Riassuntino storia del diritto medievale PDF

Title Riassuntino storia del diritto medievale
Author Martina Doti
Course Sociologia del diritto
Institution Università degli Studi di Milano
Pages 3
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Summary

NOMI E OPERE DA RICORDARE -Principio del princeps ab legibus solutus: volontà dell’imperatore è legge. - Codice Gregoriano, Codice Ermogeniano, Codice Teodosiano, Corpus Iuris Civilis (534) - Burgundi= Lex Romana burgundiorum: codices, sentenze di Paolo e opere gaiane. - Visigoti= Lex Romana Visigot...


Description

NOMI E OPERE DA RICORDARE -Principio del princeps ab legibus solutus: volontà dell’imperatore è legge. - Codice Gregoriano, Codice Ermogeniano, Codice Teodosiano, Corpus Iuris Civilis (534) - Burgundi= Lex Romana burgundiorum: codices, sentenze di Paolo e opere gaiane. - Visigoti= Lex Romana Visigothorum (506), Editto di Teodorico, Codice Euriciano - Ostrogoti= Teodorico vuole far convivere pacificamente il dualismo tra diritto romano e diritto germanico. Vuole far convivere valore di diritto romano e valore guerresco goto. Funzionari goti: comes gothorum, saiones. Cassiodoro: Variae libri duodecim, teodorico agisce romanamente in un sistema giuridico romano, il dualismo diventa forma ideologica del regno. -Longobardi: spezzano rapporto con romanità, Longobardia: mezzogiorno, Sicilia, Sardegna, Pentapoli, Laguna veneta, Esarcato. Diventano minoranza egemone abili nelle armi, romani maggioranza inerme e debole. Regno di una gente, si ricollega alla collettività della gente longobarda. Sovranità piena in tempo di guerra, in tempo di pace c’è assemblea degli exercitales. Territorio diviso in: Ducati ( fare+ gefolgshaf), Sculdascie, Decanie. Legge longobarda= pactum. Insofferenza al comando. Caposaldo diritto longobardo: editto di Rotari del 643: capacità di agire 12 anni capacità ad usare armi, matrimonio atto intergentilizio senza volontà della donna, donna esclusa dalla successione del patrimonio, Guidrigildo= ogni persona ha un valore economico esprimibile con un presso, wergeld. Rotari ha attenzione per danno materiale, ma progressivo interesse per elemento soggettivo dato dall’animu. Proprietà= concezione collettiva, rapporto proprietario cosa= gewere, su uno stesso bene +gewere. FAMIGLIA: struttura monocellulare della società longobarda è la Fara= aggregato che ha un vincolo unitario in un capostipite comune. Donna vedova potere di usufrutto. Fraterna societas= figli lasciano indiviso patrimonio e formano un cosorzio. MATRIMONIO: atto intergentilizio diviso in due atti: desponsatio e nuptiae. Chiesa interviene con la Subarrhatio cum anulo. Conoscevano solo successione naturale, poi chiesa interviene e longobardo può disporre patrimonio per salvezza dell’anima. Contratto tipico: Wadiatio. PROCESSO LONGOBARDO: nuntiare causam iudicim, il convenuto si difendeva o con giuramento o con duello - editto di Milano 313: “daremo ai cristiani e a tutti coloro che lo desiderano la facoltà di credere in quello che vogliono”. Costantino però favorisce i cristiani: esenzione dai munera, restituzione delle terre sequestrate, autorità civile al vescovo, la chiesa poteva essere istituita erede o legataria. -concilio di Nicea 325: questione ariana, 381 dogma cristiano: cattolicesimo niceo-romano diventa religione di Stato - Ambrogio: figura importante per rapporti tra Stato e Chiesa: invita Graziano ad avere rapporti amichevoli con aristocrazia senatoria romana e spinse Teodosio I ad una confessione e ad una penitenza per aver fatto massacri a Tessalonica, imperatore capisce di essere sottoposto ad autorità spirituale. La chiesa può giudicare potere temporale. – auctoritas spirituale più importante di podestats temporale. - Gelasio: principio sub specie umana : anima= chiesa corpo= impero, per gelasio ci sono due poteri su cui si basa il mondo, spirituale e temporale, quello spirituale ha supremazia perché pontefice deve tenere conto anche del comportamento degli imperatori. - Fonti del diritto canonico: ius divinae costitutionis, traditio, capitolaria ecclesiastica, ius humanae costitutiones, diritto divino naturale. - falsificazioni: Decretali Pseudo Isididoriane: canoni, lettere papali, decreti attribuiti ad Anacleto e Clemente I , vuole rilanciare autonomia del potere vescovile. – decreto di Burcado di Worms: sistema normativo della chiesa, rilanciata autonomia vescovile. - autenticità= autorità - IV secolo: regola benedettina nel monastero di CLUNY da Gugliemo di Aquitania. - Nicolò II 1059: elezione del papa tramite la TRACTATIO (scelta) dei cardinali vescovi poi dei cardinali arcivescovi e cardinali preti. -Gregorio VII: DICTATUS PAPAE: assolutismo potere pontificio, posizione ierocratica, potere del pontefice superiore rispetto a imperatore. - Anselmo da Lucca: Collectio Canonum: principio tu es petrus: Potere del pontefice deriva direttamente da dio, perché il pontefice è vicario di Pietro. - 2 redazioni delle novellae: Epitome Iuliani + Authenticum - 2 ramificazioni del Corpus Iuris Civilis: littera pisana fiorentina + bolognensis - Ivo di Chartres: PANORMIA, proemio Concordia Canonum : parla dei criteri interpretativi del diritto canonico, basati sul principio della concordanza: bisogna interpretare i testi per ricostruire il grande mosaico delle fonti canoniche. - Gregorio Magno: divieto di critica: regole derogabili e inderogabili

-Abelardo: maestro di lettura critica, i testi sono discordanti tra loro per uso delle parole no attacco al principio di autorità, bisogna studiare e confrontare i contrasti attivamente: ragionamento giuridico -Concordato di Warms: Enrico V consente che investitura pastorale venga eletta con classica elezione canonica, e in cambio Callisto II, per i vescovi tedeschi, imperatore interveniva con la consegna dello scettro. - diritto bizantino= diritto giustinianeo, Giustiniano ha sia sacerdotium che imperium - fonti diritto bizantino: - legislazione Isaurica: deviazione dal corpus, contro papa Gregorio III – legislazione dei Macedoni: basillici, testo giustinianeo. - Renovatio Imperii: chiesa di stato, base su principi di unità e univeralità, la chiesa aveva da una parte Liutprando, e dall’altra parte l’impero di Bizantino in cattive acque perché imperatore appoggiava eresia iconoclasta. La chiesa chiese aiuto ai francesi per cacciare longobardi. - Promissio Carisiaca: 754 Stefano II chiese aiuto a Pipino il breve che rispose con questa promessa: pipino fermava i longobardi e restituiva terre sequestrate dai longobardi, in cambio il papa consacrava la dinastia carolingia e pipino veniva nominato: patricius Romanorum. - Carlo Magno: notte di natale dell’800 venne incoronato da dio ( pontefice) e unto da leone III, diventando sia romano sia sacro. - capitolaria emanati in età carolingia: - capitolaria ecclesiastica – capitularia mundiana – capitularia missorum – capitularia legibus addenda -termine sacertà nasceva con la renovatio - principio di gelasio trova scuola di pensiero: mundus hic è la comunità dei fedeli , e la res publica cristiana è la chiesa universale. Umanità è corpo mistico di cristo. - chiesa unico organismo in grado di equilibrare particolare e universale. Res publica cristiana= comunità giuridica internazionale che comprende romanità, germanismo e cristianesimo. - fedeli: corpo mistico di cristo – res publica ciristiana: comunità politica e soggetti politici diversi ma legati dalla fede in cristo. - Giovanni VIII: scomunica interdetto - per la commistione di diritto: professiones iuris: dichiarazioni che i soggetti contraenti facevano all’inizio del contratto intorno alla legge alla quale intendevano obbligarsi e sulla quale sarebbero stati giudicati in caso di controversia. - la consuetudine è in grado di superare la crisi della commistione di diritti. - Liutprando: de scribis dice che le parti possono discendere de lege sua. 2 significati di lex: obbligo e diritto, contrattto. Diritto soggettivo e diritto oggettivo. - regno dei longobardi trasformato nel 781 in regnum intalicum. I carolingi affidarono ai longobardi dei capitula ad legibus addenda + capitula generalia. - tradizione pavese: materiale normativo liber papeinsis: editti del re longobardo+ capitolari emanati dai carolingi – lex Lombarda, raccolta dottrinale : Expositio ad librum papiense: diritto romano per colmare lacune del diritto longobardo-franco? Si perchè generalis ominium, e lex unica. - cosa è diritto comune: concetto, ordinamento, sistema, diritto concreto, esperienza giuridica, costruzione metastorica: è un PROBLEMA – Questiones de iuris subtilitatibus. Autore: Irnerio o Piacentino, allegoria del trono della giustizia. Attacco al principio della personalità del diritto o unità imperiale e implicitamente unità diritti o molteplicità diritti e implicitamente negata unità imperiale. Umanità deve fare rispettare giustizia… - Regnum Siciliae: 1130 Ruggero d’Atavilla: pluralità di diritti, così ruggero pubblica Assise di Ariano, dinastia sveva Federico II pubblica liber constitutionum regni siciliae: gerarchia delle fonti diritto regio, consuetudini locali, diritto longobardo, diritto comune. Diviso in 3 libri=materie pubblicistiche, processo, diritto penale privato feudale. Nel 1124 studium napoletanum con littera generalis. - Piemonte: unione di contee sotto unico casato feudale: Pietro II di Savoia: normativa generale per territorio savoiardo. - Sardegna divisa in 4 giudicati: Gallura, Arborea, Logudoro, Cgliari. Presa dagli aragonesi. - quindi abbiamo realtà multiforme, ma unità del diritto comune dal quale deriva la molteplicità di diritti. - per Cavanna diritto comune: diritto romano + diritto canonico - per Casageris diritto comune: ampiamenti e modifiche che la dottrina ha applicato sul diritto romano. - 300-400: diritto comune funzione integrativa, è diritto quello emanato dal principe. - filippo il bello: ordennace “ il nostro regno si basa sulla consuetudine e non su un diritto scritto” - per De Luca: diritto comune: ius subsidiaru, leggi principesche= lex primaria. - per Deciani: diritto comune: diritto romano, non diritto statuario.

- per Socini: diritto comune= diritto di Firenze - diritto comune subisce processo di particolarizzazione. - muratori: quadro sociale riformatore del 700, preilluminista, mercantilista con venature di liberismo, amante della realtà, applica ricerca storica alla politica, vuole distaccare potere temporale e potere spirituale, esiste umana corruttibilità quindi bisogna limitare l’ambito di discrezionalità degli uomini con cariche pubbliche. Giudizi positivi: falco, negativi: Carello e Gorla. - doctores: intermediari tra diritto romano e destinatario della norma. - periodo della glossa: 1100- metà del XIII secolo: glossa accursiana= compilazione di glosse accumulate in un secolo e mezzo sui testi giustinianei. - NOTAIO: testimone della presenza di una cultura giuridica nell’alto medioevo, strumento di unità del diritto, individua norme che disciplinano il negozio, assimila norme e istituti di origine diversa con PRAGMANTISMO, potenziamento della consuetudine: la prassi notarili fa ed è consuetudine, volgarizzatore del diritto romano, esperto delle leggi: legis doctor - dal VII al IX secolo: scuola monastica: filo conduttore tra monastero e società civilie, conserva eredità della cultura antica. Scuole cittadine= scuole episcopali. -Irnerio: insegna e studia i testi giustinianei, studio sistematico della compilazione con capacità critica. Fa annotazioni, glosse sui testi spigando significato del testo e lo poneva in relazioni con altri passi paralleli. - metodo didattico dei glossatori: LECTIO, CASUS, DISTINCTIO E SOLUTIO CONTRARIORUM - struttura giuridica degli studenti: universitas: associazione di persone. - corsi: primi 9 libri del codex e primi 24 libri del digesto: 2 anni poi ammisum ad privatam, poi licentiatus in iure, doctor iuris. - Corpus iurius canonici: codice ufficioso della Chiesa, composto: DECRETUM GRATIANI=raccolta di fonti di diritto canonico diviso in 3 libri: ministeria, negotio, questione liturgica e teologica, LIBER EXTRA: cerca di rendere omogeneo il sistema normativo della chiesa: 5 libri: iudex, iudicio, clerus, connubia, crimen. - processo romano canonico: libellum (l’attore doveva dire il nome delle due parti, del giudice, il petitum, oggetto della pretesa, la causa petendi, la causa della controversia, le consuetudini locali e nomen actionis), litis contestatio, iuramnetum ad calunniam, positiones, sentenza. - Rodolfo il Nero: MORALIA REGNUM: contrasto tra diritto romano e diritto germanico, per lui rinascita del diritto romano grazie a Pepone e ad Irnerio, pepone interesse nel diritto naturale superiore al ius gentium, e al ius civile. -Alberto da Gandino: DE MALEFICIS: criminalità, passaggio da processo accusatorio a stampo giurisprudenziale, a processo inquisitorio con carattere di pubblicità per reprimere i crimina. Interesse e privilegiata Prima prova, confessione con tortura. Obbiettivo: reprimere i crimina, interesse non privato ma pubblico. SISTEMA PROBATIRO: SISTEMA DI PROVA LEGALE IMPRONTATO ALLA LEGALITA’ DELLA PROVA. Ricerca prima prova: principio della divisibilità della prova, ciò che non vale da solo, vale insieme. Contro illuministi Voltaire Dostoevskij. Il processo inquisitorio toglie al privato offeso il ruolo di protagonista della giustizia e lo da ad un potere pubblico. Azione unitaria in una sola persona, accusatore. Conquista della verità. Giudice: funzione inquisitoria e accusatoria. Deve piegare animo. Toccare corpo e mente dell’accusato. No verità processuali, poi si arriva alla tutela della libertà individuale e così interrogatorio serve per difendersi. - processo sommario: volto a rendere celere il processo. -stagione del commento: da metà del Duecento a inizio Trecento. Fonti letterarie più brevi. Il caposcuola del commento è Bartolomeo da Sassoferrato: commento: metodo su base logico sintetica e non esegetica, pratica dogmatica per determinare e risolvere casi, uso della distinctio con intento pratico e teorico. Commentatori si allontanano dal testo: carattere di creatività. -consiulium sapientis iudiciale. - Vittorio Amedeo II: COSTITUZIONI con gerarchia delle fonti: nostre costituzioni, statuti approvati dal sovrano, diritto comune, limita citazioni dottrinali. SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO, sistema editti ducali, nazionalizzazione del diritto comune, -Francesco IIIdi Modena: leggi e costituzioni diritto vigente nel ducati, leggi devono essere chiare e poche, pretende di essere unico legislatore in casi dubbi interpretazione è affidata al supremo tribunale di Giustizia, -Ferdinando IV: per il caos normativo: MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA -Filangieri: arbitrio e libertà sono inconciliabili, motivazione, inconciliabilità die poteri....


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