CAP 26 - Società Europee PDF

Title CAP 26 - Società Europee
Author Gerald Fort Garcia
Course Diritto Commerciale
Institution Università degli Studi di Siena
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Summary

Riassunto del 26esimo capitolo del Campobasso...


Description

CAP 26: SOCIETÀ EUROPEE 1.Dall’armonizzazione dei diritti societari al diritto sovranazionale A partire dal 68’ è stato avviato un programma di riavvicinamento della disciplina degli Stati membri, mediante l'emanazione di direttive di armonizzazione in materia societaria. Ulteriore e più ambizioso obiettivo dell'azione legislativa dell'Unione europea è creare un diritto societario sovranazionale. Ovvero tipi societari disciplinati non già dalla legge nazionale, bensì direttamente da regolamento comunitario: • •

società europea (SE) che è una società per azioni; società cooperativa europea (SCE) che è una società cooperativa scopo mutualistico.

Per le materie non disciplinate dal regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge emanati da ciascuno Stato per la società europea o le società cooperative europee con sede nel suo territorio. Nei casi previsti dal regolamento dalla legge, si fa altresì riferimento alle disposizioni dello statuto della società. È fatto obbligo alle società di tipo europeo di situare la sede legale e l'amministrazione centrale nello Stato comunitario. Mediante la costituzione di una società di tipo europeo, società di Stati diversi possono dar vita ad una fusione transfrontaliera. Nel caso di costituzione di una società europea, possono inoltre essere assoggettati ad una direzione unitaria, dando vita ad un gruppo in cui la società europea assume ruolo di controllante (SE holding) oppure possono creare una società controllata in comune (SE affiliata). Le società di tipo europeo hanno quindi anche la funzione di favorire la nascita di imprese di dimensioni comunitarie. Caratteristica delle società di tipo europeo è poi la facilità di trasferimento della sede da uno stato all'altro dell'unione. Consentendo dunque di superare anche gli ostacoli tuttora frapposti dagli ordinamenti nazionali alla libertà di stabilimento della società straniere. I soci potranno insediare o trasferire la società nello Stato membro che offre la disciplina più vantaggiosa.

SOCIETÀ EUROPEA 2.Costituzione La SE è una SPA con personalità giuridica e limitata responsabilità. Il Capitale minimo è di 120.000 €. Si può costituire solo in 5 casi tassativi previsti dal regolamento: 1. COSTITUZIONE PER FUSIONE quando due società di 2 stati diversi si fondono 2. SE HOLDING quando due società di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE HOLDING per sottoporsi ad una direzione unitaria 3. SE AFFILIATA quando due o più enti di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE controllata in comune 4. DA ALTRA SE 5. TRASFORMAZIONE di una SPA se controlla da più di 2 anni un’affiliata di un diverso stato Per gli adempimenti pubblicitari si adempie alle leggi dei singoli stati (ITA = iscrizione nel registro) --> la pubblicità ha effetto costitutivo della personalità giuridica Per i conferimenti si adempie alle leggi dei singoli stati.

3.Organi L’assemblea dei soci è necessaria nella SE. Il regolamento disciplina solo che l’assemblea deve tenersi almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. La convocazione può avvenire da: • •

Organi di direzione, vigilanza e amministrazione in qualsiasi momento Azionisti che detengano almeno il 10% del capitale

Salvo maggioranze più alte previste dalle leggi dei singoli stati: • •

Delibere normali = maggioranza semplici Delibere modificanti l’atto costitutivo = 2/3 dei voti

Competenze, organizzazione, procedure di voto sono regolati dalla disciplina nazionale.

4.Gestione L’amministrazione può essere con sistema monistico o dualistico (no tradizionale italiano) Sistema dualistico C’è un organo di vigilanza e un organo di direzione. Organo di vigilanza nominato dall’assemblea e da una parte dei lavoratori se previsto. •

funzione di controllo sull’operato degli amministratori (ogni 3 mesi deve essere informato)

Organo di direzione nominato dall’organo di vigilanza amministra la società • •

alcune competenze possono essere autorizzate dall’organo di vigilanza se previsto può essere nominato dall’assemblea se previsto (cmq no componente sia organo di vigilanza che di direzione)

Sistema monistico Vi è un solo organo di amministrazione nominato dall’assemblea e dai lavoratori se previsto dalle norme per il coinvolgimento dei lavoratori. Non è obbligatoria la costituzione di un comitato di controllo all’interno del CDA Norme in comune I componenti degli organi restano in carica per un massimo di 6 anni e sono rieleggibili. Può essere nominato componente anche una società o un ente ma con un rappresentante fisico che ne faccia le veci. Valgono le cause di ineleggibilità della disciplina nazionale e quando vi sia un provvedimento giudiziario emanato da uno stato europeo. Gli organi si costituiscono a maggioranza dei componenti e votano con maggioranza semplice, se non disposto diversamente dallo statuto. Per la responsabilità e i bilanci valgono le norme dello Stato dove ha sede la SE.

5.Coinvolgimento dei lavoratori nella gestione Sono obbligatorie forme di coinvolgimento dei lavoratori (come normalmente in Germania). Le forme di coinvolgimento possono essere varie (solo info o nomina Amministratori) e derivano da un processo di negoziazione tra rappresentanti sindacali e società. --> obbligatorio l’avvio della procedura di negoziazione per l’iscrizione. Si istituisce una delegazione speciale di negoziazione dei rappresentanti dei lavoratori che può: • •

Optare per la disciplina nazionale Negoziare per 6 mesi con proroga sino a un anno

Se non si arriva ad un accordo si applicano automaticamente queste norme (≠ no iscrizione): 1. Organo di rappresentanza dei lavoratori Eletto dai dipendenti della SE e da quelli delle sue affiliate. Diritto di informazione e consultazione ogni anno su attività e prospettive della società. Diritto di informazione su eventi eccezionali con parere non vincolante e copia di tutti i documenti necessari per l’assemblea generale (es. bilancio). 2. Partecipazione dei lavoratori alla gestione se già presenti I dipendenti possono eleggere alcuni membri dell’organo di amministrazione e di vigilanza. Stesse forme attuate prima della costituzione della SE. Se sono diverse la delegazione di negoziazione sceglie quale introdurre. È obbligatorio introdurre tali obblighi se • •

sono previste già partecipazioni solo in alcune società aderenti alle SE è coinvolta nel totale una parte significativa dei dipendenti complessivi (25% fusione, 50% altre)

NB! Gli stati membri possono escludere il coinvolgimento dei lavoratori ma, se vi sono società della SE in cui si applicavano, vi dev’essere un accordo tra rappresentanti dei lavoratori e società, pena la non iscrizione della SE.

6.Altri aspetti della disciplina La SE si può ritrasformare in una SPA di uno stato membro solo dopo 2 anni l’iscrizione e comunque non prima dell’approvazione del secondo bilancio d’esercizio. Per il resto la disciplina è affidata ai singoli stati.

SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA 7.Costituzione La società cooperativa europea è una società cooperativa, in cui i soci rispondono limitatamente o illimitatamente, a seconda di quanto previsto dallo statuto. È caratterizzata da scopo mutualistico, infatti l'oggetto principale è il soddisfacimento dei bisogni e/o promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci mediante l'instaurazione con gli stessi di rapporti mutualistici.

La società deve essere costituita da un numero minimo di soci, almeno cinque. È però inoltre richiesto che i soci fondatori presentino un legame con almeno due ordinamenti nazionali diversi. In alternativa la società cooperativa può nascere: a) Per fusione fra cooperative costituite soggette da due ordinamenti nazionali differenti all’interno dell’UE b) Per trasformazione di una cooperativa costituita secondo la legge di uno Stato membro, che ha una succursale o controllata in un altro Stato da almeno due anni. I procedimenti di costituzione mediante fusione e trasformazione ricalcano sostanzialmente la disciplina della società europea. I fondatori redigono l'atto costitutivo e lo statuto contenente le indicazioni prescritte dall'articolo cinque del regolamento comunitario. Il capitale sottoscritto non può essere inferiore a 30.000 €, in Italia l'atto deve essere redatto per atto pubblico e iscritto nel registro delle imprese. La disciplina dei conferimenti si ispira a quella della S.p.A., le quote non possono essere emesse per importo inferiore al loro valore nominale. I conferimenti natura devono invece essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione.

8.Partecipazioni sociali Le partecipazioni dei soci nella società cooperativa europea sono rappresentate da quote obbligatoriamente nominative. Il regolamento comunitario prevede che nell'ambito della medesima categoria le quote abbiano tutte lo stesso valore nominale ed attribuiscono gli stessi diritti. La facoltà di presenza di soci sovventori, i quali non sono interessati agli scambi mutualistici. Può inoltre essere loro attribuito fino un quarto dei voti in assemblea dei soci. L'ingresso di nuovi soci in società può avvenire mediante trasferimento delle quote esistenti, oppure sottoscrizione di quote di nuova emissione. Il capitale della società cooperativa è quindi variabile. Lo statuto può subordinare l'ammissione di nuovi soci a particolari condizioni. L'acquisto della qualità di socio cooperatore è soggetto ad approvazione dell'organo amministrativo. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione, le condizioni sono fissate dallo Statuto. Il diritto di recedere spetta in ogni caso il socio che ha votato contro una modifica statutaria che: • •

impone ai soci di effettuare nuovi conferimenti o altre prestazioni a favore della società; prolunga il termine di preavviso di recesso ad oltre cinque anni.

Il recesso va dichiarato entro due mesi dalla delibera contestata. L'esclusione colpisce di diritto il socio fallito e gli enti che si sciolgono. In caso di scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, il socio ha diritto esclusivamente a rimborso del valore nominale della quota, al netto di eventuali perdite di capitale.

Tutte le modifiche della compagine sociale devono essere iscritte entro un mese nel libro dei soci, liberamente consultabile e sono opponibili alla società e ai terzi solo dopo l'iscrizione. La società cooperativa europea può finanziarsi mediante l'emissione di obbligazioni e di altri titoli che non attribuiscono la qualità di socio.

9.Organi La società cooperativa europea può essere organizzata secondo il sistema dualistico oppure monistico. La disciplina è sostanzialmente identica a quella della società europea. Se ne discosta in più punti invece la disciplina dell'assemblea: ad ogni socio è infatti attribuito un voto, qualunque sia il numero di quote che detiene. Lo statuto può tuttavia temperare questa regola mediante l'attribuzione di una parte di voti in ragione della partecipazione dei soci allo scambio mutualistico, ma non più di cinque voti a testa o il 30% del totale. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo del 25% del totale. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. È inoltre convocata dall'organo amministrativo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta. Per incentivare la partecipazione attiva dei soci alla vita della società, è consentito loro di farsi rappresentare in assemblea generale con le modalità fissate dallo statuto. Nelle cooperative di maggior dimensione può inoltre essere previsto lo svolgimento di assemblee separate o settoriali. I quorum assembleari sono fissati dallo statuto. Per le modifiche dello statuto: • •

prima convocazione quorum costitutivo = 50% e deliberativo 2/3 seconda convocazione: no quorum costitutivo

10.Destinazione degli utili e scioglimento La cooperativa europea può attribuire ristorni ai propri soci in proporzione degli scambi mutualistici realizzati con ciascuno, mentre viene limitata la remunerazione del capitale mediante la distribuzione di utili. Le cooperative europee con sede in Italia devono infatti rispettare i vincoli obbligatori alla destinazione degli utili imposti dalla nostra legge alle società cooperative. La destinazione degli utili residui e delle riserve disponibili viene determinata dall'assemblea che approva il bilancio. I restanti profili della società cooperativa europea sono regolati mediante rinvio alla disciplina delle cooperative dettata dallo statuto della sede (Bilancio, revisione dei conti…). La società cooperativa europea deve essere posta in liquidazione quando risulti che la stessa: • •

è stata costituita in violazione dei casi consentiti non rispetti il limite del minimo di capitale



non osservi l'obbligo di far coincidere nello stesso Stato la sede legale e quella reale.

Il residuo attivo di liquidazione viene devoluto per finalità altruistiche, venduto solo quanto necessario per il rimborso del capitale ai soci. La società cooperativa europea può trasformarsi in una società cooperativa nazionale dello Stato membro della sede, ma non prima di domani dalla registrazione....


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