RITI Speciali PDF

Title RITI Speciali
Author francesca oliva
Course DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Institution Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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riassunto dei riti speciali...


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RITI SPECIALI Il libro VI del codice prevede 6 riti speciali.

2 RITI AUTORITATIVI: 1) GIUDIZIO IMMEDIATO 2) GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Sono richiesti dal PM ed eliminano la fase dell’U.P. al fine di consentire l’accesso immediato al dibattimento. Non si richiede il consenso dell’imputato, però, prima dell’inizio del dibattimento può chiedere un rito deflattivo. 4 RITI DEFLATTIVI: 1) GIUD. ABBREVIATO 2) PATTEGGIAMENTO 3) MESSA ALLA PROVA 4) PROCEDIMENTO PER DECRETO Richiedono il consenso dell’imputato perché eliminano la fase del dibattimento.

GIUDIZIO ABBREVIATO È detto anche patteggiamento sul rito. È un giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato che ha luogo nell’udienza preliminare, in sede di conversione di altro rito specia le ( giud. Direttissimo, giud. Immediato, opposizione a decreto penale di condanna, citazione diretta a giudizio) o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Tale rito si caratterizza per la rinuncia al dibattimento (quindi, all’acquisizione delle prove nella dialettica tra le parti) e per l’utilizzo ai fini della decisione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, raccolti nel corso delle indagini dal PM e dal difensore. Poiché il G.A. comporta una rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, la facoltà di domandarlo è riconosciuta solo all’imputato. Il PM può solo chiedere l’ammissione della prova contraria nel caso in cui l’imputato chiede il giudizio abbreviato condizionato. Occorre ricordare che la L. 33/2019 ha apportato una modifica, infatti, il G.A. non si può più applicare ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Tuttavia, il legislatore ha adeguato la nuova disciplina a quella precedente prevedendo che: 1. Quando l’originaria richiesta dell’imputato di procedere con G.A. sia stata dichiarata inammissibile perché il rito è punito con ergastolo, la richiesta potrà essere riproposta successivamente fino a che non sia formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare; 2. Nel caso di inammissibilità della richiesta di G.A. nell’udienza preliminare, il giudice all’esito del dibattimento se ritiene che il fatto commesso non è punibile con ergastolo (cambio di imputazione) applica la riduzione della pena connessa al G.A. L’imputato può fare richiesta di: A) GIUDIZIO ABBREVIATO INCONDIZIONATO (art 438 c1), cioè chiedere che il processo sia definito in udienza preliminare allo stato degli atti. La richiesta è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale e può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni in U.P. B) GIUDIZIO ABBREVIATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL DEPOSITO DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DIFENSIVE, in tal caso il giudice provvede solo dopo che sia decorso un termine non superiore a 60 giorni, eventualmente richiesto dal PM per poter svolgere indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso l’imputato potrà revocare la richiesta di G.A e si procederà con rito ordinario. C) GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO AD UN’INTEGRAZIONE PROBATORIA necessaria ai fini della decisione. Il giudice la accoglie solo se l’integr. Prob. Risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile

con la finalità di economia processuale. In tal caso il PM può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’art. 423 (modifica dell’imputazione). Se il giudice non accoglie la richiesta di G.A. CONDIZIONATO l’imputato può riproporre richiesta di G.A. INCODIZIONATO o di PATTEGGIAMENTO. Il giudice decide sulla richiesta di G.A. con ORDINANZA. La richiesta di G.A. fatta in udienza preliminare determina: -

la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA PRELIMINARE Si osservano le norme previste per l’U.P. ad eccezione di quelle di cui agli art. 422 (integrazione probatoria) e 423 (modifica imputazione). Per quanto riguarda il ruolo della Parte Civile: A. SE LA P.C. SI È GIÀ COSTITUITA NEL MOMENTO IN CUI VIENE DISPOSTO IL RITO ABBREVIATO può - non accettare il rito, e quindi se verrà pronunciata sentenza di assoluzione questa non avrà efficacia di giudicato. La P.C. potrà esercitare l’azione civile-risarcitoria dinanzi al giudice civile senza subire la sospensione del processo (perché i 2 processi civile e penale saranno autonomi). - se accetta, subisce l’efficacia del giudicato di assoluzione. B. SE SI COSTITUISCE DOPO L’ORDINANZA, ciò equivale ad accettazione del rito. La sentenza di condanna contiene il capo civile sul risarcimento dei danni su richiesta della PC, può essere pronunciata la condanna provvisionale immediatamente esecutiva. Il G.A. si svolge in camera di consiglio, il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza solo quando ne fano richiesta tutti gli imputati. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti dispone anche d’ufficio un’integrazione probatoria per assumere gli elementi necessari ai fini della decisione. In tal caso si potrà applicare l’art 423, quindi modifica dell’imputazione o contestazione supplettiva. In particolare se a seguito di nuove contestazioni da parte del PM (consentite applicando l’art 423, il che è possibile quando il PM chiede la prova contraria a seguito della richiesta di GA CONDIZIONATO o quando il giudice dispone d’ufficio l’integrazione probatoria) l’imputato può chiedere la prosecuzione del giudizio con rito ordinario. In tal caso, il giudice concede su istanza dell’imputato o difensore un termine non superiore a 10 gg per decidere se chiedere la prosecuzione con rito ordinario. Sospende il processo per lo stesso tempo. 



Se l’imputato fa questa richiesta il giudice revoca l’ordinanza con cui era stata disposto il G.A. e fissa l’udienza preliminare o la sua prosecuzione. Il giudice procede allo stesso modo se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con ergastolo. Gli atti compiuti avranno la stessa efficacia di quelli compiuti in udienza preliminare. La richiesta di GA non potrà essere riproposta. Se invece il GA prosegue, l’imputato potrà chiedere, in relazione alle contestazioni, l’ammissione di nuove prove e il PM potrà chiedere la prova contraria.

DECISIONE Al termine delle decisione il giudice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM e sulla base delle atti relativi alle indagini eventualmente svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio. La sentenza potrà essere di ASSOLUZIONE O DI CONDANNA. In caso di condanna la pena è: - diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione - di un terzo, se si procede per un delitto. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso. APPELLO Sono previsti dei limiti all’appello. A) LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, non può essere appellata dall’imputato salvo che sia stata pronunciata per vizio totale di mente B) LA SENTENZA DI CONDANNA, non può essere appellata dal PM , salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato.

PATTEGGIAMENTO È un rito deflattivo che comporta l’eliminazione della fase dibattimentale. A differenza del G.A. occorre l’accordo tra le parti, PM e imputato, non solo sul rito ma anche sulla pena da applicare. Il giudice non può sindacare la scelta delle parti. L’eventuale dissenso del PM sarà soggetto a controllo da parte del giudice dibattimentale. Infatti, in caso di dissenso del PM o di rigetto della richiesta da parte del GIP, l’imputato potrà riproporre la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e se il giudice la ritiene fondata pronuncia subito sentenza. La richiesta non potrà essere rinnovata davanti ad altro giudice. Allo stesso modo il giudice procede dopo la chiusura del dibattimento di 1° o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del PM o il rigetto della richiesta. La richiesta di patteggiamento può essere fatta:   

DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI IN UDIENZA PRELIMINARE, fino alla formulazione delle conclusioni IN SEDE DI CONVERSIONE DI UN RITO SPECIALE - giudizio direttissimo → prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - giudizio immediato → entro 15 gg dalla notifica del decreto - decreto penale di condanna → con opposizione entro 15 gg dalla notifica del decreto

ci sono 2 tipi di patteggiamento: 1) PATTEGGIAMENTO ALLARGATO → art 444 - Presuppone che l’imputato faccia la richiesta il PM presti consenso - PM e imputato si accordano sull’applicazione di una pena che va da 2 ANNI E 1 GIORNO a 5 ANNI, sola o congiunta a pena pecuniaria, ovviamente dopo aver detratto 1/3 di pena. - la pena detentiva non deve superare i 5 anni dopo la riduzione e senza tenere conto della pena pecuniaria. - per i reati di cui agli art 51 c 3 bis e 3 quater (violenza sessuale, prostituzione, pornografia minorile, delinquenti abituali professionali e per tendenza e recidivi si applica il patteggiamento (escluso quello allargato) solo se la pena detentiva non supera 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. - se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

- la richiesta deve essere accolta dal giudice. Lui può solo accogliere o meno, non può modificare o integrare l’accordo né può basarsi su atti diversi da quelli acquisiti dal PM. - decide allo stato degli atti. - per accogliere la richiesta deve verificare: A. Che non ci siano i presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 che imporrebbe l’immediato proscioglimento B. Che il fatto sia stato qualificato correttamente e la pena concordata sia congrua. C. In caso di esito positivo dopo l’udienza in camera di consiglio, pronuncia sentenza di applicazione della pena. La L. 4/2018 ha modificato l’art. 444 c.2 prevedendo che in caso di sentenza di patteggiamento il giudice dichiara l’indegnità a succedere dell’imputato ai sensi dell’art. 463. Inoltre, il nuovo art. 86 ter prevede che in caso di condanna o di patteggiamento ex art 444 per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune dove l’immobile è ubicato per essere destinati a finalità sociali e assistenziali. 2) PATTEGGIAMENTO TRADIZIONALE → ART 445 Si può applicare quando la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria non supera i 2 anni. Ci sono più benefici:     

Sono escluse le spese processuali: però ci sono le spese di mantenimento in carcere e di custodia delle cose sequestrate. No pene accessorie e misure di sicurezza: ad eccezione della confisca obbligatoria e delle sanzioni accessorie di natura amministrativa. Possibili sanzioni sostitutive La sentenza non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi Estinzione del reato se non si commettono altri reati dopo → 5 anni (delitti) → 2 anni (contravvenzioni)

In tal caso si estingue ogni effetto penale e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Con la sentenza è possibile applicare la sospensione condizionale della pena, anzi la richiesta di patteggiamento può essere subordinata a tale richiesta e se il giudice ritiene di non poterla concedere rigetta la richiesta. IMPUGNAZIONI  

NO APPELLO (salvo il caso in cui il PM esprime parere contrario alla richiesta di patteggiamento); RICORSO PER CASSAZIONE solo per motivi di legittimità, entro 15 gg - vizi della volontà dell’imputato - difetto di correlazione richiesta – sentenza - erronea qualificazione del fatto - illegalità della pena o della misura di sicurezza

PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE È sempre un rito speciale attivato dinanzi al GIP per iniziativa unilaterale ed esclusiva del PM. Il decreto viene emesso de plano dal GIP sulla base di un esame cartolare degli atti di indagine, su unilaterale richiesta del PM, senza alcun contraddittorio con l’imputato. Tale rito è iniziato e concluso senza l’intervento dell’imputato che può solo decidere se fare opposizione o acquiescenza al decreto. Nel primo caso il giudice revoca il decreto. Presupposti: 1) nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio o a querela, se questa è stata presentata e il querelante non si oppone, il PM può fare richiesta al GIP di emissione di decreto penale di condanna, indicando la misura, quando ritiene che si debba applicare solo una pena pecuniaria anche se la stessa è prevista in sostituzione di una pena detentiva. Nel caso in cui venga applicata una pena detentiva in sostituzione di una detentiva, il giudice per determinare il suo ammontare individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Tiene conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e non superare di 3 volte tale ammontare; 2) la richiesta deve essere avanzata entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato; 3) che non sia necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale; 4) che nei reati procedibili a querela non ci sia l’opposizione del querelante, al quale è data comunicazione del decreto penale. La sua premialità consiste: A) IL PM PUÒ CHIEDERE L’APPLICAZIONE DI UNA PENA DIMINUITA DELLA METÀ RISPETTO AL MINIMO EDITTALE B) NON SONO APPLICATE PENE ACCESSORIE C) LA CONFISCA È DISPOSTA SOLO SE OBBLIGATORIA, SONO RESTITUITE LE COSE SEQUESTRATE D) A CARICO DEL CONDANNATO NON SONO POSTE LE SPESE DEL PROCEDIMENTO E) IL GIUDICE PUÒ CONCEDERE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA F) IL DECRETO NON HA EFFICACIA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO G) IL REATO È ESTINTO SE ENTRO 5 ANNI (DELITTI) O 2 ANNI (CONTRAVVENZIONI) NON VIENE COMMESSO UN DELITTO O UNA CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE. IN TAL CASO SI ESTINGUE OGNI EFFETTO PENALE E LA CONDANNA NON È COMUNQUE DI OSTACOLO ALLA CONCESSIONE DI UNA SUCCESSIVA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.

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Se il giudice non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129, restituisce gli atti al PM Se l’accoglie pronuncia decreto penale che deve contenere: - le generalità dell'imputato e quando occorre, quelle del civilmente obbligato per la pena pecuniaria; - l'enunciazione del fatto, circostanze e delle disposizioni di legge violate; - la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; - il dispositivo; - l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o il patteggiamento; - l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; - l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore - la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Il decreto viene notificato con il precetto al condannato, al difensore e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Viene comunicato al PM. Se non è possibile notificare per irreperibilità del condannato, il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM. OPPOSIZIONE Entro 15 gg dalla notifica se non viene fatta opposizione il decreto diventa esecutivo. Altrimenti, l’imputato o il civilmente obbligato possono fare opposizione personalmente o tramite procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del GIP che l’ha emesso o nella cancelleria del tribunale o del giudice di Pace del luogo in cui si trova l’opponente. Eventualmente, all’imputato è riconosciuta la rimessione in termini per fare opposizione, se la richiede entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento dando prova della incolpevole mancata conoscenza del procedimento o provvedimento. L’opposizione è dichiarata inammissibile se proposta fuori termine o da persona non legittimata. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento. Contro l’ordinanza di inammissibilità si può proporre ricorso per cassazione. Nell’ipotesi in cui il decreto sia stato pronunciato a carico di più persone concorrenti nello stesso reato e opposto solo da alcuini degli imputati, l’esecuzione rimane sospesa anche per coloro che non hanno fatto opposizione finchè non si conclude il relativo giudizio. Inoltre gli effetti della sentenza favorevole per l’imputato opponente si estende anche a loro. GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL’OPPOSIZIONE A seguito dell’opposizione il processo può seguire 2 vie: 1) se l’opponente non chiede nulla o se viene chiesto giudizio immediato, il GIP emette decreto di giudizio immediato e gli atti sono trasmessi al giudice dibattimentale; 2) se chiede il giudizio abbreviato, fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno 5 giorni prima al PM, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Se all’udienza l’imputato chiede che si prosegue con le forme ordinarie il giudice revoca l’ordinanza con cui aveva disposto G.A. e fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. 3) se l’opponente chiede il patteggiamento, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il PM deve esprimere il proprio consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al PM a cura dell’opponente. Se il PM non esprime il proprio consenso o se l’opponente non ha formulato alcuna richiesta nell’atto di opposizione, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 4) se con l’opposizione è presentata domanda di oblazione, il giudice decide sulla domanda prima di emettere i decreti con cui dispone giudizio immediato o fissa l’udienza per G.A. o il termine al PM per decidere sul patteggiamento. Nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato non può chiedere G.A., patteggiamento, domanda di oblazione. In ogni caso revoca il decreto penale di condanna. Alla fine pronuncia: - sentenza di condanna, può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata del decreto penale e revocare i benefici già concessi; - sentenza di proscioglimento, che proscioglie perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato, è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

GIUDIZIO IMMEDIATO

È un rito autoritativo che comporta l’eliminazione della fase dell’U.P. è azionabile dal PM o dall’imputato. Il codice prevede 3 ipotesi in cui si può chiedere G.I.: 1) per l’imputato in custodia cautelare, il PM, quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, può chiedere il G.I. entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare. La richiesta va fatta: - dopo che è stata confermata la decisione in sede di riesame di misura cautelare - oppure decorsi i termini per proporre riesame. Il giudice deve rigettare la richiesta di G.I. se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2) su richiesta del PM, è disposto con decreto del GIP in assenza di contradditorio in presenza di presupposti di legge su base cartolare: - evidenza della prova - previo interrogatorio dell’indagato (da cui emerge l’evidenza della prova o questo è stato invitato a comparire ma non si è presentato senza giustificato motivo) o dalla notifica a questi dell’invito a presentarsi e non si è presentato - non devono essere decorsi più di 90 gg dalla isc...


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