Riassunto-commerciale-marco cian PDF

Title Riassunto-commerciale-marco cian
Author iruna i
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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Summary

allego riassunto del libro manuale di diritto commerciale a cura di marco cian...


Description

DIRITTO COMMERCIALE VOLUME I

Marco Cian Aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n.116

Per diritto commerciale si intende l’isiee delle oe di diitto pivato he disipliao le attività produttive e il loro esercizio. Al eto del feoeo eooio si staglia l’attività eatie di uova ihezza genera beni ed eroga servizi), cioè produttrice di utilità capaci di soddisfare i bisogni umani ed a cui la comunità attribuisce un valore economico. L’attività poduttiva  ua aifestazioe dell’agie uao he si sviluppa el tepo e ello spazio e he dà vita a elazioi o ogi alto attoe della ouità. Iolte  u’attività he o viee eseitata da u solo individuo, ma da organismi costituiti appositamente (le società), che raccolgono finanziamenti da gruppi di investitori. Pe uesto l’attività produttiva è un fenomeno che si colloca sul piano dei rapporti interprivatistici tra le persone e per tale motivo lo si definisce come il diritto privato delle attività produttive. Gli storici collocano la nascita del diritto commerciale in Italia nel tardo medioevo. In Mesopotamia, in Geia e ell’Ipeo oao esistevao attività poduttiva a o esisteva u corpo di norme rivolto alla loo disiplia. Il diitto oeiale viee olloato dopo l’ao Mille d.C. Popio i uest’epoa, ifatti, la civiltà esce lentamente da un periodo di declino successivo alla caduta dell’Ipeo oao d’oidete. E’ ahe l’epoa dei Coui, i Italia, all’iteo dei uali si affea la classe sociale dei mercanti. Per la protezione e la promozione delle proprie iniziative, i mercanti si riuniscono nelle Corporazioni di Arti e Mestieri. I mercanti hanno esigenze ed interessi che il diritto comune non è capace di soddisfare; per questo motivo, attraverso la pratica del commercio, si sono osservati gli usi derivanti dai loro rapporti, in base ai quali si crea un complesso di regole di numero sempre crescente. Inizialmente queste erano consuetudini non scritte, successivamente raccolte e codificate negli Statuti delle Copoazioi he disipliavao l’eseizio dell’attività e he violavao i eati isitti alla Copoazioe stessa. L’appliazioe di tali oe ea gaatita dai consoli che esercitavano nei confronti degli associati il potere giudiziario. Il diritto commerciale è un diritto che non risponde agli interessi locali ed è per tale motivo che le consuetudini in esso formate vengono rapidamente esportate in tutta Europa. A partire dal XVI-XVII secolo lo scenario cambia profondamente. Il rafforzamento degli Stati nazionali fa emergere la tendenza ad accentrare il potere legislativo sotto il controllo statale e anche la produzione normativa diviene, quindi, una produzione statale. Nel 1673 Luigi XIV, in Francia, emana l’Odoae du commerce. Il diciottesimo secolo è quello della Rivoluzione Industriale e della Rivoluzione Francese. La prima cambia lo scenario economico, infatti la produzione diventa una produzione di massa e il commercio diviene il protagonista del mercato; la seconda, invece, abolisce ogni forma di privilegio e di distinzione tra ceti sociali affermando il principio di libertà – he ispetto all’attività poduttiva,  itesa come libertà di iniziativa economica – portando ad un cambiamento del sistema commerciale che, da corpus normativo su base soggettiva, cioè imperniato sulla figura e sulla disciplina di una determinata categoria di soggetti, diventa un sistema a base oggettiva a cardine del quale è posto l’atto di oeio. Il più importante è il Code de commerce apoleoio del . E’ popio l’ ad essee ioosiuto come il secolo delle grandi codificazioni. Il primo Codice di commercio dell’Italia uita isale al 1865, sostituito dopo pochi anni da quello del 1882. Nel 1942, però, venne varato il nuovo Codice Civile e la materia del commercio trovò posto al suo interno, oupado il uito lio dediato al Lavoo. 1

Coe si  detto, il diitto oeiale  il diitto pivato dell’attività poduttiva. Al eto del sistea produttivo sta il concetto di impresa defiita dall’at. 2082 come l’attività eooia oganizzata svolta professionalmente, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. L’attività d’ipesa  u oplesso di atti materiali e giuridici ma il diitto dell’ipesa o è ua disciplina organica e completa poiché non esiste un corpus normativo che regoli il suo esercizio. Il diitto dell’ipesa  u oplesso di disposizioi appliaili a hiuue itapeda u iiziativa eooia avete le aatteistihe oteute ell’at. . Al diitto dell’ipesa  affiaata la disciplina delle società dovuta dal fatto he l’attività poduttiva  sempre meno individuale. E’ a Loezo Mossa, uo dei aesti del diitto oeiale del pio oveeto, he si deve la defiizioe di impresa, intesa però come impresa commerciale medio-grande. Tra le attività produttive concepite dal Codice del 1942, quelle distanti dalla nozione di impresa sono le professioni intellettuali ossia attività he di pe s ispodoo a tutti i euisiti dell’at.  a he estao sottatte dalla disiplia dell’ipesa. Storicamente il diritto commerciale nasce come disciplina del commercio. Commercio e agricoltura sono sempre stati divisi dal punto di vista sociale. Anche il Codice di commercio del 1882, infatti, trascurava del tutto l’attività agiola, pe uesto otivo il legislatoe del  selse ua soluzioe di opoesso: al vertice del sistema venne introdotta la figura generale di imprenditore, con la comprensione al suo interno di quello agricolo (art. 2135).

Per fattispecie si itede la disiplia he appeseta l’oggetto della ateia oggetto di studio. Questa deve essere ricercata guardando al corpo di norme che disciplinano quella determinata materia. Nell’odiaeto giuidio italiao tali oe soo oteute el Codie Civile esattaete el V lio Del lavoro) al titolo II (Del lavoo ell’ipesa he si ape o l’at.  Imprenditore) che definisce imprenditore chi eseita pofessioalete u’attività eooia ogaizzata al fie della poduzioe o dello scambio di beni e servizi. La norma definisce più in particolare il feoeo he l’ipeditoe poe in essere, cioè descrive un suo comportamento che si sostanzia in u’attività poduttiva triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità che prende il nome di impresa. Infatti, la norma considerata viene definita come disiplia dell’ipesa. La nozione di impresa varia a seconda della disciplina che deve trovare applicazione. L’at.  desive l’ipesa i teii di attività e la qualifica poi come produttiva. a) L’attività può essere immaginata come un modello comportamentale costituito da tanti singoli comportamenti considerati nel loro insieme sul piano normativo. Essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente, orientata al raggiungimento di un determinato scopo. b) L’attività viene qualificata a seconda della natura del suo scopo. Poiché qui parliamo di attività produttiva, significa che tale sequenza deve essere ivolta a podue u’utilità he pia o ’ea attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Soltanto i fenomeni che si presentano nella forma di attività produttiva sono oggetto del diritto commerciale, quindi un primo gruppo di fenomeni estranei a questa materia sono le attività di godimento, immaginate come una sequenza di comportamenti finalizzati ad un risultato non produttivo, cioè si trae 2

utilità di uso o di scambio da qualcosa che già si ha senza dar luogo ad alcun incremento di ricchezza preesistente. E’ u’ipesa, uidi, solo l’attività poduttiva he peseta i te attiuti pevisti dall’at. : professionalità, organizzazione ed economicità.

Azitutto, u’attività poduttiva, pe pote essee ualifiata oe ipresa, deve essere svolta professionalmente richiedendo che essa abbia luogo in maniera abituale, stabile e reiterata, in definitiva non occasionale o sporadica. In primo luogo si ritiene che professionalità non è sinonimo di esclusività, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui u’attività poduttiva o ostituisa l’uia attività svolta da colui che la pone in essere. Ad esempio, si immagini un soggetto che gestisce un punto di ristoro di giorno e di sera insegna in una palestra. In secondo luogo, si ritiene che professionalità non è sinonimo di continuità, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui l’attività produttiva sia svolta in modo non continuativo e sia quindi caratterizzata da interruzioni. Tali interruzioni devono essere però legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante, sicché l’attività iteotta deve ioiiae dopo u eto peiodo, pe poi iteopesi nuovamente secondo un intervallo costante. Ad esempio, si pensi alle attività stagionali come la gestione di un impianto sciistico o di uno stabilimento balneare. Infine, si ritiene che professionalità non è sinonimo di pluralità di risultati prodotti, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui l’attività poduttiva sia fializzata alla realizzazione di un unico affare. Ad esepio, si pesi al aso i ui il isultato della poduzioe sia u’opea oplessa u pote, ua stada e. he si ealizza attaveso u’attività poduttiva he o può essee ipovvisata. U’attività poduttiva che difetti del requisito della professionalità è estranea alla materia del diritto commerciale, trattandosi di u’iiziativa oasioale.

U’attività poduttiva, pe essee ualifiata oe ipesa, dev’essee poi organizzata. Il requisito dell’organizzazione defiise l’attività sul piao dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che sia eseitata o solo o la apaità lavoativa di hi la poe i essee, a ahe o l’aiuto di alti fattori produttivi. I fattori produttivi impiegabili si possono ricondurre a due categorie fondamentali: lavoro e capitale. Per lavoro si itede la foza lavoo auisita sul eato a pesidee dal titolo al uale l’auisizioe  avvenuta (rapporto di lavoro subordinato, coordinato, continuativo, occasionale ecc); per capitale si intende qualsiasi entità materiale o immateriale a prescindere dal titolo che ne consente di averne la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso ecc). Peraltro, non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano congiuntamente poiché non è da escludere che determinati processi produttivi possano richiedere esclusivamente il fattore lavoro (labour intensive) o il fattore capitale (capital intensive). Il uolo del titolae di u’attività poduttiva ogaizzata  uello di svolgee u’opea di ogaizzazioe, io u’opea he osiste ello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi che utilizza nel processo produttivo. Iolte, l’opea di ogaizzazioe o deve eessaiaete aifestasi ella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile, ad esempio, basti pensare alle attività di investimento che si sostanziano nella raccolta di una certa quantità di denaro e nel successivo impiego in strumenti finanziari, oppure alle attività che si svolgono esclusivamente attraverso internet. Se manca il requisito di organizzazione e il lavoro personale del titolare risulta il solo fattore necessario e suffiiete, alloa l’iiziativa o può essee ualifiata oe ipesa a oe lavoro autonomo. 3

Ifie, u’attività poduttiva pe essee ualifiata oe ipesa, deve essee economica. Tale requisito defiise l’attività sul piao del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento. L’idetifiazioe del etodo a ui si ifeise,  stata a lugo ieta. Seodo u pio oietaeto, il etodo da ipiegae ello svolgieto dell’attività  il metodo lucrativo che tende a far conseguire un margine di profitto. Pertanto, secondo questo orientamento, un feoeo poduttivo pe potesi ualifiae oe ipesa, deve essee u’attività luativa ella uale i pezzi di essioe dell’oggetto della poduzioe devoo essee fissati ex ante in modo da consentire di recuperare non solo i costi sostenuti nel corso del processo produttivo, ma anche di conseguire un margine di profitto. Seodo u diveso oietaeto, il etodo da ipiegae ello svolgieto dell’attività  il metodo economico in senso stretto, che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi, essendo eventuale ed iilevate il pofitto. Seodo uest’oietaeto, u feoeo poduttivo si ualifia oe ipesa se  u’attività eaete eooia e o eessaiaete luativa e uidi u’attività in cui i prezzi vengono fissati ex ante i odo da osetie di opie i osti elativi all’auisto dei divesi fattoi produttivi impiegati. Deve, i defiitiva, tattasi di u’attività he sia i gado di ateesi i equilibrio economico e finanziario, preservando così nel lungo periodo, l’autooia da alte eooie. Tuttavia se l’ipesa fosse autooa da alte eooie, saee esposta al ishio he l’offeta della produzione non trovi riscontro nella domanda, quindi si realizzerebbero ricavi inferiori ai costi che portano ad uno squilibrio economico (perdita) che, a lungo andare, si riflette sulla situazione finanziaria e patioiale dell’ipesa, suiliadola e povoado uo stato di dissesto. I defiitiva, tutti coloro che finanziao u’iiziativa poduttiva autooa da teze eooie, sono esposti al rischio di mercato (che rappresenta il tipico ishio d’ipesa), cioè al rischio di non riuscire a soddisfare le proprie aspettative oigiate dall’opeazioe fiaziaia posta i essere, se il mercato non assorbe la produzione offerta. D’alta pate esta ieto se possa osideasi eooia uell’attività he viee svolta stailedo inizialmente un livello dei prezzi-ricavo insufficiente a coprire i costi di produzione, sapendo quindi di prevenire ad una perdita. Si parla in questo caso di logica di perdita programmata. Tale logia si può osideae opatiile o il iteio dell’eooiità se vi  l’ipego, da pate di chi lo assume, a coprire la perdita per ogni unità di prodotto o servizio venduto di cui si tiene conto nella fissazione del prezzo. Queste situazioni ricorrono soprattutto nel mondo delle attività non profit che producono servizi rivolti generalmente alla pesoa, he vegoo eduti all’utete he e fa ihiesta seza he uesti oispodao l’iteo pezzo. Situazioni simili ricorrono anche nelle iniziative mutualistico-consortili, soprattutto in quelle che hanno la forma di consorzio e che producono servizi a favore degli imprenditori. Questi ultimi cedono tali servizi inizialmente sottocosto o gratuitamente, poi recuperano il necessario per coprire i costi di produzione attraverso i c.d. contributi consortili.

L’at.  ha permesso di individuare quali sono i fenomeni produttivi che possono essere qualificati come impresa, descrivendo un modello comportamentale esaustivo che contiene gli elementi necessari e sufficienti che devono caratterizzare un certo fenomeno produttivo affinché possa appunto considerarsi come impresa. Grazie a tale modello, quindi, si possono escludere dalla definizione di impresa quelle attività in cui la produzione non sia destinata ad essere collocata sul mercato (c.d. impresa per conto proprio) o nel caso in cui tale attività sia svolta senza osservare le condizioni richieste dalla legge (c.d. impresa illegale) o persegua direttamente o indirettamente una finalità illecita (c.d. impresa immorale o mafiosa). 4

Quindi, sia nel primo che nel secondo caso, si giunge alla conclusione che il fenomeno produttivo può considerarsi come impresa solo se presenta le tre caratteristiche di professionalità, organizzazione ed economicità.

L’esae della rilevanza normativa dell’ipesa osiste el vedee ual  la disiplia he tova applicazione nei confronti della stessa. La disiplia dell’ipesa, sotto forma di statuto, trova applicazione o tato ei ofoti dell’ipesa i uato tale, a soo i sigoli istituti dell’azieda, della ooeza e dei consorzi, dei segni distintivi), singole norme o gruppi di norme che trovano applicazione nei confronti di questa. Iolte, all’ipesa, si appliao ahe disposizioi spase he si tovao el odie ivile. Duue, l’ipesa,  destiataia più he alto di singole disposizioni, he ell’isiee ostituisoo ua disciplina molto frammentaria non considerabile come statuto. Infatti dalla nozione unitaria di impresa si scindono due sottofattispecie sul presupposto che non tutti i fenomeni produttivi rientranti nella nozione generale di impresa devono essere assoggettati alla stessa disiplia poih, pe alui, l’appliazioe di tutto il opo di oe he ostituise il diitto oeiale  eccessivo ed inutile rispetto alle finalità perseguite. Tali fenomeni imprenditoriali sono due: - il primo guarda alla natura della produzione e quindi si riferisce all’impresa agricola; - il secondo guarda alla diesioe dell’ogaizzazioe e quindi si riferisce alla piccola impresa.

La ozioe di ipesa agiola si desue dall’at. , il uale la descrive come attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tradizionalmente si qualificano le prime come attività agricole essenziali e le seconde come attività agricole per connessione. La ragione per cui l’ipesa agiola viee eslusa dai feoei ipeditoiali egolati dalla disiplia dell’ipesa el suo isiee  data sopattutto dal fatto he essa si aatteizzava pe avee u poesso produttivo incentrato essenzialmente sul fondo, dove appunto il fattore principale era la terra e il cui eseizio si svolgeva isiee all’eseizio del diitto di popietà sul fodo, atteso he l’ipeditoe ea anche il proprietario di questo. I patiolae, l’ipesa agiola si asava sullo sfuttaeto del fondo attraverso la sua messa a coltura e/o la sua utilizzazione come luogo di allevamento del bestiame, alla quale si poteva poi aggiungere anche l’attività di tasfoazioe e/o oeializzazioe di podotti poveieti dalla oltivazioe o dall’allevaeto del estiae, puh uest’ultia attività ietasse el oale eseizio dell’agioltua o risultasse subordinata alla prima. Pe uesto otivo il legislatoe del  assoggettava l’ipesa agiola ad ua disiplia più iositta, sul presupposto che questa non presentava particolari esigenze di investimento in fattori produttivi necessari per lo svolgimento di un processo produttivo, in quanto quei fattori produttivi coincidevano con il fondo e quindi con un bene che già si possedeva, in quanto bene di proprietà. La odeizzazioe del settoe agiolo, ivee, ha itegato la vesioe oigiaia dell’at.  di due commi che descrivono rispettivamente che cosa siano le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque. Per attività connesse, invece, si intendono le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali, nonché le attività diette alla poduzioe e alla foitua di ei o sevizi otteuti ediate l’utilizzazione prevalente di attezzatue o isose dell’azienda agricola (ad es. l’agituiso he offe sevizi di istoazioe o aleghiei gazie alle 5

stuttue he opogoo l’azieda e offedo ai lieti podotti oe io e evade di poduzioe popia all’azieda).

Per quanto riguarda le attività agricole essenziali, originariamente rientravano in questa categoria soltanto quelle di coltivazione e allevamento che avevano luogo sul fondo; oggi invece la norma stabilisce espessaete he u’attività di coltivazione o di allevamento utilizza o può utilizzare il fondo, con la osegueza he uesto  passato dall’essee fattoe poduttivo esseziale, a fattore produttivo eventuale e quindi non più elemento costitutivo della fattispeci...


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