Riassunti successioni Perlingieri PDF

Title Riassunti successioni Perlingieri
Author Francesca Filippelli
Course DIRITTO PRIVATO
Institution Università della Calabria
Pages 18
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Summary

SUCCESSIONI 1. Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario. La successione determina il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro soggetto (autore o dante causa) nella di una o situazioni giuridiche attive o passive, o di fatto. La successione mortis causa necessari...


Description

SUCCESSIONI 1. Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario. La successione determina il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive, o di fatto. La successione mortis causa è necessariamente a titolo universale, dove sono trasferite la totalità delle situazioni attive o passive. La successione inter vivos, è a titolo particolare, dove sono trasmesse singole situazioni (es: cessione del contratto). Il fondamento della successione è quello di impedire che un patrimonio resti privo di titolare: infatti, il subingresso del successore retroagisce fino alla morte de cuius, perché se così non fosse, i beni diventerebbero una res nullius e quindi proprietà dello Stato. La legge tutela la famiglia in materia di successione:  se l'autore non ha stilato il testamento, l'eredità si presume destinata alla famiglia in senso lato (parenti entro il 6° grado);  se ha fatto il testamento, la famiglia in senso stretto (coniuge, discendenti e ascendenti) ha, comunque, diritto ad una parte del patrimonio, anche contro la volontà dell'autore. Se mancano i soggetti legittimati alla successione, lo Stato può succedere all'autore; comunque, di regola, lo Stato effettua prelievi fiscali sull'eredità. Oggetto delle successioni mortis causa sono le situazioni a contenuto patrimoniale:  sono trasmissibili gli atti precontrattuali irrevocabili (es: proposta irrevocabile) e gli atti posti in essere dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa.  Sono non trasmissibili i diritti legati all'identità della persona del titolare, tra cui: i diritti della personalità; il diritto morale d'autore; i diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare (usufrutto, uso e abitazione); l'assegno di mantenimento; la rendita vitalizia; i rapporti intuitu personae (appalto, mandato, procura). 2. Successione per testamento e per legge, a titolo universale e a titolo particolare. La fonte della successione mortis causa è necessariamente la legge o il testamento. Le situazioni trasmissibili non disciplinate da nessun testamento sono regolate da norme aventi funzione suppletiva, che determinano la successione a titolo universale del coniuge e dei parenti, o dello Stato. Il testamento è l'unico atto con cui si dispone dei propri beni dopo la morte: può comprendere disposizioni di successione universale o particolare o a contenuto non patrimoniale. Le disposizioni a titolo particolare determinano la successione di una o più determinate situazioni patrimoniali e colui che succede è qualificato legatario: questi diviene titolare mortis causa di una situazione già facente capo al de cuius, o a lui riconducibile, ma senza succedergli nell'asse ereditario. Le disposizioni a titolo universale determinano la successione della totalità delle situazioni che hanno ad oggetto l'asse ereditario o una quota di esso (erede ex certis rebus) e colui che succede è qualificato erede. Tale disposizione si estende a rapporti facenti capo al defunto ancor prima che questi non ne fosse a conoscenza; l'erede inoltre risponde illimitatamente per i debiti e i pesi ereditari. 4. Divieto dei patti successori. Il legislatore ha disciplinato il divieto dei patti successori; infatti, è vietato il patto successorio istitutivo, ossia l'accordo tra l'ereditando (colui che è titolare dei beni) e il futuro chiamato all'eredità con cui il primo si obbliga a chiamare l'altro, perché tale patto contrasta con l'assoluta libertà testamentaria. Sono NULLI: 1. il patto dispositivo, con cui il disponente (de cuius) trasferisce ad un terzo l'eredità che non ha ancora conseguito, essendo ancora in vita il de cuius; 2. il negozio rinunziativo, che ha ad oggetto la rinunzia dei diritti derivanti da successione non ancora aperta; 200

3. la donatio mortis causa, perché rappresenta un patto successorio istitutivo; sono valide, invece, le donazioni dove la morte del donante è termine iniziale (donatio cum moriar) o condizione sospensiva (donatio si premoriar); 4. il mandato mortis causa, con cui il mandante, a mezzo del mandatario, effettua un'attribuzione d'eredità allo stesso mandatario o a terzi; 5. il mandato post mortem, con cui il mandante conferisce al mandatario l'incarico di trasmettere ad altri, dopo la morte del mandante, i beni di quest'ultimo. È valido solo il mandato post mortem exequendum, con cui il mandatario si obbliga nei confronti del de cuius a ritrasferire, dopo la morte del mandante, il bene che gli è stato trasferito prima della morte dell'autore-mandante. Valida è la vendita dei beni dell'ereditando effettuata dal designato all'eredità, considerata una vendita di cosa altrui, anche se l’efficacia traslativa è sospesa fino alla morte del de cuius. 5. Apertura della successione ed eredità giacente. La morte è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; è l'evento giuridico che determina l'apertura della successione nel momento stesso in cui si verifica e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il procedimento successorio inizia con la morte del de cuius e determina l'acquisto o dell'eredità o del legato: è composto da 3 fasi: vocazione, delazione e acquisto. Nella s. a titolo particolare le 3 fasi coincidono; in quella a titolo universale non coincidono temporalmente e quindi sono più facilmente identificabili: all’apertura della successione si ha necessariamente la vacanza o la giacenza dell'eredità. La vacanza dell’eredità si caratterizza per l'incertezza sull'acquisto a favore del chiamato, o perché questi non ha ancora accettato, o perché la vocazione è condizionata, indiretta o differita. Nella prima ipotesi l’incertezza può cessare con l'actio interrogatoria, con la quale chiunque abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta l'eredità. Se il chiamato ha il possesso anche di un solo bene ereditario è considerato erede puro e semplice, ma dovrà redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e nei 40 giorni successivi al suo compimento dovrà dichiarare di accettare con beneficio d'inventario. Se non possiede nessun bene ereditario, viene nominato un curatore dell'eredità giacente, il quale prima provvede alla redazione dell'inventario e poi cura il patrimonio con scopo conservativo: - se l'eredità viene accettata, il curatore interrompe l'attività e rende il conto dell'amministrazione; - se i soggetti successibili mancano o non accettano l'eredità, subentra lo Stato quale erede residuale e necessario e l'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione. 6. Vocazione, delazione e acquisto. La vocazione (il titolo in base a cui si succede) è la chiamata all'eredità del/i successore/i effettuata con il testamento o, in mancanza, con la legge: se l'autore ha redatto il testamento, il successore è già designato anche prima dell'apertura della successione; se non è stato stilato il testamento, la designazione dei successori avviene per legge. 1) La vocazione si verifica nel momento dell'apertura della successione: con essa nasce in capo al designato il diritto alla successione. Controversa è l'ammissibilità della clausola di diseredazione, con cui il testatore esclude dalla successione un erede legittimo: è ammissibile però la clausola di diseredazione implicita (es: istituisco mio nipote Tizio come mio erede solo se conseguirà la laurea – c. sospensiva potestativa). I vocati si distinguono in chiamato di grado poziore, ossia chiamato di 1° grado che ha diritto concreto ed immediato all'acquisto del diritto successorio e chiamato di grado ulteriore. 2) La delazione è l'attribuzione al primo vocato del diritto alla successione e ha ad oggetto l'eredità (titolo universale) o il legato (titolo particolare). Nella maggior parte dei casi delazione e vocazione coincidono nel momento dell'apertura della successione nella persona del primo chiamato; in alcuni casi però non coincidono e si può avere: - delazione condizionale, quando l’istituzione del chiamato all'eredità è sottoposta a condizione sospensiva (es: istituzione del nascituro); 201

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delazione successiva, quando è consequenziale ad una delazione immediata (è il fenomeno che si ha nella sostituzione fedecommissaria); delazione indiretta, quando si succede ex lege per rappresentazione del delato che non vuole o non può accettare.

3) L’ultima fase è l'acquisto dell'eredità da parte del successore: l'efficacia retroattiva o istantanea dell'acquisto fa subentrare il successore al defunto senza che la morte di questi determini la mancanza del titolare dei beni. 7. Capacità di succedere e indegnità. La capacità di succedere (che prescinde dalla capacità d’agire) può essere attribuita a chi all'apertura della successione sia già nato vivo, a chi sia soltanto concepito o ritenuto tale e anche al nascituro non concepito purché figlio di persona viva al momento dell'apertura della successione. La commorienza e la scomparsa del chiamato all'eredità determina incapacità a succedere in quanto è impossibile fornire la prova della sopravvivenza del successore al de cuius. Le persone fisiche possono succedere sia per testamento che per legge; le persone giuridiche invece possono essere chiamate soltanto per testamento e la loro accettazione deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario. Per gli enti non riconosciuti, l'accettazione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica, che deve avvenire entro 1 anno dall'apertura della successione, pena la decadenza del diritto. L'indegnità determina l'esclusione dalla successione e può essere decisa con sentenza costitutiva contro chi abbia tenuto volontariamente comportamenti contro la persona del de cuius, contro il suo patrimonio, contro i suoi congiunti, contro il testamento o contro la libertà testamentaria. L'indegnità è: - personale, perché il rapporto non si estende ai discendenti dell'indegno; - relativa, perché opera solo tra il de cuius e quel determinato successore; - retroattiva, perché l'esclusione dell'indegno determina la delazione del chiamato ulteriore, ossia del successivo vocato. Se l'indegno ha in possesso un bene oggetto della successione ha l'obbligo di restituirlo insieme con i frutti maturati dopo l'apertura della successione. 8. Rappresentazione. Qualora il primo chiamato-delato non possa o non voglia conseguire l'eredità o il legato, gli subentrano i c.d. rappresentanti, cioè i suoi discendenti legittimi o legittimati, naturali riconosciuti o dichiarati e gli adottivi. I rappresentanti succedono al de cuius non in qualità di eredi del rappresentato, ma iure proprio. I presupposti sono: 1. che il chiamato-delato non possa o non voglia conseguire l'eredità o il legato, ad esempio per indegnità o rinunzia alla successione. Si può avere rappresentazione anche quando il chiamato-delato perde il diritto di accettare l'eredità per scadenza del termine di decadenza fissato dal giudice; 2. che tra il de cuius e il rappresentato vi sia uno stretto rapporto di parentela; ad esempio il rappresentato deve essere figlio legittimo o legittimato del de cuius. 3. che il rappresentante abbia la capacità di succedere e pertanto deve essere, al momento dell'apertura della successione, nato o almeno concepito: egli succede al de cuius nella stessa posizione in cui sarebbe successo il rappresentato. Nella rappresentazione hanno rilievo solo i rapporti tra rappresentante e il de cuius. 9. Diritto di accettare l'eredità. Il diritto di accettare l'eredità spetta al solo chiamato-delato per testamento o per legge: egli può rinunciare o accettare l'eredità. Se il delato muore dopo l'esercizio del diritto, la sua scelta non preclude il diritto esercitabile dal suo successore: se il delato aveva accettato, al suo successore spetta non solo l'eredità trasmessa dal de cuius, ma anche l'eredità del delato; se il delato aveva rinunziato all'eredità del de cuius, il suo erede può anche accettarla, salvo che non sia stata già accettata da chiamati di grado ulteriore. 202

Se invece il delato non vuole accettare l'eredità o non può perché morto prima del de cuius, potrebbe verificarsi la rappresentazione a favore dei suoi discendenti in linea retta, salvo che il de cuius non abbia previsto le sostituzioni. Se il delato muore prima dell'esercizio e dopo l’apertura della successione, il diritto di accettare l'eredità del de cuius è trasmesso insieme con l'eredità del delato ai soggetti chiamati per testamento (redatto dal delato) o per legge. Se l'erede del trasmittente accetta l'eredità di questi, può accettare o rifiutare l'eredità dell'originario de cuius; se non accetta l’eredità, non può nemmeno accettare l'eredità dell'originario de cuius. 10. Accettazione dell'eredità. L'acquisto dell'eredità può avvenire con accettazione espressa, tacita o presunta; quella espressa e quella tacita sono negozi irrevocabili, unilaterali e non recettizi. 1) ESPRESSA quando il delato assume il titolo di erede o dichiari di accettare l'eredità; può essere:  pura e semplice, se è fatta con dichiarazione in atto pubblico o in scrittura privata;  con il beneficio d'inventario, quando il delato fa la dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale competente. 2) TACITA quando il delato compie un atto che presuppone la volontà di accettare l'eredità e tale atto poteva essere effettuato solo se si era in possesso della qualità di erede (es: atti di disposizione dei beni ereditari); può essere soltanto pura e semplice. 3) PRESUNTA quando il delato diventa erede per aver posseduto beni ereditari per un determinato periodo di tempo senza aver compiuto il procedimento di accettazione con beneficio d’inventario. All'accettazione non si possono apporre termini o condizioni e non può essere parziale. L'accettazione non è un atto personalissimo in quanto può essere fatta anche dal rappresentante legale o dal rappresentante volontario muniti di autorizzazione. Gli effetti dell'accettazione pura e semplice sono:  la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede;  la responsabilità illimitata dell'erede per i debiti e per i pesi ereditari, cioè risponde anche se superano il patrimonio ereditato. Tuttavia l'erede può accettare l'eredità col beneficio d'inventario escludendo così la confusione dei patrimoni e limitando la sua responsabilità. Gli effetti dell'accettazione retroagiscono fino al momento dell'apertura della successione e, quindi, non vi è mancanza della titolarità dei beni ereditari: es. è il possesso che dal de cuius continua nell'erede (art. 1146). La trascrizione è necessaria se l'accettazione ha la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; è facoltativa se l'accettazione è tacita. Per esercitare il diritto di accettazione occorre la capacità di agire, intesa sia come generale capacità d’agire, sia come capacità naturale; i soggetti non pienamente capaci di agire sono rappresentati dai curatori o dai rappresentanti legali e l'accettazione deve essere necessariamente con il beneficio d'inventario. L'accettazione espressa e quella tacita possono essere annullate se risultano viziate; possono anche essere dichiarate invalide se vi è errore ostativo. Se viene scoperto un nuovo testamento dopo che è avvenuta l'accettazione, l'erede obbligato a soddisfare i legati scritti nel nuovo testamento nei limiti dell'eredità ricevuta. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni salvo i casi di delazione sottoposta a condizione sospensiva e nel caso di avvenuta accettazione del chiamato. Se il delato-chiamato accetta con il beneficio d'inventario e non compie l'inventario nei successivi 3 mesi, è considerato erede semplice e puro; se, invece, effettua l'inventario senza accettare l'eredità entro i 40 giorni successivi, il diritto di accettare decade. La funzione dell'accettazione con beneficio d'inventario è di evitare la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede, limitando la responsabilità dell'erede. Il beneficio d'inventario è redatto con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente; può cessare per rinunzia o per decadenza e, in questi casi, si produce l'accettazione pura e semplice con la responsabilità illimitata per l'erede dei debiti del defunto. 203

Affinché il beneficio d'inventario perduri nel tempo devono essere rispettati le forme, i termini e le modalità di liquidazione dell'eredità. Liquidazione: se l'erede non ha ricevuto opposizione dai creditori e dai legatari, può assolvere i debiti e i legati man mano che sia richiesto l'adempimento; tuttavia, l'erede deve rispettare le eventuali cause di prelazione. Se vi è opposizione entro 1 mese dei creditori e dei legatari, opera la liquidazione concorsuale: saranno pagati prima i creditori privilegiati, poi quelli chirografi e infine i legatari; tutti questi, che sono i creditori del de cuius, prevalgono sui creditori dell'erede, che si soddisferanno sul patrimonio dell'erede solo alla fine. I beni residui della liquidazione non sono più considerati ereditari ma beni personali dell'erede e si confondono nel suo patrimonio. Rilascio: l'erede può liberarsi dall'onere della liquidazione rilasciando i beni ai creditori e ai legatari: opererà, comunque, una liquidazione controllata da un curatore nominato dal tribunale. Anche i creditori e i legatari possono richiedere la separazione dei beni del defunto, andando però a specificare i beni che soddisferanno determinati crediti; se ci sono conflitti fra i creditori-legatari separatisti e quelli non separatisti, prevalgono i separatisti solo se il patrimonio è insufficiente alla soddisfazione di tutti. Anche la separazione evita la confusione dei patrimoni dell’erede e del cuius: una volta esercitata può venir meno solo con la rinunzia di chi se ne è avvalso. 11. Rinunzia all'eredità. La rinunzia è un negozio unilaterale non recettizio espresso e formale con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere: comporta la dismissione abdicativa del diritto di accettare l'eredità, senza corrispettivo. La rinunzia effettuata dietro corrispettivo o a favore di uno dei chiamati genera l'effetto contrario a quello voluto, ossia comporta l'accettazione dell'eredità del rinunziante. La rinunzia è nulla se sottoposta a termine, condizione o se è parziale; può essere effettuata validamente solo dal titolare del diritto di accettare l'eredità. È necessario che il chiamato sia capace di agire: l’incapace deve essere rappresentato o dal tutore o dai genitori che esercitano la potestà; se parzialmente capace (inabilitato), deve essere rappresentato dal curatore. La rinunzia all'eredità non si estende al legato e alle donazioni, in quanto il rinunziante può richiedere il legato e le donazioni a lui fatte dal de cuius. La pubblicità della rinunzia va effettuata con l'iscrizione nel registro delle successioni presso il tribunale del luogo dell'apertura della successione: il diritto alla rinunzia si prescrive in 10 anni. La rinunzia ha efficacia retroattiva perché il rinunziante si considera come mai chiamato all'eredità; se la chiamata di 1° grado è testamentaria, al rinunziante subentra il sostituto ordinario previsto dal testatore o il discendente del rinunziante per rappresentazione; nel caso non ci sia né rappresentazione né accrescimento, i successori sono nominati dalla legge. La rinunzia non è un atto definitivo, in quanto il rinunziante può sempre accettare l'eredità purché l'accettazione non sia stata già effettuata dal chiamato ulteriore o sia già avvenuto accrescimento. La rinunzia è annullabile se viziata da dolo o da violenza; l'errore-vizio è irrilevante, mentre l'errore ostativo è causa di nullità. La rinunzia è nulla anche quando è effettuata prima dell'apertura della successione (divieto dei patti successori) e non può impedire l'acquisto dell'eredità nel caso di accettazione presunta. I creditori del rinunziante possono esercitare l'azione surrogatoria con cui sostituiscono la rinunzia con l'accettazione, per poi soddisfarsi sui beni ereditari del debitore-rinunziante, fino al soddisfacimento del credito.

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12. Petizione di eredità ed eredità apparente. L'erede può esperire l'azione di petizione di eredità, con cui ottiene il riconoscimento della qualità di erede erga omnes e la restituzione dei beni ereditari poss...


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