Storia del diritto medievale e moderno (Padoa-Schioppa) PDF

Title Storia del diritto medievale e moderno (Padoa-Schioppa)
Author Camilla Fasola
Course Storia del diritto medievale e moderno
Institution Università degli Studi di Milano
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Storia del diritto medievale e moderno Camilla Fasola Storia del diritto medievale e moderno PARTE PRIMA: DALL’ETÀ TARDO-ANTICA ALL’ALTO MEDIOEVO 1 DIRITTO TARDO-ANTICO mondo antico —> medioevo = - irruzione delle popolazioni germaniche che in precedenza erano vissute per secoli a...


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Storia del diritto medievale e moderno

Camilla Fasola

Storia del diritto medievale e moderno PARTE PRIMA: DALL’ETÀ TARDO-ANTICA ALL’ALTO MEDIOEVO 1.IL DIRITTO TARDO-ANTICO mondo antico —> medioevo = - irruzione delle popolazioni germaniche che in precedenza erano vissute per secoli ai confini dell’impero - innesto di un complesso di istituzioni e consuetudini nuove lontane dal diritto romano - consuetudini tradizionali dei popoli germanici il diritto romano coesiste e si intreccia con le consuetudini germaniche La chiesa contribuisce a trasmettere alla società molte regole giuridiche di derivazione romanistica ed il patrimonio della cultura greca e romana. Le leggi dei popoli germanici hanno hanno come prima radice quella consuetudinaria che da vita a istituzioni nuove e complesse né romane né germaniche (es. rapporti feudali) —> la consuetudine non è statica ma si trasforma nel tempo e nello spazio Le strutture pubbliche negli ultimi secoli del mondo antico il diritto romano ebbe una serie di trasformazioni: - bipartizione politica, giuridica e amministrativa tra oriente e occidente si accentua - vertice del potere possente e fragile allo stesso momento (Costantino, Teodosio, Giustiniano) - amministrazione civile separata da quella militare - sul territorio vi erano tre distinte gerarchie: militare (faceva perno sui duces e sui magistri militium dislocati nelle diverse parti dell’impero oltre che su milizie mobili che si spostavano con l’imperatore secondo le necessità belliche) civile (funzione amministrativa e di ordine pubblico, funzione giudiziaria civile e penale) funzionari (competenze tributarie e finanziarie dell’Impero) - al di sopra delle tre gerarchie operava la corte imperiale - l’imperatore era titolare di tutti i poteri (nomine dei governatori provinciali e di ogni altra carica dell’amministrazione civile, giudiziaria, militare e fiscale; decisione delle controversie in ultima istanza da ogni parte dell’impero; esercizio del potere legislativo) - uffici centrali ai quali spettava il compito di orientare l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del diritto La legislazione postclassica - il compito di produzione normativa era concentrato nelle mani dell’imperatore che agiva attraverso l’opera dei suoi uffici centrali - il Questore del sacro palazzo e il Maestro degli uffici elaboravano le costituzioni che poi con l’approvazione dell’imperatore divenivano leggi vincolanti nella parte d’Oriente, in quella d’Occidente o nell’intero impero - La corte imperiale attraverso un suo ufficio centrale risolveva i casi emettendo a nome dell’imperatore un rescritto o un consulto che conteneva una clausola che condizionava la soluzione del caso al presupposto che i fatti allegati da accertare corrispondessero al vero.! Il rescritto veniva utilizzato anche per casi simili emergenti in altre parti dell’impero da parte di altri giudici che avessero avuto conoscenza della pronuncia imperiale - i rescritti predisposti dall’ufficio centrale non potevano essere contrari a norme generali i rescritti vennero acquistando un ruolo di natura normativa—> sistema classico delle fonti risultava trasformato La sola fonte divenuta centrale nell’evoluzione del diritto era costituita dalla decisioni imperiali nella duplice forma dei rescritti e degli editti di portata generale. vi erano quindi due categorie di fonti del diritto:

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- iura: fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario - leges: costituzioni imperiali Da Teodosio a Costantino esigenza di raccogliere in testi il corpus delle costituzione imperiali. - codice teodosiano promulgato nel 438: raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età di Costantino sino a quell’anno. Ogni libro è diviso in titoli all’interno dei quali le costituzioni si succedono in ordine cronologico. Venne esteso ad ogni parte dell’impero - Corpus iuris civilis di Giustiniano (un secolo dopo): centinaia di costituzioni da lui sancite, predisposte da un piccolo nucleo di giuristi e alti funzionari hanno introdotto regole nuove in tutti i campi del diritto. Nell’arco di 5 anni (529-534) fu elaborato il corpus iuris che riunì in 12 libri migliaia di rescritti e costituzioni imperiali dal secolo I sino a Giustiniano stesso.! Quest’opera andò a sostituire ogni altra fonte del diritto.! In oriente la compilazione fu tradotta in lingua greca ed integrata con le costituzioni degli imperatori e fu la base del diritto bizantino sino alla caduta di Costantinopoli.! In occidente ebbe un esito precario, solo con la rinascita del XII secolo l’opera inizierà il suo ciclo vitale come fonte del nuovo diritto comune che dominerà la scena del diritto del continente europeo sino alla fine 700 —> diritto tardo antico = fondamento di istituzioni procedure norme e consuetudini negoziali che dopo la fine del dominio di Roma in occidente si trasmisero alle età successive 2.CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO L’affermazione del cristianesimo ebbe influenza sul mondo del diritto e delle istituzioni. L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente religiosa molte delle quali comportavano conseguenze nella disciplina delle relazioni tra gli uomini o nei rapporti dei singoli con le istituzioni secolari. Lo spirito della chiesa, basato sull’amore per il prossimo, il rispetto della persona umana e sulla carità, è espresso dagli atti degli apostoli che attestano come nelle prime comunità cristiane i beni fossero posti in comune dai fedeli che rinunciavano così ad ogni proprietà personale e l’assistenza si estendeva ad altre comunità in situazioni difficili come la carestia. La chiesa assunse la forma di un’istituzione gerarchica resa necessaria dall’esigenza di creare un organismo saldo e compatto in grado di resistere alle spinte devianti di altre culture ben radicate. I successori degli apostoli (vescovi) erano responsabili pastorali di una città e del territorio circostante designato come diocesi. Tra i vescovi si creò una gerarchia fondata sull’importanza della città sede di diocesi. Per la nomina dei vescovi si affermò il principio dell’elezione compiuta dal clero locale cui seguivano l’acclamazione dei fedeli e la consacrazione da parte degli altri vescovi della provincia ecclesiastica. Al vescovo di Roma fu riconosciuto il ruolo più alto. Il testo sacro elemento fondamentale della religione; scritto e reso pubblico quindi noto a tutti non solo ai sacerdoti. Al suo interno erano espressi i precetti della rivelazione in forma definitiva e non modificabile. La scrittura veni utilizzata anche per orientare il comportamento dei fedeli ne casi dubbi e per risolvere controversie tra cristiani

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Il primo diritto canonico Le questioni religiose e teologiche vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in concilio. Si ritenne che attraverso la deliberazione dei vescovi riuniti si esprimesse lo Spirito Santo. Prese forma così una fonte fondamentale del diritto canonico subordinata soltanto alla fonte suprema ovvero la Sacra scrittura frutto della rivelazione divina dalla quale deriva appunto la nascita di un diritto proprio della Chiesa che forma la base del diritto canonico, diritto non statuale ma dotato di norme e di sanzioni. Molti tratti del diritto canonico si riconducono al diritto romano vivo nei secoli in cui la Chiesa si formò. Il legame tra i due diritti resterà ben saldo nei secoli successivi. Stato e Chiesa il rapporto dei cristiani con le istituzioni secolari aveva subito una trasformazione radicale—> la religione cristiana nell’arco di meno di un secolo venne tollerata, poi riconosciuta da Costantino nel 313 con l’Editto di Milano. Nel 380 la religione cattolica fu dichiarata da Teodosio l’unica religione riconosciuta e ammessa nell’impero. La connessione nata tra Chiesa e Impero fece sì che nell’amministrazione della giustizia si siano stabiliti intrecci e collegamenti molto particolari. Costantino consentì ai litiganti di scegliere di farsi giudicare dal vescovo anziché dal giudice laico governatore della provincia e la sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata di forza esecutiva. Giustiniano autorizzò il ricorso in appello dal governatore della provincia al vescovo la cui pronuncia poteva essere riesaminata solo dall’imperatore—> ai vescovi vennero conferite importanti funzioni civili. Il principio di separazione Nasceva così il problema dei confini reciproci tra l’autorità dello stato e quella della chiesa. Quando l’imperatore stesso si dichiarò seguace di cristo il rapporto tra la chiesa e i poteri secolari divenne complesso. Fu la Chiesa d’occidente a tracciare la linea di confine: il vescovo di Milano, Ambrogio, fece una chiara distinzione tra la sfera temporale dove l’imperatore non aveva eguali sulla terra e quella religiosa rispetto alla quale l’imperatore doveva considerarsi non diverso da ogni altro uomo quindi tenuto a rispettare i precetti del vangelo e l’autorità conferita alla chiesa da Cristo stesso. Un secolo più tardi il vescovo di Roma formulò una teoria secondo la quale il regno e il sacerdozio quindi l’imperatore e il papa costituiscono due dignità distinte tra loro non subordinate perché volute entrambe da Dio stesso. 3.IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICI I Germani avevano da secoli un proprio diritto. Le stirpi germaniche costituivano popoli nomadi non usi a fermarsi a lungo nello stesso luogo—> fonti primarie di sostentamento = caccia e preda di guerra; proprietà immobiliare sconosciuta Popoli guerrieri i cui valori essenziali erano lotta e coraggio in battaglia. L’esercito era la struttura pubblica unica e fondamentale: con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano dopo la pubertà lo stato di adulti sottratti alla potestà paterna. Solo nelle fasi più delicate il popolo si dava un re mentre più spesso erano i capi militari appartenenti alle famiglie più rispettate a proporre le scelte che l’assemblea in armi approvava battendo con la lancia sullo scudo. La famiglia comprendeva i discendenti da un comune capostipite ed era composta da diversi nuclei familiari che formavano un clan unito persino nello schieramento in battaglia.

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Essa era caratterizzata dalla proprietà comune dei beni mobili. Il testamento era sconosciuto poiché vigeva la sola successione legittima. La donna rispettata e tutelata non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l’assistenza del padre o del coniuge. Il matrimonio consisteva in una vendita della sposa alla famiglia dello sposo con uno scambio di beni mobili per fornire alla nuova famiglia le risorse necessarie. Le offese di ogni genere arrecate ai singoli si riparavano con il ricorso alla vendetta privata. Era possibile riparare alle offese arrecate anche con composizioni patrimoniali calcolate in natura (bestiame).—>La giustizia veniva amministrata da capi eletti nell’esercito. Parte dell’ammenda andava alla famiglia dell’offeso, parte al re o alla comunità. I processi trattati in pubblico non erano frequenti e si fondavano sull’ordalia ovvero il giudizio di Dio. essi si decidevano invocando l’intervento di Dio per stabilire torto e ragione. LE REGOLE DEL DIRITTO ERANO REGOLE CONSUETUDINARIE! La personalità della legge I popoli germanici si trovavano a governare su popolazioni che sin’allora avevano vissuto secondo il diritto romano mentre essi praticavano consuetudini differenti. —> problemi di controllo dei territori occupati dove vivevano popolazioni più numerose rispetto alla minoranza dei conquistatori + problema di come mantenere una tradizione giuridica alla quale ciascuna stirpe germanica era legata in quanto ne rappresentava l’identità e i valori condivisi. Scelta di tenere distinto il diritto dei vincitori da quello dei vinti (che potevano continuare a regolare i propri rapporti giuridici secondo le regole romane con l’eccezione dei rapporti di subordinazione alle nuove autorità —> in un regno ed in un ordinamento fu riconosciuta la legittimità della coesistenza di una pluralità di diritti ciascuno applicabile ad una specifica etnia = principio della personalità della legge (possibile anche perché i rapporti giuridici tra le etnie furono per lungo tempo quasi inesistenti) I nuovi dominatori avevano il controllo del territorio e la sicurezza del comando in particolare sulle regole dell’ordine interno e nell’ordinamento giudiziario Ognuno dei nuovi regni giunse a dotarsi per la prima volta di testi scritti di legge nei quali veniva espressa la tradizione nazionale integrata con elementi nuovi che derivavano in parte dal diritto dei vinti (diritto romano) Il diritto visigotico Visigoti = primi a legiferare ispirandosi al diritto romano postclassico - Codice Euriciano - Brevario Alariciano: ebbe un’influenza duratura nel territorio della Gallia regno dei Franchi e anche nell’Italia longobarda dell’alto medioevo (terre rimaste estranee al diritto giustinianeo) La Spagna fu dotata di un testo di leggi il Liber iudiciorum dove si mantenne un’impronta romanistica e vennero recuperate altre consuetudini di derivazione germanica. Il testo fu imposto a tutti i sudditi senza distinzione di stirpe. Nella legislazione visigotica fu importante l’influenza della chiesa infatti nel regno visigotico fu composta una delle più importanti opere del diritto canonico la Hispana Il liber iudiciorum sopravvisse anche all’irruzione dell’islam in Spagna fino alla riconquista cristiana e alla rinascita del diritto giustinianeo nella penisola Iberica consolidandosi in parte anche per la popolazione musulmana. La legge Salica Tra fine V sec e inizi VI sec Clodoveo re dei Franchi occupò un vasto territorio dando vita al regno franco riuscendo anche ad insediarsi nel meridione della Gallia dopo aver vinto i visigoti.

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Clodoveo promesse l’approvazione di un testo di leggi tra i più importanti del diritto medievale europeo Cactus legis Salicae il quale rispecchia le consuetudini giuridiche dei Franchi Salii = catalogo di sanzioni pecuniarie relative ad illeciti con l’intento di sostituire la vendetta con una sanzione in denaro + segni di interventi normativi dovuti alla volontà del re e dei suoi successori L’economia che la Legge Salica presuppone è incentrata su un modo di vita non stanziale con particolare cura per le questioni legate agli animali domestici. In caso di omicidio le composizioni pecuniarie sono differenziate a seconda che - l’atto dell’uccidere sia stato palese / occulto - la vittima sia un maschio o una femmina; un militare in guerra o un civile; un seguace del re; un franco o un romano; un possiedente o un semplice colono La donna è esclusa dall’eredità sulla terra salica Il diritto longobardo I Longobardi giunsero dopo tre anni di assedio ad espugnare Pavia (capitale del regno ostrogoto) che divenne capitale del regno longobardo. Il regno si estese poi all’Italia settentrionale e centrale ripartito in territori facenti capo ad un duca che esercitava il potere militare civile e giudiziario con forte autonomia rispetto al re Il re Rotari fece codificare le consuetudini del suo popolo mai redatte per iscritto si ad allora (643) L’editto è per gran parte dedicato alla specificazione delle ammende inflitte per ciascun possibile atto illecito che andavano per metà all’offeso e per metà al re. L’editto fu applicato solo ai longobardi e contiene anche disposizioni volute dal re a tutela del potere monarchico (pena capitale per chi attenti alla vita del re, divieto di migrazioni interne, impunità per chi commetta omicidio per ordine del re). I mezzi di prova erano il duello e il giuramento: chi veniva accusato di un atto illecito poteva scagionarsi mediante un giuramento di purificazione di dodici sacramentali (per ottenere effetto liberatorio occorreva l’unanimità dei dodici). In tema di reato si distingue tra: - atti preparatori - tentativo - reato perfetto pene diverse per ciascuna ipotesi—> impostazione che influenzerà il diritto penale successivo sino al presente. Gli editti emanati da Liutprando hanno invece carattere diverso in quanto il re convertito aveva subito l’influenza della chiesa. serie di disposizioni di legge che: - consentono la manomissione del servo davanti all’altare - migliorano la posizione successoria delle figlie in assenza di figli maschi - riconoscono l’asilo ecclesiastico - semplificano la procedura per le donazioni a chiese - permettono di disporre una parte dei propri beni a favore dell’anima attraverso i lasciti pii Liutprando dichiara di non ritenere il duello un mezzo di prova attendibile ma di non essere in grado di vietarlo perché i longobardi lo volevano conservare inoltre intese legiferare per tutti i i suoi sudditi—> crisi del sistema di personalità della legge poiché i negozi tra i romani e i Longobardi divenivano sempre più frequenti.

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Il regno longobardo cadeva nell’anno 774 iniziò così anche in Italia l’età carolingia, ma il diritto longobardo non scomparve poiché gli editti rimarranno per secoli in vigore influenzando le consuetudini del regno sino all’età comunale ed oltre. Gli Anglosassoni Anche l’Inghilterra venne conquistata da popolazioni germaniche che si suddivisero il territorio Il cristianesimo fu portato in Inghilterra dal monaco Agostino sotto l’impulso di papa Gregorio. Il più antico testo normativo anglosassone prescrive le ammende dovute da chi si renda colpevole di furto di beni di vescovi e chierici e contiene inoltre un catalogo di ammende per i vari illeciti.

- istituzioni simili a quelle degli altri popoli germanici - l’assemblea dei grandi del regno per le decisioni strategiche importanti - la suddivisione del territorio in contee La conquista di una parte dell’isola da parte di un popolo scandinavo proveniente dalla Danimarca condusse alla formazione di un unico regno sotto re Canuto che unificò l’Inghilterra, la Norvegia e la Danimarca lasciando un corpo di leggi Con Edoardo il Confessore l’isola tornò ad essere un regno sé; alla morte del re i Normanni provenienti dalla Francia settentrionale conquistarono l’Inghilterra—> nasceva il regno normanno d’Inghilterra e con esso un nuovo diritto : il Common Law 4.L’ETÀ CAROLINGIA E FEUDALE Con Pipino il Breve i Franchi rafforzarono il rapporto diretto con la Chiesa. Il figlio di Pipino, Carlo asceso al trono nel 768 nel corso di 40 anni portò il regno franco ad una posizione di assoluta preminenza in Europa annettendo al dominio del regno anche il Regno Longobardo. +) riforma delle strutture interne del regno: il controllo del territorio fu affidato a conti titolari del potere di banno ovvero il comando militare e civile. I conti presiedevano le udienze per l’amministrazione della giustizia trattenendo un terzo delle ammende dovute al re dai litiganti. Nei processi ai notabili erano affiancati dei giudici semi-professionali, gli scabini. La giustizia era spesso gestita in modo scorretto con prepotenze dei conti nei confronti dei sudditi —> Carlo Magno affidò a personaggi di sua fiducia, i fissi dominici, il compito di controllare l’operato dei conti attraverso missioni e ispezioni sull’intero territorio. Nella notte di natale dell’800 il papa Leone III pose sul capo del re dei franchi la corona imperiale —> rinasceva in occidente l’Impero un una forma nuova che prese il nome di Sacro Romano Impero per il legame che aveva con la Chiesa di Roma. L’autorità imperiale si riteneva derivante da Dio attraverso il tramite della Chiesa Il titolare della Corona era titolare del potere legislativo. I capitolari le riforme furono attuate dal sovrano - con ordini diretti convertiti in consuetudini non scritte - con atti di tipo legislativo che presero il nome di capitolari e che furono emanati in gran numero da Carlo Magno e dai suoi successori: leggi scritte con le quali il sovrano dettava la sua volontà dopo averla espressa a voce in presenza dei maggiorenti del regno


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