Appello AL Pubblico Risparmio PDF

Title Appello AL Pubblico Risparmio
Author Arianna Sarchi
Course Diritto Commerciale 1^ Parte
Institution Università degli Studi di Pavia
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Summary

riassunti schematici da libro (completi)...


Description

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO Il testo unico del 1998 conosce due tipi di appello al pubblico risparmio: 1) OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI = ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. a) OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA agli oblati (destinatari offerta pubblica) viene proposto di trasferire all’offerente una somma di denaro in cambio di prodotti finanziari già sul mercato. b) OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE denaro per prodotti finanziari da immettere sul mercato. 2) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO = ogni offerta invito a offrire o messaggio promozionale finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti (minimo 100) per un ammontare ≥ 2.500.000 € a) OPA viene proposto agli oblati di ricevere denaro in cambio dei prodotti finanziari dagli stessi posseduti. b) OPS si propone agli oblati di ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente si impegna ad acquistare. ART. 100 CASI DI INAPPLICABILITA’ > Non sono offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle: a) riservate a INVESTITORI QUALIFICATI banche Assicurazioni Società di gestione del risparmio  non necessaria tutela Società di intermediazione finanziaria SICAV b) RIVOLTI AD UN N DI SOGGETTI NON SUPERIORE A QUELLO INDICATO DALLA CONSOB c) DI AMMONTARE COMPLESSIVO NON SUPERIORE A QUELLO INDICATO DALLA CONSOB d) AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE EMESSI DA O CHE BENEFICIANO DELLA GARANZIA INCONDIZIONATA E IRREVOCABILE DI UNO STATO MEMEBRO DELL’UE O EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZINALI A CARATTERE PUBBLICO DI CUI FACCIANO PARTE UNO O PIU’ STATI MEMBRI DELL’UE e) AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BCE O DALLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE f) AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI DIVERSI DAI TITOLI (strumenti che devono rispettare determinate condizioni) DI CAPITALE EMESSI IN MODO CONTINUO O RIPETUTO DA BANCHE g) AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA BANCHE CON UNA SCADENZA INFERIORE A 12 MESI  la Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni da art.93-bis a art. 101 non si applicano in tutto o in parte.

 L’emittente o l’offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell’offerta degli strumenti di cui alle lettere c) d) ed e) comma 1. Ci possono essere società con titoli diffusi tra il pubblico che non sono parte di un mercato regolamentato, ma hanno comunque un loro mercato. Alcune riforme del TUIF si applicano sia a società quotate sia a quelle con titoli diffusi; il legislatore parte da due principi: 1) le operazioni devono essere soggette a pubblicità. 2) Le operazioni devono avere come presupposto l’elaborazione e pubblicazione di un prospetto.

ART. 94 TUIF PROSPETTO D’OFFERTA (validità 12 mesi) 1) coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. Per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato d’origine, o per offerte su oggetti diversi da strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto che non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob. 2) Il prospetto deve informare su a) chi è il soggetto che offre di vendere o comprare, b) che tipo di soggetto è, c) le caratteristiche dei beni che vuole offrire. Gli investitori così possono pervenire a un fondato giudizio su questi punti trasparenza. ( Il prospetto deve essere redatto anche per disinvestimenti). La NOTA DI SINTESI consente di filtrare ciò che proviene dal prospetto e ridurlo a concetti comprensibili. 4) Il prospetto può essere un solo documento o più documenti distinti il contenuto lo detta Consob. 5) Se è necessario per la tutela degli investitori la Consob può esigere che l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari. 6) N.B. l’offerta non può iniziare finché non viene pubblicato il prospetto nelle sue forme. 7) PERIODO D’OFFERTA: dal momento della pubblicazione; durante il periodo d’offerta possono sopravvenire fattiPROSPETTO SUPPLEMENTARE cioè integrazione. 8/9) RESPONSABILITA’ PROSPETTO l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante più le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dai danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni del prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e senza omissioni. 9/9) La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee a influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull’intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato adeguata diligenza. 10) La nota di sintesi può risultare anch’essa fuorviante e comportare responsabilità 11) Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l’investitore provi di aver scoperto falsità e omissioni nei due anni prima l’esercizio dell’azione. 12) Dall’approvazione del prospetto da parte della Consob ne deriva una sua responsabilità riguardo all’idoneità delle informazioni contenute in esso. C’è anche una responsabilità per mancata vigilanza sull’offerta.

ART. 99 POTERI DELLA CONSOB poteri molto estesi anche dopo l’approvazione del prospetto. Può: a) sospendere in via cautelare per non più di 10 giorni consecutivi per ciascuna volta, l’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari in caso di sospetto violazione norme. b) Sospendere in via cautelare per non più di 90 giorni l’offerta che ha ad oggetto prodotti diversi da a) (strumenti finanziari comunitari) in caso sospetti violazioni. c) Vietare l’offerta (per accertata violazione ho fondatissimo sospetto). d) Rendere pubblico il fatto che l’offerente/emittente non ottempera ai propri obblighi. e) La Consob, come autorità competente dello Stato membro ospitante, se riteneva irregolarità commesse dall’emittente strumenti finanziari comunitari, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine. N.B. l’offerta al pubblico è una proposta contrattuale, che non avviene mai direttamente tra offerente e clienti: TRIANGOLAZIONE: società intermediario investitore Proposta  mediazione  adesione ART. 100-BIS CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI 1) La successiva rivendita dei prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di offerta al pubblico esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce una nuova e distinta offerta al pubblico. 2) Si realizza un’offerta al pubblico anche quando i prodotti finanziari che sono stati oggetto in Italia o all’estero di collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei 12 mesi dopo, rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati. ART. 101 ATTIVITA’ PUBBLICITARIA 1) la documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un’offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 2) Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardanti offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da strumenti finanziari comunitari. 3) La pubblicità effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob. 4) La Consob può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi, l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario relativo ad un’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste. Sospendere in via cautelare per non più di 90 giorni l’offerta che ha ad oggetto prodotti diversi da a) (strumenti finanziari comunitari) in caso sospetti violazioni. Vietarne l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione. Se non si rispettano questi obblighi si può vietare l’esecuzione dell’offerta.

OPA

Il passaggio di controllo della società inaugura una nuova fase nella vita dell’impresa, che può generare l’aumento o la riduzione del valore economico dell’impresa. È facile intuire il coinvolgimento d’interessi degli investitori, in particolare degli azionisti di MINORANZA (che rimangono estranei alla vicenda del trasferimento). Riguardo a costoro si pone un’esigenza di protezione che si individua: a) nel principio di EQUITA’ e di PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA AZIONISTI, b) nella necessità di renderli partecipi dei guadagni differenziali connessi alla cessione del pacchetto di controllo (PREMIO DI MAGGIORANZA), essendo il valore di quest’ultimo di solito più alto del valore di mercato delle azioni corrispondenti a frazioni irrisorie del capitale sociale (CAPITALE FLOTTANTE). Necessità di rendere possibile la dismissione delle azioni in esito a una valutazione dei rischi e opportunità effettuate sulla base di INFORMAZIONI COMPIUTE, CORRETTE E TEMPESTIVE. Un efficiente mercato per il controllo di società deve costruirsi intorno a regole che realizzino un adeguato bilanciamento tra 2 obiettivi 1) PROMUOVERE L’EFFICIENZA SOC. BERSAGLIO. 2) PROTEGGERE GLI AZIONISTI DI MINORANZA. STORIA Fino agli inizi ’80 in Italia gli acquisti di pacchetti di controllo di società quotate, se concordati col gruppo di comando erano effettuati al di fuori del mercato borsistico, e del maggior prezzo che il compratore versava ne beneficiava solo il titolare delle azioni vendute, senza che la massa degli azionisti investitori venisse in alcun modo coinvolta. Se non c’era un accordo con il gruppo di comando, il mezzo per avere il controllo della società era costituito da MASSICCI RASTRELLAMENTI DI AZIONI (SCALATE OSTILI) effettuati in anonimato DISINFORMAZIONE DEL MERCATO + MANOVRE SPECULATIVE. Dura contesa tra offerente e gruppo di comando che faceva ricorso ad ogni tecnica difensiva. h) RIFORMA DEL TUF 1998  protezione azionisti di minoranza  contendibilità società quotate  trasparenza delle operazioni d’acquisto del controllo  parità di trattamento tra tutti gli azionisti della società bersaglio. i) DIRETTIVA 2004 CE armonizza tra Stati membri regole su OPA

ART. 101-TER , POTERE DELLA CONSOB. 1) La Consob vigila su OPA e OPS in conformità al seguente articolo e si coordina con le autorità degli altri stati comunitari. 2) La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) con oggetto titoli emessi da società con sede in Italia e ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani; b) con oggetto titoli emessi da società con sede in uno stato comunitario e ammessi alla negoziazione solo su mercati regolamentati italiani;

c) con oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno stato comunitario e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri stati comunitari. ART.102 OBBLIGHI DEGLI OFFERENTI E POTERI INTERDITTIVI 1) La decisione (OPA volontaria) o il sorgere dell’obbligo (OPA obbligatoria)di promuovere un’OPA/OPS sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. 2) Non appena l’offerta si è stata resa pubblica, il CdA della società emittente e dell’offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o in mancanza i lavoratori stessi. 3) Entro 20 giorni dalla comunicazione, l’offerente promuove l’offerta presentando alla Consob il documento d’offerta destinato alla pubblicazione. ( 20 giorni è poco, vuol dire che il prospetto è già pronto rischio di divulgazione di informazioni privilegiate). 4) Se il termine non viene rispettato il documento d’offerta è dichiarato irricevibile e l’offerente non può promuovere un’ ulteriore offerta con oggetto prodotti finanziari dello stesso emittente nei successivi 12 mesi. 5) Entro 15 giorni dalla presentazione del documento d’offerta la Consob lo approva. Il termine è di 30 giorni per le offerte con oggetto prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico. La Consob può richiedere informazioni ulteriori, in questo caso i termini sono sospesi (mai fornite oltre 15 giorni). Se la normativa di settore richiede autorizzazioni di altre autorità la Consob approva il documento d’offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi detti termini il documento di offerta si considera approvato. 6) Non appena il documento d’offerta sia stato reso pubblica, il CdA della società emittente e dell’offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o in mancanza i lavoratori stessi. 7) In pendenza dell’offerta la Consob può: sospenderla per fondato sospetto o dichiararla decaduta se ha accertato violazioni. ART. 103 SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA 1) L’offerta è irrevocabile, ogni clausola contraria è nulla. L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. 3) Il CdA dell’emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima. 4) Il comunicato contiene anche una valutazione degli effetti che l’eventuale successo dell’offerta avrà sugli interessi dell’impresa, sull’occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori, in mancanza, ai lavoratori stessi. La Consob con il regolamento emittenti pone regole più dettagliate sui contenuti delle comunicazioni dell’offerta. ART. 38 REGOLAMENTO EMITTENTI: IL DOCUMENTO D’OFFERTA 1) Il documento d’offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Testo unico, è trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico. L’offerente diffonde senza indugio un comunicato

2) 3) 4) 5)

al mercato per dare notizia dell’intervenuta sospensione dei termini istruttori effettuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Testo Unico, nonché del riavvio degli stessi. Il documento è inviato agli intermediari incaricati almeno in formato elettronico e diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3. Della pubblicazione e delle modalità di diffusione del documento è data contestuale notizia mediante un comunicato reso noto al mercato. I depositari informano i depositanti dell’esistenza dell’offerta in tempo utile per l’adesione. Copia del documento d’offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d’offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione o dell’eventuale periodo di riapertura previsto dall’articolo 40-bis, è oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d’offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all’emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob e all’emittente anche in formato elettronico.

ART. 39 REGOLAMENTO EMITTENTI: COMUNICATO DELL’EMITTENTE Il comunicato dell'emittente: a) indica i nominativi dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo presenti alla seduta avente ad oggetto la valutazione dell’offerta nonché di quelli assenti; b) indica se vi siano componenti degli organi di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che abbiano dato notizia di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all’offerta precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; c) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza sull'offerta stessa e sulla congruità del corrispettivo, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, e del nome dei dissenzienti e degli astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Nel comunicato è altresì fornita indicazione, anche in negativo, dell’eventuale partecipazione a qualunque titolo dei membri dell’organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza alle trattative per la definizione dell’operazione; d) indica se l’emittente, nel giudizio sull’offerta, si sia avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione; in tali ultime ipotesi sono indicate le metodologie utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato; e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione contabile infrannuale periodica pubblicata; f) fornisce informazioni sull’andamento recente e sulle prospettive dell’emittente, ove non riportate nel documento d’offerta; g) contiene, per le offerte su titoli diverse da quelle di cui all’articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa nonché sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi; h) ove sia prevista un’operazione di fusione che coinvolga l’emittente e uno dei soggetti indicati nell’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), e che comporti un incremento dell’indebitamento dell’emittente medesimo, fornisce informazioni sull’indebitamento della società risultante dalla fusione; in tal caso, indica altresì gli effetti dell’operazione sui contratti di finanziamento in essere e sulle relative garanzie nonché l’eventuale necessità di stipulare nuovi contratti di finanziamento;

Dal comunicato si capisce la posizione che prende la società, e se l’offerta è amichevole (sulla quale il CdA è favorevole) o ostile interesse società ≠ interesse impresa. ART. 39-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI: PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Prima dell’approvazione del comunicato dell’emittente, gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell’offerente, ove presenti, redigono un parere motivato con le valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo potendosi avvalere, a spese dell’emittente, dell’ausilio di un esperto indipendente. E’ reso noto il parere, anche se non è fatto proprio dal comunicato dell’emittente perché si è creata divergenza d’opinioni tra amministrazione e amministratori indipendenti. Durata dell’offerta inizio dalla comunicazione alla Consob Durata concordata tra società offerente e società gestione del mercato Per OPA obbligatorie 15-25 Per OPA volontarie 15-40

LE DIFESE DALL’OPAPASSIVITY RULE ART. 104 1) Per il periodo di durata dell’offerta (dalla prima comunicazione fatta dall’offerente alla Consob + pubblico fino alla chiusura dell’offerta o quando questa decade 12 mesi) le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto d’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, salvo autorizzazione dell’assemblea dei soci. 2) La mera ricerca di altre offerte non costituisce operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. -bis) L’autorizzazione assembleare è richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima della prima comunicazione fatta dall’offerente, che non sia stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare con gli obiettivi dell’offerta. -ter) Gli statuti possono derogare in tutto o in parte ai commi 1 e 1-bis, le deroghe sono comunicate alla Consob + autorità di vigilanza Stati membri. ESEMPI DI MISURE DIFENSIVE SUCCESSIVE AL LANCIO DI UN’OFFERTA 1) aumento di capitale, acquisto di azioni proprie 2) cessione di beni, scissione/fusione 3) promozione di un’offerta concorrente/acquist...


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