RIASSUNTO Manuale di diritto commerciale - Cian (2016 ) cap. 1-16 PDF

Title RIASSUNTO Manuale di diritto commerciale - Cian (2016 ) cap. 1-16
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Bergamo
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Warning: TT: undefined function: 32 Warning: TT: undefined function: 32• INTRODUZIONEsabato 3 febbraio 2018 12:DIRITTO COMMERCIALE: insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificatamente le attività produttive e il loro esercizio--> SOLAMENTE ISTITUTI E DISPOSIZIONI PRIVATIS...


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INTRODUZ UZ UZION ION IONE E • INTROD sabato 3 febbraio 2018

12:21

PARTE PRIMA Manuale di diritto commerciale - Cian Pagina 1

0. Il diritto commerciale: nozioni, storia, fonti sabato 3 febbraio 2018

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DIRITTO COMMERCIALE: insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificatamente le attività produttive e il loro esercizio --> SOLAMENTE ISTITUTI E DISPOSIZIONI PRIVATISTICHE dal momento che regola le dinamiche dei rapporti che si svolgono nel mercato ATTIVITA' PRODUTTIVA: genera nuovi beni ed eroga servizi promuovendone la circolazione --> innanzitutto RAPPORTI INTERPRIVATISTICI TRA PERSONE, ma dal momento che spesso riguarda anche aspetti COLLETTIVI vi è comunque una ingerenza del diritto PUBBLICO che non vi viene però compreso dal momento che mira ad altre finalità seguendo altri principi diversi dalla regolazione dei rapporti nel mercato Quindi ORDINAMENTO SPECIALE retto da PRINCIPI AUTONOMI

CENNI STORICI: 1. Nasce nell'epoca dei COMUNI con le CORPORAZIONI DI ARTI E MESTIERI: associazioni di categoria che assumono sempre più importanza andando alla fine anche a ricoprire ruoli politici --> nuove esigenze che i formalismi del diritto comune non riescono a soddisfare Inizialmente basato su CONSUETUDINI che vengono poi raccolte nei vari STATUTI --> DIRITTO DI CLASSE: autonomia ○ Fonti: creato dagli stessi mercanti quindi rispecchia le loro esigenze ○ Destinatari ○ Tutela giurisdizionale: giudici speciali ○ Applicazione sovranazionale: universalità delle esigenze dei mercanti Attività di intermediazione al centro mentre gli artigiani hanno solamente una posizione subalterna 2. XVI-XVII SECOLO: STATI NAZIONALI, accentramento legislativo --> attrazione delle attività mercantili sotto il controllo statale ex: CODE SAVARY, rimane comunque un diritto speciale ma non più elitario 3. XVIII SECOLO: a. RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: produzione di massa --> l'industria soppianta il commercio b. RIVOLUZIONE FRANCESE: sistema a base OGGETTIVA, al centro viene quindi messo l'ATTO DEL COMMERCIO 4. XIX SECOLO: GRANDI CODIFICAZIONI ex: CODE DU COMMERCE napoleonico --> ITALIA: movimento che si afferma più tardi a causa della frammentarietà della situazione politica, vengono composti due CODICI DI COMMERCIO che prima affiancano il codice civile per poi esserne incorporati in quello del '42 5. Non è più possibile tenere due codici distinti dal momento che il sistema economico oramai fa parte di quello sociale IMPRESA: ATTIVITA' ECONOMICA ORGANIZZATA SVOLTA PROFESSIONALMENTE, DIRETTA ALLA PRODUZIONE E ALLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI ESIGENZA: TUTELA DEL MERCATO - Tutela del credito - Stabilità dell'impresa - Sicurezza del traffico giuridico - Genuinità della competizione economica - Equilibrio nei rapporti tra gli interlocutori del mercato Affiora a causa della necessità del coordinamento e della finalizzazione di tutti gli atti di cui è composta l'attività d'impresa proprio nell'iniziativa economica globalmente considerata --> ATTIVITA' PRODUTTIVA: - DIRITTO PRIVATO: singoli atti da cui è composta - DIRITTO COMMERCIALE: quando i singoli atti si coordinano nell'iniziativa produttiva --> integra o anche deroga il diritto privato quando comunque le esigenza di tutela e promozione del

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mercato si fanno più stringenti 2 CORPUS: - DIRITTO DELL'IMPRESA: STATUTO DELL'IMPRENDITORE ○ Informazione al mercato ○ Organizzazione dell'apparato produttivo ○ Azione dell'impresa nel mercato ○ Crisi dell'impresa Solamente IMPRESE MEDIO-GRANDI, vengono quindi almeno inizialmente escluse: ○ Professioni intellettuali ○ Imprese agricole ○ Piccole imprese Inizialmente non richiedevano una tutela così forte quindi bastavano le norme del codice civile però poi si sono accostate sempre di più per le loro caratteristiche crescendo all'impresa commerciale --> COMMERCIALIZZAZIONE: allargamento dell'applicazione del diritto dell'impresa anche se non si è ancora giunti ad una piena equiparazione normativa ATTIVITA' ECONOMICA: unità tra attività commerciali e intellettuali --> applicazione norme sulla concorrenza e protezione dei consumatori Viene anche imposto l'obbligo per l'imprenditore agricolo di iscriversi nel registro delle imprese - DIRITTO DELLA SOCIETA': strutture organizzative, organismi di diritto privato che hanno una vera e propria autonomia giuridica a patrimoniale --> disciplina organica e minuziosa FONTI: - CODICE CIVILE: STATUTO DELL'IMPRENDITORE + DISCIPLINA DELLA SOCIETA' - LEGGI SPECIALI: ○ ANTITRUST ○ CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ○ CODICE DEL CONSUMO ○ TESTO UNICO BANCARIO ○ TESTO UNICO DELLA FINANZA - PRODUZIONE NORMATIVA DI RANGO SECONDARIO: sia Governo anche Autorità Indipendenti --> TECNO-DEMOCRAZIA, preponderanza delle autorità dotate di competenze tecniche - INTERNAZIONALE: uniformazione legislativa tra i vari stati ○ ACCORDI ○ DIRITTO UE: ▪ Regolazione diretta della materia con propri organismi, a volte anche stabilendo per sé la competenza esclusiva di legiferare sulla materia ex: antitrust ▪ Armonizzazione attraverso direttive di cui lascia l'attuazione ai vari paesi membri ex: diritto delle società ○ GIURISPRUDENZA UE

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SEZIONE NE PRIM PRIMA A - IMPR IMPRESA ESA • SEZIO sabato 3 febbraio 2018

10:43

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1. Nozione sabato 3 febbraio 2018

10:43

IMPRENDITORE: CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITA' ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI --> cardine del DIRITTO COMMERCIALE: IMPRESA, comportamento che l'imprenditore pone in essere e che si sostanzia in un'attività DISCIPLINA DELL'IMPRESA come attività oggettivamente considerata --> regole che presiedono al suo svolgimento soprattutto in relazione all'equilibrio tra i vari INTERESSI dei soggetti coinvolti, per dirimere eventuali conflitti Definizione che permette quindi sul piano concreto di capire quali fenomeni produttivi rispettano i canoni di questa e quindi possono essere assoggettati alla sua disciplina Nozione a geometria variabile: cambia a seconda della disciplina che deve trovare applicazione e quindi anche alla tipologia di interessi sottostanti alla stessa IMPRESA: ATTIVITA' PRODUTTIVA - Modello comportamentale costituito da tanti singoli comportamenti che sul piano normativo rilevano nel loro INSIEME: SEQUENZA COORDINATA STRUTTURALMENTE E FUNZIONALMENTE, orientata quindi come fine al raggiungimento di un determinato scopo - Qualificazione a seconda della natura del suo SCOPO: RISULTATO SOCIALMENTE RICONOSCIBILE COME PRODUTTIVO, deve quindi produrre una utilità che prima non c'era incrementando così il livello di ricchezza complessiva rispetto a quello che era prima mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi ESCLUSIONE quindi delle ATTIVITA' DI GODIMENTO: comportamenti finalizzati a ricavare utilità di uso o scambio di qualcosa che già si ha quindi senza dare luogo ad alcun incremento della ricchezza preesistente --> solamente esercizio di un diritto soggettivo su un bene TRIPLICEMENTE QUALIFICATA: - PROFESSIONALITA': frequenza relativa allo svolgimento dell'attività, ABITUALE STABILE E REITERATA (non occasionale o sporadica) NON coincide con: ○ ESCLUSIVITA': non viene per forza richiesto che l'attività che un soggetto pone in essere sia l'unica ○ CONTINUITA': anche se interrotta, comunque le interruzioni devono essere legate al ciclo produttivo secondo un intervallo più o meno costante ○ PLURALITA' DI RISULTATI: può anche consistere in un UNICO affare dal momento che non è detto che l'occasionalità dell'affare coincida con l'occasionalità dell'attività dal momento che spesso dietro anche ad un unico affare ci sono delle esigenze produttive che non rendono possibile altrimenti (processo complesso che richiede organizzazione e comunque deve essere messo in atto solamente da persone qualificate) Occasionalità dell'affare = occasionalità dell'attività quando questa viene improvvisata e può anche essere messa in atto da chiunque - ORGANIZZAZIONE: mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività, deve essere esercitata CON L'AUSILIO DI FATTORI PRODUTTIVI --> 2 CATEGORIE FONDAMENTALI: ○ LAVORO: forza lavoro che viene acquisita sul mercato del lavoro, a prescindere dal titolo con cui avviene --> LABOUR INTENSIVE: esclusivo Il titolare deve decidere quindi chi fa cosa ○ CAPITALE: entità sia materiale che immateriale, a prescindere dal titolo con cui si entra in possesso della disponibilità --> CAPITAL INTENSIVE: esclusivo Il titolare deve quindi preparare gli elementi all'utilizzo nel processo produttivo Non viene richiesto che siano presenti entrambi TITOLARE: OPERA DI ORGANIZZAZIONE, stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi ai quali fa ricorso, approntandoli all'impiego nel processo produttivo --> non deve per forza manifestarsi in un apparato organizzativo tangibile ETERORGANIZZAZIONE: ruolo del titolare deve essere almeno minimamente riconducibile ad una attività di organizzazione, altrimenti AUTORGANIZZAZIONE: LAVORO AUTONOMO, quando

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il ruolo del titolare si esaurisce in una attività meramente esecutiva - ECONOMICITA': metodo che deve essere seguito nello svolgimento dell'attività --> 2 ORIENTAMENTI: ○ METODO LUCRATIVO: SCARTATO, solamente attività in cui i prezzi di cessione dell'oggetto della produzione (PREZZI RICAVO) fissati ex ante permettono sia di recuperare i costi sostenuti nel processo produttivo (PREZZI COSTO) sia anche di conseguire un MARGINE DI PROFITTO a prescindere poi dalla destinazione che a questo verrà impressa Sarebbe stato troppo riduttivo dal momento che anche soggetti che non escono per forza con un margine di profitto partecipano al mercato e quindi devono essere sottoposti alla disciplina a cui è soggetta la partecipazione a questo --> anche altri fenomeni suscitano interessi simili almeno nella richiesta di capitale iniziale che è utile per tutti e che deve essere poi recuperato attraverso la vendita dei beni e servizi che si sono prodotti mediane l'utilizzo di questi RISCHIO DI MERCATO che grava sui finanziatori anche senza margine di profitto Viene quindi richiesta la partecipazione al mercato almeno per rientrare dell'investimento iniziale ○ METODO ECONOMICO IN SENSO STRETTO: PREFERITO, PAREGGIO TRA RICAVI E COSTI, i prezzi vengono comunque fissati ex ante in modo tale da consentire almeno di recuperare con i PREZZI RICAVO i PREZZI COSTO --> AUTONOMIA DA ALTRE ECONOMIE: proseguire quindi nel lungo tempo regolarmente l'iniziativa senza l'intervento di ECONOMIE TERZE Il MARGINE DI PROFITTO è solamente eventuale e comunque non rileva ESCLUSIONE quindi di ATTIVITA' EROGATIVE: non si prefigurano nemmeno il pareggio con i ricavi Si ritengono invece COMPATIBILI: ○ LOGICA DI PERDITA PROGRAMMATA: il livello dei PREZZI-RICAVO è insufficiente a coprire quello dei PREZZI-COSTO, ma la differenza negativa viene fissata in funzione dell'impegno di un terzo alla sua copertura ○ NON PROFIT: il fornitore può accreditarsi per incassare la differenza tra il PREZZO COSTO e il PREZZO RICAVO pagato dall'utente nei confronti di un terzo che già prima si è impegnato in questo senso ○ CONSORZI: producendo servizi a favore degli imprenditori che fanno parte del sodalizio, inizialmente li cedono sottocosto o gratuitamente per poi rientrare dell'eventuale perdita con i CONTRIBUTI CONSORTILI ELEMENTI NECESSARI E SUFFICIENTI per determinare quando si possa parlare di IMPRESA --> perdono importanza alcune questioni dal momento che basta l'inquadramento nei tre criteri: - IMPRESA PER CONTO PROPRIO - IMPRESA ILLEGALE - IMPRESA IMMORALE/MAFIOSA

PARTE PRIMA Manuale di diritto commerciale - Cian Pagina 6

2. Categorie sabato 3 febbraio 2018

12:19

Definizione di IMPRESA come generale per assoggettarne tutta la disciplina ad un nucleo comune di norme soprattutto programmatiche che rinviano alla legge ordinaria ma soprattutto alle NORME CORPORATIVE --> soppressione ordinamento corporativo con la caduta del fascismo: molte norme perdono di importanza e consistenza, non si ritrova più un nucleo comune di norme da applicare Si ritiene possa essere ancora ravvisabile nello STATUTO GENERALE DELL'IMPRESA (azienda, concorrenza, consorzi, segni distintivi): no è però integralmente applicabile e comunque vi rientrano anche fenomeni produttivi diversi dall'impresa Oramai quindi solamente SINGOLE DISPOSIZIONI che costituiscono una disciplina poco organica e frammentaria Vengono ESCLUSE dal DIRITTO COMMERCIALE 2 SOTTOFATTISPECIE perché ritenuto eccessivo: - IMPRESA AGRICOLA: in base alla NATURA DELLA PRODUZIONE Incentrate essenzialmente sul FONDO: fattore produttivo principale, l'esercizio si unisce all'esercizio del diritto di proprietà sulla terra --> coltivazione o allevamento come attività principali a cui poi potevano anche seguirne altre accessorie Dal momento che comunque il fondo era il fattore produttivo principale non venivano richieste particolari esigenze di investimento dal momento che comunque il terreno era bene di proprietà già posseduto, ma nemmeno poi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti --> se proprio vi era bisogno di un finanziamento: forme di AUTOTUTELA del creditore basate sul diritto privato classico per la salvaguardia del credito, sistema di GARANZIE REALI ex: ipoteche sul terreno o privilegio sul bestiame La nozione moderna viene ampliata rispetto a quella del legislatore del '42 ○ ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI: ATTIVITA' DIRETTE ALLA CURA DELLO E ALLO SVILUPPO DI UN CICLO BIOLOGICO DI CARATTERE VEGETALE O ANIMALE CHE UTILIZZANO O POSSONO UTILIZZARE IL FONDO, IL BOSCO O LE ACQUE Ampliamento rispetto alla nozione originale del '42 dal momento che il fondo non è più elemento costitutivo ma solamente EVENTUALE, quello che adesso conta è la CURA e lo SVILUPPO DI UN CICLIO BIOLOGICO ○ ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE: ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CHE ABBIANO AD OGGETTO PRODOTTI OTTENUTI PREVALENTEMENTE DALLE ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI Ma anche ATTIVITA' DIRETTE ALLA PRODUZIONE E ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI OTTENUTI MEDIANTE L'ATTUAZIONE PREVALENTE DI ATTREZZATURE O RISORSE DELL'AZIENDA AGRICOLA Viene quindi data importanza a: ▪ Materia prima ▪ Attrezzature ▪ Risorse Non rileva più che questa attività sia subordinata all'attività essenziale Ex: agriturismo, le strutture che ricevono gli ospiti devono essere quelle che compongo l'azienda agricola Dal momento che la nozione non si incentra più sul fondo, vengono comprese anche fattispecie che si basano sul ricorso al capitale di CREDITO come finanziamento --> ampliamento della nozione che però non corrisponde anche ad un ampliamento della disciplina che è stata oggetto di interventi INSUFFICIENTI riguardanti solamente i profili di pubblicità d'impresa - PICCOLA IMPRESA: in base alla DIMENSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE ○ EX CODICE CIVILE: ATTIVITA' PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DEL TITOLARE E DEI COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA ▪ COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ▪ ARTIGIANO

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▪ PICCOLO COMMERCIANTE Minore rilevanza normativa per le caratteristiche del processo produttivo: LAVORO PREVALENTEMENTE DEL TITOLARE (ruolo esecutivo quindi e non solo organizzativo come nell'impresa normale) E DEI SUOI FAMIGLIARI --> non serve finanziamento o comunque ricerca dal momento che se ne dispone di già, quindi l'investimento riguarda solamente FATTORI PRODUTTIVI SECONDARI che non dovrebbero però richiedere molto denaro PREVALENZA in senso QUALITATIVO: LAVORO come FATTORE ESSENZIALE, IMPRESCINDIBILE e CENTRALE nel processo produttivo --> si ritiene applicabile sia all'impresa che fa capo alla PERSONA FISICA sia a quella che fa capo alla SOCIETA' A RISTRETTA COMPAGINE SOCIALE, dal momento che è invece dubbia l'applicabilità per quella AD AMPIA BASE SOCIALE ○ EX LEGGE FALLIMENTARE: dal momento che spesso non basta la PREVALENZA in senso QUALITATIVO per la determinazione concreta, anche criteri QUANTITATIVI quando si deve determinare l'applicabilità delle PROCEDURE CONCORSUALI --> si vuole avere maggiore certezza sui presupposti e anche maggiore velocità in modo che gli interessi in gioco non ne vengano pregiudicati Ne viene quindi VIETATA l'apertura a: ▪ Parametri di ordine PATRIMONIALE: □ Esposizione debitoria al momento dell'apertura della procedura non superiore a 500000 EURO □ Attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti non superiore a 300000 EURO CADA UNO ▪ Parametro di carattere REDDITUALE: ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non superiore a 200000 EURO CADA UNO PRESUNZIONE DI PICCOLEZZA ASSOLUTA: la legge indica quindi dei parametri al DI SOTTO DEI QUALI l'impresa viene classificata come PICCOLA e NON FALLIBILE --> ne deriva una IMPLICITA PRESUNZIONE DI GRANDEZZA quindi anch'essa ASSOLUTA dal momento che detta criteri AUTONOMI Non tutti però concordano sull'ASSOLUTEZZA: viene ritenuto complementare alla definizione EX CODICE CIVILE, ritenendo che siano uniti dalla previsione dell'esclusione delle piccole imprese dalle procedure di fallimento e concordato preventivo --> quindi se anche delle soglie dovessero venie superate, quindi verrebbe violato il criterio quantitativo, accorrerebbe sempre quello qualitativo mediante il quale anche se le cifre non sarebbero idonee si riuscirebbe comunque a dimostrare con il criterio ex codice civile che si sta parlando di una piccola impresa (dove quindi non arriva a dimostrare il criterio ex legge fallimentare può arrivare in soccorso una dimostrazione mediante quello ex codice civile) IMPRESA COMMERCIALE: NOZIONE DI IMPRESA MENO IMPRESA AGRICOLA E PICCOLA IMPRESA, destinataria del DIRITTO COMMERCIALE --> non c'è una norma che ne contenga la nozione ma solamente una norma di disciplina che impone l'OBBLIGO DI PUBBLICITA' a chi, ESEMPLIFICANDO, esercita un'attività: - Industriale diretta alla produzione di beni e servizi - Intermediaria nella circolazione dei beni (solamente specificazioni delle prime due:) - Trasporto per terra, acqua e aria: produzione di un servizio - Bancaria o assicurativa: produzione di un servizio, anche se quella BANCARIA può anche promuovere la circolazione del denaro - Ausiliaria delle precedenti Quindi TRATTI FONDAMENTALI: - INDUSTRIALE: ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI - INTERMEDIARIA: CIRCOLAZIONE DEI BENI Due interpretazioni: - Accezione letterale e storica dei due requisiti: ○ Industria: processo produttivo da rivoluzione industriale --> solamente quindi se automatizzata o che comunque si sostanzia nella trasformazione fisico-tecnica della materia

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○ Intermediarietà: attività commerciali di acquisto per la rivendita --> circolazione solamente se acquisto di qualcosa per poi rivenderlo quindi IMPRESA CIVILE: TERZA CATEGORIA DI IMPRESA, fenomeno produttivo che anche se non ha natura agricola comunque non è neanche una impresa commerciale ○ ARTIGIANE: processo produttivo mai interamente automatizzato ○ PRIMARIE/DI PUBBLICI SPETTACOLI: sfruttamento di risorse già presenti in natura ○ FINANZIARIE: circolazione del denaro, investire il risparmio o comunque concedere crediti con denaro proprio del titolare Chi ne sostiene l'esistenza ritiene che siano simili alla piccola impresa e a quella agricola, quindi assoggettamento solamente parziale al diritto commerciale --> non sembra corretto dal momento che comunque ci sono in gioco gli stessi interessi rispetto alle imprese normali e comunque sia solamente frutto di una scelta interpretativa - PREVALENTE: ○ Industria: non agricolo ○ Intermediarietà: scambio Impresa commerciale RESIDUALE: TUTTI I FENOMENI IMPRENDITORIALI CHE NON SI POSSONO CLASSIFICARE COME AGRICOLI IN BASE ALLA LORO NATURA --> IL FENOMENO IMPRENDITORIALE E' QUINDI PER ESCLUSIONE O UNA IMPRESA COMMERCIALE O UNA AGRICOLA, non rimane spazio per quella civile FORMA GIURIDICA: influenza la disciplina che si andrà poi ad applicare - PUBBLICA: fenomeno produttivo imprenditoriale...


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