Capitolo 22-23 - riassunti dei cap 22-23 del libro \"neuropsicologia\" Vallar PDF

Title Capitolo 22-23 - riassunti dei cap 22-23 del libro \"neuropsicologia\" Vallar
Author Pia
Course Neuropsicologia
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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riassunti dei cap 22-23 del libro "neuropsicologia" Vallar...


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Cap 22: La Neuropsicologia Forense

La neuropsicologia forense costituisce una branca della neuropsicologia clinica, disciplina dalla quale ha ereditato la tradizione psicometrica e l’impostazione che le deriva dalla clinica neurologica. È a partire dagli anni 90 che la disciplina inizia a diffondersi, a questi anni risalgono le prime pubblicazioni. Gli esordi della disciplina sono caratterizzati tuttavia da un forte dibattito circa l’opportunità di applicare i metodi della neuropsicologia clinica all’ambito legale. Negli anni 2000 compaiono numerosi volumi dedicati ai temi generali della disciplina sia in ambiti civile che penale e a temi specifici quali la simulazione o l’analisi dei crimini vilenti. Diversità tra applicazioni cliniche e forensi in neuropsicologia: Gran parte dei neuropsicologi che operano in ambito forense sono di estrazione professionale clinica. Anche se in realta il ruolo del neuropsicologo in ambito cforense è differente rispetto all’ambito clinico. In primis il neuropsicologo forense si trova davanti il periziando, o cliente e non il paziente; ancora non esiste un contratto terapeutico che preveda empatia e alleanza tra le parti, ma al contrario è sconsigliata in campo forense e non ci sono nemmeno finalità terapeutiche alla base dell’incontro. Compito del neuropsicologo forense, poi non è solamente quello di definire quali siano le disfunzioni cognitive riscontrate nell’esaminato , ma indicare possibilmente il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le alterazioni individuate. Il retroterra conoscitivo del neuropsicologo forense: In generale per una buona pratica forense è necessario avere accumulato competenze operative derivanti dalla neuropsicologia clinica e cognitiva e altre specifiche del campo forense . in particolare risultano fondamentali: lo studio dell’organizzazione anatomo-funzionale e dell’architettura cognitiva e comportamentale in un ottica di funzionamento normale; - lo studio dei svariati profili di alterazione cognitivo-comportamentale che si determinano nell’ambio della patologia neurologica, psichiatrica ma anche nel disagio psicologico; - le capacità nel gestire i numerosi fattori che inquinano la validità della misurazione psicometrica , e in particolare di quelli legati alla simulazione; - conoscenze relative a pronunce giurisprudenziali in tema di consenso informato, capacità di agire, imputabilità. Circa l’utilizzo dei test, è necessario che il neuropsicologo oltre ad un esperienza con i test tradizionali, sia in grado di padroneggiare i nuovi strumenti neuropsicologici specifici per l’uso forense, conosciuti negli USA come FAI. Riguardo alle tecniche di visualizzazione celebrale il neuroimmaging trova applicazioni sia in ambito civile che penale. Sebbene l’impiego nell’ambito civilistico non sembra sollevare particolari discussioni, l’impiego nel penale del brain imaging ha alimentato un acceso dibattito filosofico-giuridico, in particolare nel caso della valutazione dei crimini violenti.. Infine, è bene che il neuropsicologo che opera nel contesto forense si abitui a

consultare le pronunce giurisprudenziali in tema di consenso informato capacità di agire, imputabilità ad avere cioè una conoscenza e comprensione dei criteri di riferimento giuridici che gli consentono un adeguata attività in qualità di esperto coinvolto in tribunale. L’espletamento dell’incarico affidato al neuropdicologo forense I settori applicativi della neuropsicologia forense sono molteplici, ed eterogenei spaziando dal contesto civile a quello penale-criminologico. - accertamenti tecnici in diritto civile In materiale civile, viene spesso chiesto al neuropsicologo forense una valutazione concernente i possibili effetti di un danno celebrale sul funzionamento cognitivocomportamentale, ad esempio dopo un incidente stradale o sul posto di lavoro . ciò ha fatto si che nel tempo siano stati sempre maggiori gli sforzi per definire dei criteri scientifici comuni e affidabili in grado di guidare il professionista all’identificazione di un atto simulatorio. Uno dei maggiori contributi è rappresentato dai cosidetti criteri di Slick. Si tratta di criteri che fanno riferimento soprattutto al trauma cranico lieve ma non esclusivamente e consentono un adeguato inquadramento della simulazione in base alla raccolta e all’osservazione di dati provenienti da più fonti. Il professionista neuropsicologo oltre a questi criteri ha a disposizione altri elementi di valutazione per individuare una manifestazione a genesi simulatoria, cognitiva e/o comportamentale in ambito sia civile che penale. - accertamenti tecnici di diritto penale In campo penale il neuropsicologo forense è spesso chiamato a fornire un parere tecnico circa la consapevolezza e a volontarietà al momento del fatto che costituisce reato, ossia la capacità di intendere e di volere. Altri classici ambiti applicativi riguardano la valutazione della capacità di stare in giudizio , di rendere testimonianza processuale, nel valutare soggetti potenzialmente circonvenibili o ancora stabilire la genuinità dell’amnsesia nel contesto di un atto criminale. Le fasi della consulenza pratica/perizia neuropsicologica forense: L’attività del neuropsicologo forense si snoda lungo le seguenti fasi: - Il conferimento dell’incarico - Le definizione dei quesiti posti dal neurologo forense - Il reperimento delle informazioni - L’attività neuropsicologica svolta - Le indagini strumentali espletate - La stesura dell’elaborato - Il deposito della relazione scritta e/o l’esposizione orale A seconda della tipologia di incarico che si trova a espletare il neuropsicologo forense si determinano delle differenze nel suo modo di procedere. Nell’ambito civile, egli può essere incaricato dal giudice, in tal caso è nominato consulente tecnico d’ufficio; in ambito penale, il neuropsicologo, è indicato dal giudice come perito, è la sua attività racchiusa nelle pagine di un elaborato scritto , e poi esposta oralmente in tribunale, è definita relazione di perizia. Il mandato al neuropsicologo può essere conferitp direttamente da una parte, ossia da singoli utenti, quali avvocato, cittadino privato; ed in tutti questi casi riveste il ruolo di consulente tecnico di parte. Il colloquio la raccolta anamnestica e l’applicazione dei test neuropsicologici in campo forense: L’esame neuropsicologico forense inizia con il colloquio con il periziando, è una fase fondamentale e insostituibile, dato che le informazioni amnesiche ottenute in questa fase consentono di formulare ipotesi preliminari che diventeranno poi oggetto di verifica sistematica delle tappe

successive della valutazione. Il colloquio neuropsicologico richiede competenze particolari, due sono le modalità in cui si ricostruisce la storia dell’individuo: a) il periziando può essere lasciato libero di raccontare la sua storia(tecnica narrativa), b) il periziando può essere indotto a rispondere alle domande specifiche (domande chiuse a risposta binaria). Il primo metodo richiede più tempo, e si rischia di diluire gli avvenimenti in una serie di subordinate riguardanti elenchi di specialisti e di esami di poca utilità per le finalità dell’esame neuropsicologico. Il secondo metodo a domande chiuse o binarie è sicuramente più incisivo e facilita spesso la raccolta dei dati più precisi e utili più contenuti. Anche una valutazione emozionale comportamentale trova spazio in questa fase. Segue poi l’assessment mediante test, o scale standardizzate e tarate, componenti fondamentali anche della valutazione in ambito forense. I test mirano a fornire stime quantitative attendibili circa le capacità attentive, mnestiche , linguistiche ,prassiche e delle funzioni esecutive; classificandole come normale o patologiche mediante la comparazione statistica con le prestazioni osservate in popolazioni di soggetti normali posti nelle medesime condizioni. Oltre ai test di uso standard in neuropsicologia sono stati proposti strumenti specialistici di valutazione forense, noti come Specialistic Forensic Assessment Istruments. Si tratta di test , questionari, interviste che hanno la peculiarità di contenere domande mirate a indagare a fondo specifici problemi legali, dunque rilevanti per il diritto e di ssere in alcuni casi tarati e standardizzati anche in popolazioni forensi. Purtroppo sono pochissimi gli strumenti tradotti e adattati nel nostro contesto italiano, tra questi citiamo: MacArthur Competence Assesment Gudjonsson Suggestibility Scale per la verifica della suggestionabilità, la Fitness Interview Test-Revised per la valutazione della capacità di stare in giudizio. La stesura dell’elaborato e il deposito della relazione scritta e/o esposizione orale: La relazione scritta in qualità di neuropsicologo deve contenere: 1) il frontespizio dell’elaborato; 2) la precisazione dell’incarico e del quesito peritale 3) una visione di sintesi del dossier clinico del periziando con particolare riferimento agli aspetti relativi al SNC 4) sintesi del colloquio clinico- amnestico con il periziando ed eventualmente con i suoi familiari; 5) una descrizione dell’osservazione del periziando durante l’esame; 6) i risultati e un commento dei risultati dei test neuopsicologici eseguiti 7) le conclusioni nei termini di risposta ai quesiti posti dal committente Nel caso dei procedimenti penali il neuropsicologo forense è chiamato ad esporre oralmente i risultati della perizia al giudice e agli avvocati delle parti, mentre nel procedimento civile è previsto solo il deposito scritto della relazione , sebbene il consulente tecnico possa essere chiamato a chiarimenti dal giudice. Sia nei procedimenti civili che penali il neuropsicologo forense deve seguire un procedimento metodologico rigoroso che consenta di espletare l’incarico in modo chiaro e comprensibile. Le applicazioni neuroscentifiche nello studio del crimine: Il contesto criminale per lungo tempo inesplorato dalla neuropsicologia forense, negli ultimi anni ha ottenuto un notevole interesse; soprattutto grazie all’impiego delle tecniche neuro scientifiche e in particolare di visualizzazione celebrale. In qualche modo le tecniche neuro scientifiche comportano una rivoluzione nel processo penale. Numerose sono le indagini empiriche sulla correlazione tra anomalie celebrali e condotte antisociali, in partcolare la funzionalità cognitiva

sottesa al lobo frontale è stata oggetto di numerosi studi in quanto riconducibile alle categorie giuridiche della capacità di intendere e di volere; danni al lobo frontale sono statti associati con disturbi del controllo del comportamento per via degli ampi collegamenti con le strutture limbiche e sottocorticali implicate in impulsi primitivi. Lesioni in queste aree possono influenzare funzioni quali: autocontrollo, giudizio, percezione sociale, emzioni, ed umore. In particolare pazienti con lesioni bilaterali della corteccia prefrontale hanno evidenziato in varia miura un’incapacità a rendersi conto del valore sociale di un atto, di comprendere e discernere i motivi della propria condotta, di valutare le conseguenze di un’azione, di comprendere i bisogni e le esigenze dell’altro e nell’inibire comportamenti impulsivi e violenti.

Cap 23. Elementi di diritto e procedura penali rilevanti per la neuropsicologia

SEZIONE I: PROFILI PENALI PROCESSUALISTICI 1. IL PROCEDIMENTO PENALE A seguito di una notitia criminis, la polizia giudiziaria (pg) e il pubblico ministero (pm) svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, mentre i difensori dei soggetti interessati al procedimento penale possono eseguire “investigazioni difensive” alla ricerca di elementi gnoseologici utili per sostenere le rispettive tesi. Con l’atto di imputazione si promuove l’azione penale, ossia si domanda al giudice di accertare il dovere di punire: è l’avvio del vero e proprio processo. Esso inizia quando il p.m. presenta la richiesta di rinvio a giudizio al gip, cui compete di fissare la cosiddetta udienza preliminare davanti al giudice dell’udienza preliminare (gup). Quest’ultima ha lo scopo di verificare in contraddittorio che l’imputazione non sia azzardata e non implichi quindi per l’imputato costi psicologici ed economici ingiustificati: può pertanto sfociare o in una sentenza di non luogo a procedere o in un decreto che dispone il giudizio. Per effetto di quest’ultimo si celebra il dibattimento. È in questo momento del processo penale che avvengono le acquisizioni probatorie normalmente utilizzabili dal giudice per la decisione. La sentenza deliberata dopo la chiusura del dibattimento può essere impugnata e ha forza esecutiva. Così, può essere omessa la sola udienza preliminare se il processo si celebri davanti al giudice di pace o al tribunale monocratico, nonché fuori di tali ipotesi, se sia richiesto dallo stesso imputato o dal pm il giudizio immediato oppure se, sei casi previsti, si proceda al giudizio direttissimo. 2. LA PERIZIA Il mezzo di prova destinato agli accertamenti neuropsicologici in ambito giudiziario è la perizia, il cui espletamento è espressamente ammesso quando si reputi che occorra lo svolgimento di indagini o l'acquisizione di dati o di valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche Per la perizia si richiede un provvedimento dell'organo giurisdizionale sia per deliberarne l'ammissione sia per nominare chi deve effettuarla sia per risolvere le questioni che eventualmente sorgessero relativamente ai poteri del perito e limiti dell'incarico. La perizia può

aversi durante le indagini preliminari solo con lo strumento dell'incidente probatorio è in sede di udienza tanto preliminare quanto dibattimentale. Conferito l'incarico, il perito può rispondere immediatamente ai quesiti con parere raccolto nel verbale o chiedere un termine al giudice; questi o sostituisce il perito o fissa una data non superiore a 90 giorni nella quale il perito dovrà fornire il suo parere e che deve essere comunicata alle parti e ai consulenti tecnici eventualmente non presenti; il perito può anche chiedere al giudice l'autorizzazione a presentare nei termini suddetti, una relazione scritta. Per rispondere ai quesiti, il perito può avere dal giudice l'autorizzazione sia a prendere visione di atti, documenti e cose prodotte dalle parti, sia ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Per quanto concerne la valutazione della perizia, essa è intesa come affermazione anche nell'ambito peritale del principio secondo cui la responsabilità dell'apprezzamento delle risultanze conoscitive emerse in giudizio compete esclusivamente al giudice. 3. LA CONSULENZA TECNICA EXTRAPERITALE Vi è la possibilità per le parti di procedere a una consulenza tecnica, ammissibile per sola iniziativa di parte e dalla quale il giudice potrebbe trarre elementi di convincimento senza necessità di disporre perizia. Quando è disposta perizia ai consulenti tecnici extra peritali vengono attribuiti i diritti e le facoltà conferiti a quelli operanti in sede peritale.

SEZIONE II. PROFILI PENALI SOSTANZIALISTICI L’IMPUTABILITA’ PENALE L’imputabilità penale come capacità di intendere e di volere: La capacità di intendere va definita come latitudine del soggetto a orientarsi nel mondo esterno secondo un’esatta percezione della realtà, la quale implica anche latitudine a rendersi conto del valore sociale dello specifico comportamento che concretamente si tiene. Perché si possa parlare di capacità di colpevolezza e di capacità di pena occorre dunque l'integrità delle capacità intellettive e volitive del soggetto. La capacità di intendere e di volere deve essere valutata in stretta relazione al singolo fatto concreto commesso e al tempo in cui è stato commesso. È necessario un nesso causale tra anomalia mentale e fatto di reato; quest'ultimo deve dunque rappresentare una conseguenza, una manifestazione diretta della causa di esclusione dell'imputabilità. Ciò significa in primo luogo che il fatto deve trovare la sua genesi e la sua motivazione nelle infermità.

5.2. L’infermità di mente come causa di esclusione dell’imputabilità Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere; mentre per l'articolo 89 chi, momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Le condizioni incapacitanti sono: Il vizio totale di mente; il vizio parziale di mente; l'azione delle sostanze alcoliche e stupefacenti, in caso di assunzione accidentale ovvero di intossicazione cronica; il sordomutismo; la minore età: presunzione assoluta di incapacità per l'infraquattordicenne, capacità da accertare caso per caso per il minore fra i 14 Ei 18 anni. ➢ Il vizio di mente secondo il paradigma medico-organicistico e quello psicologico Secondo il paradigma medico, perché si possa parlare di malattia mentale occorre o un'alterazione di natura somatica oppure un'alterazione inquadrabile nelle classificazioni nosografiche della malattia mentale elaborate dalla psichiatria tradizionale. Nella psicopatologia, accanto a quello medico, si è ben presto imposto anche un concetto di infermità di significato più ampio di quello di malattia psichiatrica in senso proprio, in grado cioè di ricomprendere anche disturbi psichici di carattere non strettamente patologico ovvero anomalie psichiche che sono riconducibili alla psicopatologia clinica secondo un modello diverso. La giurisprudenza in tema di vizio di mente non rimane immune data l'evoluzione, conseguenza che la nozione di infermità si affranca da quella di malattia mentale in termini esclusivamente clinico psichiatrici. Anche nella teoria e nella prassi dell’imputabilità va così emergendo un concetto di infermità di significato più ampio di quello di malattia in senso stretto. Il paradigma psicologico, che si appella ancora al requisito della patologicità, ritieni infatti che nelle abnormità psichiche non sarebbe possibile riscontrare proprio la condizione della patologicità del disturbo. tali anomalie non potrebbero rilevare ai fini del giudizio di imputabilità in quanto andrebbero considerate semplici anomalia del carattere o della sfera affettiva e in quanto tali non incidenti sulla capacità di intendere o di volere dell'imputato. Ma a mettere in crisi anche questa posizione interviene un nuovo modello interpretativo della malattia mentale: quello diagnostico sintomatologico o più semplicemente del DSM che nasce dall' elaborazione di nuove tecniche diagnostiche. Esso rappresenta un tentativo di risposta alla situazione di crisi e di incertezza in cui da anni si dibatte la scienza della malattia mentale. A questo modello si affianca anche quello cosiddetto "integrato" che spiega il disturbo psichico secondo una visione multifattoriale integrata alla ricerca ancora di una spiegazione causale del disturbo psichico, accantonata invece dal paradigma diagnostico-sintomatologico. In realtà nemmeno il DSM sembra in grado di offrire una risposta rassicurante. Si concorda sul fatto che lo strumento diagnostico più moderno è diffuso, il DSM, non offre sufficienti garanzie di scientificità. Anzi, sarebbe un modello puramente operativo privo di radici epistemologiche che rende problematica la collaborazione tra scienze giuridiche e scienze empirico-sociali. Collaborazione per altro ineludibile quando per decidere sulla responsabilità penale si tratta di valutare le capacità mentali del soggetto affetto da una patologia psichica. Ma gli ultimi sviluppi della psichiatria forense si aprono anche a un paradigma esplicativo della malattia mentale che appare emergente e promettente. Si tratta di quello scientifico-tecnologico o delle neuroscienze, in cui neuroscienze, genetica, biologia e scienze del comportamento si integrano armoniosamente, per studiare la mente come gamma di funzioni svolte dal cervello. In particolare, per quanto attiene alle neuroscienze, non si può ignorare che, anche se esse non sembrano ancora in grado di reperire i cosiddetti marker biologici di malattia mentale, sembrano comunque in grado di confer...


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