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Course specializzazione sostegno
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Università di Roma Tor Vergata - Specializzazione sostegno - 2019

LA NORMATIVA SULL’INTEGRAZIONE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO a cura di Orazio Francesco Niceforo DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948)

Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 34 La scuola è aperta a tutti.

CIRCOLARE MINISTERIALE 11/03/1953 N. 1771/12

«Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l’insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l’insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori. Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l’inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d’insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l’insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari» LEGGE 31/12/1962 N.1859 (SCUOLA MEDIA UNICA)

L’art. 11 prevede “classi di aggiornamento” per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, mentre l’art. 12 prevede l’istituzione di “classi differenziali” per alunni disadattati scolastici. La Circolare Ministeriale 9 luglio 1962 invita tuttavia a escludere “gli scolari che possono trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune”.

LEGGE 18 MARZO 1968, N. 444 (SCUOLA MATERNA STATALE)

“Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell’intelligenza o del comportamento, da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali”

LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica). - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi. [L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali] (1). [Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (2). Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola. (1) Comma abrogato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 43 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che “E’ assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. Anche questo comma è stato abrogato dalla Legge 104.

LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico"

TITOLO II Scuola media 7. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

1. Finalità. - 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. 3. Soggetti aventi diritto 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 12. Diritto all’educazione e all’istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

5. All’individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 16. Valutazione del rendimento e prove d’esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari. 17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale.

LEGGE N. 68 DEL 22 MARZO 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Questa legge integra e sviluppa la Legge n. 482 del 2 aprile 1968 che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private introducendo il concetto di “collocamento mirato” (art.2). Gli articoli 3 e 4 promuovono l’inserimento individualizzato nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un’analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro e incoraggiano l’attivazione di azioni positive di sostegno prevedendo la rimozione dei problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l’inserimento della persona con disabilità nell’attività lavorativa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/2/2006, N. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”

Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Art. 2. Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato. 3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno, cui provvede l’unità multidisciplinare, prevista dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno e da questi all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti. Art. 3. Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno 1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (Finanziaria) … omissis …………….

Articolo 1, commi 413 e 414 413. (…) il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Si procede anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

RIFORMA GELMINI-TREMONTI (133/2008) Questa riforma taglia le risorse della scuola riducendo pesantemente l’organico dei docenti curricolari e di sostegno, con pesanti ricadute sui processi di inclusione e sull’educazione degli alunni in difficoltà. Principali aspetti della manovra negli anni scolastici 2009-2012:  Eliminazione delle compresenze in tutti gli ordini di scuola.  Cattedre tutte di 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado.  Posti di sostegno: non più di 94.000 come previsto dalla Finanziaria 2008.  Taglio di 87.400 posti di insegnante innalzando il rapporto alunni/docenti da 8,9 a 9,9 studenti per docente.  Innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, passando da 21,59 a 21,99 alunni per classe.  Taglio di 44.500 posti ATA (700 DSGA, 29.000 collaboratori scolastici).  32 ore settimanali per Ist. Tecnici e Professionali; 30 per licei.

LEGGE N. 18 DEL 3 MARZO 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”

La Convenzione ONU abbandona definitivamente la visione della nonabilità come malattia, ed opera un cambiamento di natura culturale: ripensare gli interventi in favore delle persone con disabilità passando da un approccio settoriale e frammentario ad uno globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. LEGGE 170/2010 E DIRETTIVA SUI BES DEL 27/12/2012 L’UNESCO già nel 1997 aveva evidenziato la rilevanza sociale dei bisogni educativi degli alunni che per ragioni diverse dalla disabilità registrano insuccessi. In questo quadro, pur nel contesto delle restrizioni connesse all’attuazione della riforma Gelmini, viene approvata la legge n. 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico” (DSA) cui farà seguito il Decreto Interministeriale 17 aprile 2013 “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” (segnalazione formale alla fine del secondo anno di scuola primaria nei casi di ‘resistenza’ dei fenomeni agli interventi mirati effettuati nella scuola materna e nei primi due anni di primaria). Il 27/12/2012 viene infine emanata la Direttiva Ministeriale sui “bisogni educativi speciali” (BES) con la relativa C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e nota di chiarimento n. 2563 del 22 novembre 2013. Attraverso l’uso di “strumenti compensativi e/o dispensativi” tutti i docenti sono chiamati a compilare un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in accordo con le famiglie per gli alunni DSA e “altri BES”, mentre per gli alunni certificati resta la compilazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128 (“L’ISTRUZIONE RIPARTE”), DI CONVERSIONE DEL DL 104/2013 ……. omissis …………..

Art. 15 Personale scolastico 2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori.

MAGGIO 2017 – DECRETO LEGISLATIVO n. 66 Il 16 maggio 2017 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale otto decreti legislativi attuativi della Buona scuola (Legge n. 107/2015), tra i quali il D.LGS. n. 66/17 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”) che ridefinisce alcune delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92. I cambiamenti previsti dal decreto n. 66 saranno di fatto introdotti per la maggior parte solo a partire dal primo gennaio 2019. Il decreto, dopo le disposizioni iniziali, definisce, II, le prestazioni previste per l’inclusione scolastica.

nel Capo

ARTICOLO 3 – Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole. ARTICOLO 4 – L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole, realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e crit...


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