Storia del diritto commerciale PDF

Title Storia del diritto commerciale
Author Alessandro Bini
Course Storia del diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Genova
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Storia del diritto commerciale [email protected]

Le fonti del diritto nel medioevo 1) CONSUETUDINE Fatto normativo; per sua natura la consuetudine non è statica ma si trasforma nel tempo e nello spazio 2) OPERATORI DEL DIRITTO Che registrano le consuetudini sono soprattutto notai

Corpus iuris civilis Le fonti del diritto pre-giustinianee nei regni romano-germanici L’esperienza giuridica altomedioevale è segnata dalla presenza di due tipologie di ordinamenti giuridici, che incontrandosi e scontrandosi andranno a definire una sorta di sistema. Il riferimento è alla tradizione giuridica romana e alla tradizione giuridica germanica. L’incontro tra queste due tradizioni si ebbe nel passaggio dall’antichità al medioevo. La storia medioevale del diritto romano in occidente può essere fatta iniziare con il sorgere della prima generazione di regni germanici, qualificati abitualmente come romanogermanici. Sono organizzazioni politichi istituzionali (per comodità chiamate regni) poiché al vertice troviamo un organo monocratico simile ad un re (e talvolta chiamato rex) che si formano prima di Giustiniano. Distinguiamo dai regni germanici, così detti di seconda generazione, cioè quelli che si formano dopo Giustiniano. Il riferimento in questo caso è al regno dei longobardi (prima) e al regno dei franchi poi, cioè al così detto sacro romano impero. Opportuno distinguere quindi: 1. Regni romano-germanici: quelli che si formano prima di Giustiniano 2. Regni germanici: quelli che si formano dopo Giustiniano

Importante sottolineare come i germani prima delle invasioni avessero già avuto contati con la civiltà e la cultura dei romani, cioè l’impero e le sue istituzioni avevano esercitato un’influenza su tali popoli germanici. Basti ricordare che alcuni loro re avevano accettato (con o senza il consenso preventivo degli imperatori) il ruolo di generali o patrizi dell’impero mantenendo il titolo di rex soltanto nei confronti del proprio popolo. Le nefaste invasioni appaiono costituite soprattutto dalle migrazioni di milites federati ribelli all’interno dei confini dell’impero, ma se è vero che i federali conservano lo status di popoli stranieri, essi avevano pur sempre formato corpi di armata combattenti sotto le bandiere romane e avevano intrecciato legami costituzionali con l’impero. I germani conoscono bene i romani e accettano alcune regole, alcuni principi della loro tradizione, ciò significa che i ribelli non sono nemici dell’impero né combattono il nucleo della romanità. L’incontro-scontro delle due civiltà diverse avviene in un arco temporale abbastanza ampio e durante periodi diversi.

Date significative:      

395  divisione dell’impero (Impero Romano d’oriente e di occidente) 410  Alarico (visigoto) saccheggia roma (così detto sacco di Roma) 476  caduta Impero Romano d’occidente / odoacre (goto) depone romolo augusto 493  Teoderico (ostrogoto) si insedia in Italia 553  Giustiniano riconquista l’Italia 568  Longobardi fecero il loro ingresso in Italia

Chi sono i barbari o meglio i germani? Oltre a visigoti, goti e ostrogoti troviamo vandali, burgundi, angli, sassoni, franchi. Tutti popoli che non combattono il mito della romanità, quindi non conquistano le terre dell’Impero Romano d’occidente per demolire un mito e azzerare il patrimonio giuridico romano ma osservano la romanità, la cultura romana e il diritto romano, un diritto scritto al contrario del loro. Dall’incontro tra barbari e romani, i primi capiscono l’importanza di avere e vantare una tradizione del diritto che sia anche affidata alla scrittura.

Il diritto romano pregiustinianeo Quali fonti di diritto romano circolano in questo periodo prima di Giustiniano? Quelle del diritto romano così detto pregiustinianeo. Fondamentale il binomio iura-leges. IURA: principi giuridici tratti in prevalenza dalle opere dei giureconsulti: si parla di diritto vecchio, cioè di ius vetus (la parte scientificamente più complessa del corpus iuris civilis). LEGES: vengono definite nel loro complesso come ius novum e sono le constitutiones emanate dell’imperatore e considerate sempre più come fonte autoritativa per antonomasia a partire da Diocleziano in poi. Le leges sono anche: 1. Edicta: provvedimenti di carattere generale, soprattutto nell’ambito del diritto pubblico, cioè contenenti norme dedicate soprattutto a materie aventi una rilevanza pubblicistica 2. Rescripta: risposte date dall’imperatore su determinate questioni, generalmente di diritto privato Quindi distinguiamo all’interno delle leges, da un lato norme di diritto pubblico e norme di diritto privato. Fino ad un certo punto prevalgono i rescripti rispetto ad altre forme di diritto privato, poi interverranno a disciplinare questa materia anche le costituzioni imperiali. Tutte queste fonti del diritto si trovano all’interno di diverse raccolte, alcune ufficiali, alcune private. Un grosso problema che si registra in questo periodo è quello della facile reperibilità delle fonti normative, ciò vuol dire che gli operatori del diritto faticavano a reperire il testo normativo perché mancavano le raccolte ufficiali e la maggior parte delle raccolte circolanti era frutto dell’iniziativa di privati. Per quanto riguarda le fonti di diritto romano pregiustinianee esistono raccolte private e raccolte uffficiali Raccolte private: -

Codice gregoriano: rescritti Codice Ermogeniano: rescritti

Raccolte ufficiali:

-

Codice Teodosiano (438): si preoccupa di riorganizzare i più importanti editti in materia pubblicista

Sarà Giustiniano a voler risolvere il problema attraverso una nuova riorganizzazione del diritto pubblico e privato grazie alla promulgazione del corpus iuris civils. I barbari si insediarono in Italia nel 493 e vi rimasero per 60 anni fino alla riconquista giustinianea del 553, poco dopo scendevano nella nostra penisola i Longobardi, il cui regno durerà per almeno due secoli. In aggiunta a quest’ultimi devono essere ricordati altri popoli: i vandali, che giunsero in spagna all’inizio del quinto secolo per poi spostarsi in africa; i burgundi, che si insediarono tra Ginevra e Lione e per quasi un secolo ebbero un loro regno, poi distrutto dai franchi. Franchi che si costituirono un regno nel 481 e si espansero in tutte le Gallie sconfiggendo i visigoti nel 507 e i burgundi nel 534 e stabilendo dei protettorati nei territori già occupati. Gli angli-sassoni invece, popolarono tra il 500 e il 650 la massima parte del territorio meridionale dell’isola britannica. Questi sono gli insediamenti principali che vanno a sottolineare come questa sia un’epoca contraddistinta da una notevole mobilità che porta all’incontro-scontro tra civiltà molto diverse tra loro. Da questo nasce qualcosa, ad esempio i barbari concepiscono la necessità di formalizzare le proprie consuetudini, cioè di affidare le regole, che tramandavano oralmente, alla tradizione scritta (promuovono quindi compilazioni). Un’ altra conseguenza molto significativa è rappresentata dal fatto che finalmente i germani accettano la concezione romana del diritto come mezzo civile per comporre le controversie.

Le compilazioni legislative romano-barbariche Sono testi diversi tra loro ma l’elemento comune è che nessuno è esente da contaminazioni o influenze esterne, sono tutte influenzate dal così detto diritto volgare: un diritto praticato dai romani nelle provincie occidentali dell’impero che continuò la propria vita nei regni romano-germanici; registra un impoverimento della lingua latina e una semplificazione della disciplina degli istituti del diritto romano dell’epoca. Sono compilazioni legislative quelle promulgate dai regni di prima generazione che contengono il diritto dei vinti. Quindi non il diritto ufficiale ma un po’ diverso, il diritto volgare. Impoverimento che si registra nuovamente dopo Giustiniano nell’Italia bizantina. Il primo popolo di stirpe germanica insediatosi stabilmente in occidente fu quello visigotico. Il regno fondato nel 418 ebbe per quasi un secolo il suo centro a Tolosa. I visigoti, rispetto ad altre popolazioni sembrano più interessati al diritto scritto perché vengono scritte nella loro tradizione giuridica almeno due importanti compilazioni legislative. Le più importanti sono rappresentate da: -

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Editto di Teodorico (460): raccolta di 154 testi di diritto romano pubblicata per la prima volta da un francese alle fine del secolo XVI. Molto probabilmente non fu confezionato da Teodorico stesso ma venne confezionato da un magistrato romano. A differenza di altre compilazioni, questo editto non è destinato al solo popolo visigoto ma sembra essere una compilazione destinata a tutti i residenti all’interno del territorio dei visigoti. Si applicherebbe quindi per molte norme il principio di territorialità (cioè quel principio in base al quale una legge deve essere applicata a tutti coloro che risiedono all’interno di un territorio a prescindere dalla stirpe di appartenenza. Nell’alto medioevo il principio dominante era diametralmente opposto). I popoli germanici governano attraverso l’uso della forza e non attraverso il diritto. Codice euriciano (476): si tratta di una compilazione di diritto romano volgare contenente norme di tipo territoriale, quindi destinate al popolo romano dei vinti e al popolo dei visigoti, ossia quello dei vincitori.

Una parte del codice euriciano si trova all’interno di un’altra compilazione legislativa, la così detta lex visigothorum (legge dei visigoti). Sempre del popolo dei visigoti è un’altra compilazione legislativa del VI secolo cioè la legge romana di visigoti, conosciuta con il titolo di breviario di Alarico (non Alarico I, artefice del sacco di Roma ma Alarico II). Sono tutte legislazioni prodotto dal contatto tra questi popoli. La principale fonte del diritto in Europa nel medioevo rimane però la consuetudine. Curiosamente nel vicino regno di burgundi troviamo due altri esempi di compilazioni romano-barbariche rappresentate da: -

La lex burgundionum o legge dei burgundi, conosciuta anche come legge gundobada (dal nome del re che l’avrebbe promulgata. Lex romana burgundionum

Analizzando i contenuti è emerso che si tratta di compilazioni legislative che contengono tutte diritto romano volgare, brani di diritto germanico, in maniera casuale ad agli uni, agli altri o ad entrambi. quando dobbiamo fare degli esempi di leggi romane barbariche, il pensiero corre alle leggi dei visigoti, alla lex burgundiorum e alla lex romana burgundionum. La prima ondata di invasioni barbariche da cui ebbero origine i regni romano-germanici di prima generazioni portò ad una esplosione di violenza brutale che finì con l’infrangere l’antico ordine voluto dai romani, ma questa violenza fu in qualche modo contenuta poiché i visigoti, i burgundi e gli ostrogoti erano i popoli più civilizzati tra quelli romani. Si può distinguere tra una prima fase in cui vi è un’influenza romana su la legislazione germanica (regni romano-germanici e relative compilazioni) e una seconda fase in cui vi è un’influenza germanica sulla compilazione romana. Il rapporto si rovescia con l’avvento dei longobardi, considerati già nel I secolo dopo cristo il popolo più feroce in assoluto. Da un punto di vista della storia giuridica possiamo dire che se nei regni romano germanici si registra una maggiore influenza del diritto romano sui popoli conquistatori, nei regni germanici di seconda generazione vi è una minore influenza del diritto romano sui popoli conquistatori. Saranno proprio i longobardi ad esprimere il desiderio di tutelare il proprio patrimonio giuridico evitando contaminazioni. Le leggi dei franchi e dei longobardi sono assai più fedeli allo spirito originario delle consuetudini dei rispettivi popoli, ma è molto significativo come entrambe le leggi di questi popoli siano stata scritte in latino. Teniamo presente la chiesa ed il cristianesimo; il riconoscimento della chiesa avvenuto nel IV secolo costituì una svolta per entrambi i soggetti che ne furono protagonisti, nell’arco di pochi decenni la chiesa divenne da perseguitata fino ad essere dichiarata esclusiva. La situazione nuova creata dal riconoscimento imperiale del cristianesimo ebbe presto riscontri sul terreno della legislazione imperiale (giuridicizzazione dei principi della cristianità).

Il diritto di matrice germanica presenta delle caratteristiche comuni tra i vari popoli che riguardano il diritto delle persone e della famiglia, il diritto delle obbligazioni, dei contratti ed i modi per risolvere le controversie. Particolarismo giuridico  si fa riferimento alla presenza di fonti del diritto provenienti da ordinamenti politico-costituzionali diversi che coesistono. Si applica nell’alto medioevo il principio di personalità della legge: ogni popolo utilizza il proprio diritto all’interno dello stesso contesto politico-istituzionale. Per converso esiste un principio diametralmente opposto ossia quello di territorialità della legge: tutti i soggetti presenti all’interno dello stesso contesto politico territoriale devono utilizzare la stessa legge, a prescindere dall’etnia di appartenenza.

I Longobardi La prolungata convivenza tra popolazioni germaniche e popolo romano portò i germani ad avvicinarsi ad una tradizione giuridica molto diversa dalla loro, e soprattutto portò i germani ad affidarsi alla tradizione scritta. Il patrimonio giuridico dei germani è un patrimonio consuetudinario, ciò significa che queste popolazioni sono abituate a rispettare delle regole che si sono consolidate nel tempo con l’uso. Se nei regni di prima generazioni le compilazioni legislative di alcuni re germani tradiscono una certa influenza del diritto romano sulle proprie consuetudini, possiamo dire che nei regni germanici di seconda generazione la situazione si ribalta, saranno le popolazioni fondanti i regni di seconda generazione a condizionare con i loro usi e con le loro consuetudini il diritto dei romani. Il primo regno di seconda generazione è il regno dei longobardi. I longobardi arrivano in Italia nel 568/569 (tre anni dopo la morte di Giustiniano). Fondano un regno destinato a durare più di due secoli (sopravvisse fino al 774).

Le origini del popolo longobardo La fonte più importante che ci permette di ricostruire la loro storia è sicuramente l’opera di Paolo Diacono (longobardo che visse nel VIII secolo) intitolata Historia Langobardorum, al cui interno vi è una parte dedicata all’origine del popolo dei Longobardi. È stata scritta in latino. I longobardi non scrivono in longobardo, le uniche parole longobarde che conosciamo vennero inserite all’interno delle loro compilazioni legislative scritte. I longobardi sono una popolazione ben conosciuta dai romani secoli prima, ce ne parla già Velleio Patercolo nel I secolo d.C. affermando che fosse la popolazione germanica più feroce. I conquistatori scandinavi, dal punto di vista religioso, avrebbero professato prima il culto della fertilità per poi diventare adoratori di Votan, il dio della guerra. Questo cambiamento giustificherebbe il cambiamento registrato nell’organizzazione di tale popolo.

Organizzazione politica Come altri popoli germanici, una volta insediatisi stabilmente nella nostra penisola preferiscono stabilire un’organizzazione di tipo monarchico (non monarchia assoluta o assolutistica poiché il capo è semplicemente il capo del popolo cioè dell’esercito). I longobardi non sono in grado di concepire un potere politico capace di riassumere in sé tutti quei poteri di governo odierni (legislativo, esecutivo e giudiziario). Il re longobardo come altri re dei regni romano germanici è semplicemente un “capo militare” a cui non sono delegati i poteri sopra citati. Il re si sceglie in base alla nobiltà (famiglia di appartenenza), i capi popolo si scelgono in base alla loro capacità a far parte dell’esercito (i diritti politici vengono riconosciuti dai longobardi solo ai maschi adulti in grado di combattere). La capacità giuridica e di agire dipende dall’abilità a far parte dell’esercito. Come ogni società dell’epoca il nucleo essenziale della società longobardi è rappresentata da una famiglia (corrispondente alla gens per i romani). Il termine longobardo per indicare la famiglia è il termine “FARE”. Si può parlare di “stato” longobardo ma solo per indicare un’organizzazione molto primitiva con al vertice un re che non vuole esercitare quei poteri che solitamente spettano ad un monarca.

Organizzazione giuridico-sociale Entrando a far parte dell’esercito si acquista uno status di uomo libero con piene facoltà giuridiche, la maggiore età si ottiene quando si è ritenuti abili a portare le armi. Chi ha capacità giuridica può far parte dell’assemblea del popolo che delibera sulle questioni di massima importanza. Secondo i longobardi ogni persona aveva un valore diverso, un guerriero aveva una valutazione altissima mentre coloro che non erano in grado di combattere valevano molto meno. Il guidrigildo è il prezzo che si dovesse pagare nel caso di danno ad un componente della popolazione. Qualcuno doveva stimare il prezzo della persona. Le donne

non avevano guidrigildo, che era predisposto al “proprietario” della donna (colui che aveva su di essa un diritto chiamato mundio; il titolare di questo potere era detto mundoaldo, che in lingua longobarda significa uomo libero).

La famiglia: nucleo fondamentale Come quella romana, si fonda su un matrimonio, che presupponeva la fase preliminare degli sponsali in cui tutti gli assetti patrimoniali venivano decisi dalle famiglie di appartenenza dei due fidanzati. La donna doveva essere acquista. Prima della cristianizzazione di questo popolo, il matrimonio sembrava una vera e propria compravendita. Cambiare idea in questa fase poteva comportare per il promesso sposo il pagamento di penali, pattuite nel momento in cui ci si accordava per il fidanzamento. Nel momento in cui si decide di fondare una nuova famiglia, i longobardi ritengono opportuno prevedere degli apporti patrimoniali provenienti da parte delle due famiglie, gli apporti muliebri sono indicati nelle fonti col termine “faderfio” che corrisponde grossomodo alla dote del diritto romano. Per quanto riguarda gli impegni patrimoniali assunti dalla famiglia dello sposo, cioè i così detti apporti maritali c’era una distinzione: uno serviva ad acquistare il mundio sulla donna e l’altro, invece, veniva dato dallo sposo alla sposa a titolo di donazione nuziale (nelle fonti chiamato morgengab) cioè il pretium verginitatis. Anche i longobardi sono soliti assegnare in caso di morte prematura del marito una parte del patrimonio di questo alla vedova, si parla di “quarta”. Molte sono le somiglianze in questo campo con il diritto romano.

Le obbligazioni I longobardi non ebbero contratti tipici propri ma col tempo finirono per usare quelli dei romani. Tuttavia, nelle fonti successive (es. editto di Rotari) troviamo dei termini che venivano usati per indicare degli istituti giuridici propri del popolo longobardo come ad esempio: -

Thinx: atto per assicurare ad un estraneo la successione mortis causa o per liberare un servo Launegild: una controprestazione originariamente commisurata all’entità della donazione ma destinata a diventare simbolica. Era una specie di cerimonia solenne che si eseguiva in caso in cui il donante donava qualcosa ad un donatario. Per consacrare e dare validità all’atto davanti a tutti si ricorreva a delle cerimonie (la consegna di un rametto, di un oggetto prezioso).

L’amministrazione della “giustizia” I longobardi, come altre popolazioni germaniche, sono abituati a farsi giustizia da sé, almeno finché i re longobardi non assumono una maggiore coscienza e consapevolezza del proprio ruolo da questo punto di vista. Il principio della faida o vendetta è temperato dall’uso di estinguere talvolta le offese attraverso delle riparazioni, chiamate con il termine (che si trova indicato nelle fonti, non appartenente alla tradizione longobarda) compositio/compositiones. Anziché procrastinare per generazioni e generazioni vendette e faide, talvolta le parti in lite si mettevano d’accordo, estinguendo l’offesa attraverso un risarcimento (ad esempio corrispondente ad un...


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