Gazzoni (riassunto) PDF

Title Gazzoni (riassunto)
Course Diritto Civile
Institution Università degli Studi di Padova
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riassunto gazzoni ...


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FRANCESCO GAZZONI

MANUALE DI DIRITTO PRIVATO

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CAP. V – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 1. L’interesse Il soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) è il destinatario delle norme giuridiche, ed in particolare queste ultime disciplinano interessi dei soggetti, nei limiti in cui sono ritenuti giuridicamente rilevanti; nel diritto privato, l’interesse generalmente rileva se di natura patrimoniale, o comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, anche se in taluni casi viene preso in considerazione l’interesse non economico o morale (es. diritti della personalità). Di fronte a un determinato concreto interesse, l’ordinamento può assumere un atteggiamento di indifferenza, quando lo consideri lecito ma non apprezzabile dal punto di vista giuridico (es. un mancato invito a pranzo non potrà mai rilevare sul piano giuridico); l’ordinamento potrà invece ritenere che talune attività vadano protette e che dunque il soggetto sia fornito degli strumenti giuridici per realizzare l’interesse sotteso, anche se terzi vi si vogliano opporre, in quanto esso è meritevole di tutela. Infine, possono esservi situazioni in cui l’interesse del singolo è in conflitto con quelli superiori dell’ordinamento giuridico, cosicché esso sarà ritenuto illecito e come tale non solo non protetto, ma anzi avversato. Nell’ambito degli interessi, il soggetto può volere o conseguire un bene che non ha o conservare un bene che ha già. Il bene può consistere in una cosa o in un insieme di cose materiali, ma anche in un bene immateriale (es. un’opera dell’ingegno o un’invenzione), o in un comportamento positivo ovvero omissivo (facere e non facere). I due fondamentali interessi a conseguire e conservare un bene si possono realizzare, dal punto di vista giuridico, grazie all’esercizio dei poteri e delle facoltà che gli sono attribuiti dall’ordinamento stesso. Le situazioni giuridiche soggettive sono infatti il risultato di una valutazione che l’ordinamento fa dei vari interessi, ed in particolare di quelli ritenuti meritevoli di tutela. Ad ogni situazione giuridica attiva (titolarità di poteri e facoltà), corrisponde una situazione giuridica passiva (in capo a determinati soggetti o a tutti i consociati), che potrà consistere nel dover tenere un dato comportamento ovvero nel dover addirittura subire l’altrui iniziativa.

2. Il diritto soggettivo Quando una norma attribuisce ad un soggetto, al fine di realizzare un proprio interesse, un diritto soggettivo, si è in presenza della più intensa protezione accordata dall’ordinamento. Esso consiste in una sintesi di posizione di forza (il diritto è in grado di realizzare pienamente e con la forza l’interesse) e di libertà (il soggetto è infatti libero di decidere se esercitare o meno il diritto). ~"2"~"

Il principio del divieto di abusare del proprio diritto, anche se non è stato espressamente codificato, può desumersi dall’art. 2 cost. sul dovere di solidarietà, inteso come limite interno ad ogni situazione giuridica soggettiva. Esso inoltre si manifesta, per i diritti reali, nel divieto degli atti emulativi e, per i diritti di credito, nel principio di correttezza e buona fede. Oltre a questo limite di carattere generale, vi sono altre limitazioni poste dalla legge o dalla volontà privata, così ad esempio i limiti imposti al proprietario ad edificare, o quello di non fare concorrenza a un certo soggetto. Il diritto soggettivo, dal punto di vista del contenuto, può manifestarsi all’esterno in diversi comportamenti che costituiscono esercizio di distinte facoltà. La facoltà, dunque, non è una situazione giuridica soggettiva autonoma, ma fa parte del contenuto del diritto stesso.

3. Il diritto assoluto Le caratteristiche del diritto assoluto sono molteplici: -

vi è innanzitutto quella di dar vita ad una relazione tra un soggetto ed un bene

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conseguentemente, l’esercizio di tale diritto prescinde totalmente dalla collaborazione di terzi

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ad esso corrisponde una situazione passiva che si configura come un dovere di astensione a carico dei terzi e in ciò consiste l’assolutezza, ossia la possibilità di far valere questo diritto erga omnes

Tale diritto, inoltre, ha come contenuto una pluralità di facoltà, che si manifestano all’esterno attraverso attività molteplici che variano a seconda del singolo diritto assoluto di cui si è titolari. La categoria più importante dei diritti assoluti è quella dei diritti reali, in quanto il proprietario di un bene gode dello stesso in via immediata e senza la collaborazione di terzi, e qualora sia turbato nel godimento della cosa riceve protezione dall’ordinamento giuridico. I diritti reali si distinguono a seconda che abbiano ad oggetto una cosa propria o una cosa altrui. In questa seconda ipotesi, si distinguono poi ulteriormente a seconda che l’interesse realizzato sia quello a godere della cosa altrui (diritti reali di godimento), ovvero a costituirla in garanzia dell’adempimento di un’obbligazione (diritti reali di garanzia). Accanto ai diritti reali, vi sono poi i diritti della personalità e i diritti sui beni immateriali; in entrambi i casi, viene in rilievo un profilo non esclusivamente patrimoniale, anche se nel secondo caso esso non è propriamente assente.

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Trattasi dunque anche in questi casi di diritti assoluti, che possono essere fatti valere erga omnes, con conseguente dovere di astensione a carico dell’intera collettività e la cui realizzazione è immediata e non richiede un obbligo di collaborazione da parte di alcuno.

4. Il diritto relativo Esso ha caratteristiche del tutto opposte a quello assoluto e si configura quando il soggetto intende conseguire un bene che non ha e che dunque è nel patrimonio di un terzo, per cui è evidente che esso presuppone, per essere realizzato, anche l’altrui collaborazione. Ogniqualvolta si realizza detto diritto, si ha una modificazione di patrimonio, che può essere materiale (es. l’interesse a conseguire una somma di danaro si realizzerà a seguito della consegna di tale somma da parte del debitore del creditore, con conseguente modificazione dei rispettivi patrimoni) o puramente ideale (es. se il proprietario di un fondo confinante chiede la comproprietà del muro divisorio, si avrà una modificazione giuridica, ma la realtà materiale resterà immutata), a seconda che si verifichi o meno una concreta modificazione della realtà. Nell’ambito dei diritti relativi, distinguiamo due categorie: -

diritto di credito: il diritto di credito presenta tre caratteristiche: o consiste in uno specifico dovere di cooperazione (obbligo) da parte di un altro soggetto, senza il quale non è concepibile la soddisfazione del diritto o il dovere di cooperazione è posto a carico di un soggetto determinato, e non già della generalità o ha un contenuto positivo e limitato, in quanto attribuisce al creditore il solo potere di pretendere l’adempimento della prestazione pattuita (pretesa); inoltre il contenuto dell’obbligo non può mai consistere in una mera astensione. Al riguardo, occorre distinguere tra l’obbligo di non fare (es. non edificare) e il dovere di astensione, infatti il contenuto dell’obbligo di non fare, anche se consiste in un comportamento omissivo, è sempre a carattere positivo, e comporta una modificazione del patrimonio dell’obbligato a vantaggio di quello del creditore (es. il primo infatti si vede venir meno una facoltà lecita di costruire un edificio e il secondo si arricchisce di ulteriori utilità); invece, nel caso del dovere di astensione, non si ha un depauperamento del patrimonio di un soggetto a vantaggio di quello di un altro, perché non costituisce una facoltà lecita quella ad esempio di disturbare il godimento del bene da parte del legittimo proprietario I diritti di credito danno luogo sempre ad un vero e proprio rapporto giuridico, consistente nella relazione intersoggettiva che si instaura tra creditore e debitore (ciò che manca nei diritti assoluti); ~"4"~"

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diritto potestativo: esso si ha quando la modificazione della realtà non è materiale, ma soltanto ideale e di carattere giuridico, per cui non è necessaria la collaborazione del soggetto passivo, ma sarà sufficiente l’esercizio del diritto da parte del titolare. In tal caso, però, il soggetto passivo, nel cui patrimonio inciderà la modificazione, è sempre individuato, e quindi il diritto potestativo è pur sempre un diritto reale e non un diritto assoluto. Al diritto potestativo corrisponde una situazione del soggetto passivo denominata soggezione, infatti esso non solo non deve far nulla per permettere la realizzazione del diritto del soggetto attivo, ma non può neanche far nulla per impedirla. All’esercizio del diritto potestativo può conseguire l’obbligo di pagare una somma di danaro, come avviene nell’esempio fatto di acquisto della comproprietà del muro, laddove l’acquirente deve pagare la metà del suo valore.

5. Circolarità dei diritti I diritti assoluti e quelli relativi, pur costituendo due categorie distinte tra di loro, sono intrinsecamente collegate sotto un duplice ordine di considerazioni, posto che l’interesse a conseguire e l’interesse a conservare determinano una sorta di circolarità degli interessi. Innanzitutto, una volta che l’interesse a conseguire si sia realizzato, nasce inevitabilmente l’interesse a conservare quanto conseguito e viceversa (es. compravendita). Inoltre, sussiste un collegamento fra le due categorie dal punto di vista della tutela, infatti, ogni qualvolta è leso un diritto assoluto, sorge in capo al soggetto che tiene il comportamento lesivo l’obbligo di risarcire il danno. A tale obbligo corrisponde in capo al titolare del diritto assoluto un vero e proprio diritto relativo di credito ad ottenere il risarcimento. Vi sono dei casi in cui il diritto relativo di credito è tutelato come quello assoluto, e cioè erga omnes. Ad esempio, se due soggetti sono obbligati a prestare gli alimenti e colui che è obbligato viene ucciso in un incidente stradale, l’altro potrebbe rivolgersi contro l’autore dell’illecito per il risarcimento del danno derivante dal fatto che con l’uccisione del debitore si è impedita la prosecuzione del rapporto; affinchè ciò avvenga, è necessario che sussista il nesso di causalità diretta e immediata tra il fatto illecito e il danno subito dal creditore.

6. I diritti personali di godimento Nel caso di tali diritti, si è in presenza da un lato di una situazione di carattere relativo, esistendo un rapporto giuridico tipico ed in particolare un diritto di credito dal lato attivo e un obbligo dal lato passivo, ma dall’altra, di fronte al titolare dell’interesse a godere del bene, vi è un dovere generale di ~"5"~"

astensione pari a quello dei diritti assoluti (es. locatario, che ha rapporto obbligatorio con il proprietario e assoluto erga omnes nella conservazione del godimento del bene).

7. L’onere Si ha l’onere quando un soggetto deve tenere un determinato comportamento non per realizzare un interesse altrui, bensì un interesse proprio (es. onere della prova). Spesso la legge parla impropriamente di obbligo anziché di onere, o utilizza il verbo “dovere”, così creando l’equivoco che il comportamento sia obbligato e non libero (ad esempio, il codice civile prevede che taluni atti si devono rendere pubblici con la trascrizione: in realtà non si tratta di obbligo, ma di onere).

8. L’aspettativa L’aspettativa è una situazione giuridica che si ha quando si è in attesa che la fattispecie produttiva di effetti giuridici si completi. Si distingue in aspettativa di diritto (o legittima) e di fatto: solo la prima è meritevole di tutela. Ad esempio, prima della morte di un soggetto non si è verificato alcuno degli elementi che costituiscono la fattispecie acquisitiva mortis causa; tale fattispecie presuppone infatti l’apertura della successione, l’accettazione del chiamato all’eredità e nonostante i parenti più prossimi abbiano diritto per legge ad una quota dell’eredità, non si può dire che gli stessi, prima dell’apertura della successione, abbiano un’aspettativa legittima nei confronti dell’eredità, perché la fattispecie non si è ancora perfezionata. Diversamente, se la successione si è aperta, ma il soggetto chiamato all’eredità non è ancora venuto a esistenza in quanto concepito, ma non ancora nato, verrà nominato un curatore che assicuri l’integrità del patrimonio del de cuius in vista della nascita del chiamato. Oltre ad attribuire poteri di natura conservativa, l’aspettativa si caratterizza per la sua necessaria provvisorietà, dal momento che o la fattispecie in itinere si perfezionerà, ed allora nascerà un diritto soggettivo vero e proprio, ovvero non si perfezionerà (ad esempio il concepito non verrà al mondo), ed allora verrà meno anche la situazione di aspettativa. Si ha aspettativa legittima anche nel caso di diritti condizionati per volontà delle parti (condizione sospensiva o risolutiva). In tal caso, fino a quando non si verificherà l’evento futuro e incerto, il negozio giuridico non sarà produttivo di effetti.

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Peraltro, durante la fase di pendenza della condizione, le parti possono comunque disporre della propria aspettativa, così l’acquirente sotto condizione può sostituire a sé un terzo che diventerà proprietario solo se la condizione si avvererà.

9. Il possesso Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; pertanto, si può essere possessori senza essere titolari di diritti reali, purchè il soggetto si comporti all’esterno come se lo fosse. Il possesso è tutelato incondizionatamente, mediante l’azione di reintegra, contro spogli violenti o clandestini da parte di terzi, ivi compreso il proprietario che volesse di sua iniziativa riappropriarsi della cosa rubatagli. La ratio di tale principio è quella di evitare nella collettività la ragion fattasi; peraltro, ciò non significa che il ladro abbia titolo per possedere la cosa, per cui egli vincerebbe sicuramente la causa in un giudizio possessorio, ma sarebbe soccombente in quello petitorio, che riguarda l’esistenza del diritto reale. La tutela del possesso è dunque provvisoria, perché il possessore che non sia anche proprietario del bene lo dovrà restituire all’esito del giudizio con cui si accerti che detto bene è di proprietà di un terzo. Vi sono poi dei casi in cui il possesso prolungato per un determinato periodo può dar luogo, in presenza dei requisiti del corpus possessionis e dell’animus possidenti, alla nascita di un diritto reale di proprietà per usucapione. Vi è poi la detenzione, che si ha quando la cosa è posseduta tramite terzi; in tal caso, il detentore è il soggetto che ha la relazione materiale con il bene, però non si comporta come se fosse proprietario, in quanto ne riconosce l’altruità. Detta detenzione è poi detta qualificata quando il soggetto detiene il bene anche nel proprio interesse e non solo nell’interesse altrui. La tutela del possesso, come noto, può avvenire attraverso l’esercizio delle azioni possessorie (di reintegra in caso di spoglio e di manutenzione in caso di molestia nel possesso).

10. La potestà Essa si ha quando non vi è coincidenza tra chi esercita il diritto e chi è titolare dell’interesse sotteso: si pensi ad esempio al rapporto tra genitori e figli, in cui i genitori agiscono in nome e per conto dei figli, e quindi gli effetti giuridici degli atti che essi compiono ricadono su questi ultimi. Tale potere può essere voluto dalla legge (caso dei genitori), ma a volte dallo stesso rappresentato (rappresentanza diretta).

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La caratteristica di colui che agisce in base a una potestà è quella che non potrà essere libero nelle proprie iniziative, ma dovrà costantemente perseguire l’interesse altrui e non entrare in conflitto con esso: trattasi pertanto di un potere vincolato. A tale situazione di potere di esercitare l’altrui diritto corrisponde il dovere di esercitarlo avendo sempre di mira la realizzazione dell’interesse altrui; da ciò ne consegue che, fino a prova contraria, il contratto concluso dal rappresentante con se stesso non è ammissibile, ed inoltre, allorquando il rappresentante abusi del proprio potere per perseguire un interesse proprio o di un terzo, si avrà una situazione di conflitto di interessi. Allorquando il potere è attribuito dalla legge, vi è in capo al titolare dello stesso l’obbligo legale di agire al fine di perseguire gli interessi altrui (es. genitori o curatore di un’eredità giacente), quando invece la potestà nasce volontariamente, non ci sarà un obbligo, ma la libertà di esercitare il potere, fermo restando, in caso di esercizio, il dovere di perseguire l’altrui interesse. Infine, va evidenziato che nel caso della potestà il termine di relazione del soggetto non è di regola un bene, ma piuttosto un altro soggetto, il cui interesse deve essere perseguito anche attraverso l’acquisizione di un determinato bene.

11. Lo status Lo status è la situazione giuridica che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti, nell’ambito di una collettività organizzata; esso è una situazione giuridica soggettiva autonoma, fonte a sua volta di diritti ed obblighi tutelati in quanto tali. La perdita dello status determina pertanto anche automaticamente la perdita delle situazioni che da esso derivano. Lo status non è una somma di diritti ed obblighi, ma una diversa e distinta situazione protetta dall’ordinamento, con l’attribuzione di azioni giudiziarie volte ad accertarne l’esistenza e l’eventuale violazione. Lo status si distingue in pubblicistico e privatistico: esempio del primo sono le situazioni riconosciute allo stato di figlio nell’ambito della famiglia, ed esso si acquista automaticamente secondo regole fissate dalla legge e non si perde mai, se non quando la paternità sia riconosciuta insussistente; al riguardo, la legge riconosce a favore del figlio naturale non riconosciuto un’azione intesa ad ottenere, mediante sentenza di mero accertamento, il riconoscimento ab origine della condizione di figlio. Lo status di figlio, anche se nasce secondo regole legali, e sotto questo aspetto è attratto nella sfera pubblicistica, genera diritti ed obblighi di natura privatistica ed ha carattere essenzialmente patrimoniale, pur se sono rilevanti anche gli aspetti personali del rapporto (es. quello dell’educazione). La nascita invece di uno status di carattere esclusivamente privatistico deriva dall’essere il soggetto membro di una associazione o socio di una società. ~"8"~"

Tale status nasce a seguito di una libera espressione di volontà da parte dei membri dell’associazione o società, ed è anch’esso fonte di diritti (es. al voto, agli utili) e obblighi (es. versare i conferimenti). Anche tali diritti sono suscettibili di essere tutelati in via giudiziale attraverso l’ottenimento di una sentenza. Nello status si riscontra un elemento materiale costituito dalla posizione del soggetto nell’ambito della collettività organizzata ed un elemento formale costituito dalla relativa tutela accordata dall’ordinamento giuridico. Talvolta però può sussistere solo l’elemento formale, e in tal caso di parlerà non di status, ma di qualità giuridica (es. erede, il quale è successore a titolo universale e quindi non subentra in un particolare rapporto in capo al de cuius, bensì nella complessa posizione giuridica attiva e passiva dello stesso). Questa qualità è fonte di diritti e di obblighi, ma al tempo stesso è tutelata in sé e per sé attraverso l’azione di petizione ereditaria, volta a far accertare la qualità di erede. Talvolta si parla di qualità con riferimento al trattamento riservato dalla legge ad un soggetto per la sua attività svolta, come ad esempio il consumatore, nel senso di considerare tale la persona fisica che agisce per scopi non di impresa o di professione.

12. L’interesse legittimo Esso si realizza mediante l’esercizio da parte di un terzo di un potere; si è pertanto in presenza di una situazione attiva, ma essa può realizzarsi non già ad iniziativa del titolare, ma solo in seguito all’esercizio da parte di un terzo di un’altr...


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