3 Compilazione Giustinianea PDF

Title 3 Compilazione Giustinianea
Author Carla Vela
Course Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Padova
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riassunti Lambrini...


Description

COMPILAZIONE GIUSTINIANEA

- La compilazione di Giustiniano conclude cronologicamente ogni storia del diritto romano. Essa ha una duplice importanza: a) dal punto di vista dello studio storico delle fonti giuridiche essa costituisce il punto di arrivo delle vicende di tali documenti: la conoscenza odierna di gran parte del materiale romano è condizionata dal lavoro di raccolta, selezione e riordinamento compiuto dai collaboratori di Giustiniano. b) nei confronti della successiva costruzione di diversi sistemi di diritto privato che, dall’età medievale fino al secolo XIX, furono in vario modo basati sulle fonti raccolte da Giustiniano. Il diritto romano ebbe una nuova e durevole vigenza fino alle moderne codificazioni: per far ciò i testi antichi vennero letti in ottica attualizzatrice - Il complesso della compilazione prende il nome di Corpus iuris civilis in epoca medievale, per distinguerlo dal corpo del diritto canonico. Compare per la prima volta sul frontespizio con l’edizione di Gotofredo (1583) L’edizione oggi più diffusa è in tre volumi: Istituzioni e Digesto (Mommsen, Kruger), Codice, Novelle (Scholl. Kroll).

PRIMO CODICE

13 febbraio 528 de novo codice componendo Commissione di 10 membri, presieduta da Giovanni (ex quaestor sacri palatii) e composta, tra gli altri, dal funzionario imperiale Triboniano e dal professore della scuola di diritto di Costantinopoli Teofilo. Lo scopo del nuovo codice era quello di rendere più certo il diritto, evitando i problemi nascenti dalla scarsa conoscibilità dei testi di legge. È assente ogni tensione scientifica. Si consente ai compilatori di manipolare il testo delle costituzioni e vi è il tentativo di dare una sistemazione razionale dei materiali, si cerca di trarre la ‘pura norma’. Codex Iustinianus pubblicato nel 529 con la costituzione De Iustiniano codice confirmando che vietò di utilizzare ancora i vecchi codici, sotto pena di falso. Di questa prima stesura c’è pervenuto solo una parte dell’indice tramite un papiro egiziano, nel quale è indicata ancora la legge delle citazioni: da ciò si deduce che Giustiniano non pensava ancora alla compilazione del Digesto. Dal confronto tra questo indice e il secondo codice si nota una profonda disarmonia tra i due.

DIGESTA O PANDECTAE digerere = comporre in ordine pandechomai = raccolgo complessivamente La costituzione del 530 De conceptione digestorum affida il compito a Triboniano, di comporre un’antologia sistematica di brani giurisprudenziali diretta a superare la legge delle citazioni. Egli si scelse come collaboratori due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino, due di Berito (Doroteo e Anatolio) e undici avvocati di Costantinopoli e il comes sacrarum largitionum Costantino. La commissione era autorizzata a fare aggiunte, modifiche, cancellazioni: Giustiniano dice che “Multa et maxima propter utilitatem rerum transformata sunt”. (Dante, Paradiso 6: “d’entro le leggi trasse il troppo e il vano”). - Compiti dei compilatori erano: 1) ABBREVIARE: nelle Pandette si trova il 5% delle opere utilizzate. Omettono tutto ciò che non è necessario, evitano le ripetizioni e talora sunteggiano. 2) ELIMINARE LE CONTROVERSIE: accolgono e riferiscono una opinione, accantonando le altre. La scelta tra le varie soluzioni fu spesso dettata dallo stesso Giustiniano nelle quinquaginta decisione. Questo compito non fu eseguito con rigore. 3) CANCELLARE ISTITUTI ESTINTI, sostituendoli spesso con i nuovi. 4) ESTENDERE L’APPLICAZIONE DEI CASI: non era possibile eliminare l’approccio casistico; per questo motivo il Digesto somiglia più a un’odierna raccolta d giurisprudenza che ad un nostro codice e perciò ha una dimensione sproporzionata per un’opera legislativa. - Venne pubblicato il 16 dicembre 533 con la costituzione De confirmatione Digestorum ed entrò in vigore il 30 dicembre di quell’anno. E’ ordinato in 50 libri, divisi in titoli, ciascuno composto da brani di giuristi, di cui si ricorda nome e opera da cui è tratto il frammento. Sono stati utilizzati 39 autori. In teoria ad ogni giurista è attribuita pari dignità e valore (viene meno il criterio della legge delle citazioni); tuttavia ,più di un terzo è tratto da Ulpiano e moltissimo dagli altri giuristi della legge delle citazioni, perché di essi si era conservato più materiale. La compilazione segue l’ordine sistematico dell’editto perpetuo, che non ha una logica ferrea, ma è una successione tradizionale di argomenti. I temi trattati riguardano soprattutto il diritto privato.

- MANOSCRITTI: littera Pisana o Florentina (1406 come bottino di guerra) copia trascritta in Italia tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo (ricordiamo che era entrato in vigore in Italia nel 554). Molto numerosa è la serie dei manoscritti redatti a partire dall’XI secolo in concomitanza col rifiorire degli studi romanistici in Bologna: littera Bononiensis o Vulgata.

INSTITUTIONES

Pubblicato con la costituzione Imperatoriam maiestatem del 21 novembre 533 indirizzata alla cupida legum iuventus. Entra in vigore contemporaneamente al Digesto. Manuale ufficiale per le scuole di diritto, composto da Triboniano, Teofilo e Doroteo (incaricati con ordine informale o forse contenuto nella costituzione di incarico del Digesto). Esso aveva anche forza di legge. Segue lo stesso ordine delle Istituzioni di Gaio, salvo un’appendice sui giudizi pubblici e lo spostamento delle obbligazioni da delitto dal 3° al 4° libro. Il materiale era tratto dalle Istituzioni gaiane, dalle Res cottidianae e dalle Istituzioni di Fiorentino, Marciano, Paolo e Ulpiano. Sono ricompresi anche passi opera dei compilatori, che espongono le riforme di Giustiniano e riassumono le sue costituzioni. Esso è disposto in modo da offrire un discorso continuo, che idealmente lo stesso imperatore indirizza agli studenti e ai sudditi.

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

Pubblicato il 16 novembre 534 con la costituzione De emendatione Codicis Iustiniani et secunda eius editione. La commissione era composta da Triboniano, Doroteo e tre avvocati. Si era reso necessario comporre un nuovo codice sia per ricomprendervi l’abbondante legislazione degli anni immediatamente successivi al primo codice, sia per coordinare il codice col digesto, entrambi con efficacia normativa. La commissione era autorizzata ad eliminare le costituzioni superflue o abrogate e a introdurre tutte le modificazioni necessarie. E’ ordinato in 12 libri (in ricordo delle 12 tavole), divisi in titoli. 7 libri trattano di diritto privato. Prevalgono numericamente i rescritti, i quali peraltro, per il solo fatto di essere stati inseriti nel Codice acquistano valore generale. La costituzione più antica è un rescritto di Adriano.

NOVELLAE

Giustiniano aveva programmato una raccolta ufficiale delle nuove costituzioni emanate dopo il secondo Codice, ma il proposito non fu mai attuato. Ci sono pervenute delle raccolte private: a) Collezione greca o Marciana di 168 Novelle: composta durante il regno di Tiberio II (578582). b) Authenticum: contiene 134 costituzioni in latino (tradotte quelle che in origine erano in greco). c) varie raccolte di epitomi, di cui la più famosa è l’epitome Iuliani, che contiene i riassunti di 124 novelle. I testi sono più ampi e stilisticamente ridondanti, perché non hanno subito il processo di massimazione, essendo mancata una raccolta ufficiale. Rivelano un mondo diverso da quello delle altre parti della compilazione. Nelle Novelle centrale è il problema dello Stato e delle sue strutture. Vi sono anche alcune importanti novelle privatistiche che riordinano interi settori giuridici, soprattutto nel diritto di famiglia e in quello ereditario....


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