Art - Art.20 Cost. PDF

Title Art - Art.20 Cost.
Course Diritto ecclesiastico e interculturale
Institution Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Pages 2
File Size 52.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 71
Total Views 167

Summary

Art.20 Cost....


Description

Art.20 Cost.: fu approvato dall’Assemblea costituente nell’attuale formulazione, all’unanimità e in prima lettura. Inizialmente la norma era infatti considerata come il punto di arrivo di un momento storico difficile: l’art 20 infatti va a comporre una barriera protettiva volta ad impedire l’approvazione di norme peggiorative, come quelle della legislazione eversiva del 19 secolo. Dalla lettura di questa norma costituzionale discendono due importanti corollari: protezione e promozione. L’articolo 20 infatti prevede un divieto di discriminazione in peius degli enti religiosi rispetto agli enti di diritto comune. La norma infatti protegge gli enti religiosi da eventuali trattamenti peggiorative previsti dalla legislazione ordinaria; si pone quindi come una garanzia rafforzata della libertà religiosa collettiva. Il costituente ha voluto rafforzare le garanzie già riservate a questi enti in ossequio alle generali disposizioni costituzionali in tema di libertà ed uguaglianza. La norma costituzionale tuttavia non esclude l’introduzione di regimi di specialità, anche di Favor, riferibile a enti religiosi. Il legislatore ordinario, alla luce dei numerosi pronunciati delle corti nazionali, non può porre in essere solo un atteggiamento negativo, ovvero non gravare gli enti ecclesiastici di speciali limitazioni legislative. Necessario e consentire l’effettivo accesso da parte degli enti religiosi a tutti gli istituti e strumenti giuridici elaborati dal legislatore moderno che facilitano, promuovono e tutelano tutte le attività cui essi sono deputati. L’ambito di applicazione oggettivo della norma costituzionale: riguarda le speciali limitazioni legislative e gli speciali gravami fiscali in ordine alla costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Gli elementi indicati dall’articolo 20 ricomprendono i momenti principali di rilevanza giuridica dell’associazionismo religioso, per i quali è necessario protezione e promozione da parte del legislatore ordinario.con riferimento ad esempio al momento costitutivo, non è ammissibile un procedimento aggravato; così come non sarebbe possibile che il legislatore, nel disciplinare favorire le attività sociali di enti associazioni di diritto comune, escluda gli enti ecclesiastici o aggravi la loro attività. L’ambito di applicazione soggettivo della norma costituzionale: è riferito alle associazioni o istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto. A) “associazioni od istituzioni”: secondo una ricostruzione tradizionale, il riferimento alle associazioni o alle istituzioni, riprodurrebbe la distinzione adottata dalle norme del concordato lateranense tra enti secolari, istituzioni ecclesiastiche e comunità religiose, indicate con l’espressione “associazioni religiose”. Una lettura pluralista della Carta costituzionale, tuttavia conduce a una differente interpretazione dei termini utilizzati. La tutela costituzionale è infatti estesa: - alle formazioni sociali dotate di un’organizzazione e normazione stabili ed autonome (istituzioni) - alle formazioni che pur perseguendo interessi religiosi, non siano istituzionalizzate, mantenendo pertanto una fluidità organizzativa (associazioni) Questa interpretazione consente infatti di ricomprendere nell’alveo costituzionale le diverse forme di associazionismo religioso: ai fini dell’individuazione dei soggetti giuridici tutelati dalla norma, non rileva l’esistenza o il tipo di rapporto che si hanno con la confessione religiosa di

riferimento, essendo sufficiente a tal fine il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto. B) “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto”: una delle principali esigenze dei costituenti era infatti garantire eguale tutela anche alle formazioni delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, evitando forme di discriminazione tra i fenomeni confessionali esistenti. Il termine ecclesiastico è riconducibile al formale collegamento dell’ente con l’ordinamento confessionale di appartenenza. La norma attribuisce in tal caso un chiaro rilievo giuridico agli ordinamenti religiosi; Essa protegge e promuove gli enti che fanno parte del substrato organizzativo delle confessioni religiose, anche qualora le loro attività non siano direttamente riconducibili a finalità religiose.l’espressione invece “fine di religione o di culto” è invece utilizzata per individuare gli enti in ragione di un criterio teologico. Nella parte in cui si riferisce alle associazioni aventi fine di religione o di culto, La norma costituzionale ricomprende sotto l’ombrello protettivo anche altre forme organizzative che pur non strutturalmente rientranti tra gli enti religiosi, perseguono di fatto finalità religiosa. La tutela costituzionale sarebbe estesa a tutti gli enti religiosi che siano in possesso di almeno di uno dei due requisiti indicati, non dovendo necessariamente concorrere entrambi. In questa prospettiva l’articolo 20 acquista una forte carica promozionale; L’articolo 20 funge da norma propulsiva del fenomeno religioso, attraverso la protezione e promozione delle organizzazioni che adesso positivamente si ispirano....


Similar Free PDFs