Società europee PDF

Title Società europee
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
Pages 11
File Size 439.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 103
Total Views 144

Summary

riassunto SCE...


Description

Le società europee Nozione E’ un nuovo tipo di società per azioni che si caratterizza per il fatto di operare in più paesi dell’Unione Europea con regole parzialmente diverse e autonome da quelle previste dalle singole legislazioni nazionali in materia della s.p.a. Deve prevedere il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società Parliamo quindi della società europea (SE, dal latino Societas Europaea), che non trova le sue principali fonti normative nella legge nazionale, ma nel regolamento comunitario n. 2157/2001 del Consiglio, dell'08.10.2001 e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, del 08.10.2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società, coinvolgimento indispensabile affinché possa costituirsi una SE. Chiediamoci in primo luogo come mai è sorta la necessità di costituire tale tipo di società, con caratteristiche transnazionali.

Possiamo individuare, in proposito, 4 punti fondamentali, che emergono dal preambolo al regolamento comunitario n. 2157/2001, e che si possono così sintetizzare: 1. Diviene indispensabile che le imprese, la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze locali, possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

1. Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di fusione il potenziale delle imprese esistenti di Stati membri differenti, ma vi è pur sempre l’ostacolo di dover scegliere un tipo societario nazionale, e questo è di ostacolo allo sviluppo di un ente che possa strutturarsi con regole che trovino uniforme applicazione in tutta la comunità.

1. Di conseguenza è stato approvato il regolamento n. 2157/2001 che permette la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione.

1. Per dare maggiore impulso alla partecipazione dei lavoratori, le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del regolamento CE e devono poter essere applicate contemporaneamente. Passiamo di seguito ad illustrare le caratteristiche fondamentali della SE.

Ente che può costituirsi come SE Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea, con personalità giuridica, in cui ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto, che non può essere complessivamente inferiore a 120.000 euro, sempre ché la legge

1

di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività.

Ma quali sono gli enti che possono diventare una società europea? L’art. 2 del regolamento ne indica diversi tipi e modalità di costituzione, vediamole:

 Fusione: le società per azioni indicate nell'allegato I, del regolamento n. 2157/2001 costituite

secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti. Ad esempio si possono fondere una s.p.a. italiana e una société anonyme francese. Si tratta, quindi, di una costituzione mediante fusione transfrontaliera le cui modalità sono indicate dagli articoli 17- 31 del regolamento

 Costituzione di una holding: le società a responsabilità limitata e la società per azioni

possono costituire una SE holding con le modalità indicate agli art. 32-34 del regolamento ma solo quando:

1. Sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure: 2. Hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.  Società Affiliata: le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite

conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:

a. sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure b. hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro. Ricordiamo che per la direttiva 2001/86/CE si considera "affiliata" di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 94/45/CE

 Trasformazione: una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, può trasformarsi in una SE alle condizioni previste dall’art. 36 se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

 Costituzione da parte di una SE già esistente: una società europea già esistente, può costituire altre SE affiliate (art. 3 comma 2).

Questi i diversi modi in cui può nascere una SE, ma una volta costituita a quale legislazione sarà sottoposta? Quale il suo regime giuridico? Ci risponde l’art. 3 del regolamento secondo il quale la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale. Ciò non vuol dire che la SE non possa trasferire la sua sede in un altro Stato membro. Tale eventualità è infatti prevista

2

dall’art. 8 del regolamento, e con le modalità da esso previste. Ma torniamo alla disciplina applicabile alla SE. Abbiamo visto che si tratta di una società per azioni sottoposta alla legge dello Stato dove ha la sede sociale, ma la struttura della SE non sarà quella della corrispondente società per azioni di uno Stato membro; la struttura della SE, infatti, è dettata da 4 fonti principali (art. 9), vediamole nella tabella qui sotto.

Fonti normative della SE 1. il regolamento n. 2157/2001 2. dalle disposizioni dello statuto della SE 3. a) dalle disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SE; 3. b) dalle disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero a una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale; 3. c) dalle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale. Una situazione abbastanza complicata, come si vede, che darà filo da torcere agli interpreti nazionali della SE, e come se la situazione non fosse già abbastanza caotica, è stabilito che se la SE svolge un’attività, come quella bancaria, disciplinata da disposizioni specifiche delle normative nazionali, queste ultime sono integralmente applicate alla SE. Per le forme di pubblicità della SE, si seguiranno quelle dello Stato membro dove ha sede, e ciò vuol dire che la SE con sede in Italia dovrà iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria, ma con un ulteriore obbligo pubblicitario: per l’iscrizione e la cancellazione della SE sarà necessaria una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità (art. 14); in ogni caso con l’iscrizione nel registro delle imprese, per l’Italia, la SE acquista la personalità giuridica, ma il registro rifiuterà l’iscrizione se la SE non prevede il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione

La struttura e gli organi della Società Europea. Il sistema dualistico Il sistema sociale della SE non prevede, come per le nostre s.p.a. il sistema tradizionale, con l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, ma permette di scegliere tra un sistema dualistico e un sistema monistico. Sul punto è chiaro l’art. 38 del regolamento secondo cui la struttura della SE comprende: a) un'assemblea generale degli azionisti

3

b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) secondo la scelta adottata dallo statuto. Seguendo l’ordine del regolamento, occupiamoci separatamente del sistema dualistico e poi del monistico riguardo agli organi di direzione e di vigilanza (che del resto sono gli elementi caratterizzanti dei due sistemi) e poi dell’assemblea, organo comune e immancabile di entrambi i sistemi.

Direzione e controllo nel sistema dualistico (art. 39-42) Nel sistema dualistico italiano abbiamo un consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea, e un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza. Nel sistema della SE si riproduce questo schema, e abbiamo un organo di direzione, simile al consiglio di gestione, cioè l’organo di direzione, e un organo di vigilanza, simile al consiglio di sorveglianza.

 I componenti dell’organo di vigilanza sono nominati dall’assemblea generale (art. 40), tranne i primi che possono essere indicati nello statuto della SE; è anche possibile la nomina di parte di componenti da parte dai lavoratori, se lo prevedono gli accordi per il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione.

Il numero dei componenti dell’organo è determinato dallo statuto della SE che elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente (art. 42).

Vediamone ora le funzioni (art. 41):

- L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall'organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE (art. 40)

- L'organo di vigilanza può chiedere all'organo di direzione ragguagli di qualsiasi genere necessari al controllo esercitato. - L'organo di vigilanza può procedere, o far procedere, alle verifiche necessarie all'espletamento delle sue mansioni - Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate a tale organo

- Revoca e nomina il membro o i membri dell'organo di direzione (art. 39), anche se uno

Stato membro può stabilire o permettere che lo statuto preveda che il membro o i membri dell'organo di direzione siano nominati e revocati dall'assemblea generale alle stesse condizioni previste per le società per azioni aventi sede nel suo territorio.

- Non si può essere contemporaneamente membri degli organi di direzione e vigilanza, ma

l’organo di vigilanza può, in caso di vacanza di un membro dell’organo di direzione, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere che questo periodo sia limitato nel tempo

4

 Passiamo ora all’organo di direzione (art. 39). Come già detto tale organo è, di regola, nominato dall’organo di vigilanza; Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può però stabilire un numero minimo e/o massimo dei membri. Passiamo ora ad analizzare le funzioni dell’organo di direzione:

- Gli è affidata la gestione della SE sotto la propria responsabilità (art. 39 e 40); uno Stato

membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro

- Informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione (art. 41)

- Comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE (art. 41)

Direzione e controllo nel sistema monistico Nel nostro sistema monistico abbiamo, com’è noto, un solo organo di amministrazione e controllo, e cioè un consiglio di amministrazione che nomina al suo interno un comitato di controllo sulla gestione, che svolge la funzione di controllo spettante, nel sistema tradizionale, al collegio sindacale. Nella SE, invece, il sistema monistico prevede solo il consiglio di amministrazione, mentre nulla è detto circa la possibilità che gli amministratori svolgano anche la funzione di controllo o che nominino un comitato di controllo sulla gestione, come accade per l’Italia, ma l’intreccio tra normativa comunitaria e quella nazionale può far ritenere che in Italia sarà necessario nominare anche il comitato di controllo sulla gestione, regolato dalla normativa italiana. Nel sistema monistico generale della SE, invece, tutto ruota intorno agli amministratori, ed infatti solo a loro è dedicato l’art. 43. Vediamone i punti salienti:

 Nomina: il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SE, salvi i casi in cui la nomina di alcuni membri del consiglio di amministrazione spetti ai lavoratori che partecipano alla gestione.

 Poteri degli amministratori: l'organo di amministrazione gestisce la SE, ed è possibile

nominare amministratori delegati, responsabili secondo le norme degli ordinamenti nazionali.

 Numero dei componenti dell’organo amministrativo: lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinarlo, anche se uno Stato membro può indicare un numero minimo o massimo di amministratori. Se però vi sono stati accordi per la nomina di amministratori da parte dei lavoratori, gli amministratori non possono essere meno di tre.

5

Norme e principi fondamentali per gli organi di SE

 Durata degli incarichi sociali = è stabilita dallo statuto, ma per non più di 6 anni. È possibile la rielezione

 Incompatibilità = non possono far parte dell’organo coloro che per la legge di uno Stato

membro non possono ricoprirne le cariche, e nemmeno coloro che in seguito a decisione giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro sono stati interdetti da quelle cariche sociali. È invece possibile che una società o altro ente giuridico sia membro di tali organi sociali, ma la società o altra entità giuridica deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione.

 Obbligo di segretezza = i membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare,

nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della società, salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle società per azioni o nel pubblico interesse.

 Responsabilità dei membri degli organi = i membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all'inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni.

 Quorum costitutivi e deliberativi = salvo sia diversamente disposto dallo statuto o dal regolamento sulla società europea, si hanno i seguenti quorum

a) quorum costitutivo: almeno la metà dei membri deve essere presente o rappresentata; b) quorum deliberativo: le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati (art. 50 ).

L’assemblea generale dei soci. Le competenze dell’assemblea sono determinate (art. 56) dal regolamento CE, e dallo statuto della società, oltre alle materie a lei riservate dalla legislazione dello Stato membro dove ha sede. Si è scelto, invece, di non prevedere una disciplina puntuale sul funzionamento dell’organo, preferendo, invece, regolare alcuni aspetti fondamentali, e rimettendo la restante disciplina alle singole legislazioni nazionali (art. 57). Vediamo, quindi, i punti della disciplina del regolamento CE sulla SE.

 Convocazione dell’assemblea = la convocazione dell'assemblea generale e la fissazione

dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari almeno al 10 % del capitale sottoscritto. Una percentuale inferiore può essere prevista dallo statuto o dalla legge nazionale alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni. Se però l’assemblea non è convocata, la richiesta può essere rivolta all’autorità giudiziaria o amministrativa competente ( art. 55). Uno o più azionisti che

6

dispongano congiuntamente almeno del 10 % del capitale sottoscritto possono chiedere l'iscrizione di uno o più nuovi punti all'ordine del giorno di un'assemblea generale.

 Quorum = il quorum previsto è al tempo stesso costitutivo e deliberativo perché l’art. 57 dispone che le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il regolamento CE o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata.

 Quorum per le deliberazioni che modificano lo statuto = almeno i 2\3 dei voti espressi, a

meno che la legge applicabile alle società per azioni soggette al diritto dello Stato membro della sede sociale della SE preveda o permetta una maggioranza più elevata.

 Esistenza di diverse categorie di azionisti = per le decisioni della assemblea generale che li pregiudicano, sarà necessaria una loro specifica deliberazione.

Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione Un aspetto caratterizzante della SE è quello della partecipazione dei lavoratori alla gestione della società, alla gestione, però, non agli utili. La Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 completa la disciplina della SE disciplinando le modalità di partecipazione. Per la precisione si parla di “coinvolgimento dei lavoratori” nella gestione, intendendosi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società.

Bene, ciò stabilito, come si fa a coinvolgere i lavoratori nella gestione?

 In primo luogo bisogna “contrattare” con i lavoratori le modalità del loro coinvolgimento, e per far ciò gli articoli 3 e ss. della direttiva prevedono delle “procedure di negoziazione” che dovrebbero sfociare in un accordo sulla partecipazione dei lavoratori, accordo indispensabile, perché in mancanza di questo non sarà possibile iscrivere la SE al registro delle imprese, e ciò vuol dire che non sarà possibile costituirla.

 Sarà necessario individuare chi rappresenti i lavoratori. La direttiva prevede una

delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, delegazione formata in modi diversi secondo i vari modi di costituzione della SE (art. 3 ).

 Le trattative tra la delegazione dei lavoratori e gli organi della SE, non dovrebbero durare

per più di 6 mesi, e dovrebbero anche sfociare in un accordo, il cui contenuto è determinato dalle stesse parti, ma l’art. 4 della direttiva, fatta salva l’autonomia delle parti, dispone c...


Similar Free PDFs