Corso diritto delle obbligazioni 2021-2022 PDF

Title Corso diritto delle obbligazioni 2021-2022
Author Khady Adji Sall
Course Droit des obligations
Institution Université Paris Nanterre
Pages 50
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DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI 07-09-2021

Introduzione A. Definizioni

a. Diritto oggettivo e diritto soggettivo La parola diritto ha un doppio significato: diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo; In senso oggettivo si usa la parola diritto per indicare l’insieme delle norme giuridiche che si osservano in un determinato stato in un preciso e determinato periodo storico (tempo e spazio). Che cosa sono le norme giuridiche? Le norme sono delle regole. NB: Osservare una norma giuridica indica il rispetto della norma stessa (si parla di osservanza e inosservanza della lege). Il diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico. Il diritto oggettivo impone agli individui doveri o riconosce loro diritti. Le tre caratteristiche della norma giuridica: 1. La norma è ASTRATTA: perché non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una situazione tipo alla quale possono ricondursi tutti i casi concreti possibili. Siccome la norma giuridica è astratta la sua applicazione ai casi concreti presuppone un’attività interpretativa. chi può interpretare la legge? I giudici, il legislatore stesso, gli specialisti del diritto). Interpretazione vincolante (vincolo= lien, legame) ci si domanda se l’interpretazione del testo è vincolante per gli altri sistemi? Solo interpretazione del legislatore è vincolante, non quella dei giudici, né quella degli esperti di diritto. Interpretazione giudiziale (non vincolante) Interpretazione dottrinale (non vincolate) Interpretazione legale (vincolante)

2. La norma è COERCIBILE/SANZIONABILE: l’osservanza delle norme giuridiche è obbligatoria ed è garantita con la previsione di sanzioni che possono essere civili, penali ed amministrative, in caso di violazione. 3. La norma è GENERALE: si dice che la norma giuridica è generale perché non si rivolge a singoli individui, ma ad un numero indeterminato di soggetti. Ad esempio, tutti gli

individui di uno Stato o classi generiche di soggetti (ex: i commerciati, i proprietari di beni immobili). Il diritto oggettivo è distinto in due grandi categorie: diritto pubblico e diritto privato. Questa distinzione è rilevante in particolare per la competenza dei tribunali. Giudice amministrativo per il diritto pubblico, e giudice ordinario per il diritto privato. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati. Il diritto pubblico si suddivide in diritto ammnistrativo, diritto costituzionale, il diritto tributario, diritto penale, diritto processuale, diritto ecclesiastico. Il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti privati o tra un privato ed un ente pubblico quando questo agisce in qualità di privato e quindi in posizione di eguaglianza con i privati. Ex: contratti privati stipulati dalle amministrazioni per acquistare mobili per scuole, un’università che stipula un contratto di locazione di diritto privato per assicurarsi la disponibilità di maggiori spazi ect. Nell’ambito del diritto privato si distinguono il diritto civile, diritto commerciale ed il diritto del lavoro, tutti regolati dal Codice civile e da altre leggi. Il diritto civile è il complesso delle norme che disciplinano i rapporti giuridici reciproci di natura personale e patrimoniale che esistono tra i consociati (coloro che vivono insieme in una stessa comunità, spazio geografico) e la cui attuazione (mise-à-l ’oeuvre) è lasciata all’iniziativa di questi, come ad esempio le obbligazioni. NB: in diritto penale, quando si compie un’infrazione l’azione penale può avere luogo anche senza che la vittima denunci alle autorità la suddetta infrazione. In diritto civile però (nel caso di un contratto) la vittima deve denunciare l’atto. In senso soggettivo il diritto è il potere di agire che viene riconosciuto ad un soggetto per il soddisfacimento dei propri interessi individuali riconosciuti e protetti dal diritto oggettivo (ie ordinamento giuridico), per esempio: il diritto di proprietà (diritto oggettivo garantisce la proprietà, il proprietà ha il diritto soggettivo di godere del suo bene, per esempio il diritto di percepire i frutti della cosa (frutti naturali, un frutto è un bene che deriva da un altro, i frutti civili, mettendo a disposizione un appartamento si ottiene una remunerazione monetaria) può agire in difesa del proprio diritto nel caso in cui non sia rispettato. Il diritto soggettivo è “la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse del primo.”

F. Galgano, Trattato di diritto civile, Vol. I, p.25 Esercitare tale diritto non è obbligatorio, il titolare del diritto può scegliere di agire o meno in vista del proprio interesse secondo una sua personale valutazione (appréciation) di opportunità. Per esempio, il proprietario esercita il diritto soggettivo di proprietà percependo i frutti della cosa, apponendo i confini; il creditore esercita il suo diritto richiedendo al debitore la prestazione che gli è dovuta.

b. Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico si può definire come una relazione tra due o più soggetti prevista e disciplinata dall’ordinamento giuridico(ie diritto oggettivo); per esempio: rapporto tra il creditore ed il debitore per una somma determinata di denaro.

“Rapporto giuridico è qualsiasi relazione tra due o più soggetti alla quale l’ordinamento giuridico dà rilevanza. È la posizione di potere di una persona a cui corrisponde il dovere di un’altra persona” G. Alpha, p-154 Il rapporto giuridico si compone di due lati: il lato attivo (potere) ed il lato passivo (dovere); i soggettivi si trovano in una situazione giuridica soggettiva. Una situazione giuridica soggettiva è una situazione in cui si trova un soggetto per effetto dell’applicazione di una o più regole di diritto. È una situazione che è rilevante per l’ordinamento giuridico. Si effettua una distinzione fra situazione giuridiche attive e situazione giuridiche passive. Una situazione giuridica è detta attiva quando il soggetto si trova in una situazione favorevole, cioè di prevalenza del proprio interesse nei confronti di quello degli altri soggetti. È detta passiva quando il soggetto si trova in una situazione sfavorevole, cioè di subordinazione del proprio interesse rispetto a quello degli altri soggetti. Il soggetto attivo può pretendere dal soggetto passivo un comportamento a lui favorevole ed il soggetto passivo è tenuto a comportarsi in un determinato modo, per esempio il diritto soggettivo. L’aspettativa (situazione che precede un diritto soggettivo) e interesse legittimo. *(per esame) Il diritto soggettivo è la situazione giuridica attiva più forte; si effettua una distinzione tra diritti soggettivi assoluti e diritti soggettivi relativi. (Es: diritto di proprietà è un diritto soggettivo assoluto.) I diritti assoluti sono quelli che possono essere fatti valere nei confronti di tutti (espressione latina erga omnes ) per esempio il diritto di proprietà. Altri esempi: diritti della personalità, cioè i diritti riconosciuti a tutela della persona (diritto alla vita, all’onore, al nome, all'immagine). I diritti relativi sono i diritti che spettano ad un soggetto solo nei confronti di soggetti determinati o determinabili (espressione latina in personam), per esempio i diritti di credito (cioè i diritti ad una prestazione avente valore economico), i diritti di famiglia (ex: obbligo di mantenimento), il diritto al risarcimento del danno. Il diritto delle obbligazioni è un diritto relativo. Le principali situazione giuridiche passive sono: 1. Il dovere e l’obbligo 2. La soggezione: non si domanda di fare/o non fare ma ci si accontenta di subire una situazione determinata (un’autostrada che passa per una casa; un lavoratore ha diritto a licenziarsi, il datore di lavoro è tenuto ad accettare la sua domanda di licenziamento). 3. L’onere: onere della prova (charge de la preuve), per intentare un processo è necessario provare che si ha subito un torto (creditore che desidera ottenere una determinata somma di denaro dal debitore, deve in primo luogo dimostrare che la somma di denaro è effettivamente sua). Denunciare i vizi della cosa per poter godere della garanzia. Al diritto soggettivo situazione attiva corrisponde il dovere/obbligo in una situazione passiva; la norma giuridica prescrive o vieta un dato comportamento. Quando un comportamento viene imposto (dare o fare qualcosa) si usano formule di commando, quali le espressioni “deve, è tenuto a, ha l’obbligo di” esempio: obbligo di pagare la somma di denaro al creditore. Quando un

comportamento è vietato si usano formule di divieto quali le espressioni “non può, non è lecito, è vietato”. Esempio: è vietato fumare in un locale pubblico.

14-09-2021 Le persone tra le quali esiste un rapporto giuridico sono chiamate “parti”, mentre quelle estranee al rapporto sono chiamate i “terzi”. Per parte s’intende ciascun centro d’interessi e non il singolo soggetto, all’interno di ciascuna parte può avere rilevanza il numero di persone che la compongono: perciò, una parte sola nonostante le persone siano più perché queste persone hanno lo stesso interesse. Controparte: l’autre partie. Contrepartie: il corrispettivo (nel caso di un contratto di locazione, è l’affitto).

“[…] se, ad esempio, A, B, C, comprano in comunione una casa da D, nel contratto di vendita della casa le parti sono sempre due: A, B, C, da un lato, e D dall’altro lato. La nozione di parte, quindi, riguarda la persona o le persone che, rispetto all’affare, si pongono come un unico centro di interessi: A, B, C, sono (nella vendita della casa) un unico centro di interessi, perché i loro interessi sono contrapposti a quelli di D. Nella vendita indicata D, proprio perché ha interessi contrapposti a quelli di A, B, C, si definisce controparte” (Guido Alpa, Manuale di diritto privato, 11a edizione, Cedam, 2020, p. 155).

c. L’obbligazione Ai sensi dell’articolo: aux termes des articles... Art. 1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

“Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo (obligatio, alla lettera, significa legame, vincolo) che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione. Possiamo distinguervi: 1) un soggetto attivo dell’obbligazione, detto creditore, al quale spetta il diritto di esigere una data prestazione; 2) un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione; 3) un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore” (Francesco Galgano, Diritto privato, 18a edizione, Cedam, 2019, p. 198).

Ai sensi dell’articolo 1174. Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore. “Suscettibile di valutazione economica”: Significa che la prestazione deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro, per esempio, la retribuzione della prestazione di lavoro o in comportamento diverso del debitore che sia però traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico, per esempio due imprenditori che reciprocamente si obbligano per contratto a non farsi concorrenza “Interesse anche non patrimoniale del creditore”: “Se andiamo al cinema o a teatro, riceviamo una

prestazione (la proiezione del film o la rappresentazione teatrale) che è suscettibile di valutazione economica: tant’è che paghiamo una somma di danaro come corrispettivo (il prezzo del biglietto). Ma il nostro interesse alla prestazione non ha natura patrimoniale: è un interesse culturale o di svago” (Francesco Galgano, Diritto privato, 18a edizione, Cedam, 2019, p. 199). Ci possono essere più creditori di uno stesso debitore, per esempio i co-proprietari che vendono un bene comune, o più debitore di uno stesso creditore (più persone hanno comprato insieme uno stesso bene); in questo caso l’obbligazione può essere solidale o parziaria. Per quanto l’obbligazione solidale si fa una distinzione tra la solidarietà attiva e la solidarietà passiva.

“C’è solidarietà attiva quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l’intera prestazione, con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori. C’è solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori (art. 1292)” (Francesco Galgano, Diritto privato, 18a edizione, Cedam, 2019, p. 203). Solidarietà attiva: più creditori per uno stesso debitore. Solidarietà passiva: più debitori per un singolo creditore. Art. 1292. Nozione della solidarietà.

“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.” Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente (art. 1298 del CC). Il creditore che ha conseguito l’adempimento dovrà corrispondere (versare il denaro) ai creditori la loro parte della prestazione; il debitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri debitori (i condebitori) per ottenere il rimborso della parte di ciascuno di essi (art. 1299 primo comma (C. 1/alinéa)

Art. 1299. Regresso tra condebitori.

“Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.” Se uno dei debitori è insolvente (non è in grado di versare la propria parte) la perdita si ripartisce fra gli altri compreso quello che ha effettuato il pagamento ( art 1299 secondo comma CC). I condebitori dovranno quindi pagare più di quanto previsto all’inizio. L'obbligazione parziaria “L’obbligazione è parziaria quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore (parziarietà attiva) può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a pagare solo la sua parte, onde il creditore, per ottenere l’intero, dovrà agire nei confronti di tutti (art. 1314)” (Francesco Galgano, Diritto privato, 18a edizione, Cedam, 2019, p. 204). Art. 1314. Obbligazioni divisibili. Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. -

Se ci sono più debitori la solidarietà è la regola, mentre la parziarietà è l’eccezione (art. 1294: I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.) Ciò significa che la parziarietà vale solo se la legge o le parti l’abbiano espressamente prevista.

Un esempio di parziarietà prevista dalla legge art. 752 del CC. -

Se ci sono più creditori, la parziarietà è la regola mentre la solidarietà è l’eccezione; la solidarietà deve essere pattuita (prevista, concordata).

Da ciò un autorevole dottrina che risulta in principio del favore per il creditore. Se l’obbligazione è indivisibile (art. 1316 CC: “L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione

ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.”) per esempio consegna di un’automobile, l’obbligazione sarà necessariamente solidale anche s e ci sono più credi tori. L’obbligazione sarà necessariamente solidale anche se ci sono più creditori.

Le obbligazioni si distinguono in particolare in (classificazione non tassativa): Le obbligazioni giuridiche

Le obbligazioni naturali

Le obbligazioni giuridiche sono riferite all’art 1173 del CC. Questa categoria (obbl. Giuridiche) si suddivide in obbligazioni legali e le obbligazioni convenzionali. Le obbligazioni legali sono quelle che discendono da una norma di legge, mentre le obbligazioni convenzionali nascono a partire dalla volontà delle parti (per esempio: il contratto). Le obbligazioni naturali: “sorgono non in virtù di fatti giuridicamente rilevanti, ma per l’effetto

di principi di natura morale, sociale, religiosa, e così via. Il loro adempimento è affidato quindi alla sensibilità del debitore, al suo rispetto dei valori morali, sociali, religiosi: come accade quando il debitore paga un debito di gioco, per sua natura non esigibile, o una scommessa, o un debito scaduto, e non più esigibile, perché caduto in prescrizione, o paga la prestazione professionale eseguita da un professionista non iscritto all’albo, ecc. In tutti questi casi, la regola è che il debitore non è obbligato al pagamento: ma se lo effettua, non ha diritto a ripeterlo, cioè a richiederne la restituzione (soluti retentio), salve le regole (…) dell’arricchimento senza causa o del pagamento dell’indebito” (Guido Alpa, Manuale di diritto privato, 11a edizione, Cedam, 2020, pp. 439 e 440). All’interno di questa categoria possiamo trovare: 1. L'obbligazione di dare/fare/non fare - Dare: ad esempio una somma di denaro o una cosa, esempio: pagamento del compratore al venditore del prezzo di vendita di un bene; consegna del bene venduto dal venditore al compratore. - Di fare o non fare: obbligazioni di fare o di non fare, cioè di compiere o meno un atto o una prestazione; per esempio, prestazione di lavoro di un dipendente (obbligazione di fare), obbligazione di non fare concorrenza (obbligazione di non fare). All'interno della categoria dell’obbligazione di fare troviamo: -

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L’obbligazione di mezzi: quando il debitore s’impegna a prestare il massimo della diligenza, ma non a garantire un risultato; per esempio, l’obbligazione dell’avvocato che si obbliga a rappresentare e difendere il cliente, ma non a fargli vincere la causa, oppure l’obbligazione del medico che si impegna a curare il paziente, ma non a guarirlo completamente. L’obbligazioni di risultato quando il debitore si impegna a garantire un risultato; per esempio, il pittore che si impegna a dipingere una parete.

Questa distinzione è stata in parte discussa, poiché “anche in un’obbligazione di mezzi è possibile

individuare dei risultati a cui il debitore è comunque tenuto (ad es., per l’avvocato che assiste in giudizio un cliente ci si aspetta che depositi gli atti processuali nei termini previsti dalla legge, ecc.)” Francesco Galgano, Diritto privato, 18a edizione, Cedam, 2019, p. 201 Il debitore ed il creditore devono comportarsi l’uno verso l’altro secondo le regole della correttezza art. 1175, per esempio, il dovere d’informazione del venditore.

d. I fatti e gli atti giuridici Si definiscono fatti giuridici gli avvenimenti naturali o umani ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici, cioè la costituzione, la modificazione o l’estinzione di rapporti

giuridici. Si distinguono i fatti giuridici in senso stretto o naturali e gli atti giuridici (atti umani). I fatti giuridici in senso stretto o naturali quando le conseguenze giuridiche sono ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causa...


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