MORA - la mora del creditore e del debitore PDF

Title MORA - la mora del creditore e del debitore
Author Roberta Putignano
Course Diritto privato
Institution Università LUM Jean Monnet
Pages 2
File Size 89.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 43
Total Views 151

Summary

la mora del creditore e del debitore...


Description

MORA: Con il termine MORA si indica il ritardo qualificato. Si ha MORA quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto. La mora presuppone che l’esecuzione dell’attuazione sia ancora possibile. MORA DEL CREDITORE => si ha quando senza motivo legittimo, egli rifiuta la prestazione offertagli e non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere. Il motivo legittimo che esclude la mora è la giustificazione apprezzabile secondo un giudizio di buona fede. Il creditore può rifiutare l’offerta del debitore se essa è effettuata con modalità di tempo o luogo da rendere impossibile la ricezione della prestazione, o quando sussiste il rischio che il pagamento possa essere revocato. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Egli è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. La mora costituisce un impedimento temporaneo all’attuazione del vincolo, il quale resta in vita fino a quando non sopraggiunge un’impossibilità definitiva della prestazione o non sia compiuto il termine di prescrizione. Il debitore è ancora obbligato ad eseguire la prestazione, e al rifiuto del creditore, può ottenere unilateralmente la liberazione del vincolo mediante deposito liberatorio.

MORA DEL DEBITORE (mora debendi) => si ha quando concorrono 3 presupposti: - il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione - l’imputabilità di detto ritardo al debitore - l’intimazione a richiesta per iscritto da parte del creditore al debitore, di adempiere tardivamente (c.d. MORA EX PERSONA). Effetti della mora debendi sono: l’obbligo del pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute; e la perpetuatio obligationis, il passaggio del rischio: cioè se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. EFFETTI DEL RITARDO ed EFFETTI DELLA MORA DEBENDI: Il debitore non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per una causa che non era in grado di prevedere e prevenire. L’onere della prova di tale impossibilità grava sul debitore. Il semplice ritardo - quello che non dà luogo alla mora debendi - non è improduttivo di conseguenze giuridiche; così a prescindere dalla mora il creditore può chiedere il risarcimento del danno, la risoluzione per inadempimento, il pagamento della penale ecc. Gli effetti della mora debendi sono invece: a) l’obbligo al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, anche illiquide (art. 1224, comma 1, cod. civ.); b) il passaggio del rischio (art. 1221 cod. civ.): se il debitore non è in mora, il rischio da imprevisto è a carico del creditore, nel senso che se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Quando invece il debitore è in mora il rischio passa a suo carico, perciò l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore non sussiste, e quindi egli è tenuto al risarcimento del danno (se è in mora) a meno che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. Differenze tra mora debendi e mora credendi; effetti della mora del creditore. Mentre nella mora debendi il ritardo dipende dal comportamento del debitore, nella mora credendi esso dipende dal comportamento del creditore. Il primo degli effetti della mora credendi consiste nell’impedire che il ritardo nell’adempimento sia addebitato al debitore e che quindi scattino a carico di quest’ultimo le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dalla mora debendi. In quanto è il creditore che rende impossibile l’adempimento, il debitore

non deve più gli interessi, né i frutti della cosa e può pretendere il risarcimento dei danni che il comportamento del creditore gli abbia procurato, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Inoltre, quando il creditore è in mora, è a suo carico il rischio per l’ipotesi che la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, vale a dire che in tal caso non soltanto il debitore è liberato dell’obbligo, ma il creditore, se il credito deriva da un contratto a prestazioni corrispettive, non può considerarsi a sua volta libero dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ma deve egualmente quest’ultima (es. se il cantante si presenta per il concerto dovrà essere pagato anche se l’organizzatore non ha predisposto il necessario per lo svolgimento della serata). Naturalmente la mora credendi non estingue di per sé l’obbligazione e neppure elimina o attenua la responsabilità del debitore, se questi una volta cessata la mora del creditore rende impossibile la prestazione per colpa sua, non provvedendo ad adempiere....


Similar Free PDFs