L\'imputazione dell\'impresa - Manuale di Diritto Commerciale PDF

Title L\'imputazione dell\'impresa - Manuale di Diritto Commerciale
Author Anonymous User
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Perugia
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L'imputazione dell'impresa...


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IMPUTAZIONE DELL’IMPRESA A chi si imputa l’impresa? È da vedere chi è il referente soggettivo cioè di comprendere chi è l’imprenditore in senso soggettivo. IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE Da un lato c’è chi afferma che il criterio seguire sia la spendita del nome (criterio formale) nello svolgimento dell’impresa, dall’altro un criterio sostanziale cioè dell’interesse perseguito, imprenditore è colui nel cui interesse è svolta l’impresa. Pero in quest’ottica si presuppone che l’impresa venga svolta in nome e per conto di un stesso soggetto. Il problema si pone perché l’imprenditore può affidare lo svolgimento dell’attività ad uno o più soggetti cosa molto frequente nelle società non piccole. La questione relativa all’imputazione si profila in tutte le sue problematiche, allorché l’elemento formale della spendita del nome e l’elemento sostanziale dell’interesse perseguito si riscontrano a in capo a diversi soggetti. CRITERIO DELLA SPENDITA DEL NOME L’elemento decisivo ai fini dell’imputazione dell’impresa debba essere la spendita del nome. A fronte della mancanza nell’ordinamento di un criterio di imputazione dell’attività, si possa porre rimedio attraverso il ricorso al criterio previsto dall’ordinamento per l’imputazione degli atti giuridici, posto che l’attività è in fin dei conti un insieme di atti giuridici. Questa affermazione però rende agevoli alcune forme di abuso, per esempio il prestanome. A questo stato delle cose la giurisprudenza cerca di porre rimedio attraverso la figura dell’impresa fiancheggiatrice. Se si accerta che il dominus ha posto in essere un comportamento, nei rapporti intercorsi con il prestanome, che in sé considerato possa qualificarsi come impresa: un’impresa che allora fiancheggia l’iniziativa svolta dal prestanome stesso. Anche al dominus quindi andrebbe riconosciuta la qualifica di imprenditore, con il conseguente suo assoggettamento alla disciplina dell’impresa, ivi compresa l’esposizione alle procedure concorsuali. Però non è sempre agevole dimostrarlo. Fantomatico è il caso Caltagirone, tre fratelli che gestivano occultamente più di 150 società di capitali che poi si ritroveranno in stato di insolvenza. I giudici di primo grado come anche quelli d’appello hanno ritenuto che il comportamento posto in essere dai tra fosse qualificabile alla stregua di un’impresa e, dopo aver accertato il loro personale stato di insolvenza, hanno dichiarato il fallimento di sé stessi. Successivamente, la Corte di Cassazione si è dimostrata di avviso opposto, revocando di conseguenza la procedura concorsuale dei tre fratelli. CRITERIO DELL’INTERESSE PERSEGUITO Walter Bigiavi elabora la teoria dell’imprenditore occulto a cavallo degli anni 50’ e 60’. Spiega che nell’ordinamento c’è una relazione biunivoca tra potere e rischio, chi ha la direzione di un’iniziativa economica non può sottrarsi alle relative conseguenze sul piano patrimoniale e non essere quindi responsabile delle obbligazioni che sorgono durante il suo svolgimento. In caso di relazione tra prestanome e dominus, il secondo, non è solo responsabile delle obbligazioni predette, ma acquista anche la qualifica di imprenditore: di conseguenza, è assoggettato alla disciplina dell’impresa e soprattutto, in caso di insolvenza, alle procedure concorsuali. Dall’art. 147 della legge fallimentare si evince che l’imputazione di basa sul criterio dell’interesse perseguito e non del nome speso. Fa riferimento in particolare al caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata e stabilisce che esso determina il fallimento in estensione a tali soci. La teoria del socio occulto: se dopo il fallimento della società si accerta, attraverso opportuni indizi, l’esistenza di un ulteriore socio, allora il fallimento della società si estenderà anche nei confronti di questo. Tale teoria si può applicare anche il caso di società occulta, art. 24, co. 1, d.lgs. 270/1999 e art. 147, co. 5, l. fall., in entrambe le norme si dispone che, se dopo l’attivazione delle procedure concorsuali emerge che l’imprenditore dichiarato insolvente sia in realtà legato ad un altro soggetto da un rapporto di società, in cui tanto il primo quanto il secondo siano illimitatamente

responsabili, gli effetti della dichiarazione di insolvenza devono estendersi anche nei confronti del soggetto successivamente scoperto. Bisogna, però, accertare se tali dati normativi debbano considerarsi come norme eccezionali o possono invece essere intesi come norme che esprimono un principio più generale. Il secondo è più agevole in quanto sostenere il contrario, cioè che l’imputazione dell’impresa prescinda dal nome speso e si leghi all’interesse perseguito solo quando tale interesse è di una società, vale a dire a seconda di quale rapporto leghi il primo soggetto a secondo, se un contratto di società o un contratto di interposizione....


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