36 LA Possessio AD Interdicta PDF

Title 36 LA Possessio AD Interdicta
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
Pages 4
File Size 59.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 41
Total Views 167

Summary

Download 36 LA Possessio AD Interdicta PDF


Description

36 LA POSSESSIO AD INTERDICTA L’esigenza di conferire anche ai possessores un qualche tutela guridica si concretizzò nella creazione della POSSESSIO AD INTERDICTA operata dal IUS HONORARIUM nel periodo preclassico. Nelle ipotesi di possessio più importanti i praetores introdussero una serie di INTERDICTA intesti a : 1. Difendere una situazione precostituita di possessio dagli altrui tentativi di invasione 2. Assicurare il recupero di una situazione di possessio violentemente eliminata 3. Permettere l’acquisto ex novo di una situazione di possessio nei confronti di possessores ritenuti meno meritevoli

In tutti questi casi si parla di POSSESSIO AD INTERDICTA ma questa denominazione fu riservata alle sole ipotesi tutelate da 4 CARATTERISTICI INTTERDICTA A CARATTERE GENERALE. Ragione per la quale si distingue tra :  

POSSESSIO AD INTERDICTA NORMALE ( POSSESSIO in senso proprio ) POSSESSIO AD INTERDICTA ANOMALA ( quasi POSSESSIO )

Le ipotesi di POSSESSIO AD INTERDICTA NORMALE furono :   1. 2. 3. 4.

Tutte le possibili ipotesi di POSSESSIO PRO SUO 4 specifiche ipotesi di POSSESSIO PRO ALIENO: Il possesso del CREDITORE PIGNORATIZIO sulla res ricevuta in pegno Il possesso del SEQUESTRATARIO su res ricevuta In sequestro volontario Il possesso del TITOLARE DI UN IUS IN AGRO VECTIGALI Il possesso del PRECARISTA cioè di colui che avesse ricevuto una RES IN PRECARIUM cioè in concessione revocabile a volontà del concedente

Gli interdicta concessi a garanzia della situazione di POSSESSORE NORMALE FURONO 4: 1. 2 INTERDICTA INTESI AL MANTENIMENTO DEL POSSESSO che vennero denominati UTI POSSIDETIS e UTRUBI. 1.1 L’UTI POSSIDETIS proibiva l’us della forza per sottrarre il possesso di una RES IMMOBILIS al suo possessore con eccezione del caso del POSESSIO VIZIATO, di una possessio che il possessore attuale avesse ottenuto dall’avversario a solo titolo di precarium o gli avesse precedentemenr sottratto in modo violento o clandestino. Questo interdictum tutelava SEMPRE ED IN OGNI CASO il possesso attuale 1.2 L’UTRUBI proibiva l’uso della forza per attribuirsi il possesso di una RESO MOBILIS nei confronti di chi l’avesse posseduta per la maggior parte dell’anno precedente. Questo interdictum poteva portare alla conseguenza che il possesso fosse riconosciut anche a chi tra i 2 contendenti non avesse il possesso attuale . 2. 2 INTERDICTA INTESI AL RECUPERO DEL POSSESSO ordinavano la restituzione soltanto di RES IMMOBILES nell’ipotesi che il convenuto ne avesse spogliato l’attore con la violenza. La differenza tra i 2 interdicta si concretizzava nel tipo di violenza esercitata:

2.1 INTERDICTUM DE VI COTTIDIANA se lo spoglio era stato attua senza uso di armi , ordinava la restituzione della cosa allo spoliatus entro l’anno 2.2 INTERDICTUM DE VI ARMATA se lo spoglio era stato esercitato con l’uso delle armi o con l’ausilio di una banda di uomini , ordinava la restituzione della cosa allo spoliatus in ogni tempo e in ogni caso In età postclassica  I 2 INTERDICTA INTESI AL MANTENIMENTO DEL POSSESSO rimasero indifferenziati ma all’UTRUBI fu applicato lo stesso regime di tutela del possessore attuale del POSSIDETIS  I 2 INTERDICTA INTESI AL RECUPERO DEL POSSESSO furono unificato in un unico INTERDICTUM DE VI che poteva essere ottenuto solo entro l’anno dello spoglio violento.

Le ipotesi di POSSESSIO AD INTERDICTA ANOMALA furono costituite da tutte le fattipecie di POSSESSIO PRO ALIENO alla cui difesa il pretore avesse destinato qualche speciale INTERDICTUM. 2 le sottospecie : 1. POSSESSIO A CONCESSIONE elargita dal magistrato per motivi vari ( ex missio in possessionem ) e protetti da interdetti o altri modi 2. POSSESSIO SU INIZIATIVA PRIVATA, in ordine alle quasi la giurisprudenza classica per sottolineare che esse non erano assistite da una tutela possessoria nomale parlò di QUASI POSSESSIO. furono tutelate dal magistrato nei seguenti casi :  Il caso dell’usufruttuario  Il caso di coloro che esercitassero di fatto un ius praedii

La grande importanza assunta dal possesso interdittale fece si che vi fosse una grande ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE dell’istituto, in particolare dell’istituto della POSSESSIO AD INTERDICTA NORMALE. Fu una rielaborazione disordinata , poco coerente nell’uso delle terminologie, nella quale non sono ben distinti gli apporti classici da quelli postclassici

GIURISPRUDENZA CLASSICA ebbe sempre chiaro che la possessio, come la quasi posessio fosse una RES FACTI, cioè il mero esercizio di una situazione di fatto , non giustificata dal diritto oggettivo, che fosse insomma un RAPPORTO EXTRAGIURIDICO. La protezione interdittale concessa al possessor non valse a modificare questa impostazione di fondo in quanto gli interdicta erano provvedimenti giudiziari di urgenza volti non all’accertamento di un diritto soggettivo ma alla tutela dell’ordine sociale in vista dell’eventuale accertamento operato sulla base di distinte actiones. Un vero e proprio diritto ad ottenere la tutela possessoria non era ancora concepibile e di più la giurisprudenza classica affermò che per aversi possessio non bastasse L’ANIMUS POSSIDENDI ( la volontà di possedere ) ma occorresse il concorso del CORPORE POSSIDERE (l’effettiva ed evidente disposizione concreta della res )

LA GIURISPRUDENZA POSTCLASSICA considerava gli INTERDICTA alla stregua di azioni ordinarie orientandosi verso la concezione della POSSESIO come rapporto giuridico produttivo di un vero e proprio diritto del

possessor alla tutela giurisdizionale. Agli occhi della giurisprudenza postclassica venne meno l’elemento del CORPORE POSSIDERE, acquistando importanza anche decisiva l’ANIMUS POSSIDENDI. 



Lo scadimento del CORPORE POSSIDERE fece sì che per possessio si intendesse non più la disponibilità materiale di una res ma il comportarsi eseteriormente come titolare di un certo diritto non solo assoluto ma anche relativo La preminenza dell’ANIMUS POSSIDENDI fece sì che la distinzione tra POSSESSIO e DETENTIO non fu più operata dalla esistenza o non di una tutela possessoria ma dal fatto che l’animus del possessor fosse inteso al possesso pieno(animus possidendi) invece che alla detenzione.(animus detinendi )

In ultima analisi, il rovesciamento delle posizioni classiche fece si che si ritenne POSSESSOR IURIS chiunque esercitasse di fatto un diritto con ANIMUS POSSIDENDI e non con animus detenendi, salvo vedersi poi in seguito se egli fosse realmente il titolare di quel diritto.

IL CORPUS POSSESSIONIS era l’insistenza materiale d un soggetto sulla res e si verificava qualora taluno esercitasse di fatto nei riguard di un oggetto giuridico le facoltà dominicale. Non richiesto sempre il diretto e immediato contatto tra soggetto e oggetto. Per le cose IMMOBILI bastava la presenza e non occorreva l’effettiva apprensione da perte del possessore. Per le cose MOBILI in particolare i fondi, non era necessario calpestare zolla per zolla ma era sufficiente al possessore trovarsi un una parte qualsiasi del fondo. L’ANIMUS POSSIDENDI era l’intenzione di tenere con sé e per sé la cosa , se non come proprietario a titolo affine per difenderla dagli attacchi altrui come se fosse propria. La possessio poteva essere acquistata sia PERSONALMENTE che per TRAMITE DI ALTRI cioè intermediari che attuassero come detentori l’apprensione materiale nell’interesse del possessore  

In età classica intermediari potevano essere i sottoposti del soggetto, in particolare il PROCURATOR , forse ed eccezionalmente qualche persona extranea. In età postclassica si ammise che la possessio si acquistasse anche per mezzo di una persoa libera o un procurator pur essendo necessario in questo caso la posteriore ratifica speciale.

CAUSE DI ESTINZIONE DELLA POSSESSIO : 1. La morte del possessore , salvo che subentrassero gli heredes sui ( GLI unici ai quali la trasmissione della possessio era possibile ) 2. Il fatto che la cosa anche senza distruggersi, perdesse la sua individualità e fosse incorporata in un’altra cosa 3. Il fatto che venisse meno uno degli elementi costitutivi del possesso quindil’animus o il corpus

Quest’ultima regola subì qualche eccezione : In età classica si ammetteva la conservazione della possessio anche con il semplice animus possidendi nei casi dei pascoli invernali,estivi o stagionali. Terrenti destinati a pascoli e quindi utilizzabili sono in certe

stagioni dell’anno mentre nelle altre dovevano essere abbandonate dai pastori, che utilizzavano altre zone. Altro caso di conservazione della possessio con il solo animus fu quello della possessio esercitata sullo schiavo fuggitivo e per mezzo dello schiavo fuggitivo rimasto in possessione: nel caso in cui si possedesse uno schiavo altrui si riteneva che non se ne perdeva il possesso nel caso in cui questo fosse scappato e si riteneva conseguentemente che le cose acquistate da lu non spettassero al suo dominus ma al suo possessore ( tantomeno allo schiavo ) . Vi furono altri casi in età postlcassica di sussistenza della possessio con il solo animus ritenendosi che l’animus fosse sufficiente alla conservazione della possessio purché all’inizio della possesio vi fosse stato anche il corpus...


Similar Free PDFs