i riti compatti PDF

Title i riti compatti
Course Diritto Processuale Amministrativo
Institution Università del Salento
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rito immediato, rito accelerato, rito abbreviato...


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I RITI COMPATTI

IL RITO IMMEDIATO ART. 74 CPA  disciplina forme, modalità, tempi e presupposti di assunzione della “decisione in forma semplificata”. Nel caso in cui ravvisi la manifesta infondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. - L’obiettivo di velocizzazione la definizione del processo di realizza nella semplificazione di un elemento formale della sentenza, ossia della motivazione - deve consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme. La motivazione non può essere in nessun caso apodittica o inadeguata, ma deve essere sempre giustificata sulla base di un discorso esaustivo e comprensibile. Questo principio è particolarmente importante ai fini di un interpretazione della norma secondo Costituzione. In realtà i casi in cui il ricorso appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile, fondato o infondato sono pochi.   



manifesta tardività della notificazione: prova evidente che il termine di decadenza sia inutilmente decorso; manifesta inammissibilità: nelle rare ipotesi in cui non sia stato notificato all’amministrazione resistente o ad almeno uno degli eventuali controinteressati; manifesta fondatezza del ricorso: è necessario che la motivazione dia adeguatamente conto della ragione, di fatto o di diritto, idonea a risolvere la controversia, non semplicemente a provocare l’annullamento dell’atto impugnato. manifesta infondatezza: la condizione del ricorso deve risultare prima facie, non deve comportare l’esame di problematiche complesse (in assenza di tali presupposti la sentenza può essere impugnata per error in procedendo). Anche in questo caso il riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo dev essere esternato con precisione (es. identificazione dei mezzi di prova acquisiti al processo idonei a smentire l’affermazione del ricorrente deve essere rigoroso).

ART. 60 CPA  prevede che in sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. - la decisione è assunta a seguito di concentrazione della fase cautelare con quella di merito, consentendo al giudice di definire il giudizio in camera di consiglio e non all’esito dell’udienza pubblica. - La completezza del contraddittorio è essenziale: il giudice è onerato di una sorta di obbligo di salvataggio nei confronti delle parti che, ritualmente intimate, non abbiano perfezionato la costituzione nel termine assegnato dalla legge, o non siano comparse alla camera di consiglio.

Il giudice non può peraltro definire il giudizio con sentenza in forma semplificata qualora una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione  assegna un termine non superiore a 30 giorni. Accertata la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di difesa, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o giurisdizione e fissare contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

IL RITO ABBREVIATO = Prevede la riduzione dei termini processuali della metà. ART. 119 COMMA 2 CPA 

tutti i termini processuali sono dimezzati ad eccezione, nei soli giudizi di primo grado, di quello per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Non sono neppure dimezzati i termini per la proposizione dell’appello contro le ordinanze cautelari, da proporre nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell ordinanza, ovvero di 60 giorni dalla sua pubblicazione. - il CPA ha fatto proprio l’orientamento dell AP Consiglio di Stato, secondo cui l’abbreviazione dei termini costituisce essa stessa eccezione all’ordinaria durata dei termini processuali. Pertanto, quella che appare un eccezione al dimezzamento, prevista per il termine di proposizione del ricorso introduttivo, costituisce in realtà una riaffermazione delle regole generali. La ratio alla base della scelta normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica dell’atto introduttivo del giudizio riposa nell’esigenza di garantire il diritto di difesa, che sarebbe risultato eccessivamente compresso per abbreviazione del termine. Le eccezioni al dimezzamento dei termini sono tassative. La deroga al dimezzamento riguarda solo il termine per la notificazione del ricorso, sicchè deve ritenersi dimezzato il termine per il deposito del gravame. - La dottrina ha ritenuto che la ratio degli istituti acceleratori previsti dall’art. 119 sta nell’esigenza di evitare che l’azione amministrativa, in alcuni settori, si protragga troppo a lungo, o che la durata dei processi possa recare pregiudizio agli interessi pubblici perseguiti dai provvedimenti impugnati. - La norma si applica a processi cd. impugnatori poiché l’elencazione contenuta al comma 1 menziona sempre procedure e provvedimenti , assunti nei vari settori individuati dalla norma. Non è quindi un’individuazione per materia. Ambito oggettivo di applicazione del rito abbreviato: a) Giudizi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelli, di cui all art. 120 comma 1 (cui si applica il rito accelerato), aventi ad oggetto gli atti delle procedure di affidamento; b) Provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

c) Provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali. Il legislatore allude sia alle fattispecie di alienazione di beni sia a quelle che vengono indicate come operazioni di privatizzazione (che a loro volta consistono in dismissioni o alienazioni di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici in società). Il rito differenziato si applica inoltre ai provvedimenti di costituzione, modificazione e soppressione di soggetti gestori di servizi pubblici locali. c-bis) Giudizi sui provvedimenti adottati nell’ esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

d) Provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri. e) Provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. f) Provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e espropriazione delle aree destinate all esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale. g) Giudizi avverso i provvedimenti del CONI o delle Federazioni sportive. h) Ordinanze emergenziali i)

Controversie relative al rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza

l)

Controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della p.a. in materia di impianti di generazione di energia elettrica

m) Controversie sui provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modificazione e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. m-bis) Controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. m-quater) Azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, allorchè esse appartengano alla giurisdizione del GA. Disciplina positiva del rito abbreviato: Se non sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all udienza cautelare, il TAR chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, ad un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza,

disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Se l’istanza cautelare viene rigettata, ed il Consiglio di Stato la riformi in appello, l’ordinanza del Consiglio di Stato è trasmessa al TAR per la fissazione dell udienza di merito. In tale ipotesi il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento dell ordinanza da parte della segreteria del TAR che ne dà avviso alle parti. - Nel rito abbreviato quindi la delibazione sommaria sulla sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora costituisce condizione non per l’accoglimento dell istanza cautelare ma per la fissazione dell udienza di merito decorsi 30 giorni dal deposito dell’ordinanza. La delibazione su questi presupposti è obbligatoria è dev essere formalizzata con ordinanza. L’ordinanza non ha natura decisoria. Spesso però l’ordinanza è stata impiegata esclusivamente quale strumento per addivenire a una più celere fissazione dell’udienza di merito, impregiudicata ogni valutazione del collegio sul grado di fondatezza del ricorso. L’ordinanza è quindi una pronuncia ordinatoria litis, poiché si limita a concentrare la decisione cautelare in quella di merito e, quindi, all atto della sua adozione, non produce alcuna modificazione giuridica della situazione in atto. Questa ordinanza non può ritenersi appellabile davanti al Consiglio di Stato. Nulla esclude che il risultato della delibazione sommaria che aveva condotto all adozione dell ordinanza di fissazione del merito non possa essere sovvertito, anche alla luce delle difese prodotte dalle parti. Differenza tra rito ordinario e rito abbreviato: - nell’ ambito del primo il giudice deve decidere sull istanza cautelare e, all’esito, il ricorso inizierà il suo normale periodo di giacenza; - con il giudizio abbreviato di regola non vi sarà decisione cautelare, ma il collegio fisserà direttamente l’udienza di discussione. La decisione sull’istanza cautelare è solo eventuale, e subordinata alla ricorrenza di casi di estrema gravità e urgenza. Appellabili sono quindi: -

ordinanze di rigetto dell’istanza cautelare, ossia le decisioni che hanno ravvisato la non ricorrenza dei presupposti per la fissazione dell udienza di merito a breve; ordinanze che hanno accolto o negato la cautela ai sensi del comma 4, e che hanno quindi ritenuto sussistente o insussistente il requisito dell estrema gravità e urgenza. Art. 119 consente l’appello immediato avverso il dispositivo con riserva dei motivi, allo scopo di chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo.

IL RITO ACCELERATO ART. 120 CPA 

detta una disciplina speciale per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché dei connessi provvedimenti dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura.

La disciplina va completata con le disposizioni introdotte dal d.lgs. 53/2010 nel Codice dei contratti pubblici. Art. 11 comma 10 ter del d.lgs. 163/2006: la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, con contestuale domande cautelare, impedisce la stipula del contratto a far data dalla notificazione dell istanza cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. Questo effetto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvio al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all immediato esame della domanda cautelare. (!) Non si capisce quale possa essere il caso in cui il giudice fissi udienza di merito senza provvedere sulla cautela. Art. 120 comma 8 CPA dispone che il giudice si pronunci interinalmente sull’istanza cautelare anche se dispone istruttoria, concede termini a difesa o solleva d ufficio o vengono proposti incidenti processuali, di modo che sembrerebbe espressamente stabilito l obbligo del giudice di pronunciarsi comunque, alla prima udienza utile sull’udienza cautelare. L’unica ipotesi immaginabile è quella in cui la disponibilità della decisione sull’istanza cautelare è rimessa in via esclusiva al ricorrente, il che accade allorché egli vi rinunci espressamente (ma anche in questo caso non è detto che il giudice adotti un ordinanza di fissazione del merito!). Secondo il Consiglio di Stato, l’ordinanza di fissazione del merito a breve senza concedere la cautela rappresenterebbe un accoglimento parziale della domanda cautelari ai soli fini della fissazione del merito, con reiezione della richiesta di sospensione degli atti impugnati. Questo è poco convincente. (!) Rinvio della cautela al merito: codifica una prassi, spesso fonte di gravi abusi. La richiesta in tal senso, che deve essere condivisa da tutte le parti costituite e presenti in udienza, è equiparata ex lege alla rinuncia implicita all’immediato esame della domanda cautelare. L’art. 6 del d.lgs. 53/2010 ha aggiunto al d.lgs. 163/2006 l art. 243 bis: nelle materie contemplate dall’art. 120 CPA i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare le stazioni appaltanti della presunta violazione e dell’intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. La stazione appaltante, entro 15 giorni dalla comunicazione, deve comunicare le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti. L’istituto sarebbe un potenziale strumento di deflazione del contenzioso, secondo il parere del Consiglio di Stato. Art. 8 del d.lgs. 53/2010, come modificato dal CPA: esclusione della proponibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato per tutti gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, compresi quelli relativi agli incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse, e dei correlati provvedimenti dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Il dies a quo per la proposizione del ricorso è quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione (nel caso in cui la gara sia stata esperita senza previa pubblicazione del bando). Il termine è di 30 giorni, a condizione che l’avviso sia accompagnato dalla motivazione circa la scelta della mancata pubblicità. In caso di omissione di tale avviso, il termine di decadenza è di 6 mesi, decorrente dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

Ove la controversia non sia definita con sentenza in forma semplificata in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, e ove il collegio non abbia fissato l’udienza di merito a breve ai sensi dell’art. 119 comma 3, è previsto che l’udienza pubblica sia comunque fissata con assoluta priorità . Il processo deve essere sempre definito con pubblicazione del dispositivo, da emettersi entro 7 giorni dalla data della sua deliberazione. Il dispositivo è impugnabile, ma al solo fine di chiederne la sospensione dell’esecutività prima della pubblicazione della sentenza. Il rito accelerato trova applicazione in tutti i giudizi di impugnazione, comprese la revocazione e l’opposizione di terzo. Gli artt. 121 e ss. CPA hanno attribuito al G.A. la giurisdizione sulla sorte del contratto in esito all’annullamento dell’aggiudicazione. La privazione di effetti del contratto è possibile in relazione ad ogni tipo di vizio dell’aggiudicazione. Gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sono rimessi alla scelta del giudice e i suoi presupposti variano in funzione della tipologia e della gravità del vizio dell aggiudicazione. I casi contemplati dall’ART. 121 CPA: a) affidamento diretto di un appalto senza previa pubblicazione del bando; b) violazione dei termini sospensivi per la stipula del contratto che abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto, e abbia influito sulle opportunità del ricorrente di ottenere l’affidamento. In tali casi la regola è l inefficacia del contratto con decorrenza ex tunc / ex nunc: la decorrenza è decisa dal giudice sulla base di una valutazione di opportunità. Eccezione è contenuta all art. 121 comma 2: il contratto resta efficace, anche in presenza delle gravi violazioni, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Dall’art. 121 quindi si desume in primo luogo che la declaratoria di inefficacia del contratto presuppone l’annullamento dell aggiudicazione: si introduce un rapporto di pregiudizialità necessaria. - Il G.A. può rigettare la domanda di inefficacia del contratto, in presenza delle gravi violazioni, solo in presenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale (di cui la norma non dettaglia i contenuti). Questo aumenta considerevolmente la discrezionalità del giudice, che è onerato di motivare rigorosamente la decisione circa la sussistenza di circostanze tali da rendere evidente che le obbligazioni contrattuali possono essere rispettate solo dall’esecutore originariamente e illegittimamente dichiarato aggiudicatario. - Nei casi di annullamento per violazioni non gravi (art. 122), la discrezionalità del giudice è ancora maggiore e va esercitata tenendo conto degli interessi delle parti. Occorre quindi condurre tale valutazione nel pieno rispetto del giusto processo e della parità della parti. Sanzioni alternative alla dichiarazione di inefficacia del contratto: Art. 123 dispone che il giudice applica le sanzioni alternative in modo da assicurare il contraddittorio. Il potere di applicazione delle sanzioni alternative è un potere officioso, prescindendo da una domanda di

parte. Queste sanzioni non hanno natura risarcitoria (tant’è vero che l’eventuale condanna si cumula alle stesse), ma afflittiva. Esse sono di due tipi: -

di natura pecuniaria: di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto (inteso come prezzo di aggiudicazione); di natura reale: consistente nella riduzione della durata del contratto da un minimo del 10% a un massimo del 50% della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

Il giudice deve assicurare il contraddittorio e determinare la misura delle sanzioni in modo che esse siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta da essa per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. Tutela in forma specifica e per equivalente: Ai sensi dell art. 124, la tutela reintegratoria è subordinata a due esplicite domande di parte: 1. quella volta a conseguire l aggiudicazione; 2. quella volta ad ottenere la stipula del contratto. -> azione di condanna a un facere specifico dell’amministrazione. Questo esclude che il contratto già stipulato, e...


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