Riassunto Torrente - Schlesinger capitoli 17-42 + 48 PDF

Title Riassunto Torrente - Schlesinger capitoli 17-42 + 48
Author Valentina Fagotto
Course Istituzioni DI Diritto Privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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MANUALE DI DIRITTO PRIVATO TORRENTE - SCHLESINGER  CAPITOLO 17 - IL RAPPORTO OBBLIGATORIO - NOZIONE Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto passivo detto “debitore” ed il soggetto attivo detto “creditore”, in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo a una determinata prestazione (ad esempio il venditore è tenuto alla consegna del bene nei confronti dell’acquirente). Il rapporto obbligatorio dà dunque luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva (di debito) fa da contrasto quella attiva (di credito). Il creditore, per conseguire l’utilità cui ha diritto, ha bisogno dell’indispensable cooperazione del debitore; quindi il creditore ha un diritto nei confronti del debitore e si dice “relativo” (o personale), in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. La nozione di “diritto di credito” viene tradizionalmente contrapposta a quella di “diritto reale”: mentre quest’ultimo è un diritto sulla cosa, caratterizzato dai connotati dell’immediatezza e dell’assolutezza, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione (c.d. relatività del diritto di credito). Il potere del creditore sul bene è mediato (in quanto il godimento del bene gli viene garantito attraverso la condotta imposta al debitore; e non già mediante l’attribuzione di una diretta potestà suk bene medesimo, come accade invece in ipotesi di diritto reale)e relativo (in quanto può esercitarsi slo nei confronti del debitore): si parla perciò di DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO. La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale (art. 2740 cc: “Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”); questo significa che nel caso in cui il creditore risulti insoddisfatto potrà esercitare delle misure coercitivie nei confronti del patrimonio del debitore. Ad esempio, se l’obbligazione fa capo al ricevimento di una determinata somma di denaro, il creditore potrà dar luogo alla esecuzione forzata, sempre che il patrimonio del debitore sia capiente, proprio quanto aveva diritto di conseguire con l’adempimento spontaneo. Si hanno anche dei casi di “esecuzione forzata specifica”: obbligo di consegnare una determinata cosa; obbligo di facere fungibile; obbligo di non facere che si traduca nella realizzazione di un opus (artt. 2930-2933 cc). Negli altri casi, il creditore insoddisfatto potrà chiedere solo il risarcimento del danno subito, con la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione forzata.

- FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Le obbligazioni, secondo quanto disposto dall’art. 1173 del codice civile, possono sorgere da: A) Contratto; B) Fatto illecito;

C) Ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: ad es. Promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, imposizione tributaria. Si dicono “fonti delle obbligazioni”; la classificazione del codice civile corrisponde a quella adottata da Gaio, che distingueva tra obbligazione da contratto, da delitto e variae figurae. Ora, tra le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dell’atto illecito debbono inserirsi, oltre a quelle c.d. “nominate”, cioè quelle espressamente indicate dal legislatore (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa), anche quelle c.d. “innominate”: cioè tutti quegli accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, che siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei critri desumibili dall’ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. Così la giurisprudenza riconduce fra le fonti innominate di obbligazione: A) Il testamento B) Gli atti leciti dannosi ( si pensi all’indennizzo riconosciuto al condomino danneggiato da opere di consolidamento delle strutture portanti dell’edificio condominiale eseguite dal condominio in esecuzione ad un provvedimento della P.A.) C) I rapporti nascenti da taluni contratti nulli (art. 2332 cc) D) I rapporti contrattuali di fatto o da “contatto sociale qualificato” che si hanno quando una attività normalmente prestata in esecuzione di un contratto viene effettuata in assenza di esso. Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione, a prescindere dalla fonte da cui, di volta in volta, l’obbligazione concretamente discende; trattando poi delle singole fonti da cui la stessa può derivare: il contratto (artt. 1321-1986 cc), le promesse unilaterali (artt. 1987-1991 cc), i titoli di credito (artt.1992-2027 cc), la gestione degli affari (artt. 2028-2332 cc), il pagamento dell’indebito (artt. 2033-2040 cc), l’arricchimento senza causa (artt. 2041-2042 cc), i fatti illeciti (artt. 2043-2059 cc). Quindi, in sintesi, attraverso l’obbligazione non si f altro che andare a arealizzare quello che era già stato stabilito a livello contrattuale; in caso di inadempimento vi sono le sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligazione ma anche quelle previste per l’inadempimento contrattuale.

- L’OBBLIGAZIONE NATURALE ART. 2034 CC: “ Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.” Il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggettodi obbligazione naturale; ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione: c.d. “soluti retentio”. Quest’ultimo effetto presuppone, però il concorso dei seguenti presupposti: A) la spontaneità dell’esecuzione, cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione (non vi è spontaneità se pago una somma di denaro sotto minaccia); B)la capacità del soggetto che esegue la prestazione; C) la proporzionalità tra la prestazione eseguita, da un lato, ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare, da altro lato: non può, infatti, considerarsi doveroso ciò

che va oltre quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o quanto il beneficiario può ragionevolemente attendersi. Il diritto dell’accipiens di non restituire la prestazione ricevuta in adempimento di una obbligazione naturale costituisce l’unico effetto dell’obbligazione naturale stessa: quest’ultima non potrà, ad es., essere oggetto di novazione oggettiva, di cessione, di trasmissione ereditaria, di compensazione legale o giudiziale, venir presidiata da garanzie reali o personali, ecc. . Talune ipotesi di obbligazione naturale, quali il debito di gioco, l’obbligo di eseguire la c.d. disposizione fiduciaria, il debito prescritto, sono espressamente previste dalla legge che non concede al creditore di chiederne giudizialmente l’adempimento, ma solo di rifiutare la restituzione di quanto eventualmente percepito. Inoltre, sono considerate come adempimento di una obbligazione naturale le prestazioni gratuite effettuare in favore del convivente more uxorio (ad esempio le dazioni di denaro diverse dalla donazione), il pagamento di somme di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale, l’adempimento spontaneo d una disposizione testamentaria orale, mentre non costituisco adempimento di obbligazione naturale le attribuzioni effettuate per riconoscenza, per speciale remunerazione (es: donazione remuneratoria), le mance (c.d. donazione in uso) ecc.

 CAPITOLO 18: GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - I SOGGETTI I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio debbono essere determinati o quanto meno determinabili ( si pensi alla ipotesi in cui si promette un premio a chi riporti il cane smarrito, art. 1989 cc). La titolarità (passiva) del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (ad es. Le spese condominiali gravano sui proprietari delle singole unità immobiliari site nel condominio, in proporzione al valore delle rispettive proprietà esclusive: art. 1123 cc): si parlerà di obbligazioni propter rem (“obbligazioni reali”). L’obbligazione a soggetto determinabile va tenuta distinta dall’obbligazione “ambulatoria”, in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione.

- LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE Perchè sussista un rapporto obbligatorio è necessario che vi siano almeno due soggetti: il debitore e il creditore (c.d. obbligazione semplice). Ma è tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (debitori e/o creditori): c.d. “obbligazioni plurisoggettive”. Questa ipotesi ricorre in caso di: A) Obbligazione solidale, che si ha quando: - ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore del’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri (ad esempio, se più persone concorrono a cagionare un medesimo evento dannoso, ciascuna è obbligata, nei confronti del danneggiato, al risarcimento dell’intero danno e la prestazione risarcitoria effettuata da uno dei coobbligati estingue integralmente il credito risarcitorio del danneggiato, determinando la liberzione anche degli altri condebitori: art. 2055 cc, “obbligazione solidale passiva); - ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l’obbligazione (ad esempio, se due coniugi sono cointestatari di un medesimo conto corrente bancario, art. 1854 cc, ciascuno può effettuare operazioni anche separatamente, liberando così la banca da qualsiasi obbligo restitutorio nei confronti dell’altro soggetto: “obbligazione solidale attiva”). B) Obbligazione parziaria, che si ha quando: - ciascuno dei condebitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita, da ciascuno per la sua parte, dagli altri condebitori (ad esempio, se Tizio deve a Caio 100, alla sua morte subentrano gli eredi, ciascuno dei quali, salvo che il testatore disponga diversamente, deve pagare Caio, art. 752 cc, in proporzione alla propria quota ereditaria: nomina hereditari ipso iure dividuntur; “obbligazione parziaria passiva”: art. 1314 cc); - ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre per la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori, perla quota di rispettiva spettanza (ad esempio inipotesi di appaltatori di un’opera complessa, ciascuno di essi può domandare solo la propria quota di compenso ed il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno; “obbligazione parziaria attiva”: art. 1314 cc). Con riferimento alle ipotesi in cui più siano i soggetti obbligati o soggetti creditori (condebitori o concreditori) si pone il problema di sapere se l’obbligazione è solidale o parziaria.

L’art. 1294 cc afferma che: “ I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.” Ciò significa che in caso di una medesima prestazione, i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. La regola tende a tutelare il creditore di una obbligazione solidale rispetto al creditore di una obbligazone parziaria in quanto in questo ultimo caso si corre il rischio dell’insolvenza di uno o più soggetti. In caso di pluralità di creditori si ritiene invece che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo stesso.

- LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI Per quanto riguarda l’obbligazione solidale passiva: - nei rapporti c.d. esterni fra debitore e creditore valgono i seguenti principi: - il creditore può rivolgersi, per ottenere l’intera prestazione, ad uno qualsiasi ovvero a taluni a sua scelta dei coobbligati. Il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dall’adempimento integrale (art. 1292 cc) salvo che la legge ovvero il titolo non prevedano il c.d. beneficio di escussione: l’onere cioè del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore; - l’effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l’obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore (art. 1292 cc); - il conebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione, può opporre al creditore le c.d. eccezioni comuni (che attengono cioè all’intero rapporto obbligatorio, come ad esempio l’invalidità della fonte, estinzione, inesigibilità), ma non quelle c.d. personali altrui (che attengono esclusivamente al rapporto tra il creditore ed uno o più degli altri condebitori (art. 1297 comma 1); - la costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri; - l’atto con il quale si sospende la prescrizione contro uno dei condebitori ha effetto anche nei confronti degli altri (art. 1310 comma 1); - la rinuncia, da parte del creditore, alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale della obbligazione degli altri; - la transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati, che abbia ad oggetto l’intero debito non produce effetto nei confronti degli altri condebitori; questi ultimi possono però dichiarare di volerne approffittare e ciò non può essere escluso con clausole di transazione; - la sentenza pronunciata tra creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri condebitori. - nei rapporti interni fra coobbligati valgono invece i seguenti principi: - il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali se non risulta diversamente (art. 1298 cc), salvo che la obbligazione non sia sorta nell’esclusivo interesse di uno solo di essi; - se uno dei condebitori ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza (art. 1299 cc e art. 2055 cc), c.d. azione di regresso; peraltro, se l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione ha diritto di richiedere a questo ultimo il rimborso dell’intera prestazione eseguita; - nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori (art. 1299 cc).

- DIVISIBILITA’ ED INDIVISIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE Le obbligazioni si dividono in: A) INDIVISIBILI: quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale: o per sua natura (es: obbligazione di consegnare un cavallo) c.d. indivisibilità oggettiva o per volontà delle parti (es: obbligazione di consegnare i due biglietti aerei per il viaggio di nozze) c.d. indivisibilità soggettiva --> art. 1316 cc; B) DIVISIBILI: quelle che si possono adempiere parzialmente (es: consegna di una determinata somma di denaro) --> art. 1314 cc; La distinzione tra questi due tipi di obbligazioni ha rilevanza in tema di obbligazioni plurisoggettive: infatti la obbligazione plurisoggettiva indivisibile è solidale (art. 1317 cc) e quindi alla stessa trova applicazione la disciplina della solidarietà con alcune differenze: la principale riguarda il fatto che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e del creditore.

- LA PRESTAZIONE La prestazione cui è tenuto il debitore deve: - essere suscettibile di una valutazione economica (c.d. patrimonialità della prestazione); tale non è il dovere di fedeltà imposto ai coniugi che non costituisce perciò una obbligazione in senso tecnico; - rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale (es: interesse meramente culturale, religioso o creativo) del creditore --> art. 1174 cc: “ La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono tradizionalmente a seconda che la stessa consista: - in un dare, cioè nel trasferimento di un diritto su un bene o la consegna di un bene: se il bene è specifico si parla di obbligazione specifica; se il bene è determinato solo nel genere (es: 100 quintali di grano) si parla di obbligazione generica; - in un facere, cioè nel compimento di una attività materiale o giuridica sempre che non consista in un dare; - in un non facere, cioè nell’osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare (es: divieto negoziale di non alienazione --> art. 1379 cc) o in un non facere ( es: obbligo di non concorrenza --> art. 2596 cc): in questi casi si parla di obbligazione negativa, disciplinata dall’art. 1222 cc. In relazione al contenuto della prestazione abbiamo: - obbligazione di mezzi, in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività senza garantire sul risultato del suo operato (es: l’avvocato che si impegna a difendere il proprio cliente non potrà dare delle sicurezze circa il giudizio del giudice); - obbligazione di risultato. In cui il debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività (es: appaltatore che si impegna a costruire un determinato immobile): il risultato sperato fa parte della prestazione dovuta. La prestazione si distingue ancora in: - fungibile: se per il creditore non sono rilevanti nè l’identità nè le qualità personali di chi la esegue (es. Obbligazione di dare una somma di denaro); - infungibile: nel caso contrario.

In ogni caso è necessario che la prestazione dovuta sia POSSIBILE, LECITA E DETERMINATA (O DETERMINABILE). Il rispetto di tali requisiti dipende dal modo in cui le parti, nelle obbligazioni di fonte negoziale, hanno definito l’oggetto del rapporto. ART. 1175 CC: “ Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa], [artt. 1206, 1227, 1337, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 2598, n. 3 c.c.]”. Questo articolo definisce il principio generale secondo cui entrambi i soggetti devono comportarsi secondo correttezza, tale considerato come un dovere costituzionale, sancito dall’art. 2. Questo principio: - da un lato impone alle parti del rapporto obbligatorio di modellare la reciproca condotta in guisa da non sacrificare oltre il necessario gli interessi della controparte (es: rifiuto del creditore della prestazione obbligazionaria compiuta con assegno circolare); - dall’altro lato, fa sorgere accanto all’obbligo principale di prestazione in capo al debitore, una serie di obblighi di protezione, strumentali ed accessori rispetto a questo ultimo, finalizzati alla tutela degli interessi dell’altra parte del rapporto obbligatorio (es: obbligo del meccanico di conservare la autovettura consegnata dal cliente per una riparazione). Infine di parla anche di “obbligazione senza prestazione”: obbligazione che sorge comunque ma che non ha alla base alcuna prestazione (es: obbligo del professionista di custodire le cose speditegli dal potenziale cliente anche se non intende accettare l’incarico --> art. 1728 comma 4 cc).

- L’OGGETTO ART. 1174 CC: “ La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Nelle obbligazioni di dare pure il bene dovuto viene talora indicato come “oggetto” (mediato) della obbligazione e si distinguono: - obbligazioni generiche (o di genere), quando il debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate o appartenenti ad un determinato genere (es: 100 kg di grano, 6 bottig...


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