Snc regolare vs irregolare PDF

Title Snc regolare vs irregolare
Course Diritto Commerciale
Institution Università Commerciale Luigi Bocconi
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caso ...


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Società di persone: -

Società in nome collettivo Società accomandita semplice Società semplice

Per definizione le società di persone non hanno personalità giuridica e in esse prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale. Società di persone: cos’è? Definizione Come abbiamo accennato in precedenza, la definizione di società di persone è quella di una società che non gode di personalità giuridica ma al contempo gode di autonomia patrimoniale seppure imperfetta. Essa opera sotto una determinata ragione sociale. Quando diciamo che la società di persone ha un’autonomia patrimoniale imperfetta intendiamo dire che i suoi soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società. Questo comporta la possibilità, per il creditore, di rifarsi anche sul patrimonio dei soci qualora quello della società di persone risulti insufficiente. Società di persone: tipologie (S.a.s., S.n.c. e S.s.) 1 - Società in accomandita semplice (S.a.s.) Per definizione è quel tipo di società di persone alla quale viene riconosciuta la facoltà di esercitare attività sia commerciali che non. La sua disciplina è rintracciabile negli articoli 2313-2324 del codice civile e al suo interno conta due diverse categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari. Accomandanti: rispondono delle obbligazioni contratte solo nei limiti della quota da essi conferita. Ad essi non spetta l’amministrazione; Accomandatari: rispondono dei debiti contratti dalla società di persone solidalmente e illimitatamente. Ad essi spetta anche la parte amministrativa della società. La sua ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione S.a.s. 2 - Società in nome collettivo (S.n.c.) Disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile, per definizione si riferisce al modello base per avviare l’esercizio di un’attività commerciale. A seconda che tale società di persone sia o meno iscritta nel registro delle imprese essa può essere di due tipi: regolare o irregolare - facciamo notare che l’iscrizione è un obbligo di legge. La ragione sociale della società in nome collettivo deve necessariamente contenere il nome di almeno uno dei soci e anche l’indicazione del rapporto S.n.c. Il fallimento della S.n.c. comporta il fallimento di tutti i soci. Essa, inoltre, non delibera tramite assemblea ufficiale, ma con il consenso di ciascuno dei soci. 3 - Società semplice (S.s.) Come si evince dal termine, la definizione di società semplice è quella di forma societaria basilare che pertanto può occuparsi dello svolgimento di un’attività economica, ma non commerciale. Nonostante questo, e con fini di pubblicità legale, tale società di persone deve essere iscritta nel registro delle

imprese. La società semplice S.s. non è soggetta a fallimento, mentre per la sua costituzione è necessaria quantomeno la forma scritta. Società di persone: differenza con società di capitali Se nel primo caso le società non acquistano personalità giuridica, stessa cosa non accade per le società di capitali che per definizione ruotano attorno all’elemento del capitale il quale viene prima dell’elemento soggettivo. Nelle società di persone, invece, a prevalere è l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci. Nelle società di capitali la partecipazione dei soci può essere sotto la forma di azioni o quote a seconda della tipologia e della struttura societaria. La figura del socio in sé non conta dal punto di vista personale come nelle società di persone, poiché nel caso di capitali esso non è responsabile per le obbligazioni contratte dalla società. SNC REGOLARE VS IRREGOLARE La società in nome collettivo non è espressamente definita dal Codice Civile, il quale si limita a mettere in evidenza il fatto che delle obbligazioni di tale tipologia sociale i soci rispondono solidalmente e illimitatamente, senza che sia opponibile ai terzi l’eventuale patto contrario. In ogni caso i soci, come vedremo, hanno diritto alla preventiva escussione del fondo sociale da parte dei creditori. Società in nome collettivo: modello più semplice La società in nome collettivo, nei fatti, costituisce il modello più semplice di società commerciale benché la sua attività possa avere anche natura non commerciale. In tale secondo caso è però necessaria la specificazione, nell’atto costitutivo, della volontà dei soci di non voler costituire una società semplice. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal capo III del titolo V del Codice Civile, dedicato alla s.n.c., a quest’ultima si applica la disciplina della società semplice. Sostanzialmente sono oggetto di disciplina specifica il contenuto dell’atto costitutivo, l’autonomia patrimoniale, la forma e la pubblicità.

L’atto costitutivo della Snc L’atto costitutivo di una società in nome collettivo deve essere necessariamente redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare, sulla base di quanto previsto dall’art. 2295 c.c.: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno i poteri di amministrazione e di rappresentanza; la sede principale e le eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale; i conferimenti; le prestazioni cui sono obbligati gli eventuali soci d’opera; le quote di partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite; la durata della società.

L’autonomia patrimoniale Come accennato, i soci di una s.n.c. hanno diritto alla preventiva escussione del fondo sociale per il soddisfacimento dei crediti della società, a compensazione del sacrificio derivante dalla loro illimitata e solidale responsabilità per le obbligazioni sociali. Tale beneficio permane anche quando la società è

in liquidazione. Esso comporta la possibilità per i creditori sociali di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci solo dopo aver aggredito il patrimonio sociale e non esserne stati soddisfatti. Ciò, peraltro, senza che sia necessario che i beni che compongono il patrimonio sociale siano loro indicati dai soci. L’omessa registrazione La s.n.c. è sottoposta a obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Laddove tale registrazione venga omessa, la società non sarà invalida o inesistente ma irregolare, con la conseguenza che i rapporti con i terzi saranno regolati dalle norme sulla società semplice, venendo meno il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società senza l’onere per i soci di indicare ai creditori quali siano i beni sociali.

Le garanzie di conservazione del patrimonio sociale L’art. 2305 c.c. vieta ai soci di ripartire tra di loro somme che non siano utili, a garanzia della conservazione del patrimonio sociale e di tutela dei terzi. Se il capitale sociale va in perdita non si possono distribuire utili sino a che non sia reintegrato. Se vengono distribuiti utili fittizi i soci devono restituire quanto percepito in maniera indebita.

L’obbligo di non concorrenza I soci delle società in nome collettivo sono vincolati al rispetto di un obbligo di non concorrenza, pena il risarcimento del danno e, addirittura, la loro eventuale esclusione dalla società. In buona sostanza nessun socio può esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività in concorrenza con la società o partecipare come socio con responsabilità illimitata in una società concorrente. Per volontà unanime di tutti i soci il divieto di concorrenza può essere abolito.

Lo scioglimento della società in nome collettivo La società in nome collettivo può sciogliersi al sopravvenire delle condizioni previste per la società semplice(decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, volontà di tutti i soci, venir meno della pluralità dei soci senza che essa sia ricostituita nel termine di sei mesi, casi ulteriori previsti dal contratto sociale). Il codice civile, tuttavia, prevede delle cause specifiche di scioglimento della s.n.c., individuabili nella dichiarazione di fallimento, possibile solo se la società esercita attività commerciale e al quale consegue il fallimento di tutti i soci, e nel provvedimento dell’autorità amministrativa.

SOCIETA’ IRREGOLARI Per le società di persone (società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo) è tuttavia possibile che l’impresa venga esercitata anche in mancanza di registrazione; si parla in tal caso di società “irregolare”, nel senso che essa può compiere le attività per cui si è costituita ma ai terzi non è opponibile alcuna limitazione di responsabilità né alcun accordo interno. La disciplina che viene applicata alla società irregolare quando entra in rapporto con i terzi, è quella della società semplice.

DISCIPLINA DELLA S.S. Per questo motivo alla società irregolare sono applicabili le norme previste per la società semplice, dunque tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, la responsabilità sociale si presume in capo ad ogni socio che agisce per la società, i diritti nascenti dal rapporto sociale si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni anziché nel più breve termine di 5 anni previsto dall’art. 2949 c.c..

LA SOCIETA’ SEMPLICE L'oggetto della società semplice Il contratto di società semplice non può avere ad oggetto un’attività commerciale; tra le varie attività a cui può essere preordinato, esso viene generalmente stipulato per l’esercizio di un’attività agricola o anche per l’esercizio di attività professionale in forma associata, ma non assume una particolare rilevanza dal punto di vista economico. La costituzione della società semplice All’atto della costituzione i soci devono provvedere a dotare la società dei beni e dei servizi necessari per l’esercizio dell’attività comune, attraverso i conferimenti che possono consistere in denaro, crediti, beni mobili o immobili e anche attività lavorativa. La formazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività economica con la volontà di dividerne gli utili tra le parti è l’unico requisito richiesto per la costituzione di una società semplice, ben potendo la stessa sorgere a seguito di accordo verbale o di comportamenti concludenti, senza che siano richieste forme speciali, e non essendo peraltro necessario un capitale sociale minimo per avviare l’attività. Una volta che i soci abbiano deciso di avviare la società, entro 30 giorni devono iscriverla nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. Le finalità sono quelle della pubblicità dichiarativa e della certificazione anagrafica. L’autonomia patrimoniale della società semplice La società semplice è dotata di autonomia patrimoniale, giacché il suo patrimonio, destinato al raggiungimento dell’oggetto sociale, è separato da quello personale dei soci. Si tratta, tuttavia, di un’autonomia patrimoniale imperfetta, poiché il creditore sociale potrà aggredire anche il patrimonio personale del socio, pur con il beneficio della preventiva escussione di quello sociale. D’altro canto, il creditore personale del socio, pur non potendo aggredire direttamente il patrimonio sociale, potrà innanzitutto soddisfarsi sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota a questi spettante nella liquidazione; potrà poi chiedere che venga liquidata la quota del socio debitore laddove gli altri beni di quest’ultimo siano insufficienti a soddisfare il suo credito.

L’amministrazione della società semplice La società semplice generalmente viene amministrata disgiuntamente dai singoli soci amministratori, ma possono ben prevedersi un’amministrazione congiunta in cui le decisioni sono vincolate al consenso unanime di tutti i soci amministratori, un’amministrazione congiunta in cui le decisioni sono prese a maggioranza e un’amministrazione mista, ovverosia disgiunta per la gestione ordinaria e

congiunta per quella straordinaria. E’ possibile, infine, che la gestione della società sia affidata a un amministratore unico. Occorre tener presente che, a causa della particolare responsabilità nella quale tutti i soci incorrono per i fatti della società, i soci non amministratori devono essere informati delle attività di gestione e possono consultare i documenti necessari, pur non essendo previsto un obbligo di rendiconto.

La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite Il diritto del singolo socio di partecipare agli utili della società sorge con l’approvazione del rendiconto, senza che sia necessaria, come nelle società di capitali, una specifica delibera assembleare in tal senso. I criteri di ripartizione sono generalmente dettati nei patti sociali, ma, nel caso in cui manchino, possono essere rinvenuti nell’articolo 2263 c.c., il quale innanzitutto prevede che vi sia proporzionalità tra i conferimenti eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite, con la presunzione che qualora il valore dei conferimenti sia indeterminato, la partecipazione dei soci sarebbe da considerarsi egualitaria, e poi che la parte spettante al socio d’opera, se non determinata nel contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Allo stesso modo si determina la partecipazione dei soci alle perdite. E’ da considerarsi nullo il patto leonino, ovverosia quel patto con il quale uno o più soci vengono esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite. Lo scioglimento della società semplice La società semplice può sciogliersi laddove sia decorso il termine fissato nell’atto costitutivo e non risulti, neanche dai comportamenti dei soci, l’intenzione di prorogarlo; laddove sia conseguito l’oggetto sociale o risulti impossibile conseguirlo; se vi sia una volontà in tal senso di tutti i soci; quando la pluralità dei soci venga meno e non sia ricostituita nel termine di sei mesi; negli ulteriori casi eventualmente previsti dal contratto sociale.

La società semplice non è assoggettabile a fallimento....


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