Riassunto completo calvo il contratto 6 PDF

Title Riassunto completo calvo il contratto 6
Author Maria Carolina Rocco
Course Diritto civile
Institution Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
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compendio completo e sufficiente ai fini del superamento dell'esame di diritto civile....


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Maura499

Diritto Civile Volume II IL CONTRATTO Di Roberto Calvo

Riassunto completo Di Maura499

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Maura499

CAPITOLO I CLASSIFICAZIONI L’obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (Debitore) è obbligata a tenere un determinato interesse nei confronti dell’altra parte (creditore). Art. 1173 FONTI DELLE OBBLIGAZIONI:

  

Contratto (art. 1321) Fatto illecito (risarcimento del danno) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: la legge descrive un determinato fatto giudico da cui ne fa derivare un’obbligazione (Artt. 938, 1381, 1655)

CONTRATTO Art. 1321 NOZIONE: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un

rapporto giuridico patrimoniale.” Ciò implica che ciascun contraente è tenuto ad una prestazione (dare, fare o non fare) nell’interesse dell’altra parte. Nei casi previsti dalla legge il contratto produce effetti anche verso terzi es. contratto a favore di terzi. L’inadempimento (mancato o inesatto esercizio) del debitore, legittima il creditore a richiedere la risoluzione del contratto.  CONTRATTO UNILATERALE: è il caso in cui eccezionalmente il contratto può obbligare una sola parte. In questo caso si applica un’ipotesi semplificata di perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 1333. Es. fideiussione; deposito gratuito; comodato  CONTRATTO SINALLAGMATICI (o bilaterali): l’intesa è raggiunta tra due soggetti e ciascuna parte si obbliga nei confronti della controparte.  BILATERALI IMPERFETTI: quando soltanto eventualmente possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte. Es. mandato gratuito.  CONTRATTO PLURILATERALE: vi sono più parti e ciascuna di esse si obbliga verso le altre; oppure una parte è tenuta ad adempiere verso un terzo beneficiario (art. 1411). In questi casi il vizio di volontà di una parte non inficia l’intero contratto quando la sua partecipazione non era essenziale. Es. contratti associativi: comunione di scopo tra le parti  A TITOLO ONEROSO o A TITOLO GRATUITO: a seconda che lo spostamento di ricchezza sia perequato o meno dalla controprestazione. Se a titolo gratuito non c’è il proposito liberale in quanto la parte è mossa da un interessa indirettamente patrimoniale.  CAUSA LIBERALE: quando lo spostamento patrimoniale è giustificato dall’interesse del disponente ad arricchire il destinatario o un terzo, senza ottenere nulla in cambio.  CONTRATTO ALEATORIO: quando una parte si assume dietro corrispettivo il rischio di eseguire una prestazione condizionata ad eventi incerti. Diversamente si parla di contratti commutativi se il sacrificio è certo. Non è ammessa la rescissione per lesione (art. 1448) né la risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1469).  CONTRATTI TIPICI O ATIPICI Dal punto di vista della durata: - CONTRATTI A ESECUZIONE ISTANTANEA: la prestazione è dovuta in un dato momento e possono essere ad esecuzione immediata o differita. - CONTRATTI DI DURATA: se la prestazione è continua nel tempo o si ripete periodicamente.

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Maura499 Dal punto di vista della conclusione: - CONTRATTI CONSENSUALI: si perfezionano con il solo semplice consenso o accordo delle parti. - CONTRATTI REALI: si perfezionano con lo scambio dei consensi e con la consegna della cosa. Pertanto finchè non si realizza la consegna il contratto non è concluso ed è sempre possibile il recesso (anche se è già stato dato il consenso la parte può rifiutarsi di ricevere la cosa in consegna). Es. mutuo tipico; comodato; deposito; pegno. Dal punto di vista degli effetti: - Contratti con effetti reali: art. 1376 i contratti con effetti reali sono quelli che producono uno di qu esti tre effetti 1) Trasferimento del diritto di proprietà; 2) Costituzione o trasferimento di un altro di ritto reale; 3) Trasferimento di un altro diritto, e cioè di un diritto diverso da quelli reali. La terza cat egoria di contratti ad effetti reali è quella in cui viene trasferito un diritto non reale. Il contratto con effetti reali modifica erga omnes la realtà giuridica, infatti “effetto reale” vuol dire effetto sull' intera realtà giuridica, verso tutti i soggetti dell'ordinamento. Es. Se prima era Tizio titolare del diritto di credito, per effetto di un contratto che lo trasferisce a Caio, il titolare di quel diritto sarà appunto Caio nei confronti di tutti. Quindi il contratto con effetti reali produce: a. Uno degli effetti dell’art. 1376; b. Trasferisce anche diritti non reali perchè ha un effetto sulla realtà giuridica. -

Contratti con effetti obbligatori: non modificano la realtà giuridica e si limitano a far sorgere un rap porto obbligatorio di credito-debito tra i due contraenti. Non c'è una vera e propria definizione, ma può essere ricavata dall'art. 1372 "il contratto ha effetti solo tra le parti e non produce effetti nei confronti dei terzi, se non nei casi previsti dalla legge".

ESEMPI: - Contratto consensuale con effetti reali: compravendita. - Contratto consensuale con effetti obbligatori: appalto. - Contratto reale con effetti reali: mutuo, donazione di cosa di modico valore, pegno (diritto reale mi nore di garanzia di pegno) - Contratto reale con effetti obbligatori: deposito.

CAPITOLO II LA LIBERTA’ CONTRATTUALE ART. 1322 AUTONOMIA CONTRATTUALE: Libertà di autodeterminazione delle parti: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.” Ciascuna persona capace può scegliere la persona della controparte, la tipologia contrattuale e il contenuto del contratto. Contratti atipici: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” L’art. 1323 (norme regolatrici dei contratti) stabilisce che tutti i contratti, anche quelli atipici, sono sottoposti alle norme generali del contratto. L’art. 1324 (norme applicabili agli atti unilaterali) stabilisce che salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti in generale si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA. 3

Maura499 Il rischio dell’autonomia contrattuale è quella di un abuso di questo strumento, pertanto è stata emanata la legislazione antitrust L.287/90 volta ad evitare che la libertà negoziale venga impiegata a danno dei terzi, prevedendo alcune condotte:  Art. 2 vieta a pena di nullità le intese tra imprese volte a impedire, restringere o falsare in maniera rilevante il la concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.  Art. 3 vieta l’abuso della posizione dominante e si concreta nelle seguenti condotte: a) Divieto di imporre direttamente o indirettamente prezzo di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a scapito dei consumatori; c) Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi. Infine spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercitare poteri di vigilanza e di indagine per verificare le trasgressioni dei divieti di cui agli artt. 2 e 3. L’Autorità può anche infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato contro le imprese che hanno violato la disciplina antistrust. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Il procedimento di conclusione del contratto mediante trattative individuali risulta troppo complicato quando si tratta di contratti di massa, ossia di contratti che un’impresa conclude con un gran numero di persone. In questi casi lo stipulante economicamente forte impone alla massa un modulo prestampato in cui sono riportate la clausole standard dell’accordo, destinato a regolare un numero indefinito di affari. Tramite questa procedura l’impresa ottiene due vantaggi immediati: a. Risparmi tempo nella trattativa, che di fatto è inesistente; b. Uniforma la modulistica contrattuale a prescindere dalle condizioni personali dell’aderente. Il codice all’art. 1342 disciplina anche il contratto perfezionato mediante “moduli e formulari” nei quali sono inserite clausole uniformi e standardizzate, appunto le “condizioni generali di contratto” (art. 1341).

Per garantire una tutela al contraente debole sono state predisposte dal legislatore alcune cautele: 1. Le condizioni generali di contratto sono efficaci solo se il contraente forti abbia fatto in modo di garantire che la parte debole, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l’ordinaria diligenza. 2. Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui sono incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate. 3. Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto in caso di dubbio sono interpretate a favore della parte debole. 4. Non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto le condizioni che prevedono (art. 1341, 2° comma): a. A favore del contraente che le ha predisposte: i. Limitazioni di responsabilità (art. 1229) ii. Facoltà di recedere dal contratto (art. 1373) iii. Facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto (art. 1461) b. Sanciscono a carico dell’altro contraente: i. Decadenze (art. 2965) 4

Maura499 ii. iii. iv. v. vi.

Limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462) Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi (artt. 1379, 1566, 2596) Tacita proroga o rinnovazione del contratto Clausole compromissorie Deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria

Tutte queste clausole sono definite “vessatorie” e devono essere necessariamente approvate per iscritto con una sottoscrizione autonoma e distinta rispetto a quella apposta genericamente sul contratto, in mancanza di tale specifica approvazione sono considerate nulle e la nullità è rilevabile anche d’ufficio. La nullità sancita dall’art. 1341, 2° comma è una nullità parziale ai sensi dell’art. 1419, cioè la clausola nulla non comporta la nullità dell’intero contratto. Tuttavia questa tutela non è sufficiente restando soltanto sul piano formale e non è in grado di proteggere anche sul piano sostanziale, essendo sufficiente la doppia firma per far approvare al contraente debole qualsiasi cosa. Secondo un orientamento dominante la situazione sarebbe aggravata anche da altri fattori: a. L’elenco è tassativo pertanto non rientrerebbero nell’art. 1341, 2° comma, quelle che prevedono la corresponsione di interessi di misura superiore a quella legale; la clausola che attribuisce alla parte forte il potere di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto. b. La doppia sottoscrizione non sarebbe richiesta per i contratti redatti dal notaio. c. Verrebbe meno un controllo sostanziale nel caso in cui la clausola sia sottoscritta dalla parte debole, in quanto proprio in ragione della sottoscrizione si presume che sia voluta anche da lui. NUOVA TUTELA. Per superare questa situazione e garantire una maggiore tutela è stata prevista una disciplina volta a tutelare la parte debole quando questa è il consumatore. In particolare si fa rinvio alla “Direttiva CE 19/1993” e al “Codice del consumo”. Tale disciplina si differenzia da quella relativa alle condizioni generali di contratto perché non limita la tutela al rispetto di un mero onere di forma, ma sancisce la nullità delle clausole vessatorie in ragione del loro contenuto sostanziale.

Ambito di applicazione: La normativa del codice del consumo non ha abrogato quella del codice civile (artt. 1341 e 1342) che è pertanto rimasta integralmente in vigore. Le norme a protezione del consumatore infatti hanno un campo di applicazione più ristretto. La disciplina del codice civile in materia di “condizioni generali di contratto” (art. 1341) e di “contratto concluso tramite moduli o formulari” (art. 1342) è predisposta a tutela del contraente debole in generale, e in particolare opera nei rapporti tra imprenditori. La disciplina del codice del consumo opera in materia di “condizioni generali di contratto” predisposte da uno dei contraenti in relazione a qualsiasi patti qualificabile come abusivo. Tuttavia è circoscritta ai contratti conclusi tra professionista e consumatore.

TUTELA DEL CONSUMATORE Le norme del codice civile sul contratto in generale si applicano anche ai contratti del consumatore, ove non derogato dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. 5

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Nozione generale di clausola vessatoria ex art. 33, 1° comma: “Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” Squilibrio formale: quando vengono attribuiti gli stessi diritti e obblighi, ma c’è un’asimmetria relativa alle modalità di esercizio degli stessi. Es. il diritto di recesso è riconosciuto ad entrambe le parti, ma solo la parte forte si riserva la possibilità di recedere entro un termine più esteso rispetto a quello riconosciuto alla controparte.  Squilibrio materiale (o normativo): quando i diritti e gli obblighi della parte debole subiscono un rilevante peggioramento rispetto alla disciplina legale prevista. 

Cause di giustificazione: L’art. 34, 2° comma precisa che non possono considerarsi vessatorie le clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non possono considerarsi vessatorie nemmeno le clausole che riproducono disposizioni di legge. Trasparenza e Interpretazione: L’art. 35 impone invece un obbligo di trasparenza stabilendo che, se le clausole sono redatte per iscritto devono essere “redatto in modo chiaro e comprensibile”. In più lo stesso articolo stabilisce che in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale l’interpretazione a favore del consumatore. Tipologia di clausole vessatorie: A. Clausole che la legge presume vessatorie art. 33, 2° comma: si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole contenute nell’elenco esemplificativo riportato nell’art. 33 c.consumo. Queste clausole sono vessatorie solo quando il contraente forte non riesce a provare che le clausole non sono state imposte unilateralmente, ma erano oggetto di una trattativa individuale e che non c’è un vero squilibrio. Se tuttavia la clausola non è tra quelle elencate sembra che spetti all’aderente debole dimostrare l’assenza di trattativa e lo squilibrio rilevante (c.d. regola di compensazione). L’accertamento di vessatorietà deve essere fatto prendendo in considerazione le circostanze esistenti al momento in cui è stato concluso il contratto; oppure in caso di atti collegati si deve guardare alle circostanze esistenti nel momento in cui furono perfezionati questi, se entrambi i negozi sono destinati a raggiungere uno scopo unitario. DEROGA: tuttavia una deroga all’elenco dell’art. 33 è ammessa per i contratti relativi a servizi e strumenti

finanziari in cui la pattuizione di tali clausole è ugualmente consentita. L’art. 33, 1° comma stabilisce che si considerano vessatori i frammenti di testo del contratto, che in violazione della buona fede oggettiva, determinano un danno per il consumatore derivante da un significativo squilibrio di obblighi e diritti contrattuali, che rappresenta appunto una pattuizione contraria alla buona fede. La clausola innominata che urta con questa norma è invalida. B. Clausole sempre vessatorie art. 36, 2° comma: sono considerate sempre vessatorie senza possibilità di prova contraria: a. Limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno della persona del consumatore; b. Limitazione le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista; c. Rendono efficaci nei confronti del consumatore le clausole contrattuali da lui non conosciute prima della conclusione del contratto. 6

Maura499 Per la loro pericolosità tali clausole sono sempre invalide, anche se siano stato oggetto di specifica trattativa individuale. Per tale motivo il relativo elenco viene definito “black list”. La nullità sancita dall’art. 36 è una nullità di protezione e cioè posta a tutela di una sola parte: la nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’articolo precisa in più che si tratta di una nullità parziale in quanto la nullità della clausola non importa la nullità dell’intero contratto che resta invece efficace. N.B. è impedito al giudice rilevare la nullità nel caso in cui la parte debole, pur essendo a conoscenza dell’invalidità della clausola vessatoria, abbia dato volontaria esecuzione al contratto, o comunque abbia tenuto un comportamento volto a recuperare l’atto invalido. L’art. 25 L. 526/1999 il legislatore ha voluto prevenire il rischio che il professionista potesse eludere questa disciplina sottoponendo il contratto ad una legge straniera. Pertanto è stato stabilito che la norma (art. 36) sancisce la nullità di ogni clausola che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legge extracomunitaria, abbia l’effetto di privare il consumatore della tutela disposta a suo favore. TUTELA DELL’IMPRENDITORE DEBOLE. Il medio-piccolo imprenditore e l’artigiano similmente al consumatore finale, non hanno alcun potere di negoziato nei riguardi della grande impresa fornitrice, pertanto sono state previste espressamente forme di tutela. Questa ipotesi riguarda il c.d. “terzo contratto” che sarebbe appunto quello concluso tra imprenditore forte e debole. -

“Primo contratto”: regolato unicamente dal codice civile ed è quello concluso tra pari. “Secondo contratto”: concluso tra professionista e

A. SUBFORNITURA L’art. 9 L. 192/98 sulla subfornitura + art. 7 D.lgs. 231/2002 consentono al giudice di contrastare l’abuso di libertà contrattuale a scapito dell’imprenditore debole, quando il contratto è stato disposto unilateralmente dall’imprenditore forte e contenga clausole vessatorie. B. FRANCHISEE La L. 129/2004 e l’art. 62 D.l. 1/2012 (vedi formalismo negoziale) offrono una tutela a favore dell’affiliato.

CAPITOLO III LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE ART. 1337 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO. L'art. 1337 stabilisce che le parti durante le trattative e al momento della formazione del contratto sono tenute a comportarsi secondo buona fede. Il concetto di buona fede, lealtà e correttezza di cui all'art. 1337 richiede pertanto che le parti sono tenute a non trarre in errore la controparte circa la rappresentazione della realtà, a non suscitare erronea aspettative circa la realistica possibilità di giungere a un'intesa e nelle relazioni commerciali impone alla parte forte dell'accordo di redigere clausole uniformi in maniera chiara e comprensibile. In generale risponde di culpa in contrahendo (responsabilità precontrattuale) chi ha tenuto un comportamento tale da indurre la controparte a ritenere ragionevolmente di poter far affidamento sulla conclusione del contratto, dopodichè senza giustificato motivo interrompe le trattative senza giungere ad un accordo. In tal modo viene leso l'affidamento altrui nella stipulazione del contratto. 7

Maura499 Per aversi responsabilità precontrattuale è richiesto l'animus nocendi cioè la malizia o la noncuranza di chi imbastisce un negozioato di cui sin dall'inizio sa o dovrebbe sapere che è destinato al sicuro fallimento. La conseguenza è che la parte è tenuta al risarcimento del danno soffrto dall'interlocutore. Tuttavia ci sono delle ipotesi in cui la responsabilità precontrattuale viene esonerata,...


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