Gazzoni riassunto Il contratto in generale PDF

Title Gazzoni riassunto Il contratto in generale
Author Sandra XXX
Course Diritto Civile
Institution Università degli Studi di Camerino
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Riassunto completo sul contratto in generale. Completamente sostitutivo del libro....


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IL CONTRATTO IN GENERALE CAP. XLII – CONTRATTO E NEGOZIO GIURIDICO Art. 1321, “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare (modificare) o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” = strumento attraverso il quale i privati definiscono i loro interessi patrimoniali. Rapporti patrimoniali del matrimonio sono esclusi perché non è un contratto, ma convenzione. Art. 1324: salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano per gli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale (ove compatibili). Atto unilaterale = sinonimo di negozio unilaterale. Interessi superindividuali, perseguiti da norme imperative, limitano autonomia contrattuale (es. durata del contratto di locazione). 3. Negozio unilaterale Art. 1334: “i negozi unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza dei destinatari” = negozi unilaterali recettizi = il negozio è perfezionato, ma non produce effetti sino a quando non viene recepito dal terzo. La dichiarazione recettizia può essere revocata, purché la revoca pervenga al destinatario prima della dichiarazione stessa. Presunzione di conoscenza: la dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questo provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia. A parte i casi previsti dal codice, spetterà poi al giudice valutare se la disciplina dei contratti sia compatibile con gli atti unilaterali (hanno diversa struttura). Sono applicabili le norme: sulla violenza, sull’errore di diritto e di fatto, sul motivo illecito e sulla conversione dell’atto nullo. L’incapacità naturale nell’atto unilaterale: invalidità solo in caso di grave pregiudizio. CAP. XLIII – LE FONTI DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE 1. L’autonomia contrattuale Autonomia = facoltà di autoregolamentare i propri interessi. Problema: verificare il rapporto tra autonomia e ordinamento (tra volontà del privato e volontà della legge) = accertare quando e a quali condizioni i privati possano giuridicizzare una determinata operazione economica: - teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: contratto = ordinamento a sé stante, disciplinato dalle regole volute dai contraenti; caratterizzato da elementi propri ed autonomi, ma destinato a cedere all’ordinamento statuale attraverso la potestà giurisdizionale e sanzionatoria, che spetta esclusivamente allo Stato. -

teoria della costruzione a gradi: ordinamento giuridico = una sorta di scala (costruzione a gradi) costituita in ordine decrescente dalla Costituzione, legislazione ordinaria, giurisdizione, atti amministrativi ed infine realizzazione dell’atto coattivo sanzionatorio come conseguenza dell’illecito (= non spontanea osservanza delle norme).

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teoria precettiva (più accreditata): all’ordinamento statale - compito esclusivo di fissare gli effetti del contratto, mentre l’autonomia privata detta il regolamento vincolante. L’autoregolamentazione dei privati è in grado di dar vita ad un ordine, originario ed indipendente rispetto ai poteri statali. Art.1322 (autonomia contrattuale): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge; possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

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2. Contenuto ed effetti. L’art. 1374 Art. 1374 (Integrazione del contratto): il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l’equità. Es. le parti non prevedono il luogo o il tempo dell’adempimento - soccorrono le norme codicistiche. Art. 1374 indica quali fonti dell’ordinamento disciplinano il regolamento contrattuale = l’insieme dei precetti che vincolano i contraenti non soltanto a ciò che hanno pattuito, ma anche a ciò che prevede la legge o gli usi e l’equità: a fianco alla fonte autonoma (derivante dalla volontà delle parti), si pongono le fonti eteronome (legge, usi ed equità). *legge = singole norme, non legge in generale. 3. La legge e i limiti all’autonomia contrattuale L’autonomia contrattuale può esplicarsi nei seguenti modi: - libertà di concludere o meno il contratto - libertà di fissarne il contenuto - libertà di scegliere la persona del contraente - libertà di dar vita a contratti atipici Limiti posti dalla legge alla libertà contrattuale: A) soggetto non è sempre libero di contrarre = può essere obbligato o dalla stessa volontà privata o dalla legge (obbligo a contrarre): obbligato a contrarre dalla volontà privata – es. contratto preliminare: in caso di inadempimento, l’altra parte può ottenere una sentenza costitutiva che si sostituisce al contratto non concluso. Obbligo a contrarre dalla legge – es. obbligo posto a carico di chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale o di pubblici servizi di linea (un’impresa di trasporti aerei che eserciti tale attività per concessione amministrativa è obbligata ad accettare le richieste di trasporto; l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli o per il proprietario di un immobile locato ad uso diverso - 6 anni per il rinnovo). Limitazione dell’autonomia privata è normativa, in quanto sussiste un interesse pubblico in senso stretto. Poi, limitazione consegue anche ad un accordo vincolato con l’onere a contrarre (es. servitù coattive o comunione forzosa del muro). B) libertà di fissare il contenuto del contratto - art. 1322, salvi i limiti imposti dalla legge. I contraenti possono utilizzare un contratto tipico (contenuti predisposti dalla legge), ma ampliandolo o restringendolo liberamente (se la disciplina è derogabile). Anzi, la legge permette ai privati di deferire a terzi il potere di determinare la prestazione (contenuto) del contratto. Contratti misti = privati utilizzano una pluralità di schemi tipici. Contratti atipici = disciplina concreta è frutto di autonoma “invenzione” dei contraenti. In questa libertà interviene la legge: giudizio di liceità (non contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume) oppure sostituzione da parte della legge di clausole private difformi a quelle prefissate dal legislatore con quelle imposte dalla legge. Clausole d’uso - si intendono inserite nel contratto, arricchendone il contenuto, se non risulta che non sono state volute dalle parti: uno dei contraenti può unilateralmente predisporre condizioni generali di contratto, efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto costui le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari - predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali. In entrambi i casi - particolare tutela a favore del consumatore nei confronti delle clausole vessatorie. C) legge può obbligare di stipulare il contratto con una determinata persona (es. prelazione legale del confinante). D) possibilità di concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. 4. Costituzione e autonomia contrattuale

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Il legislatore, nell’incidere sull’autonomia contrattuale delle parti, è limitato dalla Costituzione: es. art. 2 cost. - mezzo di esplicazione della personalità; artt. 41 e 42 cost. - disciplinano l’iniziativa economica privata. I limiti posti dalla Costituzione al legislatore, e di conseguenza all’autonomia contrattuale privata = necessità di tutelare e garantire interessi più vasti della collettività e rendere quindi possibile l’adempimento della funzione sociale della proprietà; essi devono rispondere al principio di ragionevolezza ed essere posti con legge (riserva di legge). Corte cost. ha dichiarato incostituzionali leggi, in base al quale il produttore di determinati prodotti (es. zafferano) non poteva venderli liberamente a terzi sul mercato, ma doveva obbligatoriamente conferirli ad enti ammassatori. 5. Gli usi normativi Art. 1374 richiama anche gli usi = fonte di integrazione del contratto in mancanza della legge = usi normativi, che, nelle materie regolate dalle leggi, hanno efficacia soltanto in quanto da esse richiamati. E’ possibile applicare gli usi normativi anche laddove la legge non ne dispone il rinvio, purché gli usi non siano contra legem. Gli usi normativi possono essere derogati dalla volontà delle parti. 6. L’equità Art. 1374 richiama, come criterio sussidiario per integrare il contratto, l’equità = giudice può valutare punti del contratto che non sono stati considerati dalle parti, ma che sono conseguenza naturale di quanto convenuto. Il ruolo del giudice - marginale ed eventuale, di carattere integrativo (intervento del giudice secondo l’equità potrebbe anche essere autorizzato espressamente dalla singola norma di legge). Quindi, bisogna accertare se il giudice può intervenire secondo equità, quando non c’è una norma che lo autorizzi: - NO intervento autonomo del giudice sul contratto per fissare il contenuto ed i suoi aspetti qualificanti (contenuto minimo), sostituendo clausole che possono apparire inique con altre ritenute eque. -

giudice potrebbe comminare la nullità di una singola clausola del contratto, ogni qualvolta la stessa appaia contraria al principio di equità. Es. clausole abusive, che determinano uno squilibrio a danno del consumatore (contraente debole).

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equità dell’art. 1374 = criterio applicato dal giudice nel giudizio di diritto, e perciò la sua decisione deve essere sempre rigorosamente motivata.

7. La buona fede esecutiva Buona fede = criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti al momento dell’esecuzione del contratto (art. 1375). La buona fede si distingue dall’equità perché equità - attiene al profilo regolamentare del rapporto contrattuale, mentre buona fede - a quello attuativo e comportamentale. Es. comportamento contrario a buona fede: debitore che invia tramite il proprio difensore un assegno circolare intestato a quest’ultimo, ma privo di girata; il creditore, una volta ricevutolo, non potendolo incassare, procede con atto di precetto. Il giudice ha ritenuto la nullità di tale atto per abuso del diritto, in quanto il creditore, prima di procedere, avrebbe dovuto comunicare al legale del debitore la svista in cui era incorso nel non aver apposto la girata. È contrario al principio di buona fede il comportamento di colui che esercita un diritto in contrasto con un precedente comportamento affidante; oppure quando una prestazione diventa inesigibile ed il creditore pretende cmq l’adempimento. Buona fede = criterio di controllo dell’attività dei contraenti, alla luce del principio costituzionale di solidarietà, e non è ammessa una clausola che esonera dalla responsabilità in caso di comportamento contrario a buona fede. Dalla buona fede nascono doveri e obblighi di protezione (es. obblighi di informazione, obblighi di cooperazione, obbligo di modificare pattuizioni divenute inattuabili o di conservazione). 3

8. L’illiceità. L’ordine pubblico e il buon costume Il limite più importante posto dalla legge all’autonomia contrattuale è quello della liceità. Art. 1343: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Funzione dell’ordine pubblico = impedire che i privati possano dare ai loro interessi un assetto contrario alle direttive, ai principi ed ai valori indicati dalla Costituzione (es. è nullo un contratto volto a sfruttare commercialmente giochi di simulazione di omicidi o contrari alla dignità umana) = riguarda libertà: - personali (è illecito ogni patto che mira, dietro corrispettivo, ad obbligarsi a sposarsi, a prendere i voti sacri o a non chiedere il divorzio, o che obbliga ad una prestazione personale illimitata, cd. servitù personale), -

collettive (es. un patto che riguardi l’obbligo di iscriversi o non ad un certo partito politico, pattuizioni che escludono la possibilità di contrarre con soggetti per motivi razziali),

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economiche (es. la cd. clausola oro, apposta ai contratti per porre i contraenti al riparo delle oscillazioni della moneta e rapportarla al valore dell’oro).

Buon costume, a differenza dell’ordine pubblico, è un criterio di giudizio che si basa sulla natura e sulla realtà sociale e coscienza sociale, suscettibili di evoluzione nel tempo. Il compito del giudice - osservare la realtà sociale (es. immoralità cede sempre di più il campo all’illegalità = violazione dell’ordine pubblico). Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato; così, chi ha pagato i loggionisti per fischiare un certo cantante non può pretendere la restituzione del danaro se costoro non accolgono con fischi il cantante. CAP. XLIX – LA CAUSA 1. L’evoluzione concettuale Causa – requisito essenziale del contratto (art. 1325). Prima, la causa era riferita all’obbligazione, e non al contratto, e ciò in quanto dominava l’idea che il contratto fosse esclusivamente fonte dell’obbligazione, per cui non poteva esservi una causa del contratto che non fosse anche quella dell’obbligazione. Poi, si sostituì all’obbligazione la prestazione, per ricomprendere anche vicende non obbligatorie ma traslative. Il c.c utilizza il termine causa come sinonimo di tipo contrattuale = ragione dell’affare e giustificazione dei movimenti dei beni da un individuo all’altro. 2. Causa e tipo Tipicità legale = disciplinata dal legislatore; tipicità giurisprudenziale = reiterazione di comportamenti, che il legislatore deve disciplinare in modo uniforme. Restano fuori: comportamenti individuali e quelli non ancora socialmente generalizzati (immaturi). Tipo legale = un astratto schema regolamentare = rappresentazione di un’operazione economica ricorrente nella pratica commerciale. Qualificazione = attività di raffronto tra tipo astratto (elaborato dal legislatore) e operazione concreta (posta in essere dai privati), che va condotta oggettivamente (non rileva la volontà privata). Problemi del tipo legale: si deve verificare se esiste una pattuizione che corrisponda ad uno schema tipico per stabilire la normativa applicabile = si dovrà verificare se quel dato schema tipico esiste o non esiste; e poi, se c’è o non c’è un accordo. Questi problemi non hanno nulla a che vedere con la causa del contratto, che riguarda i concreti interessi che i privati intendono perseguire con la concreta operazione economica:  indagine sul tipo legale è astratta; indagine sulla causa è esclusivamente concreta; 4



con il tipo si pone un problema di configurabilità dell’operazione; con la causa si pone un problema di liceità degli interessi perseguiti.

3. L’illiceità Se si identifica la causa con il tipo (= con funzione economico sociale), non si pone un problema di liceità della causa in presenza di contratti tipici, perché la valutazione al riguardo è già stata fatta dal legislatore. Però i privati possono integrare lo schema tipico con diverse connotazioni soggettive e oggettive in base agli interessi perseguiti, per cui l’art. 1343 (Causa illecita) non si può limitare ai soli contratti atipici. Causa non può identificarsi con il tipo: es. un cittadino che promette ad un impiegato pubblico una ricompensa al fine di accelerare una pratica cui egli è comunque dovuto; di per sé, la promessa di una ricompensa non è illecita, così come non è illecita l’attività svolta dall’impiegato. Illiceità deriva dalla condizione soggettiva della parte: è immorale il contratto concluso per ottenere l’adempimento di una prestazione che già è oggetto di un obbligo giuridico. 4. Il contratto atipico La possibilità di concludere contratti atipici (“inventati” dai privati), è prevista dall’art. 1322, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Atipicità assoluta - non esiste, in quanto la giurisprudenza tende sempre a ricondurre ai tipi legali fattispecie prive di disciplina specifica (es. accordo con cui i coniugi definiscono i propri rapporti patrimoniali in vista della separazione consensuale viene ricondotto ad una transazione; contratto di parcheggio in area recintata viene ricondotto a quello di deposito). 5. L’utilità sociale Per dottrina, causa = funzione economico sociale del contratto, perciò l’art. 1322 obbliga il giudice di controllare l’interesse perseguito dai contraenti, che è meritevole di tutela se utile socialmente. Perciò, l’interesse individuale sporadico non è protetto, perché solo le pretese sociali già tipizzate sono meritevoli di tutela giuridica. Gazzoni: visto che non esistono contratti con atipicità assoluta, allora l’individuazione dell’utilità sociale nei contratti atipici non ha rilevanza, perché un interesse di un certo rilievo economico non può essere sporadico ed individuale, ma è comune ad una molteplicità di soggetti, perciò è inevitabile che questo interesse finisce per essere ricondotto ad un contratto tipico. 6. Il giudizio di meritevolezza Giudizio di meritevolezza = valutazione dell’idoneità del contratto atipico elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di regolamentazione degli interessi. Meritevolezza è certa nei contratti tipici, sempreché non si tratti di vicende di cui l’ordinamento giuridico si disinteressi (es. cessione di calciatori in spregio a regolamenti sportivi non è meritevole di tutela, perché inidonea ad operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo; mentre è meritevole di tutela se conclusa tra soggetti estranei a tale ordinamento). Problema della giuridicità del vincolo e dei criteri di valutazione: Nello schema contrattuale tipico - giuridicità del vincolo è presunta sino a prova contraria; nello schema sporadico ed individuale - occorre valutare in termini soggettivi e oggettivi, per stabilire se le parti avevano la volontà di giuridicizzare o meno l’operazione che hanno concluso. Schema contrattuale di atipicità assoluta (es. accordo con cui due soggetti si obbligano a rivolgersi l’un l’altro con un nome nobiliare) è economicamente futile, e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici vincolanti non perché asociale e sporadico, ma perché la futilità = assenza di una reale volontà giuridica delle parti. 7. Il contratto misto 5

Contratto misto = operazione economica realizzata dai privati presenta taluni elementi di un contratto tipico e taluni elementi di un altro; non ha una propria autonomia, ma è combinazione di una pluralità di elementi tipici che si fondono e si condizionano reciprocamente, perdendo così la loro individualità. Un unico rapporto può presentare una duplicità di tipi autonomi (es. vendita di una cosa a prezzo irrisorio: si ha donazione della differenza rispetto al prezzo di mercato all’acquirente) – i 2 schemi contrattuali (vendita e donazione) e le 2 funzioni (scambio e liberalità) sono incompatibili = non è possibile ipotizzare un contratto misto, per cui i 2 tipi contrattuali mantengono la propria autonomia, e si applicherà la disciplina della vendita per le garanzie e l’inadempimento, e quella della donazione per il resto. Contratto misto non ha una disciplina tipica propria = 2 teorie contrapposte: - Teoria dell’assorbimento: al contratto misto si deve applicare la disciplina del contratto prevalente; - Teoria della combinazione: i vari aspetti del contratto vanno disciplinati sulla base del riferimento al tipo corrispondente. 8. Il collegamento negoziale Negozi collegati = pluralità di negozi strutturalmente autonomi, ma collegati = le sorti dell’uno influenzano quelle dell’altro (validità ed efficacia). I singoli contratti mantengono le proprie cause e tipi autonomi e diversi. Contratti complessi = pluralità di elementi danno luogo ad un’unica causa che caratterizza l’intero rapporto = fusione di più tipi contrattuali. Collegamento dei negozi collegati può essere: - unilaterale o bilaterale: a seconda se la dipendenza è o non è reciproca; - necessario (insito nella funzione assolta dal negozio) o volontario (instaurato dai privati). Sono legati i negozi preparatori, es. negozio di procura è preparatorio rispetto alla conclusione del contratto tramite rappresentanza. Collegamento può riguardare non sol...


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