Parte settima Perlingieri PDF

Title Parte settima Perlingieri
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Foggia
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Summary

Parte settima: Rapporti familiari e parentali A. Nozioni principali 1. La famiglia nel contesto sociale. Nel corso del tempo siamo passati da un modello familiare cosiddetto PATER FAMILIAR ovvero dove vi era il capostipite che conviveva con generazioni dei ad un modello cosiddetto NUCLEARE composto ...


Description

Parte settima: Rapporti familiari e parentali A. Nozioni principali 1. La famiglia nel contesto sociale. Nel corso del tempo siamo passati da un modello familiare cosiddetto PATER FAMILIAR ovvero dove vi era il capostipite che conviveva con più generazioni dei figli; ad un modello cosiddetto NUCLEARE composto dai genitori e figli, modello che ritroviamo oggi maggiormente diffuso nelle società sviluppate, dove lo sviluppo industriale ha emarginato l'artigianato e l'agricoltura, tanto da portare le famiglie che prima raccoglievano all'interno forza-lavoro sempre raggruppati dai membri delle famiglie a sgretolarsi e separarsi in quanto l'esigenza della famiglia numerosa per impiegare i membri nel lavoro era cessata. 2. Diverse accezioni della famiglia. Il problema che si evince dal codice civile è che non vi è una definizione di famiglia precisa, ma ad essa sono dedicate norme costituzionali:  Articolo 29-30-31 della Costituzione Varie leggi speciali:  Legge 1 dicembre 1970 introduttiva del divorzio;  Legge 4 maggio 1983 sull'adozione e affidamento dei figli. 3. Nozione giuridica della famiglia e rapporti familiari. Articolo 29 della Costituzione conferisce una definizione di famiglia affermando che la struttura della famiglia è quella tipo NUCLEARE, dato che la famiglia è la comunità fondata sul matrimonio e costituita dai coniugi e dalla prole. 4. La famiglia nella Costituzione. La sfera di autonomia riconosciuta alla famiglia si completa con l'attribuzione ai genitori del DIRITTODOVERE di mantenere, istruire ed educare i figli secondo l'articolo 30 della Costituzione. Il ruolo dello Stato è quello di garantire dall'esterno lo spargimento dei compiti familiari (art. 31 della Costituzione). 6. Situazioni giuridiche familiari e autonomia negoziale. All'interno del rapporto familiare i coniugi possono fare accordi relativi all'indirizzo della vita familiare (art. 144). In particolare i negozi familiari sono sempre FORMALI (art. 162) sia per l'esigenza di richiamare l'attenzione delle parti sull'importanza dell'impegno che assumono, sia per favorire la prova e la pubblicità di situazioni destinate a riflettersi anche nei confronti dei terzi. Inoltre sono TIPICI non essendo consentito predisporre schemi negoziali al di fuori di quelli previsti per legge. I negozi infine sono PURI cioè non ammettono l'aggiunta di termini e condizioni e PERSONALISSIMI non potendo cioè essere conclusi per mezzo di un rappresentante. 7. Parentela e affinità. La parentela, ha fondamento nell’ascendenza comune a più persone, sia nel caso in cui la filiazione [vedi definizione articolo 236] è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (art. 74). Essa può essere in linea retta, quando le persone discendono una dall’altra (es: padre-figlio), o in linea collaterale, quando non discendono l’una dall’altra pur avendo un capostipite comune (es: fratelli, zionipote) (art. 75). La parentela si misura in gradi (art. 76) e non è rilevante oltre il 6° grado (art. 77): il grado si calcola contando le persone fino allo stipite comune, senza contare il capostipite (es: fratello, padre, fratello). I fratelli sono bilaterali (o germani) se discendono dagli stessi genitori, unilaterali se hanno lo stesso padre (consanguinei) o la stessa madre (uterini); i fratelli germani hanno un trattamento differente in materia di successione e alimenti rispetto ai fratelli unilaterali (art. 570-571-433).

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L’afnità, efetto legale del matrimonio, (art. 78) designa il rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro (suocero-nuora, cognati); l’affinità non si estende però al rapporto tra affini (es: le mogli di due fratelli non sono cognate fra loro, ma solo l’una del marito dell’altra). L’affinità si estingue per annullamento del matrimonio e non per il suo scioglimento dovuto alla morte del coniuge dal quale derivi l’affinità (art. 783), salvo diversa previsione (art. 434). 8. Solidarietà familiare: mantenimento e alime nti. Il mantenimento è un obbligo di assistenza economica in favore del coniuge separato a cui non sia addebitata la separazione e che sia sprovvisto di adeguati redditi propri (art. 156); al mantenimento ha diritto anche l’ex coniuge divorziato, il quale sia privo di mezzi economici tali da consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale. Gli art. 147 e 148 disciplinano rispettivamente i doveri dei genitori verso i figli e il concorso negli oneri. Nella sua componente economica, il concetto di responsabilità genitoriale vincola i genitori al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento dell’indipendenza economica. I coniugi devono adempiere l'obbligazione di mantenimento secondo quanto previsto dall’art. 316 bis. La persona in stato di bisogno economico e che non sia in condizione di provvedere al proprio sostentamento non avendo capacità di lavoro (art. 438), ha il diritto di richiedere gli alimenti dalla serie di congiunti (art. 433). E' tenuto agli alimenti, con prevalenza su ogni altro, anche il donatario (art. 437) la ragione si individua nella riconoscenza dovuta dal donatario al donante. Anche al coniuge, privo di adeguati redditi propri, al quale sia addebitata la separazione (art. 156) spettano gli alimenti. I presupposti sono che il coniuge mantenuto sia incapace di provvedere alle più elementari necessità per una vita dignitosa e la misura è proporzionale alle condizioni economiche dell’alimentante (art. 438). I congiunti tenuti agli alimenti sono indicati in un preciso ordine (art. 433) è l'alimento, nel far valere il proprio diritto, deve seguire quell'ordine: È possibile passare alle categorie successive soltanto ove manchi il congiunto di quella categoria o qualora questi non sia in grado di provvedere (art. 441). L'obbligo alimentare può essere adempiuto o provvedendo a mantenere l'alimentando nella propria abitazione o rispondendogli un assegno periodico anticipato (art. 443). Una volta con corrisposto, l'assegno alimentare non può essere nuovamente richiesto (art. 444). L'obbligazione alimentare, in quanto commisurata alle esigenze dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’alimentante, è per sua natura variabile nel tempo. L'obbligo cessa con la morte non obbligato (art. 448). Il credito agli alimenti, pur avendo contenuto patrimoniale, ha natura personale ed è indisponibile. In quanto tale è irrinunciabile, in transigibile (art. 1966) e imprescrittibile. L'obbligazione degli alimenti fin qui esaminata, disposta dalla legge, si definisce legale. Tuttavia essa può essere costituita anche con contratto ad esempio rendita vitalizia (art. 1872) o con disposizione testamentaria (legato di alimenti art 660). L'obbligazione volontaria di alimenti, e disciplinata dalle regole comuni. 9. Famiglia di fatto. La famiglia di fatto o convivenza more uxorio è un’unione stabile tra uomo e donna, anche in assenza di matrimonio. L’ordinamento ha dei problemi nel definire la famiglia di fatto, perché la Costituzione riconosce come famiglia naturale solo quella fondata sul matrimonio e che abbia un rapporto di filiazione naturale. Quindi la famiglia di fatto non deve essere equiparata al rapporto coniugale che è vincolato dai valori dell’ordinamento, perché la famiglia di fatto è vincolata dall’arbitrio delle persone non escludendo, però, l’applicazione dei principi inderogabili dell’ordinamento. Per l’ordinamento la convivenza more uxorio è idonea a svolgere le stesse funzioni di cura e allevamento della prole prestate dalla famiglia legittima. (art. 317 BIS). La dottrina discute di "contratti di convivenza" per indicare le convenzioni che i partners possono stipulare al fine di regolare i profili patrimoniali del loro rapporto.

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La Suprema Corte, al riguardo, ha dichiarato valido il contratto di comodato gratuito "vita natural durante" stipulato tra due conviventi. Un problema oggi ineludibile concerne la possibilità di dare adeguata tutela alle coppie omosessuali, in base a regole ormai previste i numerosi paesi europei ed extra europei, e che variano dalla assimilazione le coppie omosessuali ai conviventi more uxorio alla tendenziale equiparazione ai coniugi eterosessuali, ad esempio la legge olandese del 21 dicembre 2000 ammise la celebrazione del matrimonio civile anche fra due persone dello stesso sesso. Al tradizionale favor matrimonii sembra così sostituirsi la pari dignità di qualsivoglia forma di convivenza, anche tra persone dello stesso sesso, una legislazione nazionale decida di dare la propria tutela. DOMANDA: Nel caso si estingue la convivenza spetta il mantenimento/alimenti? RISPOSTA: Tecnicamente no in quanto l’obbligazione presente nella famiglia di fatto è un’obbligazione naturale ovvero fatta spontaneamente ed allora al momento della cessazione della convivenza non spetta nulla al “coniuge” debole. Il testo giudica invece che bisognerebbe analizzare al caso specifico prima di escludere qualsiasi tutala per il “coniuge” debole. Nel momento in cui si convive e si stipula un patto in cui vi sia un oggetto di assistenza sono legali. B. Matrimonio

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10. Nozione di matrimonio e sist ema matrimoniale italiano. Con il matrimonio s’indica non solo l’ atto posto a fondamento della famiglia come società naturale, cosiddetto matrimonium in fieri, ma anche il rapporto ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, cosiddetto matrimonium in facto. (art. 29 COST.). La distinzione del matrimonio come atto o come rapporto acquista un rilievo peculiare in presenza del matrimonio cosiddetto concordatario, infatti nel nostro ordinamento il sistema introdotto dal Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa consente ai cittadini di scegliere tra: il matrimonio civile, celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile; il matrimonio concordatario (o canonico), celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico e regolarmente trascritto nel registro dello stato civile. 11. Il matrimonio come atto di autonomia e la libertà matrimoniale. Il matrimonio è atto personalissimo, infatti, non è consentito ai nubendi la libertà di farsi sostituire. Il matrimonio è un atto tipico e legittimo, in quanto non si possono apporre termini o condizioni (art. 108); le parti non possono modificare lo sche ma legale in virtù dell’inderogabilità degli efetti espressamente sancita (art. 160). Tuttavia un ridimensionamento del divieto si ravvisa nell'articolo 123, secondo il quale l'accordo delle parti può attribuire rilevanza e interessi estranei al quadro di riferimento tipico del matrimonio. La legge stessa rimette alla determinazione dei coniugi la regolazione dei rapporti familiari, con il limite inderogabile posto a tutela di interessi familiari propri ed essenziali della persona, sì da evitare la prevaricazione. 12. Promessa di matrimonio. La libertà matrimoniale si manifesta espressamente nella non vincolatività della promessa di matrimonio, che non obbliga a contrarre matrimonio, anche in caso di non adempimento (art. 79). La rottura della promessa si può fare entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, o dal giorno della morte di uno dei promettenti: in tutti e due i casi si ha l’obbligo di restituire i doni (art. 80). Se la rottura è ingiustificata, l’autore è tenuto a risarcire i danni per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti (art. 81). 13. Matrimonio civile: requisiti e impedimenti alla celebrazione.

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Secondo gli ARTICOLI 84-85-86-87-88-89 il matrimonio è impedito nei casi di: minore età: la regola non è assoluta, perché il tribunale, sentito il p.m., i genitori ed il tutore, può autorizzare il matrimonio in presenza di chiari motivi; infermità di mente, per cui l’interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio; mancanza della libertà di stato: la libertà di stato può anche derivare da morte del coniuge, da nullità e scioglimento del matrimonio. Questi impedimenti, se non osservati, producono o invalidità del matrimonio (impedimenti – dirimenti), o una sanzione pecuniaria (impedimenti – impedienti). In presenza dei dirimenti il matrimonio è invalido. I casi sono (art. 87): esistenza di vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispense del tribunale; altra causa d’impedimento che non prevede dispensa è l’impedimentum criminis (art. 88), per cui è vietato il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio, tentato o consumato ed il coniuge della persona offesa dal delitto. Nel gruppo degli impedienti rientra il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89) e la sua violazione dà luogo soltanto ad una sanzione pecuniaria (art. 140). 14. Formalità preliminari: pubblicazioni e opposizioni. Il matrimonio celebrato senza che sia stato preceduto dalle prescritte pubblicazioni è comunque valido. L’omissione comporta sanzioni pecuniarie, (art. 134) salvo nei casi di esonero concesso dal Tribunale per motivi gravissimi o di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita (art. 101). La pubblicazione su istanza delle parti è curata dall’ufficiale di stato civile e contiene le generalità degli sposi, la data e il luogo della celebrazione; essa rimane affissa sulla porta della casa comunale per 8 gg. comprendenti 2 domeniche successive. La pubblicazione è un onere non solo per il matrimonio concordatario, ma anche per quello degli acattolici: la sua funzione è di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione ove sussistano impedimenti (art. 98). Applicazione facilità l'opposizione da parte dei soggetti legittimati (art. 102). Dall' atto di opposizione deve risultare la legittimazione dell'opponente, le cause dell'opposizione e l'elezione del domicilio nel comune del tribunale competente a decidere. Qualora l'opposizione sia respinta, l’opponente, che non si ha un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni (art. 104).

15. Celebrazione e formazione dell’atto di stato civile. La celebrazione del matrimonio è ordinata in una sequenza cronologica di atti (art. 107); nel giorno fissato dalle parti, l’ufficiale di stato civile, in presenza di 2 testimoni, compie le seguenti azioni: 1. legge agli sposi gli articoli 143-144-147 del codice civile; 2. riceve da ciascuna delle parti personalmente il consenso; 3. dichiara che le parti sono unite in matrimonio. Il matrimonio è valido anche quando uno dei nubendi, nella dichiarazione del matrimonio, abbia assunto falso nome, in quanto non si considera rilevante l’eventuale inganno nei riguardi dell’ufficiale di stato civile; è valido anche se il matrimonio è celebrato davanti ad un pubblico ufciale apparente (art. 113), purché vi sia un effettivo esercizio pubblico delle funzioni e almeno uno degli sposi sia in buona fede. Subito dopo la celebrazione deve seguire l’atto dello stato civile (art. 107) che costituisce la prova documentale dell’avvenuto matrimonio e su cui è annotata anche un’eventuale separazione dei beni (art. 162); esso è iscritto nei registri dello stato civile ed ha valore probatorio, in quanto nessuno potrebbe reclamare di essere coniuge se non presenta tale atto. Continua 15. Matrimonio per procura o celebrazione per procura (VEDI art. 111) 16. Matrimonio concordat ario canonico ad efficacia civile. Il matrimonio concordatario ha gli stessi effetti del matrimonio civile; affinché al matrimonio

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concordatario siano riconosciuti gli effetti civili è prevista una serie di adempimenti: le pubblicazioni sulla porta della casa comunale, dove l’ufficiale di stato civile, in mancanza di impedimenti, rilascia un certificato che garantisce alle parti la certezza sulla trascrizione del matrimonio; è prevista la lettura degli articoli del codice; la redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale da parte del parroco; nell’atto è compresa anche la scelta del regime patrimoniale di separazione; richiesta scritta di trascrizione, da inoltrare entro 5 gg. dalla celebrazione del matrimonio, da parte del parroco all’ufficiale di stato civile che effettuerà la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile entro 24 ore. È prevista anche la trascrizione tardiva che è richiesta non dal parroco, ma dai coniugi o da uno solo, se l’altro ne è a conoscenza e non si oppone. È necessario però che i coniugi abbiano mantenuto la loro libertà di stato ininterrottamente fino al momento della richiesta di trascrizione. Le cause d’impedimento della trascrizione sono: quando le parti non rispondono ai requisiti di età; uno dei contraenti è interdetto per infermità di mente; tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili; impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta. La trascrizione è ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullabilità non potrebbe essere più proposta. 17. Matrimonio degli acattolici. Anche ai cittadini non cattolici è ammesso celebrare, dinanzi ai ministri dei culti ammessi nello Stato, il matrimonio che rispetti le tradizioni e produca gli effetti civili. Affinché il matrimonio sia valido occorre che il ministro del culto sia nominato e approvato dall’autorità governativa: ciò non basta, perché anche questo ministro del culto è tenuto a leggere gli articoli del codice, redigere l’atto di matrimonio, trasmetterlo entro 5 gg. all’ufficiale di stato civile che lo trascriverà entro 24 ore; nel caso non ci sia l’approvazione dell’autorità governativa, il matrimonio celebrato è nullo. Ci sono anche rappresentanti di alcune professioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, tradotte in leggi speciali.

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18. Invalidità del matrimonio. La nullità non impedisce la validità del matrimonio, salvo la possibilità di una pronunzia giudiziale; inoltre non c’è la rilevabilità d’ufficio. La dottrina classifica nullo: il matrimonio contratto senza lo stato libero ed il matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, qualora si accerti che esso sia vivo (art. 86); il matrimonio contratto in presenza d’impedimenti per i quali non è concessa dispensa (parentela, affinità, adozione e affiliazione) (art. 87); il matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio tentato o consumato. La dottrina differenzia l’invalidità dall’inesistenza. Le cause dell’inesistenza sono quando vi è: l’identità di sesso la mancanza di celebrazione la mancanza assoluta del consenso. 19. La disciplina dell’impugnazione. La legittimazione all’impugnazione del matrimonio è dei coniugi, degli ascendenti prossimi , del p.m. e di ogni altro soggetto che abbia un interesse legittimo per impugnarlo (art. 117). L’impugnazione è: imprescrittibile nei casi di violazione dei principi fondamentali, che rende inidoneo il matrimonio a realizzare la sua funzione;

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prescrittibile dopo 10 anni per vizi del consenso. L’azione di impugnazione è sottoposta a decadenza con termine di 1 anno dalla celebrazione del matrimonio contratto senza autorizzazione o dal raggiungimento della maggiore età (art. 117). Nella simulazione il termine è fissato in un anno dalla celebrazione, salvo che i coniugi abbiano instaurato una convivenza tale da porsi in contrasto con il prefisso accordo simulatorio e che, pertanto, comporta la decadenza dall'azione anche prima dell'anno (art. 123). In questa problematica si inserisce il fenomeno, di stringente attualità, dei matrimoni contratti tra cittadino italiano e altro di diversa nazionalità al solo scopo di eludere la normativa pubblicistica in materia di immigrazione e cittadinanza e per i quali la legge 15 luglio 2009 numero 94 cosiddetto pacchetto sicurezza ha disposto talune misure di contrasto. Spesso ho la decadenza dipende dal concorso in duplice ordine di circostanze: il venir meno della causa che avrebbe determinato l'...


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