4 La conclusione del contratto PDF

Title 4 La conclusione del contratto
Author FABIANA CLEMENTE
Course Diritto civile
Institution Università degli Studi Guglielmo Marconi
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4 La conclusione del contratto Proponente e accettante. La proposta è la dichiarazione, la manifestazione di volontà con cui la parte che assume iniziativa, offre all’altra parte la conclusione del contratto. L’accettazione è la dichiarazione con la quale la parte che riceve la proposta presta il suo consenso al contratto così come risulta dall’offerta. Sono due dichiarazioni. Per valere come proposta la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto. Ove così non fosse, si tratterebbe di invito a proporre. Proposta e accettazione non sono negozi giuridici, in quanto inidonei, da soli, a dettare un assetto di interessi. Esiste una posizione autorevole (Prof. Roppo), seppur isolata, in dottrina che afferma che proposta e accettazione sono dichiarazioni finalizzate a creare un negozio giuridico. Cautadella non è d’accordo. Proposta e accettazione non sono negozi giuridici, ma dichiarazioni unilaterali, solo nel momento in cui si combinano danno vita al negozio giuridico. STAMPA PROPOSTA E ACCETTAZIONE SLIDE 3 Revoca della proposta La proposta può essere revocata fino a quando il contratto non è concluso (art.1328 primo comma). La tesi di Cautadella in merito alla revoca della proposta afferma che la revoca è efficace anche se giunge all’indirizzo dell’accettante dopo che l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente, purchè sia stata inviata in data antecedente (VALE ANCORA AITEMPI DELLA PEC E DELLE MAIL?). Tale tesi è stata oggetto di critiche perché la natura recettizia della revoca della proposta ne subordinerebbe l’efficacia all’effettiva conoscenza del destinatario. La natura recettizia della dichiarazione, infatti, ne subordina l’efficacia al ricevimento della dichiarazione medesima, mentre non afferma sicuramente che l’effetto si produca soltanto al momento della recezione. Coordinamento delle 2 norme. Art. 1334 con portata generale per tutti gli atti unilaterali Art. 1328 si riferisce solo alla revoca di proposta e accettazione e si prospetta come norma specifica rispetto all’art. 1334

Revoca dell’accettazione

La revoca dell’accettazione, per essere efficace, non solo deve essere inviata prima della conclusione del contratto, come la revoca della proposta, ma deve giungere all’indirizzo del proponente prima dell’accettazione??? Proposta irrevocabile (art. 1329) Utilizzata nella prassi commerciale. La proposta è irrevocabile quando il proponente la tiene ferma per un determinato periodo di tempo. Il decorso del periodo di tempo rende la proposta revocabile. Se la proposta non sia nata come irrevocabile, in questo caso, alla scadenza del termine, decade. Offerta al pubblico La proposta è abitualmente indirizzata ad un soggetto determinato. Nella pratica della contrattazione commerciale assistiamo a delle proposte che hanno come soggetto di riferimento una cerchia indistinta di soggetti. In questo caso parliamo di offerta al pubblico. Differenza tra proposta e invito a proporre Una vera e propria proposta contrattuale deve contenere in sé tutti gli elementi del contratto che poi verrà concluso, altrimenti si tratta di invito a proporre. Offerta al pubblico (art. 1336) L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi. Promessa al pubblico (art. 1989) Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Differenza tra offerta al pubblico e promessa al pubblico Nella prima la vincolatività dell’offerta dipende dall’accettazione della proposta contrattuale. La seconda è un negozio unilaterale che diventa vincolante nel momento in cui la promessa viene resa pubblica (a prescindere dall’accettazione). Momento della conclusione del contratto (art. 1326) Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Presunzione di conoscenza (art. 1335) La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. L’individuazione del momento della conclusione del contratto si ha dal coordinamento degli artt. 1326 e 1335. Il luogo di conclusione del contratto è l’indirizzo del proponente al quale l’accettante indirizza la propria volontà di accettare la proposta. Conformità tra contenuto della proposta e accettazione (art. 1326 comma 5) Un’accettazione che non sia conforme rispetto al contenuto della proposta, equivale ad una nuova proposta. Il silenzio Il silenzio, in diritto civile è privo di valenza, è un comportamento neutro a cui non si può assegnare alcuna manifestazione di volontà. Contratti di serie o standard Sono quei contratti ove è esclusa tutta la fase delle trattative e dove si assiste ad una sproporzione del ruolo delle parti. Una parte predispone il contenuto del contratto, l’altra parte si limita a prestare il proprio consenso. Il consenso presuppone la conoscenza delle clausole contrattuali ed è proprio questo l’aspetto più delicato. Fino a che punto si può stabilire che l’aderente ha avuto effettiva conoscenza delle clausole contrattuali? Il problema di distribuire gli oneri tra il predisponente e l’aderente è risolto dagli artt. 1341 e 1342. Nell’art. 1341 si distinguono 2 gradi di tutela: 1) Come principio generale viene stabilito che fanno parte del contratto le clausole che l’aderente ha conosciuto o che avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza. Il proponente non ha l’onere di procurare l’effettiva conoscenza di tutte le clausole contrattuali, ma ha solo l’obbligo di assicurare un certo grado di conoscibilità (consegnare l’elenco scritto delle condizioni generali del contratto). STAMPA SLIDE 9 E 10 artt. 1341 e 1342 2) Il secondo grado di tutela è delineato nell’art. 1341 comma 2 Le clausole vessatorie non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto. L’elenco è ritenuto tassativo, tuttavia è ammessa l’interpretazione estensiva. L’onere del proponente è più grave: deve curare che l’altra parte abbia preso effettiva visione di queste clausole e che le abbia espressamente approvate per iscritto....


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