integrata o derogata). La prestazione diventa impossibile se: è fisicamente impossibile (perisce la cosa da consegnare); se sopravviene un divieto di legge o della pubblica autorità. La semplice difficoltà non costituisce impossibilità. Tuttavia non si può ragionare in termini assurdamente rigorosi: si considera impossibile anche la prestazione la cui esecuzione richiederebbe sforzi e mezzi del tutti irragionevoli in relazione alla natura o all’oggetto del contratto (come ad es. la ricerca di un orologio da consegnare e che è andato perso sul fondo del lago): a conferma cfr. art. 1257 comma 1 c.c. Oppure quando sopravvengono ostacoli così gravi che il loro superamento richiederebbe di mutare la natura della prestazione: un trasporto per autocarri, reso impossibile dalla frana, potrebbe essere effettuato con elicotteri, ma non si richiede al vettore di cambiare la propria attività). Il lavoratore febbricitante potrebbe andare al lavoro, ma la sua prestazione si considera impossibile, perché non si può esigere che lo faccia. Il concetto di impossibilità non è dunque del tutto rigido, ma va rapportato alla natura del rapporto regolato.

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Elisabetta Panzarini - a.a. 2013/2014 - Università dell’Insubria, Varese. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE. PRESUPPOSTI E DIFFERENZE. LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Anche da un altro punto di vista il concetto di impossibilità non imputabile (e quindi liberatoria) può essere variamente inteso: con un criterio rigoroso, che fa carico al debitore di ogni evento anche incolpevole che attenga alla sua persona o rientri nella sfera di influenza e organizzazione aziendale (il debitore si libera solo se intervengono cause del tutto estranee alla sua sfera: inondazione, terremoto, sciopero generale, requisizione): c.d. impossibilità oggettiva; oppure con un criterio meno rigoroso per cui il debitore è responsabile per negligenza, imprudenza imperizia (o dolo) per cui si libera se l’impossibilità è incolpevole (anche se meramente soggettiva, ossia dovuta a cause attinenti la sua persona o la sua organizzazione): es. guasto improvviso e incolpevole del macchinari; ritardo dei fornitori): responsabilità per colpa. Il dolo nell’inadempimento è l’intenzione di non adempiere e incide sulla entità dei danni risarcibili (anche quelli non prevedibili). La colpa nell’inadempimento va intesa in senso oggettivo: inosservanza della normale diligenza, ossia dello sforzo volitivo e tecnico normalmente adeguato a soddifare l’interesse del creditore. La diligenza è quindi un criterio di determinazione della prestazione (indica il modello di precisione e abilità tecnica cui conformarsi), e di responsabilità (indica lo sforzo che il debitore deve impiegare per evitare l’inadempimento o l’inesattezza dell’adempimento). Dire che si richiede la colpa in senso oggettivo, significa quindi che si pretende dal debitore quel grado di diligenza e perizia che va richiesto al “buon professionista, la buon mandatario” ossia ad un modello astratto di debitore di una certa prestazione. In questo modo la responsabilità contrattuale diventa un modo per distribuire rischi e danni tra le parti in base alla esigenza di consentire a ciascun contraente di fare assegnamento su uno sforzo debitorio non inferiore per intensità e qualità ad un livello considerato tipico per il contratto in questione (funzione di garanzia della responsabilità contrattuale). In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta è un impedimento non prevedibile e non superabile con la normale diligenza: ma l’art. 1218 sancisce a carico del debitore una presunzione di colpa.

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Elisabetta Panzarini - a....


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