Title | Riassunto-commerciale-marco cian |
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Author | iruna i |
Course | Diritto commerciale |
Institution | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria |
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allego riassunto del libro manuale di diritto commerciale a cura di marco cian...
DIRITTO COMMERCIALE VOLUME I
Marco Cian Aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n.116
Per diritto commerciale si intende l’isiee delle oe di diitto pivato he disipliao le attività produttive e il loro esercizio. Al eto del feoeo eooio si staglia l’attività eatie di uova ihezza genera beni ed eroga servizi), cioè produttrice di utilità capaci di soddisfare i bisogni umani ed a cui la comunità attribuisce un valore economico. L’attività poduttiva ua aifestazioe dell’agie uao he si sviluppa el tepo e ello spazio e he dà vita a elazioi o ogi alto attoe della ouità. Iolte u’attività he o viee eseitata da u solo individuo, ma da organismi costituiti appositamente (le società), che raccolgono finanziamenti da gruppi di investitori. Pe uesto l’attività produttiva è un fenomeno che si colloca sul piano dei rapporti interprivatistici tra le persone e per tale motivo lo si definisce come il diritto privato delle attività produttive. Gli storici collocano la nascita del diritto commerciale in Italia nel tardo medioevo. In Mesopotamia, in Geia e ell’Ipeo oao esistevao attività poduttiva a o esisteva u corpo di norme rivolto alla loo disiplia. Il diitto oeiale viee olloato dopo l’ao Mille d.C. Popio i uest’epoa, ifatti, la civiltà esce lentamente da un periodo di declino successivo alla caduta dell’Ipeo oao d’oidete. E’ ahe l’epoa dei Coui, i Italia, all’iteo dei uali si affea la classe sociale dei mercanti. Per la protezione e la promozione delle proprie iniziative, i mercanti si riuniscono nelle Corporazioni di Arti e Mestieri. I mercanti hanno esigenze ed interessi che il diritto comune non è capace di soddisfare; per questo motivo, attraverso la pratica del commercio, si sono osservati gli usi derivanti dai loro rapporti, in base ai quali si crea un complesso di regole di numero sempre crescente. Inizialmente queste erano consuetudini non scritte, successivamente raccolte e codificate negli Statuti delle Copoazioi he disipliavao l’eseizio dell’attività e he violavao i eati isitti alla Copoazioe stessa. L’appliazioe di tali oe ea gaatita dai consoli che esercitavano nei confronti degli associati il potere giudiziario. Il diritto commerciale è un diritto che non risponde agli interessi locali ed è per tale motivo che le consuetudini in esso formate vengono rapidamente esportate in tutta Europa. A partire dal XVI-XVII secolo lo scenario cambia profondamente. Il rafforzamento degli Stati nazionali fa emergere la tendenza ad accentrare il potere legislativo sotto il controllo statale e anche la produzione normativa diviene, quindi, una produzione statale. Nel 1673 Luigi XIV, in Francia, emana l’Odoae du commerce. Il diciottesimo secolo è quello della Rivoluzione Industriale e della Rivoluzione Francese. La prima cambia lo scenario economico, infatti la produzione diventa una produzione di massa e il commercio diviene il protagonista del mercato; la seconda, invece, abolisce ogni forma di privilegio e di distinzione tra ceti sociali affermando il principio di libertà – he ispetto all’attività poduttiva, itesa come libertà di iniziativa economica – portando ad un cambiamento del sistema commerciale che, da corpus normativo su base soggettiva, cioè imperniato sulla figura e sulla disciplina di una determinata categoria di soggetti, diventa un sistema a base oggettiva a cardine del quale è posto l’atto di oeio. Il più importante è il Code de commerce apoleoio del . E’ popio l’ ad essee ioosiuto come il secolo delle grandi codificazioni. Il primo Codice di commercio dell’Italia uita isale al 1865, sostituito dopo pochi anni da quello del 1882. Nel 1942, però, venne varato il nuovo Codice Civile e la materia del commercio trovò posto al suo interno, oupado il uito lio dediato al Lavoo. 1
Coe si detto, il diitto oeiale il diitto pivato dell’attività poduttiva. Al eto del sistea produttivo sta il concetto di impresa defiita dall’at. 2082 come l’attività eooia oganizzata svolta professionalmente, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. L’attività d’ipesa u oplesso di atti materiali e giuridici ma il diitto dell’ipesa o è ua disciplina organica e completa poiché non esiste un corpus normativo che regoli il suo esercizio. Il diitto dell’ipesa u oplesso di disposizioi appliaili a hiuue itapeda u iiziativa eooia avete le aatteistihe oteute ell’at. . Al diitto dell’ipesa affiaata la disciplina delle società dovuta dal fatto he l’attività poduttiva sempre meno individuale. E’ a Loezo Mossa, uo dei aesti del diitto oeiale del pio oveeto, he si deve la defiizioe di impresa, intesa però come impresa commerciale medio-grande. Tra le attività produttive concepite dal Codice del 1942, quelle distanti dalla nozione di impresa sono le professioni intellettuali ossia attività he di pe s ispodoo a tutti i euisiti dell’at. a he estao sottatte dalla disiplia dell’ipesa. Storicamente il diritto commerciale nasce come disciplina del commercio. Commercio e agricoltura sono sempre stati divisi dal punto di vista sociale. Anche il Codice di commercio del 1882, infatti, trascurava del tutto l’attività agiola, pe uesto otivo il legislatoe del selse ua soluzioe di opoesso: al vertice del sistema venne introdotta la figura generale di imprenditore, con la comprensione al suo interno di quello agricolo (art. 2135).
Per fattispecie si itede la disiplia he appeseta l’oggetto della ateia oggetto di studio. Questa deve essere ricercata guardando al corpo di norme che disciplinano quella determinata materia. Nell’odiaeto giuidio italiao tali oe soo oteute el Codie Civile esattaete el V lio Del lavoro) al titolo II (Del lavoo ell’ipesa he si ape o l’at. Imprenditore) che definisce imprenditore chi eseita pofessioalete u’attività eooia ogaizzata al fie della poduzioe o dello scambio di beni e servizi. La norma definisce più in particolare il feoeo he l’ipeditoe poe in essere, cioè descrive un suo comportamento che si sostanzia in u’attività poduttiva triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità che prende il nome di impresa. Infatti, la norma considerata viene definita come disiplia dell’ipesa. La nozione di impresa varia a seconda della disciplina che deve trovare applicazione. L’at. desive l’ipesa i teii di attività e la qualifica poi come produttiva. a) L’attività può essere immaginata come un modello comportamentale costituito da tanti singoli comportamenti considerati nel loro insieme sul piano normativo. Essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente, orientata al raggiungimento di un determinato scopo. b) L’attività viene qualificata a seconda della natura del suo scopo. Poiché qui parliamo di attività produttiva, significa che tale sequenza deve essere ivolta a podue u’utilità he pia o ’ea attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Soltanto i fenomeni che si presentano nella forma di attività produttiva sono oggetto del diritto commerciale, quindi un primo gruppo di fenomeni estranei a questa materia sono le attività di godimento, immaginate come una sequenza di comportamenti finalizzati ad un risultato non produttivo, cioè si trae 2
utilità di uso o di scambio da qualcosa che già si ha senza dar luogo ad alcun incremento di ricchezza preesistente. E’ u’ipesa, uidi, solo l’attività poduttiva he peseta i te attiuti pevisti dall’at. : professionalità, organizzazione ed economicità.
Azitutto, u’attività poduttiva, pe pote essee ualifiata oe ipresa, deve essere svolta professionalmente richiedendo che essa abbia luogo in maniera abituale, stabile e reiterata, in definitiva non occasionale o sporadica. In primo luogo si ritiene che professionalità non è sinonimo di esclusività, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui u’attività poduttiva o ostituisa l’uia attività svolta da colui che la pone in essere. Ad esempio, si immagini un soggetto che gestisce un punto di ristoro di giorno e di sera insegna in una palestra. In secondo luogo, si ritiene che professionalità non è sinonimo di continuità, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui l’attività produttiva sia svolta in modo non continuativo e sia quindi caratterizzata da interruzioni. Tali interruzioni devono essere però legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante, sicché l’attività iteotta deve ioiiae dopo u eto peiodo, pe poi iteopesi nuovamente secondo un intervallo costante. Ad esempio, si pensi alle attività stagionali come la gestione di un impianto sciistico o di uno stabilimento balneare. Infine, si ritiene che professionalità non è sinonimo di pluralità di risultati prodotti, poiché tale requisito sussiste ahe el aso i ui l’attività poduttiva sia fializzata alla realizzazione di un unico affare. Ad esepio, si pesi al aso i ui il isultato della poduzioe sia u’opea oplessa u pote, ua stada e. he si ealizza attaveso u’attività poduttiva he o può essee ipovvisata. U’attività poduttiva che difetti del requisito della professionalità è estranea alla materia del diritto commerciale, trattandosi di u’iiziativa oasioale.
U’attività poduttiva, pe essee ualifiata oe ipesa, dev’essee poi organizzata. Il requisito dell’organizzazione defiise l’attività sul piao dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che sia eseitata o solo o la apaità lavoativa di hi la poe i essee, a ahe o l’aiuto di alti fattori produttivi. I fattori produttivi impiegabili si possono ricondurre a due categorie fondamentali: lavoro e capitale. Per lavoro si itede la foza lavoo auisita sul eato a pesidee dal titolo al uale l’auisizioe avvenuta (rapporto di lavoro subordinato, coordinato, continuativo, occasionale ecc); per capitale si intende qualsiasi entità materiale o immateriale a prescindere dal titolo che ne consente di averne la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso ecc). Peraltro, non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano congiuntamente poiché non è da escludere che determinati processi produttivi possano richiedere esclusivamente il fattore lavoro (labour intensive) o il fattore capitale (capital intensive). Il uolo del titolae di u’attività poduttiva ogaizzata uello di svolgee u’opea di ogaizzazioe, io u’opea he osiste ello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi che utilizza nel processo produttivo. Iolte, l’opea di ogaizzazioe o deve eessaiaete aifestasi ella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile, ad esempio, basti pensare alle attività di investimento che si sostanziano nella raccolta di una certa quantità di denaro e nel successivo impiego in strumenti finanziari, oppure alle attività che si svolgono esclusivamente attraverso internet. Se manca il requisito di organizzazione e il lavoro personale del titolare risulta il solo fattore necessario e suffiiete, alloa l’iiziativa o può essee ualifiata oe ipesa a oe lavoro autonomo. 3
Ifie, u’attività poduttiva pe essee ualifiata oe ipesa, deve essee economica. Tale requisito defiise l’attività sul piao del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento. L’idetifiazioe del etodo a ui si ifeise, stata a lugo ieta. Seodo u pio oietaeto, il etodo da ipiegae ello svolgieto dell’attività il metodo lucrativo che tende a far conseguire un margine di profitto. Pertanto, secondo questo orientamento, un feoeo poduttivo pe potesi ualifiae oe ipesa, deve essee u’attività luativa ella uale i pezzi di essioe dell’oggetto della poduzioe devoo essee fissati ex ante in modo da consentire di recuperare non solo i costi sostenuti nel corso del processo produttivo, ma anche di conseguire un margine di profitto. Seodo u diveso oietaeto, il etodo da ipiegae ello svolgieto dell’attività il metodo economico in senso stretto, che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi, essendo eventuale ed iilevate il pofitto. Seodo uest’oietaeto, u feoeo poduttivo si ualifia oe ipesa se u’attività eaete eooia e o eessaiaete luativa e uidi u’attività in cui i prezzi vengono fissati ex ante i odo da osetie di opie i osti elativi all’auisto dei divesi fattoi produttivi impiegati. Deve, i defiitiva, tattasi di u’attività he sia i gado di ateesi i equilibrio economico e finanziario, preservando così nel lungo periodo, l’autooia da alte eooie. Tuttavia se l’ipesa fosse autooa da alte eooie, saee esposta al ishio he l’offeta della produzione non trovi riscontro nella domanda, quindi si realizzerebbero ricavi inferiori ai costi che portano ad uno squilibrio economico (perdita) che, a lungo andare, si riflette sulla situazione finanziaria e patioiale dell’ipesa, suiliadola e povoado uo stato di dissesto. I defiitiva, tutti coloro che finanziao u’iiziativa poduttiva autooa da teze eooie, sono esposti al rischio di mercato (che rappresenta il tipico ishio d’ipesa), cioè al rischio di non riuscire a soddisfare le proprie aspettative oigiate dall’opeazioe fiaziaia posta i essere, se il mercato non assorbe la produzione offerta. D’alta pate esta ieto se possa osideasi eooia uell’attività he viee svolta stailedo inizialmente un livello dei prezzi-ricavo insufficiente a coprire i costi di produzione, sapendo quindi di prevenire ad una perdita. Si parla in questo caso di logica di perdita programmata. Tale logia si può osideae opatiile o il iteio dell’eooiità se vi l’ipego, da pate di chi lo assume, a coprire la perdita per ogni unità di prodotto o servizio venduto di cui si tiene conto nella fissazione del prezzo. Queste situazioni ricorrono soprattutto nel mondo delle attività non profit che producono servizi rivolti generalmente alla pesoa, he vegoo eduti all’utete he e fa ihiesta seza he uesti oispodao l’iteo pezzo. Situazioni simili ricorrono anche nelle iniziative mutualistico-consortili, soprattutto in quelle che hanno la forma di consorzio e che producono servizi a favore degli imprenditori. Questi ultimi cedono tali servizi inizialmente sottocosto o gratuitamente, poi recuperano il necessario per coprire i costi di produzione attraverso i c.d. contributi consortili.
L’at. ha permesso di individuare quali sono i fenomeni produttivi che possono essere qualificati come impresa, descrivendo un modello comportamentale esaustivo che contiene gli elementi necessari e sufficienti che devono caratterizzare un certo fenomeno produttivo affinché possa appunto considerarsi come impresa. Grazie a tale modello, quindi, si possono escludere dalla definizione di impresa quelle attività in cui la produzione non sia destinata ad essere collocata sul mercato (c.d. impresa per conto proprio) o nel caso in cui tale attività sia svolta senza osservare le condizioni richieste dalla legge (c.d. impresa illegale) o persegua direttamente o indirettamente una finalità illecita (c.d. impresa immorale o mafiosa). 4
Quindi, sia nel primo che nel secondo caso, si giunge alla conclusione che il fenomeno produttivo può considerarsi come impresa solo se presenta le tre caratteristiche di professionalità, organizzazione ed economicità.
L’esae della rilevanza normativa dell’ipesa osiste el vedee ual la disiplia he tova applicazione nei confronti della stessa. La disiplia dell’ipesa, sotto forma di statuto, trova applicazione o tato ei ofoti dell’ipesa i uato tale, a soo i sigoli istituti dell’azieda, della ooeza e dei consorzi, dei segni distintivi), singole norme o gruppi di norme che trovano applicazione nei confronti di questa. Iolte, all’ipesa, si appliao ahe disposizioi spase he si tovao el odie ivile. Duue, l’ipesa, destiataia più he alto di singole disposizioni, he ell’isiee ostituisoo ua disciplina molto frammentaria non considerabile come statuto. Infatti dalla nozione unitaria di impresa si scindono due sottofattispecie sul presupposto che non tutti i fenomeni produttivi rientranti nella nozione generale di impresa devono essere assoggettati alla stessa disiplia poih, pe alui, l’appliazioe di tutto il opo di oe he ostituise il diitto oeiale eccessivo ed inutile rispetto alle finalità perseguite. Tali fenomeni imprenditoriali sono due: - il primo guarda alla natura della produzione e quindi si riferisce all’impresa agricola; - il secondo guarda alla diesioe dell’ogaizzazioe e quindi si riferisce alla piccola impresa.
La ozioe di ipesa agiola si desue dall’at. , il uale la descrive come attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tradizionalmente si qualificano le prime come attività agricole essenziali e le seconde come attività agricole per connessione. La ragione per cui l’ipesa agiola viee eslusa dai feoei ipeditoiali egolati dalla disiplia dell’ipesa el suo isiee data sopattutto dal fatto he essa si aatteizzava pe avee u poesso produttivo incentrato essenzialmente sul fondo, dove appunto il fattore principale era la terra e il cui eseizio si svolgeva isiee all’eseizio del diitto di popietà sul fodo, atteso he l’ipeditoe ea anche il proprietario di questo. I patiolae, l’ipesa agiola si asava sullo sfuttaeto del fondo attraverso la sua messa a coltura e/o la sua utilizzazione come luogo di allevamento del bestiame, alla quale si poteva poi aggiungere anche l’attività di tasfoazioe e/o oeializzazioe di podotti poveieti dalla oltivazioe o dall’allevaeto del estiae, puh uest’ultia attività ietasse el oale eseizio dell’agioltua o risultasse subordinata alla prima. Pe uesto otivo il legislatoe del assoggettava l’ipesa agiola ad ua disiplia più iositta, sul presupposto che questa non presentava particolari esigenze di investimento in fattori produttivi necessari per lo svolgimento di un processo produttivo, in quanto quei fattori produttivi coincidevano con il fondo e quindi con un bene che già si possedeva, in quanto bene di proprietà. La odeizzazioe del settoe agiolo, ivee, ha itegato la vesioe oigiaia dell’at. di due commi che descrivono rispettivamente che cosa siano le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque. Per attività connesse, invece, si intendono le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali, nonché le attività diette alla poduzioe e alla foitua di ei o sevizi otteuti ediate l’utilizzazione prevalente di attezzatue o isose dell’azienda agricola (ad es. l’agituiso he offe sevizi di istoazioe o aleghiei gazie alle 5
stuttue he opogoo l’azieda e offedo ai lieti podotti oe io e evade di poduzioe popia all’azieda).
Per quanto riguarda le attività agricole essenziali, originariamente rientravano in questa categoria soltanto quelle di coltivazione e allevamento che avevano luogo sul fondo; oggi invece la norma stabilisce espessaete he u’attività di coltivazione o di allevamento utilizza o può utilizzare il fondo, con la osegueza he uesto passato dall’essee fattoe poduttivo esseziale, a fattore produttivo eventuale e quindi non più elemento costitutivo della fattispeci...