I gruppi di società - Riassunto Manuale di diritto commerciale PDF

Title I gruppi di società - Riassunto Manuale di diritto commerciale
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Catania
Pages 4
File Size 96 KB
File Type PDF
Total Downloads 30
Total Views 143

Summary

I gruppi di società...


Description

I gruppi di società Il fenomeno di gruppo Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Infatti sono tutte sotto l'influenza dominante di un'unica società chiamata società capogruppo o società madre, questa direttamente o indirettamente controlla e dirige secondo un disegno unitario la loro attività d'impresa, per il perseguimento di uno scopo unitario è comune a tutte le società del gruppo il quale è definito interesse di gruppo. Il gruppo di società è poi fenomeno che può assumere le più svariate configurazioni e le più diverse articolazioni. Si distinguono così, ad esempio, i gruppi a catena e i gruppi stellari. -Nei gruppi a catena la società A, che è la capogruppo, controlla e dirige la società B, che a sua volta controlla e dirige la società C e così via. -Nei gruppi a raggiera, invece, la capogruppo A controlla e dirige contemporaneamente tutte le altre società. -E’ frequente, però, che le due articolazioni si combinino fra loro, dando vita ai collegamenti e agli Intrecci più vari. La costituzione di gruppi di società è fenomeno di per sé fisiologico, che l'ordinamento tendenzialmente favorisce e comunque non ostacola poiché risponde, in campo nazionale ed anche internazionale, ad esigenze di razionalizzazione di maggiore efficienza del sistema produttivo. E’ fenomeno, però, non scevro da pericoli per l'ordinato funzionamento dell'economia di mercato; da qui l’esigenza di disciplinare tale fenomeno, tenendo conto che gli aspetti più significativi della presente emergono dalle norme che disciplinano il controllo societario e i rapporti tra società controllante e le sue controllate; nonché da quelle relative all'attività di direzione e di coordinamento di società. Prima di approfondire l'argomento relativo la disciplina dei gruppi di società, è giusto soffermarsi sulla definizione di società controllate. Società controllate È controllata la società che si trova direttamente o indirettamente sotto l'influenza dominante di altra società, chiamata controllante, che è perciò in grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto. La nozione di società controllata si ricava dall'articolo 2359 e sempre da questo articolo si desume che il controllo societario può assumere diverse forme:  È controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. in questo caso la possibilità di esercitare influenza dominante è evidente in quanto la società controllante è in grado fra l'altro di nominare gli amministratori della controllata.  È controllata anche la società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.  Ed infine è considerata controllata anche la società che è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. qui la possibilità di esercitare l'influenza dominante e da determinare nei particolari rapporti contrattuali che pongono una società in una situazione oggettiva di dipendenza economica rispetto ad un'altra, tale da compromettere esistenza e sopravvivenza. Queste definizioni di società controllata si vengono a presentare nel caso in cui si parli di controllo azionario diretto, ma esiste anche il controllo azionario indiretto, ad esempio se A controlla B che a sua volta controlla C, quest'ultima società si considera controllata indirettamente da A.

Dalle società controllate vanno poi tenute distinte le società collegate. Si considerano, infatti, collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, ma non dominante. E l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società partecipata a azioni quotate in mercati regolamentati. La disciplina dei gruppi L'esistenza di un rapporto di controllo societario non è sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società: fa tuttavia presumere l'esercizio dell'attività di direzione di coordinamento di società in cui si concretizza l'essenza del fenomeno di gruppo, con conseguente applicabilità delle specifiche disposizioni introdotte con la riforma del 2003 per le società o gli enti che tale attività esercitano. Più esattamente, in base all'attuale disciplina si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e di coordinamento di società è esercitata dalle società o enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, nonché da quelli che comunque le controllano. Si rendono così applicabili al fenomeno di gruppo si le norme che regolano i rapporti tra società controllante e società controllate virgola sia le ulteriori disposizioni introdotte dalla riforma del 2003 dedicate alle società o enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento di altre società. È assoggettato alle nuove norme sulle attività di direzione e coordinamento Inoltre anche chi esercita Tale attività sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti, come tipicamente si verifica nei gruppi paritetici o anche chiamati gruppi orizzontali. cioè quei gruppi nei quali la direzione unitaria di più imprese non si fonda sul rapporto di controllo e quindi di subordinazione di una società rispetto all'altra, bensì su un accordo contrattuale con cui più società si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre. È stata istituita un'apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti con effetto di pubblicità notizia le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Gli amministratori delle società controllate che omettono di provvedere all'iscrizione o all'indicazione, o le mantengono quando l'associazione è cessata, sono responsabili dei danni che i soci o i terzi hanno subito per la mancata conoscenza di tali fatti. Ancora, in presenza di una situazione di controllo, scattano limitazioni e divieti a carico delle società controllate. Disciplina che inibisce alle controllate l'esercizio del diritto di voto per le azioni possedute nel capitale della controllante; ed inoltre limita per il 20% del capitale le azioni che possono essere complessivamente possedute dalle società appartenenti ad uno stesso gruppo nel capitale della controllante, quando quest'ultima fa ricorso al mercato del capitale di rischio. È fatto divieto alle società controllate, ai membri degli organi amministrativi e di controllo e ai dipendenti delle stesse di rappresentare i soci della controllante nelle assemblee di quest'ultima. I sindaci della controllante, inoltre, non possono essere eletti da coloro che sono legati alle società da questa controllate o alle società che a loro volta la controllano da un rapporto di lavoro dipendente oppure da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. In sede di redazione del bilancio di esercizio, poi, scattano specifici obblighi di informazione contabile sia a carico della società controllante, sia carico di quelle controllate, volti ad evidenziare i reciproci rapporti di partecipazione e finanziari, i relativi risultati economici, nonché gli effetti che

l’attività di direzione e coordinamento ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui risultati della società controllata. Inoltre, la copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate ed è un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate devono restare depositati nella sede della Società controllante Insieme al bilancio della stessa, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la relativa approvazione e finché lo stesso non sia approvato. Tale disciplina relativa l'informazione contabile di gruppo e poi stata completata con l'introduzione del bilancio consolidato di gruppo, cioè un bilancio che consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l'eliminazione delle operazioni intercorse tra le società del gruppo. Speciali poteri informativi e di controllo sono stati riconosciuti alla società incaricata della revisione del gruppo e inoltre gli amministratori sono tenuti ad informare periodicamente l'organo di controllo interno sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate anche dalle società controllate virgola questi devono Infatti riferire sulle operazioni nelle quali e si abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. E ancora, per garantire la completezza e la trasparenza dell'informazione nei confronti del pubblico da parte delle società quotate, i relativi obblighi sono stati estesi anche ai fatti rilevanti riguardanti le società controllate. È fenomeno diffuso la costituzione di gruppi nella cui complessa architettura si inseriscono società aventi sede legale in ordinamenti giuridici che prevedono scarsi controlli e pochi adempimenti contabili, cioè le società offshore. E cioè per beneficiare del più favorevole trattamento fiscale che tali stati solitamente riservano alle imprese, i cosiddetti paradisi fiscali. La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate Ulteriori e più significativi passi avanti sono stati compiuti con la riforma del 2003 anche per quanto riguarda la tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio. nel nostro ordinamento Tuttavia Resta fermo il principio cardine della distinta soggettività e della formale Indipendenza giuridica delle società del gruppo virgola Indipendenza formale porta Infatti ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica di gruppo è composta che la capogruppo non potrà legittimamente imporre alle società figlie al contempo il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate. contro eventuali abusi dell'influenza dominante della capogruppo restano perciò azionabili i rimedi previsti in via Generale della disciplina societaria e cioè essenzialmente, le norme in tema di conflitto di interessi dei soci e soprattutto degli amministratori, nonché quelle che regolano la responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale. A tale riguardo è previsto innanzitutto che le decisioni dell'assemblea degli amministratori delle società controllate ispirate da un interesse di gruppo devono essere adeguatamente motivate, onde consentire una valutazione degli eventuali danni che le stesse arrecano alla società sottoposta ad altrui attività di direzione. Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Una specifica disciplina è poi dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti, al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri creditori sociali.

Infine e soprattutto, la società capogruppo è tenuta ad indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è supinamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio. Ferma restando l'azione di risarcimento danni spettante alla stessa società controllata, è infatti stabilito che le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Rispondono inoltre, in solido con la capogruppo sia coloro che abbiano comunque preso parte al fatto lesivo, sia coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria della società danneggiata, l'azione spettante ai creditori esercitata dal curatore o dal commissario. Un’ulteriore poi significativa novità della riforma del 2003 è il riconoscimento del diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo, ma che di riflesso determinano un mutamento delle originarie condizioni di rischio dell'investimento nelle controllate . Il diritto di recesso è infatti:  riconosciuta ai soci di una società non quotata che entra a far parte di un gruppo o ne esce, se ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto che consenta al socio di alienare la propria partecipazione;  è inoltre riconosciuto quando la capogruppo delibera una trasformazione che comporta il mutamento del suo scopo sociale o un cambiamento dell'oggetto sociale, tale da alterare in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata;  ed è infine riconosciuto quando il socio della controllata abbia esercitato nei confronti della capogruppo l'azione di responsabilità (in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione)....


Similar Free PDFs