Unione - principio di proporzionalità e leale collaborazione tra gli stati membri PDF

Title Unione - principio di proporzionalità e leale collaborazione tra gli stati membri
Author anna Sciurmi
Course Diritto Dell'Unione Europea
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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principio di proporzionalità e leale collaborazione tra gli stati membri...


Description

IL P DI PROPORZIONALITA’ Riguarda le modalità di esercizio delle competenze e si applica a tutte le competenze attribuite all’ue. il contenuto e la forma dell’azione UE si limitano a quanto necex per il raggiungimento dello scopo dei trattati. questo p circoscrive quindi il margine di apprezzamento delle istituzioni e degli altri organi e organismi dell’ue. infatti l’ue nn puo emanare atti che nn siano idonei a raggiungere l’obiettivo predisposto con l’emanazione dell’atto e che siano ultronei rispetto alle esigenze e obiettivi di atto. quindi gli atti dell’ue devono rispondere a un duplice criterio di necessità e di adegautezza rispetto agli obiettivi che la normativa si prefigge -> sn i due parametri essenziali di riferiemento alla cui stregua si apprezza la proporzionalità della misura adottata. l’ue deve dimostarre che susssite un rap di coerenza necessitata e necessaria tra misura e la finalità: la prima è indispensabile alla seconda. la misura deve essere in concreto l’unica idonea a garantire in modo coerente e puntuale il perseguimento dello scopo che essa si propone. il controllo di proporzionalità ha un duplice aspetto: 1. controllo materiale = l’azione nn deve essere ultronea rispetto alla realizzazione degli obbiettivi es. S Buitoni 122/78 20.2.79 2. controllo formale = l’azione dell’ue deve privilegiare ove possibile la soft law quindi gli atti nn vincolanti e quindi se necex adozione di atto vincolante deve preferire le direttive che sn strum di armonizzazione (lascia spazio di discrezionalità) ai regolamenti che sn strum di uniformazione ovvero rendono perfettamente i le legislazioni nazionali degli stati membri -> misure graduate rispetto all’obiettivo quindi minor obbligatorietà possibile 3. controllo in fase legislativa è meno intenso. il protocollo n.2 disciplina anche il controllo del rispetto del p di proporzionalità: vi è obbligo di vigilanza da parte delle isitituzioni, obbligo specifico di motivazione ma qui nn vi è intervento dei PN perché la lesione del p nn da luogo a erosione delle competenze statali. IL P di LEALE COOPERAZIONE è disciplinato dall art 4pf3 TUE profondamente modificato dal T di lisbona infatti prima i T prevedevano un p di leale cooperazione che copriva solo quello che per noi oggi è il PRIMO ASPETTO del principio = stat adottano ogni misura atta ad assicurare l’attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’ue, facilitano il perseguimento degli obiettivi dell’ue, si astengono da qualsiasi comp contrario. è un obbligo di particolare positività perché nn consiste solo in un comp di buona fede e un recepimento passivo degli atti ma anche adoperarsi positivamente. vediamo una serie di esempi che ormai sn diventati regole consolidate tratte dal p di cooperazione, grazie all’opera dalla CG e quindi di matrice giurisprudenziale: - applicazione dir. UE con efficacia diretta da parte dei G - attuazione delle direttive mediante atti idonei a mod la legislaz interna - interpretazione uniforme - riesame della decisione amministrativa definitiva (a talune condizioni) SECONDO ASPETTO derivato dalla GC nell’int del p di leale cooperazione degli stati a favore dell’ue. è il p della leale collaborazione delle isttuzioni per cui anche le istituzioni devono collaborare lealmente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’ue. la CG deduce dal p di leale cooperazione previsto tra stati, il p di leale cooperazione nei rapporti inter istituzionali. i migliori esempi dell’applicazione di tale p tra isituzioni riguarda dell’espressione di pareri consultivi da parte del PE. sn S risalenti (S roquette fereres 1978, PE cs Consiglio 1993., PE vs Commissione 1993) perché il PE aveva nel passato spt competenze consultive mentre la funz legislativa era propria e prevalente solo in tempi più recenti. con questa giurisprudenza la CG ha messo in chiaro quali fossero i rapp tra consiglio e parlamento nel momento in cui il parlamento fosse chiamato ad esprimere un parere prima dell’adozione di un atto normativo.

- il PE deve essere consultato nei casi previsti dal T - il Cons. deve attendere l’emanazione del parere - il PE deve essere riconsultato se vi sono modifiche importanti nel corso dell’approvaz dell’atto - nn è necessaria l’attesa se, nonostante l’attivazione della procedura d’urgenza, il PE nn si pronuncia in breve tempo - altrimenti l’atto potrebbe essere annullato Ora difficilmente tali regole si applicano ancora in questi rapporti perché ora il PE esercita la funzione legislativa assieme al consiglio. tuttavia esistono altri organi con competenze spt consultive x cui le stesse regole potrebbero applicarsi tra i due co-legislatori da una parte e con gli atri organi con funz consultiva dall’altra parte. TERZO ASPETTO anche in questo caso è stata la CG ad applicare il p previsto per gli stati alla cooperazione delle isttuzioni a favore degli stat membri. è un p che è stato codificato nell’art 4pf3 TUE. in virtù di questo p, l’ue e gli stati m. si rispettano e si assistono nell’adempimento dei compiti derivanti dal T. ma già la giurisprudenza dalla GC aveva chiarito questo p nella ormai risalente S Zwartveld del 1988 per cui il G nazionale doveva applicare le norme del T in materia di concorrenza e aveva bisogno dell’assistenza della commissione. alcuni atti di soft law prevedevano la richiesta di aiuto da parte del G nazionale alla commissione solo che in questo caso la comm nn aveva risposto. la CG ritenne quindi che se esiste una pox di richiedere un aiuto allora l’istituzione è tenuta a trasmettere l’informazione nel momento in cui il G nazionale richiedente stesse accertando una violazione del d dell’unione’....


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