Schema Atto riesame PDF

Title Schema Atto riesame
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Perugia
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Schema Atto riesame...


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TRIBUNALE PENALE DI CALTANISETTA…. SEZIONE PER IL RIESAME Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Il sottoscritto Avv. Mario Bianchi del Foro di Terni , con studio in Terni, via Fratini, n.7, difensore di fiducia, come da nomina in atti ed in calce al presente atto, di Salvatore Cellini, nato a Palermo, il 11/12/1965, e residente a Siracusa, in via Teocrito,n._5_, indagato nel procedimento penale n.1677/11 R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall’art.__416 bis c.p. ed attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di _Caltanisetta , formula istanza di RIESAME dell’ordinanza n._12345, emessa in data 29 marzo 2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanisetta ed eseguito in data 20 aprile 2011 , con la quale è stata applicata nei confronti di Salvatore Cellini la misura della custodia cautelare in carcere. Il riesame è proposto per i seguenti motivi: 1. Carenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. Dalle dichiarazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia e nello specifico: A ) D.G lo riconosceva in fotografia, affermando di averlo incontrato UNA VOLTA e di sapere che faceva il pastore ( attività che è molto poco riferibile a ciò di cui si accusa indagato). B) F.E lo riconosceva sempre in fotografia e lo indicava come uomo d'onore ALMENO FINO AL 2004 ( quindi non contestualmente al tempo in cui fa la sua dichiarazione). C) R. Lo riconosceva in occasione di un TRANSITO OCCASIONALE per Montedoro D) R.I. aveva una conoscenza per sentito dire della appartenenza dell' indagato alla famiglia malavitosa.

Da quanto specificato quindi si evince che: • Le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono GENERICHE e PER NULLA ATTUALI e configuranti la sola appartenenza (indiscutibile) dell' indagato alla consorteria mafiosa • tale appartenenza però non implica la necessaria partecipazione dell'indagato alla attività criminosa dello stesso clan in quanto ci si è basati solo su dichiarazioni astratte e affatto riconducibili a fatti precisi e concreti idonei a dimostrare l’apporto dell’indagato al perseguimento degli interessi del sodalizio, così da ritenere probabile un futuro giudizio di condanna. In riferimento a questo aspetto:

Cass. pen. n. 11509/201 11509/2017 7 In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da

persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. 2. Insussistenza delle condizioni previste dall’art.274 c.p.p. 1) manca il pericolo di inquinamento delle prove in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state acquisite 2) non esiste il pericolo di fuga in quanto la condotta serbata dall’indagato consente di escludere, con altissimo grado di probabilità, tale eventualità 3)non sussiste il pericolo di reiterazione del reato. La personalità dell’indagato e i suoi comportamenti (marginali rispetto ai fratelli), da quanto traspare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, permettono di escluderlo. Cellini risulta essere stato indagato in passato per un unico e isolato caso della stessa specie (quindi la sua partecipazione alla associazione non è continuativa) Quindi le dichiarazioni attendibili, pur configurando la probabilità di colpevolezza non sono comunque sufficienti di per sé a configurare la pericolosità sociale del Cellini tanto da limitare la sua libertà personale tutelata e sempre garantita dalla Costituzione.

A tale proposito: Cass. pen. Sez. VI, 10-07-2013, n. 40954, S.N.

(Cass. pen., Sez. VI, 10-07-2013, n. 40954, S.N.

3) Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità ex art 275 c.p.p.

In forza del principio di adeguatezza, il giudice nell’individuare quale misura debba venire disposta, sarà obbligato a tener conto della specifica idoneità di ciascuna, rapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto: ovviamente dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l’imputato, tra quelle di per sé idonee a fronteggiare le suddette esigenze. Va poi raccordato, in funzione integrativa, il principio di proporzionalità, secondo il quale ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Il comma 3 dell’art. 275 stabilisce che la misura cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, cioè individua nella carcerazione dell’imputato una extrema ratio. Nel caso in esame il g.i.p.

utilizzando la c.d.” presunzione assoluta” applicabile ai REATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE MAFIOSA ha voluto disporre la misura cautelare più inflittiva ad un caso di “possibile” PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA, senza nemmeno valutare le diverse alternative, limitando la libertà dell’indagato più di quanto fosse strettamente necessario usando la sua discrezionalità aldilà del parametro di ragionevolezza fissato dal legislatore.

4 )Interrogatorio non esaustivo L’autorità procedente, durante l’interrogatorio dei collaboratori di giustizia, ascoltate le loro dichiarazioni, non formulava domande di approfondimento circa una loro eventuale memoria di una qualsivoglia partecipazione associativa di stampo mafioso dello stesso Cellini, in termini di comportamenti concreti. Infatti i soggetti interrogati sono collaboratori di giustizia e come tali possiedono un’ampia conoscenza del fenomeno criminale mafioso essendo stati essi stessi membri di quella consorteria. Quindi se l’autorità avesse proceduto in tal modo sarebbe stato possibile eventualmente configurare altri reati per poi applicare le rispettive misure cautelari

CHIEDE che il Tribunale del riesame adito voglia, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., annullare l’ordinanza n 12345, emessa in data 29 marzo 2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanisetta , in accoglimento dei motivi suindicati o, in subordine, riformarla sostituendo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva per l’indagato. Si fa espressa riserva di motivi nuovi ex art. 309 comma 6 c.p.p.

Terni, data 21/04/2011 Avv. Mario Bianchi...


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