17.5 La mora del creditore PDF

Title 17.5 La mora del creditore
Course Diritto Privato
Institution Università telematica Unitelma Sapienza
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Diritto privato anno 2020/2021...


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17.5 LA MORA DEL CREDITORE – PROF. NAPOLI ART. 1206 E 1175 CC Anche il soggetto che deve ricevere una prestazione può essere messo in mora. Con riguardo alla mora del creditore, possiamo prendere in considerazione due norme: 1) L’art. 1206: il quale sancisce che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o dagli usi o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.” Dunque, in primo luogo emerge il fatto che il creditore illegittimamente rifiuta un determinato bene nonostante fosse stato offertogli in determinati modi previsti dalla legge, ma anche quando non coopera nel rapporto obbligatori. 2) e L’art. 1175: che sancisce invece un dovere di cooperazione impostata sulla correttezza tra creditore e debitore. È proprio su questa mancanza di cooperazione che si fonda la mora del creditore. Questo dovere si specifica come dovere di andare incontro agli interessi dell’altro soggetto nei limiti di un apprezzabile sacrificio del proprio interesse quando si è ricevuta la prestazione del debitore. Ad esempio, il creditore è in mora quando senza motivo legittimo non apre la porta al debitore che vuole consegnarli il bene. Quindi la mancata cooperazione ed il rifiuto illegittimo sono entrambi causa di mora del creditore. Tuttavia, vi possono essere motivi legittimi per cui il creditore sceglie di rifiutare un determinato bene o servizio. Tali motivi sono principalmente riconducibili all’inesattezza della prestazione, che può essere qualitativa o quantitativa: 



L’inesattezza qualitativa si riferisce alle caratteristiche della prestazione, ad esempio quando il debitore che restituisce al creditore un oggetto in rame anziché d’oro. L’inesattezza può essere anche quantitativa, ad esempio quando un soggetto debitore restituisce una somma di denaro inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto. In questo caso si genera anche l’ipotesi dell’adempimento parziale.

Dunque, il dovere di cooperazione si lega strettamente al dovere di correttezza e rende legittimo il rifiuto nella misura in cui si violi tale principio di correttezza. Quindi, se la prestazione è diversa rispetto al programma obbligatorio, il motivo di rifiuto del creditore deve essere considerato legittimo. GLI EFFETTI Gli effetti della mora del creditore sono previsti dalla legge agli art. 1206 e 1207 e si producono dal giorno dell’offerta, se questa è dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. In primo luogo, tali effetti si ricollegano al rischio di impossibilità sopravvenuta. Così come nel caso della mora debitore, anche il creditore in mora non è liberato in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

Quindi è a carico del creditore la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. (se il bene oggetto della prestazione perisce, anche per causa a lui non imputabile, il creditore dovrà comunque pagarne il prezzo) Non sono dovuti gli interessi che non siano stati percepiti dal debitore. Non sono dovuti i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Inoltre, il creditore in mora deve risarcire i danni derivanti dalla mora e deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa.

SITUAZIONE DI MORA Il creditore è in mora quando non consente al debitore di adempiere o quando non riceve il pagamento nonostante l’offerta reale, per intimazione o secondo gli usi. Se l’offerta è fatta con modi diversi da quelli previsti dal codice, (offerta non formale o semplice) il creditore non è in mora, ma non lo può essere neanche il debitore, salva la sussistenza di un motivo legittimo di rifiuto della prestazione. Quindi il debitore non può considerarsi responsabile, ma non può avvantaggiarsi degli effetti che si collegano alla mora del creditore. L’OFFERTA FORMALE – ART. 1209 L'offerta formale della prestazione è l'offerta eseguita nelle forme di legge. Essa si distingue in offerta reale e offerta per intimazione (art. 12091 c.c.):  

L’offerta reale: deve effettuarsi se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore. Si tratta di un atto di effettiva presentazione del danaro o dei beni L’offerta per intimazione: deve effettuarsi in caso di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, di immobili, di obbligazioni di fare. Si tratta di un atto notificato al creditore nelle forme previste per l’atto di citazione in giudizio

“Requisiti di validità dell’offerta” (art. 1208): Affinché l'offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Inoltre, ai sensi dell’art. 1207, l’offerta deve essere dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore e produce gli effetti a parti dal giorno dell’offerta. Offerta nelle forme d’uso è regolata dall’art. 1214 e gli effetti della mora si hanno col deposito, se questo è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza

passata in giudicato. Tale offerta non possibile per i beni immobili (art. 1216, va fatta per intimazione), ma può essere fatta per le obbligazioni di fare, come ad esempio per le prestazioni di lavoro. LIBERAZIONE DEL DEBITORE La costituzione in mora del creditore non libera il debitore dall'obbligazione. Di fatti, il soggetto debitore si libera con:  

Il deposito in caso di beni mobili. Esso viene effettuato in luogo autorizzato dal giudice o, nel caso di somme di denaro, anche presso un istituto di credito (art. 1212) o il sequestro in caso di beni immobili.

Il deposito e il sequestro devono essere giudizialmente convalidati. Se si tratta di cose deperibili (beni alimentari) o di dispendiosa custodia (petrolio), può esserne autorizzata la vendita e il deposito del prezzo (art. 1211)...


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